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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
29/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1085 dell'anno 2023
TRA
n. il 31/07/1974 in NOLA (NA) - - Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dagli avv.
Giuseppe Marziale e Patrizia Totaro presso lo studio dei quali, in Napoli alla via Cesario
Console n. 3, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione, legale rappresentante pro tempore rappresentata e CP_2
difesa, in virtù di procura depositata nel fascicolo telematico, dall'avv. Raffaele Granata presso lo studio del quale, in Acerra (NA) alla Via Giovanni Soriano n. 56, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
NONCHE'
CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI del CIRCONDARIO del TRIBUNALE di NOLA in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti del fascicolo telematico, dall'avv.
Stefano Mazziotti di Celso presso il cui studio, in Napoli al Viale A. Gramsci n. 18, elettivamente domicilia
APPELLATO E
in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, Controparte_3
rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo CP_4
telematico, dagli avv. Giancarlo Lombardi e Marco Scotti Galletta e presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli alla Via Carducci n. 18, elettivamente domiciliato
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/05/2023, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 605 pronunziata in data 29/03/2023 con la quale il Tribunale di
Nola – Giudice del lavoro - aveva soltanto parzialmente accolto la domanda proposta da esso appellante e condannato il Consiglio dell'ordine degli avvocati di al pagamento CP_1
in suo favore della somma di euro 57.352,66 da cui detrarre quanto già versato gli a titolo di contributo imposte fino al 31 gennaio 2021.
Ricostituito il contraddittorio gli appellati hanno concluso per il rigetto del gravame.
Sostituito il relatore, alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla odierna udienza le parti hanno, infatti, sottoscritto innanzi a questa Corte verbale di conciliazione con il quale hanno interamente definito i reciproci rapporti.
Rileva il Collegio che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando invece escluso che ad una tale soluzione processuale possa pervenirsi quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia comunque insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia. (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 1997, n. 622 c. CP_5 [...]
). CP_5 Qualora, in particolare, la cessazione della materia del contendere sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, si pone, però, il problema della eventuale caducazione della sentenza già gravata da ricorso.
Ha ritenuto invero la Suprema Corte che , per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo , dev'essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite.
Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacché in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero - se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse (non solo all'impugnazione, bensì)
a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso.
Ne consegue allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 Seja c. [...] e altro Giur. It., 1998, 18; cfr. anche, in tal senso, Cass. Parte_2
n.1614/94).
Né potrebbe sostenersi che vi sia comunque un residuo interesse in ordine al regime delle spese processuali in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta in sede d'impugnazione non esime comunque il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando se sussistano al riguardo giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Suprema Corte ha ritenuto, però, che tale regolazione ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonché della già intervenuta definizione, in siffatto contesto, anche del tema delle spese di lite ( Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie, tenuto del tenore degli accordi intercorsi tra le parti deve dichiararsi che non sussiste materia del contendere neppure in ordine alle spese.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese.
In Napoli, il 19/07/2021
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
29/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1085 dell'anno 2023
TRA
n. il 31/07/1974 in NOLA (NA) - - Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dagli avv.
Giuseppe Marziale e Patrizia Totaro presso lo studio dei quali, in Napoli alla via Cesario
Console n. 3, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione, legale rappresentante pro tempore rappresentata e CP_2
difesa, in virtù di procura depositata nel fascicolo telematico, dall'avv. Raffaele Granata presso lo studio del quale, in Acerra (NA) alla Via Giovanni Soriano n. 56, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
NONCHE'
CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI del CIRCONDARIO del TRIBUNALE di NOLA in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti del fascicolo telematico, dall'avv.
Stefano Mazziotti di Celso presso il cui studio, in Napoli al Viale A. Gramsci n. 18, elettivamente domicilia
APPELLATO E
in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, Controparte_3
rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo CP_4
telematico, dagli avv. Giancarlo Lombardi e Marco Scotti Galletta e presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli alla Via Carducci n. 18, elettivamente domiciliato
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/05/2023, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 605 pronunziata in data 29/03/2023 con la quale il Tribunale di
Nola – Giudice del lavoro - aveva soltanto parzialmente accolto la domanda proposta da esso appellante e condannato il Consiglio dell'ordine degli avvocati di al pagamento CP_1
in suo favore della somma di euro 57.352,66 da cui detrarre quanto già versato gli a titolo di contributo imposte fino al 31 gennaio 2021.
Ricostituito il contraddittorio gli appellati hanno concluso per il rigetto del gravame.
Sostituito il relatore, alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla odierna udienza le parti hanno, infatti, sottoscritto innanzi a questa Corte verbale di conciliazione con il quale hanno interamente definito i reciproci rapporti.
Rileva il Collegio che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando invece escluso che ad una tale soluzione processuale possa pervenirsi quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia comunque insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia. (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 1997, n. 622 c. CP_5 [...]
). CP_5 Qualora, in particolare, la cessazione della materia del contendere sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, si pone, però, il problema della eventuale caducazione della sentenza già gravata da ricorso.
Ha ritenuto invero la Suprema Corte che , per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo , dev'essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite.
Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacché in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero - se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse (non solo all'impugnazione, bensì)
a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso.
Ne consegue allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 Seja c. [...] e altro Giur. It., 1998, 18; cfr. anche, in tal senso, Cass. Parte_2
n.1614/94).
Né potrebbe sostenersi che vi sia comunque un residuo interesse in ordine al regime delle spese processuali in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta in sede d'impugnazione non esime comunque il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando se sussistano al riguardo giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Suprema Corte ha ritenuto, però, che tale regolazione ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonché della già intervenuta definizione, in siffatto contesto, anche del tema delle spese di lite ( Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie, tenuto del tenore degli accordi intercorsi tra le parti deve dichiararsi che non sussiste materia del contendere neppure in ordine alle spese.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese.
In Napoli, il 19/07/2021
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa