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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9661 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 42717/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 15 novembre 2022 e vertente
TRA nato a [...] in data [...] (Codice Fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Finizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Rho (MI), Largo Don Rusconi n.9, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] in data [...] (Codice Fiscale CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Eva Patrizia Campagnoli ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del predetto difensore in Rho (MI), Corso Europa n. 209, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
FOGLIO DI PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI IN FAVORE DI PARTE ATTRICE:
pagina 1 di 18 “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Milano adito, tenuto conto dei fatti e delle circostanze narrati nella parte in fatto del ricorso introduttivo e dei successivi atti difensivi, dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni:
In via principale:
1 - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2 - la casa coniugale sarà assegnata al ricorrente SInor che vi coabiterà eventualmente con , Pt_1 ER maggiorenne e già autosufficiente (v. Tribunale di Napoli 23 aprile 2023, n. 4131, fermo restando che “Non è il mantenimento a dover soddisfare l'eSIenza di una vita dignitosa a cui aspira un giovane adulto, ma altri strumenti di ausilio al reddito” (Cass. 38366/2021), in quanto la stessa aveva raggiunto già ante causam l'indipendenza economica e/o aveva acquisito concreta capacità di lavoro, altresì considerato che la OR
ha volontariamente abbandonato, con atto unilaterale pertanto, il posto di lavoro solo in data 15 Persona_2 marzo 2023 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte resistente) e, per giunta, a giudizio di separazione pendente ed a soli 7 giorni dall'udienza di comparizione delle parti;
senza tralasciare che la FI del ricorrente aveva già frequentato senza profitto la facoltà di Biotecnologia, per poi mutare tardivamente l'indirizzo di studi iscrivendosi alla facoltà di Lettere Antiche, attuale facoltà di studio;
3 - la OR asporterà tutti i propri mobili, arredi e beni personali entro otto mesi dall'udienza del 30 CP_1 maggio 2023, o entro quel diverso termine che sarà deciso dal Giudicante;
In via subordinata, sempre nel caso di assegnazione della casa coniugale al SInor Pt_1
1 - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2 - la casa coniugale sarà assegnata al ricorrente SInor che vi coabiterà eventualmente con , Pt_1 ER maggiorenne e già autosufficiente (v. Tribunale di Napoli 23 aprile 2023, n. 4131, fermo restando che “Non è il mantenimento a dover soddisfare l'eSIenza di una vita dignitosa a cui aspira un giovane adulto, ma altri strumenti di ausilio al reddito” (Cass. 38366/2021), in quanto la stessa aveva raggiunto già ante causam l'indipendenza economica e/o aveva acquisito concreta capacità di lavoro, altresì considerato che la OR
ha volontariamente abbandonato, con atto unilaterale pertanto, il posto di lavoro solo in data 15 Persona_2 marzo 2023 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte resistente) e, per giunta, a giudizio di separazione pendente ed a soli 7 giorni dall'udienza di comparizione delle parti;
senza tralasciare che la FI del ricorrente aveva già frequentato senza profitto la facoltà di Biotecnologia, per poi mutare tardivamente l'indirizzo di studi iscrivendosi alla facoltà di Lettere Antiche, attuale facoltà di studio;
3 - con possibilità nell'evenienza, laddove la FI intenderà liberamente trasferire la propria residenza altrove e/o riterrà di coabitare con la madre, che il padre versi alla FI, pur stanti le ridette argomentazioni svolte in tema di raggiunta indipendenza economica e/o capacità di lavoro della OR ed in alternativa Persona_2 alla prestazione diretta di un concorso ad un'eventuale e non creduto mantenimento, la somma massima mensile di € 250,00. Il ridetto importo, sempre e solo nel caso in cui fosse disposto un concorso al mantenimento della FI a carico di parte ricorrente, verrà versato sino alla fine dell'università di , purchè la stessa ER frequenti con profitto e nei termini del piano di studi, facendosi, quindi, riferimento alla durata del piano di pagina 2 di 18 studi previsto e senza che si versi nella condizione di studente c.d. fuori corso, e sempre che, medio tempore, la FI non reperisca una nuova idonea occupazione lavorativa;
4 - la OR asporterà tutti i propri mobili, arredi e beni personali entro otto mesi dall'udienza del 30 CP_1 maggio 2023, o entro quel diverso termine che sarà deciso dal Giudicante;
In via ulteriormente subordinata, nel denegato caso di conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla
OR , fatte salve le autonome iniziative del SInor a tutela dei propri diritti inerenti la CP_1 Pt_1 proprietà formale e/o sostanziale della casa coniugale:
1 - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2 - il SInor abbandonerà la casa coniugale entro otto mesi dall'udienza del 30 maggio 2023, o entro Pt_1 quel diverso termine che sarà deciso dal Giudicante;
3 - nel solo caso in cui sia ritenuta la sussistenza dell'obbligo paterno al concorso al mantenimento della FI maggiorenne , stanti le argomentazioni svolte nel presente atto ed a cui ci si riporta integralmente ER
(assenza di diritto al mantenimento della FI o, in subordine, debenza solo fino a che la FI frequenterà con profitto e nei termini del piano di studi, facendosi, quindi, riferimento alla durata del piano di studi previsto e senza che si versi nella condizione di studente c.d. fuori corso, e sempre che, medio tempore, non ER reperisca una nuova idonea occupazione lavorativa), il SInor vi concorrerà a mezzo del versamento Pt_1 mensile di € 150,00 mensili, o, tutt'al più, confermando sul punto la previsione dell'ordinanza presidenziale del
31 maggio 2023.
In tutti e tre i casi sopraindicati, con rigetto di qualsivoglia domanda di mantenimento della moglie nei confronti dell'odierno ricorrente
In ogni caso, qualora sia confermata l'ordinanza del 31 maggio 2023, voglia il Giudice ordinare alla OR
, anche per il tramite della madre odierna resistente, la produzione in giudizio della Persona_2 documentazione atta a dimostrare il programma e la durata dei corsi della facoltà di Lettere Antiche cui è iscritta la OR medesima, con l'indicazione anche dei singoli esami previsti nelle rispettive Persona_2 annualità, nonché prevedere quale obbligo cogente a carico della FI, anche per il tramite della madre se del caso, di trasmettere comunicazione formale al padre su base trimestrale, o su quella differente durata che sarà decisa dal Giudicante, attestante la situazione del libretto universitario e la frequentazione e l'eventuale superamento degli esami previsti nelle rispettive annualità, prevedendo sin d'ora che il concorso al mantenimento di cesserà senza necessità di deposito di ulteriore ricorso giudiziale teso alla modifica ER dell'assetto attuale in presenza di una delle seguenti circostanze, anche alternative tra loro:
- ulteriore reperimento da parte della FI di idonea occupazione lavorativa;
- prematuro abbandono del corso di laurea, sia nel caso di abbandono tout court prima del conseguimento della laurea triennale, che di abbandono post conseguimento della laurea in questione, senza dare corso all'ulteriore specializzazione;
- mancato profitto nel corso di laurea, con collocazione dello studente fuori corso;
pagina 3 di 18 - in ogni caso, superamento del termine di durata dell'uno e dell'altro corso, se intrapresi entrambi con la specialistica in consecutività alla laurea triennale.
Con ordine agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Rho (MI) di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con il favore delle spese e compensi di causa, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
In via istruttoria:
A - Disporsi prova per interrogatorio formale della OR , nonché per testi, sui seguenti capitoli CP_1 di prova eventualmente depurati da ogni giudizio e/o valutazione e preceduti dalle parole “Vero che”:
1) “A decorrere dal 22 marzo 2021 la OR lavorava alle dipendenze di con luogo Persona_2 CP_2 di effettuazione della prestazione lavorativa presso l'Eurospin Italia S.p.A., con sede in Mazzo di Rho (MI)?”;
2) “In occasione di una discussione avvenuta nell'ambito del nucleo familiare delle parti e nella casa coniugale in data 28 marzo 2022, ore 21,40 circa, la OR si rivolgeva alla FI , alla presenza del CP_1 ER marito ed odierno ricorrente nonché dell'altro figlio profferendo al minuto 17:49 e sino al minuto Per_3
17:55, le seguenti parole (come da file audio che si produrrà direttamente in cancelleria su idoneo supporto, non potendo essere altrimenti depositato telematicamente, e su cui si chiede la doverosa acquisizione in giudizio): “sei la più intelligente, vai all'Università e, vuoi un conSIlio, licenziati dall'Eurospin, così ti mantiene! ?”;
3) “Nel mese di aprile 2022 la OR ometteva di presentarsi al lavoro e per sua scelta ometteva di CP_1 superare il periodo di prova nel posto di lavoro garantitole inizialmente a termine, ma con pressochè certa prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato, presso la Marc Service S.r.l., florida realtà aziendale del rhodense (doc. n. 6), che vanta al suo servizio n. 59 dipendenti per lo svolgimento di diversi contratti di appalto di servizi anche a beneficio di primarie imprese operanti nel settore alimentare (es. Mericco S.p.A., avente sede in Cusago)?”;
4) “La OR si dimetteva dall'occupazione lavorativa alle dipendenze di e luogo di Persona_2 CP_2 lavoro presso l'Eurospin con sede in Mazzo di Rho (MI) in data 27 febbraio 2023 e con decorrenza dal 15 marzo 2023, ossia ad appena una settimana dalla prima udienza del presente giudizio?”.
Si indicano a testimoni i SInori: residente in [...]; il legale Testimone_1 rappresentante o chi per esso della Marc Service S.r.l. corrente in Rho (MI), Via Dolomiti n. 3.”
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI IN FAVORE DI PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, considerate le argomentazioni ed esaminati i documenti prodotti, valutate altresì le peculiari circostanze dedotte, dichiarare la separazione personale dei coniugi, SInori ed i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle CP_1 Parte_1 seguenti condizioni:
In principalità e nel merito
- Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Rho (MI), Via Cesare Battisti n. 10, unitamente ai relativi pagina 4 di 18 arredi, alla SI.ra la quale continuerà ad abitarvi con la FI , economicamente non CP_1 ER autosufficiente, finché quest'ultima non raggiungerà l'integrale indipendenza economica;
disporre il conseguente trasferimento del SI. on asportazione dei propri effetti personali;
Pt_1
- porre a carico del SI. , quale contributo per il mantenimento della FI , fino al Parte_1 ER raggiungimento dell'integrale autosufficienza economica della stessa, un assegno mensile dell'importo complessivo di € 500,00, ovvero determinarlo in quella diversa ed anche maggiore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla SI.ra in via CP_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il pagamento del 70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive (comprensive delle spese di bollo e assicurazione del veicolo Fiat Panda in uso a ) da individuarsi secondo le Linee Guida adottate dalla Corte d'Appello del Tribunale di Milano;
ER
- porre a carico del SI. , quale mantenimento della OR , un assegno mensile Parte_1 CP_1 dell'importo complessivo di € 200,00, ovvero determinarlo in quella diversa ed anche maggiore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di assegnazione della casa coniugale al SI. quale genitore che Pt_1 continuerà ad abitarvi con la FI , economicamente non autosufficiente: ER
- disporre a carico del SI. l'obbligo di contribuire in via diretta al mantenimento della FI Pt_1 ER nonché alle spese straordinarie in misura del 70%;
- Disporre a carico del SI. l'obbligo di versamento, in favore della SI.ra , dell'assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento mensile di €. 500,00, ovvero determinarlo in quella diversa ed anche maggiore somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
- Disporre l'obbligo di concorrere nelle spese straordinarie di in misura del 30% a carico della SI.ra ER
ed in misura del 70% a carico del SI. CP_1 Pt_1
In via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di assegnazione della casa coniugale al SI. ovvero nell'ipotesi Pt_1 eventuale in cui la SI.ra riterrà volontariamente di trasferirsi in altra sistemazione abitazione: CP_1
- Laddove la FI sceglierà di coabitare con la madre in altra sistemazione abitativa, disporre che il ER padre versi alla FI, quale contributo al mantenimento, la somma mensile di € 800,00 ovvero determinarlo in quella diversa ed anche maggiore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da corrispondersi alla SI.ra , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il CP_1
70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive (comprensive delle spese di bollo e assicurazione del veicolo Fiat Panda in uso a ) da individuarsi secondo le Linee Guida adottate dalla ER
Corte d'Appello del Tribunale di Milano;
- Disporre a carico del SI. l'obbligo di versamento, in favore della SI.ra , dell'assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento mensile di €. 500,00, ovvero determinarlo in quella diversa ed anche maggiore somma ritenuta di pagina 5 di 18 giustizia, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
In ogni caso
Respingere ogni domanda avversa, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di diritti, spese e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario 12,5% e CPA nella misura di legge.
In via istruttoria: Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate.
Laddove l'Ill.mo Tribunale ne ravvisasse l'opportunità, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:
- Prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) “vero che” ha lavorato presso Eurospin Italia S.p.A., punto vendita di Rho Via Pace 72, fino Persona_2 al 15 marzo 2023, con contratto di 24 ore a settimana;
2) “vero che” nel mese di febbraio 2023 mi chiedeva una riduzione dell'orario lavorativo;
Persona_2
3) “vero che” respingevo la richiesta di di ottenere una riduzione dell'orario lavorativo;
Persona_2
4) “vero che “ nel mese di febbraio 2023 mi chiedeva di usufruire dell'aspettativa; Persona_2
5) “vero che” respingevo la richiesta di di usufruire dell'aspettativa; Persona_2
6) “vero che” a fronte del rifiuto di Eurospin di concedere riduzione dell'orario lavorativo o aspettativa, Per_2 resentava le dimissioni e il rapporto di lavoro si interrompeva in data 15.03.2023.
[...]
Sui capitoli da 1) a 6) si indica quale teste il SI. residente in [...], 20038 Busto Testimone_2
Garolfo.
7) “vero che”, nel corso del 2022, mia sorella comunicava a me e ai miei genitori di trovarsi in ER difficoltà a conciliare studio universitario e lavoro presso Eurospin.
Si indica a teste il SI. residente in [...].” Testimone_1
******************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e gli ulteriori provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 novembre 2022, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario in Rho (MI) in data 13 giugno 1995, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Rho,( Anno 1995- N. 52 - Parte II Serie A) con , in regime di comunione legale dei beni, dalla CP_1 cui unione sono nati i figli (in data 16 agosto 1997) e (in data 8 maggio 2001), dando atto di Per_3 ER essersi separato dalla moglie con verbale di separazione consensuale del 21 gennaio 2008 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 12 febbraio 2008 e di essersi riconciliati, successivamente, con dichiarazione resa dagli stessi coniugi in data 4 aprile 2013 ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettera g) del DPR 396/2000, atto iscritto nel registro di Stato Civile del Comune di Rho, (Anno 2013- N. 07-Parte II-Serie C), chiedeva a questo
Tribunale di pronunciare la separazione dalla moglie. Domandava, altresì, l'assegnazione al padre della casa coniugale di Rho (MI), via Cesare Battisti n. 10, con coabitazione della FI maggiorenne e con obbligo ER in capo alla OR dell'asportazione di tutti i propri mobili, arredi, oggetti ed effetti personali ivi CP_1
pagina 6 di 18 esistenti entro un mese dalla fissata udienza presidenziale.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, si costituiva la parte resistente che aderiva alla domanda di separazione. In via principale e nel merito, domandava, l'assegnazione alla madre della casa coniugale di Rho
(MI), Via Cesare Battisti n.10, unitamente ai relativi arredi con coabitazione della FI , maggiorenne ma ER non economicamente autosufficiente, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica con obbligo in capo al SInor dell'asportazione dei propri effetti personali entro il termine di trenta giorni dalla Parte_1 fissazione dell'udienza presidenziale. Chiedeva, altresì, di porre a carico del padre un contributo mensile indiretto a titolo di mantenimento della FI, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, nella misura di € 500,00, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie e un contributo mensile a titolo di mantenimento della moglie nella misura di € 200,00. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di assegnazione della casa coniugale al SInor con coabitazione della FI maggiorenne Parte_1 ER ma non economicamente autosufficiente, domandava di porre a carico del padre l'obbligo sia di contribuire in via diretta al mantenimento della FI nonché alle spese straordinarie nella misura del 70% e sia di ER versare, in favore della OR , un assegno di mantenimento mensile nella misura di € 500,00, con CP_1 concorrenza nelle spese straordinarie della FI nella misura del 30%. ER
All'udienza presidenziale del giorno 22 marzo 2023, il Presidente F.F., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente e direttamente in modo congiunto le stesse;
quindi, autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava all'udienza del 3 maggio 2023 disponendo l'ascolto di , riservando ER all'esito ogni ulteriore decisione e ordinando alla parte resistente di produrre certificazione degli esami universitari sostenuti da . ER
In data 27 aprile 2023, la difesa di parte resistente depositava la richiesta documentazione inerente agli esami universitari sostenuti da Persona_2
All'udienza del 3 maggio 2023, i Presidente f.f., dopo aver sentito la FI maggiorenne , essendo emerse ER possibilità conciliative tra le parti con l'acquisizione della quota di proprietà della casa ex coniugale da parte del marito e l'offerta di un assegno di mantenimento per la FI di € 250,00 pur a fronte di una richiesta di parte resistente di € 400,00, rinviava all'udienza del 30 maggio 2023 al fine di verificare la possibilità di un accordo transattivo tra le parti, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti auspicabilmente un accordo ovvero in caso negativo con la precisazione delle domande con riferimento ai provvedimenti provvisori.
All'udienza del 30 maggio 2023, il Presidente f.f., lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, si riservava di provvedere con separata ordinanza presidenziale.
A scioglimento della riserva assunta, il Presidente f.f., pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta:
“LETTI gli atti e esaminati i documenti prodotti.
SENTITE personalmente le parti e i rispettivi difensori all'udienza del 22 marzo 2023;
SENTITA, altresì, la FI maggiorenne all'udienza del 3 magio 2023 al fine di meglio chiarire e ER
pagina 7 di 18 precisare la sua situazione universitaria, che ha fornito elementi precisi in ordine al percorso universitario che la stessa attualmente ha al momento intenzione di proseguire anche con maggiore impegno, avendo a tal fine lasciato anche l'attività lavorativa in precedenza avviata e che ha documentato di aver dato degli esami a ulteriore conferma del proprio serio impegno;
LETTE le note scritte delle parti con la precisazione delle domande, non avendo trovato alcun accordo;
RILEVATO, più nello specifico, che da quanto compiutamente allegato dalla stessa e documentato risulta che la FI , nata il [...], dopo aver cambiato indirizzo universitario, risulta attualmente frequentare ER regolarmente il II anno della facoltà di lettere antiche presso l'Università Statale di Milano e pur avendo lavorato come dipendente della società Eurospin Italia Spa con uno stipendio mensile di circa € 900/800 per 24 ore a settimana durante i weekend e le mattine nei periodi di sessione di esame, in data 15 marzo 2023 ha preferito dare le dimissioni non essendo più compatibile tale attività lavorativa con l'impegno universitario che pacificamente la ragazza sta portando avanti come dalla medesima dichiarato, anche perché l'azienda le aveva respinto la richiesta di riduzione delle ore da 24 a 18 e il datore di lavoro si era mostrato non disponibile a farla lavorare soltanto la mattina;
la ragazza poi ha precisato - come d'altronde confermato da entrambe le parti nel corso delle verbalizzazioni - che ha decisamente maggiore confidenza e familiarità con la madre, esprimendo pertanto netta preferenza nel rimanere a vivere con la madre, unitamente al fratello che già lavora, anzi precisando di non aver alcun rapporto con il padre che da tempo conduce vita separata anche durante la consumazione dei pasti;
RITENUTO pertanto che la FI , peraltro di appena 22 anni, non può certo ER considerarsi al momento autonoma economicamente, dovendo pertanto essere ancora supportata e aiutata per il completamento degli studi, anche ove dovesse nuovamente svolgere dei lavori che le forniscono comunque redditi contenuti, quali ad esempio come cameriera la sera, con i quali può eventualmente solo provvedere alle proprie eSIenze personali;
RITENUTO pertanto che alla non autosufficienza economica di consegue che il Tribunale debba ER provvedere all'assegnazione della casa, la quale peraltro risulta in comproprietà tra le parti, per il 75% in capo al ricorrente e 25% in capo alla resistente, essendo irrilevanti le disquisizioni in ordine alla natura fittizia o simulata dell'atto di compravendita in capo alla moglie e altresì anche le condizioni della separazione consensuale cui le parti avevano proceduto nel 2008 (dove peraltro la FI rimaneva collocata comunque presso la madre), dovendo la casa essere assegnata alla madre con la quale, come già sopra evidenziato risulta avere maggiore confidenza e stabilità di abitudini avendo la ragazza manifestato chiaramente la sua volontà di rimanere con la medesima, nulla avendo sul punto riferito il ricorrente o contestato, con ordine di rilascio allo stesso in un tempo ritenuto congruo meglio indicato in dispositivo;
devono poi applicarsi i principi di diritto comune, con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836);
RILEVATO, altresì, con riferimento al contributo per il mantenimento della FI , risulta che il SI. ER
pagina 8 di 18 dal 1988 lavora come operaio presso ICR con uno stipendio riferito di € 1600 che arriva a € 2.200 con Pt_1 gli straordinari;
dal 730/20 risulta un reddito lordo di € 32.976; dal 730/21 risulta un reddito lordo di € 33.013; dal CU/22 risulta un reddito lordo di € 35.065 (pari ad un netto mensile su 12 mensilità di circa € 2300 in linea più o meno con quanto riferito); ha contratto un finanziamento per la casa di € 276 al mese che ha riferito di restituire alla di lui sorella sulla base di un accordo con scadenza aprile 2023, quindi ad oggi terminato;
ha riferito di pagare le spese della casa per € 300 mensili.. Quanto alla OR che ha lavorato per 14 anni fino al
2004 presso una ditta che ha chiuso, attualmente, con decorrenza dal 26.09.2022, risulta assunta a tempo indeterminato (24 ore settimanali) con qualifica di operaria, livello 6° (paga base €. 862,96), presso la società
Sarca Catering S.r.l., che gestisce in subappalto il servizio di ristorazione dell'Ospedale Galeazzi di Milano
(doc. 9), con uno stipendio netto che ha riferito di € 800 come paga base che arrivano a € 1000 con gli straordinari (reddito medio netto mensile di € 1.030,00 (doc.8). sono allegate buste paga di gennaio 2023 dove risulta un netto di € 1032 e novembre 22 di € 1018. In casa abita anche il figlio che da tempo lavora con Per_3 uno stipendio di circa € 2.000 al mese e che in parte contribuisce anche alle spese della casa;
RITENUTO, pertanto, quanto al mantenimento indiretto della FI, sulla base degli elementi acquisiti e dei documenti prodotti, tenuto conto della rispettiva complessiva situazione patrimoniale, lavorativa e abitativa sopra valutata e valorizzata, considerato che l'assegnazione alla OR della casa coniugale del marito costituisce comunque una forma di contribuzione di cui occorre tener conto a fronte dell'onere locativo che dovrà sostenere il marito (di cui però ancora non vi è certezza in ordine alla somma che dovrà sostenere), tenuto anche conto che la OR dovrà anche pagare le spese e le utenze e considerato che la FI CP_1 riesce a provvedere alle proprie strette eSIenze personali, di dover porre a carico del padre l'obbligo di contribuzione mediante il versamento mensile, con decorrenza dal rilascio della casa coniugale da parte del SI.
o comunque dal mese di luglio 2023, di un assegno che pare equo e congruo, nella presente fase, in Pt_1 attesa degli ulteriori approfondimenti e/o delle produzioni documentali, anche tenuto conto delle eSIenze della FI e degli oneri di mantenimento diretto a carico di ciascuno, nella misura di € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017. Fino al rilascio le parti provvederanno alla divisione delle spese come finora attuato;
RILEVATO, altresì, che - allo stato sulla base dei dati e delle risultanze in atti - svolgendo la OR regolare attività lavorativa ed essendo la medesima persona dotata di piena ed integra capacità lavorativa, senza che siano stati dedotti elementi per ritenere limitata o altrimenti ridotta la sua capacità professionale, che quindi ben potrà e dovrà mettere ulteriormente a frutto, non emergendo peraltro alcuna SInificativa sperequazione economica tra le parti – non sussistono di certo i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, tenuto anche conto che la stessa potrà rimanere nella casa coniugale e considerato anche che in sede di verbalizzazione si era anche dichiarata disponibile a rinunciare a tale assegno in caso di assegnazione della casa;
Visto l'art. 708 c.cp.c
PQM
pagina 9 di 18 richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 22 marzo
2023):
1) ASSEGNA la casa ex coniugale sita in Rho via Cesare Battisti n. 10 9, con tutti gli arredi alla madre che vi vivrà con la FI , con obbligo di rilascio per entro il 15 luglio 2023, invitando lo stesso ER Parte_1
a rilasciare spontaneamente la casa entro tale data e con delega alla forza pubblica locale per il rilascio coatto,
nel caso in cui non abbia per quella data lasciato spontaneamente. Spese condominiali ordinarie e utenze a carico del coniuge assegnatario e spese condominiali straordinarie in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso;
2) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI mediante Parte_1 versamento, con decorrenza dall'effettivo rilascio della casa coniugale da parte del medesimo e comunque dal mese di luglio 2023, a entro il 15 di ogni mese dell'importo mensile di € 300 importo CP_1 annualmente rivalutabile con indici Istat oltre al 50% delle Spese extra assegno secondo quanto disposto dalle
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui integralmente richiamate
3) RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento avanzata da ”. CP_1
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza di prima comparizione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il giorno 8 novembre 2023.
Con provvedimento dell' 8 novembre 2023, il Giudice Istruttore, rilevato il rituale deposito dei procuratori delle parti delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con le loro istanze e conclusioni e la richiesta avanzata dalla parte resistente di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., concedeva detti termini, riservandosi di provvedere con ordinanza ai sensi dell' art. 183, 7° comma c.p. c. alla scadenza dell'ultimo termine e riservava ogni altra valutazione e determinazione all'esito.
Con ordinanza del 13 febbraio 2024 a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 novembre 2024, il
Giudice Istruttore, lette le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate dalle parti, così provvedeva:
“RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
RITENUTO che le prove orali come dedotte e formulate dalla parte ricorrente nella Parte_1 rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli attinenti a circostanze non contestate (n. 1), per come formulati irrilevanti e inconferenti (n. 2), dal contenuto negativo e valutativo oltre che documentali o da documentare (nn. 3 e 4);
RITENUTO che anche le prove orali come dedotte e formulate dalla parte resistente nella CP_1 rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli tutti documentali e/o da documentare ad opera della medesima parte richiedente l'assegno per conto della FI con la stessa convivente (nn. 1-6);
pagina 10 di 18 OSSERVATO altresì che deve essere ordinato alle parti di aggiornare il modello di disclosure (ora modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni ovvero dichiarazioni sostitutive e tutta la documentazione ivi indicata come meglio specificato in dispositivo;
RITENUTO, pertanto, di dover fissare udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c;
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
2) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalle parti per quanto in motivazione;
3) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il 30 aprile 2024, all'aggiornamento delle informazioni sulle rispettive condizioni economiche con il deposito della documentazione indicata, in particolare:
- tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi anni ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio delle parti attestanti la mancanza di reddito o il reddito percepito con buste paga/sussidi/ indennità/ emolumenti/compensi a ogni titolo percepiti nel 2023, anche con riferimento alla FI (con Persona_2 ordine alla OR ); CP_1
- copia degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali, conto titoli e depositi, intestati e/o cointestati a ciascuna parte, ove ancora non depositati con saldo finale e movimentazione per il periodo dal 1 gennaio 2022 alla data di acquisizione;
- copia di tutti i contratti di locazione e/o mutuo e/o contratti di compravendita relativi ad immobili intestati o cointestati e/o finanziamenti dal 1 gennaio 2022 fino alla data di acquisizione;
Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116
c.p.c..
4) FISSA udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c da effettuarsi entro il 3 LUGLIO 2024.
INVITA le parti a tentare seriamente di trovare soluzioni conciliative della presente controversia”.
Con provvedimento del 3 luglio 2024, il Giudice Istruttore, rilevato il deposito da parte dei procuratori delle parti delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti foglio di precisazione delle conclusioni come sopra riportate, assegnava alle medesime parti i termini ex art. 190 c.p.c., incamerando, alla scadenza, la causa in decisione che rimetteva al Collegio.
Depositate in seguito dai difensori delle parti le comparse conclusionali e le relative repliche e la richiesta documentazione economica, la causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 13 novembre 2024.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza pagina 11 di 18 istruttoria assunta dal Giudice Istruttore sopra riportata che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi ampiamente esposti qui condivisi, le istanze di prove articolate, su cui le parti hanno insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni. Nel corso del procedimento è stata altresì anche sentita la FI maggiorenne che ha fornito puntuali dichiarazioni, del tutto lineari e coerenti anche con i documenti allegati. ER
Evidenzia, inoltre, il Tribunale che è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I
15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti e per ordine del Giudice Istruttore e tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti
(Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
Deve, infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Rho (MI) in data 13 giugno 1995,trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Rho,
(anno 1995- N. 52- Parte II -Serie A), in regime di comunione legale dei beni.
Dalla loro unione coniugale sono nati i figli (in data 16 agosto 1997) e (in data 8 maggio Per_3 ER
2001).
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 21 gennaio 2008 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 12 febbraio 2008 e successivamente, si sono riconciliate con dichiarazione resa dagli stessi coniugi in data 4 aprile 2013 ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettera g) del DPR 396/2000, atto iscritto nel registro di Stato Civile del Comune di Rho (Anno 2013- N. 07-Parte II-Serie C).
Dagli atti del processo è emerso, successivamente alla avvenuta riconciliazione, il definitivo venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Invero, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la pagina 12 di 18 separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità alle domande delle parti.
Mantenimento del figlio maggiorenne. Principi in diritto e in fatto
Questione nodale della presente causa è costituita dalla raggiunta o meno autonomia economica della FI maggiorenne , sul presupposto sostenuto dal padre che avesse per alcuni mesi svolto attività lavorativa ER tale da renderla autonoma, con conseguente valutazione delle domande contrapposte di assegnazione della casa ex coniugale e di un contributo al mantenimento indiretto della stessa.
Orbene si rammenta in diritto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio, con riferimento ai figli maggiorenni, trova conferma nel disposto dell'art. 337-septies c.c. il quale, attribuisce al giudice la facoltà, valutate le circostanze del caso concreto, di disporre in favore dello stesso, qualora non sia economicamente indipendente, il pagamento di un assegno periodico. Conseguentemente presupposto legittimante la possibilità di imporre ai genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne deve essere ravvisato dalla non autosufficienza incolpevole dello stesso, laddove si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha avuto ripetutamente modo di osservare come “in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: (a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
(b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 17183-20, Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264).
pagina 13 di 18 Nel caso di specie è stato accertato, anche sentendo - la quale ha reso dichiarazioni del tutto puntuali, ER coerenti e confermate da documenti in atti - che la stessa (nata in data [...]), di appena 23 anni, dopo la maturità nel giugno 2020, si è iscritta inizialmente nel settembre 2020 alla facoltà di Biotecnologie e nel settembre 2021 ha invece iniziato a frequentare la Facoltà di Lettere antiche, ritenuta più affine alle proprie inclinazioni e ai precedenti studi. Contemporaneamente la stessa, mostrando impegno e senso di responsabilità,
al fine di poter guadagnare qualcosa per provvedere alle proprie eSIenze personali (per pagarsi ad esempio la macchina, la benzina e altro) ha iniziato a lavorare come cassiera presso l'Eurospin di Rho guadagnando circa
800/900 euro al mese (cfr. CUD 2024 da cui risulta aver percepito per 73 gg € 2407,78 fino al 14.03.2023), lavorando anche 28/30 ore, divenendo però ad un certo punto questo lavoro, a fronte anche della mancata disponibilità della direzione a ridurle le ore a 16 alla settimana e a non farla lavorare durante le sessioni di esami, incompatibile con gli impegni universitari, con la frequenza dei corsi e con gli esami che man mano la stessa portava avanti, fino alla sua decisione di dare le dimissioni per poterle consentire di andare avanti con lo studio.
Tale decisione quindi maturata non già per una asserita strumentalizzazione al fine di poter continuare ad essere mantenuta (come sostenuto dal padre) appare invece essere stata assunta proprio al fine di impegnarsi maggiormente e con più costanza e serietà negli studi universitari intrapresi, frutto quindi di un maggiore senso di responsabilità della ragazza, che ha trovato puntuale e diretta conferma nella positiva prosecuzione degli studi e nel superamento di ulteriori esami (rispettivamente in data 4.02.2024 con votazione 27/30; in data 4/06/2024 con votazione 25/30; in data 24/07/2024 25/30).
La ricostruzione dei fatti che non può essere messa in discussione porta pertanto a ritenere, così come già valutato in sede di ordinanza presidenziale, alla luce proprio delle dichiarazioni della ragazza e peraltro senza che i dati fattuali siano stati contestati, che non abbia colpevolmente e arbitrariamente lasciato un lavoro, ER peraltro con retribuzione contenuta, ma abbia deciso di lasciare un'attività lavorativa che non era più compatibile con gli studi, anche a causa di atteggiamenti ostacolanti e non disponibili da parte del datore di lavoro, per dedicarsi e impegnarsi nel percorso universitario con risultati positivi che confermano che sia ER intenzionata a completare il proprio percorso formativo di studio e che debba pertanto essere ancora supportata, non potendosi considerare autonoma economicamente.
Ciò detto e motivato, possono quindi affrontarsi le ulteriori domande sui cui verte la presente controversia e che vede le parti contrapposte.
Assegnazione della casa familiare
Atteso che la FI deve ancora considerarsi non autosufficiente economicamente in quanto studentessa ER universitaria, deve confermarsi l'assegnazione dell'immobile già adibito a casa coniugale sita in Rho (MI),Via
Cesare Battisti n. 10, in comproprietà al 75% per il SInor e al 25 % per la stessa OR Parte_1 CP_1
, alla madre, così come già disposto in sede presidenziale atteso che ha ben manifestato la volontà
[...] ER di rimanere a vivere con la madre avendo con la stessa confidenza e familiarità a differenza che con il padre con il quale da ultimo erano abituati a condurre vite separate, senza alcuna condivisione di momenti familiari.
Nessuna sopravvenienza o novità è stata segnalata e quindi deve confermarsi il provvedimento già disposto,
pagina 14 di 18 apparendo necessario al fine di garantire la preservazione in favore della FI dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare in conformità all'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'eSIenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr Cass. 21334/13; Cass. 14553/11).
L'assegnazione della casa coniugale dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI – I 17.12.2015 n.
25420).
Ne consegue, infine, la conferma dell'applicazione dei principi di diritto comune applicabili, con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico dei coniugi in ragioni del titolo di comproprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836).
La reiterata domanda avanzata dal ricorrente, SInor in ordine all'assegnazione della casa Parte_1 coniugale in favore del medesimo, peraltro sul presupposto che la FI sia autonoma, non sussistendo neppure in tale caso i presupposti dell'art. 337 sexies c.c. appare priva di fondamento e di valida giustificazione e non può che respingersi, attesa la conferma dell'assegnazione alla madre.
Contributo al mantenimento indiretto della FI
Passando quindi alla domanda inerente al contributo al mantenimento indiretto per la FI a carico del ER padre, in punto di diritto, l'art. 147 c.c. stabilisce il principio generale in base al quale “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli”; quanto agli obblighi di mantenimento dei figli vi è poi l'art. 337-ter, comma 4 c.c. a prevedere che ciascuno genitore debba provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori debba essere determinato tenendo in considerazione una serie di parametri legislativamente determinati volti a garantire il principio di proporzionalità, quali: le attuali eSIenze del figlio;
il tenore di vita goduto dal medesimo in costanza della convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ciò detto, occorre quindi attendere ad una esatta ricostruzione delle rispettive capacità economiche, richiamando sul punto l'ordinanza presidenziale del 30 maggio 2023 che già aveva dettagliatamente e specificatamente riportato i dati reddituali delle parti e le rispettive situazioni lavorative, abitative e patrimoniali, cui, pertanto, non può che rimandarsi. Nel proseguo del giudizio, il G.I. con il provvedimento istruttorio del 3 luglio 2024,
pagina 15 di 18 ritenendo comunque necessario acquisire un quadro più chiaro e specifico in ordine alla complessiva situazione economica delle parti, ordinava a queste ultime di integrare e aggiornare la documentazione depositata.
Ciò posto dal complesso degli atti di causa e alla luce della documentazione versata dalle parti anche su ordine del Giudice emerge un quadro sostanzialmente in linea con quanto già evidenziato ed emerso.
Il Signor continua a svolgere la professione di operaio presso la società ICR con uno stipendio Parte_1 riferito in udienza presidenziale di € 1600,00 che arriva ad € 2.200,00 con gli straordinari. Dall'ultimo CU 2024 risulta aver percepito un reddito annuo lordo di € 37.859,61 (ritenute Irpef € 9.093; addizionali reg € 559,33; acconti 2023 € 82,51, saldo 2023 € 182,44) in lieve aumento;
deve però sostenere ora un canone di locazione di
€ 300,00 al mese e € 302,15 per un finanziamento acceso che durerà 4 anni.
La OR continua a lavorare, dal 26 giugno 2022, con contratto a tempo indeterminato e con CP_1 qualifica di operaia livello 6, presso la società Sarca Catering S.r.l., che gestisce in subappalto il servizio di ristorazione dell'Ospedale Galeazzi di Milano con uno stipendio che ha riferito di € 800,00 che arriva ad €
1.000,00 con gli straordinari. Dal CU 2023 risulta un reddito di € 1181 e € 2.589 per 97 gg;
dal CU 2024 di €
13.192,85 (Irpef € 1154; Add reg € 162,27). Continua a vivere con la FI nella casa familiare di Rho (MI), Via
Cesare Battisti n.10, in comproprietà con il marito nella misura del 75% per il SInor e del 25 % Parte_1 per la OR e con a suo esclusivo carico le utenze e le spese condominiali ordinarie e, invece, le CP_1 spese condominiali straordinarie in ragione del titolo di proprietà.
Alla luce di tutti i dati sopra evidenziati e degli elementi acquisiti, tenuto conto della situazione economico- patrimoniale di entrambe le parti, considerato che l'assegnazione alla resistente della casa coniugale costituisce a tutti gli effetti una forma di mantenimento indiretto, reputa il Collegio del tutto equo e congruo in rapporto anche alle eSIenze della FI, la quale peraltro svolge piccoli lavori i cui guadagni vengono dalla stessa utilizzati per far fronte alle proprie strette eSIenze personali, confermare il contributo a carico del padre a titolo di mantenimento indiretto disposto con ordinanza presidenziale del 30 maggio 2023 attualmente vigente, oltre alla conferma del 50 % delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano. Si provvede, pertanto, come da dispositivo, non essendoci spazio per alcun aumento come richiesto dalla madre.
Assegno di mantenimento per la moglie
Per quanto concerne, la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente, si richiama in punto di diritto che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 14840 del 27.06.2006), “al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze – ai sensi del secondo comma del citato art. 156 – consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.”
pagina 16 di 18 Sempre in sede di giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 13592 del 12.06.2006), è stato ritenuto che “in tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituale dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue eSIenze.”
Orbene, il Collegio osserva come parte resistente abbia sin dal ricorso giustificato la domanda di assegno di mantenimento per sé sulla base dell'asserita disparità reddituale tra i coniugi. Il ricorrente, invece, opponendosi, ha chiesto che nulla venga riconosciuto a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
Ciò detto, nell'ordinanza presidenziale del 30 maggio 2023 è stata già rigettata la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente, con motivazione che qui vengono condivise e richiamate.
Come già evidenziato, infatti, la OR è una lavoratrice dipendente della società Sarca Catering CP_1
S.r.l., risultando essere inserita da svariati anni nel mondo del lavoro pur avendo dovuto lasciare nel 2004 il suo precedente lavoro svolto per 14 anni a seguito di licenziamento dovuto alla chiusura della ditta presso cui prestava la sua attività lavorativa. La stessa, dunque, è certamente dotata di sicura e certa capacità professionale, inserita adeguatamente da tempo in un determinato settore occupazionale e percepisce uno stipendio sufficientemente adeguato, che certamente le permette di provvedere in modo autonomo a tutte le sue eSIenze.
La medesima, inoltre, è assegnataria della casa familiare in quanto collocataria della FI maggiorenne ER ma non economicamente autosufficiente e di cui è comproprietaria insieme al marito nella misura del 25% essendo proprietario nella restante misura del 75 % il SInor Parte_1
Ritiene, quindi, il Collegio che la stessa disponga di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento anche in ragione del fatto che il divario reddituale comunque esistente non è SInificativo ed è in parte attenuato dall'assegnazione della casa familiare in suo favore e dagli oneri economici cui deve provvedere il marito per la FI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. ER
Deve essere conseguentemente respinta la domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata dalla OR
. CP_1
Sulle spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione, con sostanziale soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande avanzate dalle stesse, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
pagina 17 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione giudiziale, ex art. 151, 1° comma c.c., dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) in data 13 giugno 1995, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Rho (Anno 1995- N. 52 - Parte II Serie A), in regime di comunione legale dei beni;
2) CONFERMA l'assegnazione della casa familiare di Rho (MI), Via Cesare Battisti n. 10, con tutti gli arredi alla madre OR , confermando l'ordine di rilascio a carico del marito già eseguito, dando altresì atto CP_1 che le spese condominiali ordinarie e le utenze rimarranno a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico dei coniugi in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso;
3) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI , Parte_1 ER maggiorenne e non economicamente autosufficiente, mediante versamento, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2023, ad entro il 15 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate;
4) RESPINGE la domanda di mantenimento avanzata per sè dalla OR;
CP_1
5) COMPENSA le spese di lite tra le parti;
6) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
7) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Milano, nella Camera di ConSIlio del 6 novembre 2024.
Il Presidente relatore estensore
Dott.ssa Maria Laura Amato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 15 novembre 2022 e vertente
TRA nato a [...] in data [...] (Codice Fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Finizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Rho (MI), Largo Don Rusconi n.9, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] in data [...] (Codice Fiscale CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Eva Patrizia Campagnoli ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del predetto difensore in Rho (MI), Corso Europa n. 209, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
FOGLIO DI PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI IN FAVORE DI PARTE ATTRICE:
pagina 1 di 18 “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Milano adito, tenuto conto dei fatti e delle circostanze narrati nella parte in fatto del ricorso introduttivo e dei successivi atti difensivi, dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni:
In via principale:
1 - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2 - la casa coniugale sarà assegnata al ricorrente SInor che vi coabiterà eventualmente con , Pt_1 ER maggiorenne e già autosufficiente (v. Tribunale di Napoli 23 aprile 2023, n. 4131, fermo restando che “Non è il mantenimento a dover soddisfare l'eSIenza di una vita dignitosa a cui aspira un giovane adulto, ma altri strumenti di ausilio al reddito” (Cass. 38366/2021), in quanto la stessa aveva raggiunto già ante causam l'indipendenza economica e/o aveva acquisito concreta capacità di lavoro, altresì considerato che la OR
ha volontariamente abbandonato, con atto unilaterale pertanto, il posto di lavoro solo in data 15 Persona_2 marzo 2023 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte resistente) e, per giunta, a giudizio di separazione pendente ed a soli 7 giorni dall'udienza di comparizione delle parti;
senza tralasciare che la FI del ricorrente aveva già frequentato senza profitto la facoltà di Biotecnologia, per poi mutare tardivamente l'indirizzo di studi iscrivendosi alla facoltà di Lettere Antiche, attuale facoltà di studio;
3 - la OR asporterà tutti i propri mobili, arredi e beni personali entro otto mesi dall'udienza del 30 CP_1 maggio 2023, o entro quel diverso termine che sarà deciso dal Giudicante;
In via subordinata, sempre nel caso di assegnazione della casa coniugale al SInor Pt_1
1 - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2 - la casa coniugale sarà assegnata al ricorrente SInor che vi coabiterà eventualmente con , Pt_1 ER maggiorenne e già autosufficiente (v. Tribunale di Napoli 23 aprile 2023, n. 4131, fermo restando che “Non è il mantenimento a dover soddisfare l'eSIenza di una vita dignitosa a cui aspira un giovane adulto, ma altri strumenti di ausilio al reddito” (Cass. 38366/2021), in quanto la stessa aveva raggiunto già ante causam l'indipendenza economica e/o aveva acquisito concreta capacità di lavoro, altresì considerato che la OR
ha volontariamente abbandonato, con atto unilaterale pertanto, il posto di lavoro solo in data 15 Persona_2 marzo 2023 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte resistente) e, per giunta, a giudizio di separazione pendente ed a soli 7 giorni dall'udienza di comparizione delle parti;
senza tralasciare che la FI del ricorrente aveva già frequentato senza profitto la facoltà di Biotecnologia, per poi mutare tardivamente l'indirizzo di studi iscrivendosi alla facoltà di Lettere Antiche, attuale facoltà di studio;
3 - con possibilità nell'evenienza, laddove la FI intenderà liberamente trasferire la propria residenza altrove e/o riterrà di coabitare con la madre, che il padre versi alla FI, pur stanti le ridette argomentazioni svolte in tema di raggiunta indipendenza economica e/o capacità di lavoro della OR ed in alternativa Persona_2 alla prestazione diretta di un concorso ad un'eventuale e non creduto mantenimento, la somma massima mensile di € 250,00. Il ridetto importo, sempre e solo nel caso in cui fosse disposto un concorso al mantenimento della FI a carico di parte ricorrente, verrà versato sino alla fine dell'università di , purchè la stessa ER frequenti con profitto e nei termini del piano di studi, facendosi, quindi, riferimento alla durata del piano di pagina 2 di 18 studi previsto e senza che si versi nella condizione di studente c.d. fuori corso, e sempre che, medio tempore, la FI non reperisca una nuova idonea occupazione lavorativa;
4 - la OR asporterà tutti i propri mobili, arredi e beni personali entro otto mesi dall'udienza del 30 CP_1 maggio 2023, o entro quel diverso termine che sarà deciso dal Giudicante;
In via ulteriormente subordinata, nel denegato caso di conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla
OR , fatte salve le autonome iniziative del SInor a tutela dei propri diritti inerenti la CP_1 Pt_1 proprietà formale e/o sostanziale della casa coniugale:
1 - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2 - il SInor abbandonerà la casa coniugale entro otto mesi dall'udienza del 30 maggio 2023, o entro Pt_1 quel diverso termine che sarà deciso dal Giudicante;
3 - nel solo caso in cui sia ritenuta la sussistenza dell'obbligo paterno al concorso al mantenimento della FI maggiorenne , stanti le argomentazioni svolte nel presente atto ed a cui ci si riporta integralmente ER
(assenza di diritto al mantenimento della FI o, in subordine, debenza solo fino a che la FI frequenterà con profitto e nei termini del piano di studi, facendosi, quindi, riferimento alla durata del piano di studi previsto e senza che si versi nella condizione di studente c.d. fuori corso, e sempre che, medio tempore, non ER reperisca una nuova idonea occupazione lavorativa), il SInor vi concorrerà a mezzo del versamento Pt_1 mensile di € 150,00 mensili, o, tutt'al più, confermando sul punto la previsione dell'ordinanza presidenziale del
31 maggio 2023.
In tutti e tre i casi sopraindicati, con rigetto di qualsivoglia domanda di mantenimento della moglie nei confronti dell'odierno ricorrente
In ogni caso, qualora sia confermata l'ordinanza del 31 maggio 2023, voglia il Giudice ordinare alla OR
, anche per il tramite della madre odierna resistente, la produzione in giudizio della Persona_2 documentazione atta a dimostrare il programma e la durata dei corsi della facoltà di Lettere Antiche cui è iscritta la OR medesima, con l'indicazione anche dei singoli esami previsti nelle rispettive Persona_2 annualità, nonché prevedere quale obbligo cogente a carico della FI, anche per il tramite della madre se del caso, di trasmettere comunicazione formale al padre su base trimestrale, o su quella differente durata che sarà decisa dal Giudicante, attestante la situazione del libretto universitario e la frequentazione e l'eventuale superamento degli esami previsti nelle rispettive annualità, prevedendo sin d'ora che il concorso al mantenimento di cesserà senza necessità di deposito di ulteriore ricorso giudiziale teso alla modifica ER dell'assetto attuale in presenza di una delle seguenti circostanze, anche alternative tra loro:
- ulteriore reperimento da parte della FI di idonea occupazione lavorativa;
- prematuro abbandono del corso di laurea, sia nel caso di abbandono tout court prima del conseguimento della laurea triennale, che di abbandono post conseguimento della laurea in questione, senza dare corso all'ulteriore specializzazione;
- mancato profitto nel corso di laurea, con collocazione dello studente fuori corso;
pagina 3 di 18 - in ogni caso, superamento del termine di durata dell'uno e dell'altro corso, se intrapresi entrambi con la specialistica in consecutività alla laurea triennale.
Con ordine agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Rho (MI) di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con il favore delle spese e compensi di causa, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
In via istruttoria:
A - Disporsi prova per interrogatorio formale della OR , nonché per testi, sui seguenti capitoli CP_1 di prova eventualmente depurati da ogni giudizio e/o valutazione e preceduti dalle parole “Vero che”:
1) “A decorrere dal 22 marzo 2021 la OR lavorava alle dipendenze di con luogo Persona_2 CP_2 di effettuazione della prestazione lavorativa presso l'Eurospin Italia S.p.A., con sede in Mazzo di Rho (MI)?”;
2) “In occasione di una discussione avvenuta nell'ambito del nucleo familiare delle parti e nella casa coniugale in data 28 marzo 2022, ore 21,40 circa, la OR si rivolgeva alla FI , alla presenza del CP_1 ER marito ed odierno ricorrente nonché dell'altro figlio profferendo al minuto 17:49 e sino al minuto Per_3
17:55, le seguenti parole (come da file audio che si produrrà direttamente in cancelleria su idoneo supporto, non potendo essere altrimenti depositato telematicamente, e su cui si chiede la doverosa acquisizione in giudizio): “sei la più intelligente, vai all'Università e, vuoi un conSIlio, licenziati dall'Eurospin, così ti mantiene! ?”;
3) “Nel mese di aprile 2022 la OR ometteva di presentarsi al lavoro e per sua scelta ometteva di CP_1 superare il periodo di prova nel posto di lavoro garantitole inizialmente a termine, ma con pressochè certa prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato, presso la Marc Service S.r.l., florida realtà aziendale del rhodense (doc. n. 6), che vanta al suo servizio n. 59 dipendenti per lo svolgimento di diversi contratti di appalto di servizi anche a beneficio di primarie imprese operanti nel settore alimentare (es. Mericco S.p.A., avente sede in Cusago)?”;
4) “La OR si dimetteva dall'occupazione lavorativa alle dipendenze di e luogo di Persona_2 CP_2 lavoro presso l'Eurospin con sede in Mazzo di Rho (MI) in data 27 febbraio 2023 e con decorrenza dal 15 marzo 2023, ossia ad appena una settimana dalla prima udienza del presente giudizio?”.
Si indicano a testimoni i SInori: residente in [...]; il legale Testimone_1 rappresentante o chi per esso della Marc Service S.r.l. corrente in Rho (MI), Via Dolomiti n. 3.”
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI IN FAVORE DI PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, considerate le argomentazioni ed esaminati i documenti prodotti, valutate altresì le peculiari circostanze dedotte, dichiarare la separazione personale dei coniugi, SInori ed i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle CP_1 Parte_1 seguenti condizioni:
In principalità e nel merito
- Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Rho (MI), Via Cesare Battisti n. 10, unitamente ai relativi pagina 4 di 18 arredi, alla SI.ra la quale continuerà ad abitarvi con la FI , economicamente non CP_1 ER autosufficiente, finché quest'ultima non raggiungerà l'integrale indipendenza economica;
disporre il conseguente trasferimento del SI. on asportazione dei propri effetti personali;
Pt_1
- porre a carico del SI. , quale contributo per il mantenimento della FI , fino al Parte_1 ER raggiungimento dell'integrale autosufficienza economica della stessa, un assegno mensile dell'importo complessivo di € 500,00, ovvero determinarlo in quella diversa ed anche maggiore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla SI.ra in via CP_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il pagamento del 70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive (comprensive delle spese di bollo e assicurazione del veicolo Fiat Panda in uso a ) da individuarsi secondo le Linee Guida adottate dalla Corte d'Appello del Tribunale di Milano;
ER
- porre a carico del SI. , quale mantenimento della OR , un assegno mensile Parte_1 CP_1 dell'importo complessivo di € 200,00, ovvero determinarlo in quella diversa ed anche maggiore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di assegnazione della casa coniugale al SI. quale genitore che Pt_1 continuerà ad abitarvi con la FI , economicamente non autosufficiente: ER
- disporre a carico del SI. l'obbligo di contribuire in via diretta al mantenimento della FI Pt_1 ER nonché alle spese straordinarie in misura del 70%;
- Disporre a carico del SI. l'obbligo di versamento, in favore della SI.ra , dell'assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento mensile di €. 500,00, ovvero determinarlo in quella diversa ed anche maggiore somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
- Disporre l'obbligo di concorrere nelle spese straordinarie di in misura del 30% a carico della SI.ra ER
ed in misura del 70% a carico del SI. CP_1 Pt_1
In via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di assegnazione della casa coniugale al SI. ovvero nell'ipotesi Pt_1 eventuale in cui la SI.ra riterrà volontariamente di trasferirsi in altra sistemazione abitazione: CP_1
- Laddove la FI sceglierà di coabitare con la madre in altra sistemazione abitativa, disporre che il ER padre versi alla FI, quale contributo al mantenimento, la somma mensile di € 800,00 ovvero determinarlo in quella diversa ed anche maggiore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da corrispondersi alla SI.ra , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il CP_1
70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive (comprensive delle spese di bollo e assicurazione del veicolo Fiat Panda in uso a ) da individuarsi secondo le Linee Guida adottate dalla ER
Corte d'Appello del Tribunale di Milano;
- Disporre a carico del SI. l'obbligo di versamento, in favore della SI.ra , dell'assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento mensile di €. 500,00, ovvero determinarlo in quella diversa ed anche maggiore somma ritenuta di pagina 5 di 18 giustizia, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
In ogni caso
Respingere ogni domanda avversa, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di diritti, spese e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario 12,5% e CPA nella misura di legge.
In via istruttoria: Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate.
Laddove l'Ill.mo Tribunale ne ravvisasse l'opportunità, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:
- Prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) “vero che” ha lavorato presso Eurospin Italia S.p.A., punto vendita di Rho Via Pace 72, fino Persona_2 al 15 marzo 2023, con contratto di 24 ore a settimana;
2) “vero che” nel mese di febbraio 2023 mi chiedeva una riduzione dell'orario lavorativo;
Persona_2
3) “vero che” respingevo la richiesta di di ottenere una riduzione dell'orario lavorativo;
Persona_2
4) “vero che “ nel mese di febbraio 2023 mi chiedeva di usufruire dell'aspettativa; Persona_2
5) “vero che” respingevo la richiesta di di usufruire dell'aspettativa; Persona_2
6) “vero che” a fronte del rifiuto di Eurospin di concedere riduzione dell'orario lavorativo o aspettativa, Per_2 resentava le dimissioni e il rapporto di lavoro si interrompeva in data 15.03.2023.
[...]
Sui capitoli da 1) a 6) si indica quale teste il SI. residente in [...], 20038 Busto Testimone_2
Garolfo.
7) “vero che”, nel corso del 2022, mia sorella comunicava a me e ai miei genitori di trovarsi in ER difficoltà a conciliare studio universitario e lavoro presso Eurospin.
Si indica a teste il SI. residente in [...].” Testimone_1
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e gli ulteriori provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 novembre 2022, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario in Rho (MI) in data 13 giugno 1995, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Rho,( Anno 1995- N. 52 - Parte II Serie A) con , in regime di comunione legale dei beni, dalla CP_1 cui unione sono nati i figli (in data 16 agosto 1997) e (in data 8 maggio 2001), dando atto di Per_3 ER essersi separato dalla moglie con verbale di separazione consensuale del 21 gennaio 2008 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 12 febbraio 2008 e di essersi riconciliati, successivamente, con dichiarazione resa dagli stessi coniugi in data 4 aprile 2013 ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettera g) del DPR 396/2000, atto iscritto nel registro di Stato Civile del Comune di Rho, (Anno 2013- N. 07-Parte II-Serie C), chiedeva a questo
Tribunale di pronunciare la separazione dalla moglie. Domandava, altresì, l'assegnazione al padre della casa coniugale di Rho (MI), via Cesare Battisti n. 10, con coabitazione della FI maggiorenne e con obbligo ER in capo alla OR dell'asportazione di tutti i propri mobili, arredi, oggetti ed effetti personali ivi CP_1
pagina 6 di 18 esistenti entro un mese dalla fissata udienza presidenziale.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, si costituiva la parte resistente che aderiva alla domanda di separazione. In via principale e nel merito, domandava, l'assegnazione alla madre della casa coniugale di Rho
(MI), Via Cesare Battisti n.10, unitamente ai relativi arredi con coabitazione della FI , maggiorenne ma ER non economicamente autosufficiente, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica con obbligo in capo al SInor dell'asportazione dei propri effetti personali entro il termine di trenta giorni dalla Parte_1 fissazione dell'udienza presidenziale. Chiedeva, altresì, di porre a carico del padre un contributo mensile indiretto a titolo di mantenimento della FI, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, nella misura di € 500,00, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie e un contributo mensile a titolo di mantenimento della moglie nella misura di € 200,00. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di assegnazione della casa coniugale al SInor con coabitazione della FI maggiorenne Parte_1 ER ma non economicamente autosufficiente, domandava di porre a carico del padre l'obbligo sia di contribuire in via diretta al mantenimento della FI nonché alle spese straordinarie nella misura del 70% e sia di ER versare, in favore della OR , un assegno di mantenimento mensile nella misura di € 500,00, con CP_1 concorrenza nelle spese straordinarie della FI nella misura del 30%. ER
All'udienza presidenziale del giorno 22 marzo 2023, il Presidente F.F., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente e direttamente in modo congiunto le stesse;
quindi, autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava all'udienza del 3 maggio 2023 disponendo l'ascolto di , riservando ER all'esito ogni ulteriore decisione e ordinando alla parte resistente di produrre certificazione degli esami universitari sostenuti da . ER
In data 27 aprile 2023, la difesa di parte resistente depositava la richiesta documentazione inerente agli esami universitari sostenuti da Persona_2
All'udienza del 3 maggio 2023, i Presidente f.f., dopo aver sentito la FI maggiorenne , essendo emerse ER possibilità conciliative tra le parti con l'acquisizione della quota di proprietà della casa ex coniugale da parte del marito e l'offerta di un assegno di mantenimento per la FI di € 250,00 pur a fronte di una richiesta di parte resistente di € 400,00, rinviava all'udienza del 30 maggio 2023 al fine di verificare la possibilità di un accordo transattivo tra le parti, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti auspicabilmente un accordo ovvero in caso negativo con la precisazione delle domande con riferimento ai provvedimenti provvisori.
All'udienza del 30 maggio 2023, il Presidente f.f., lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, si riservava di provvedere con separata ordinanza presidenziale.
A scioglimento della riserva assunta, il Presidente f.f., pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta:
“LETTI gli atti e esaminati i documenti prodotti.
SENTITE personalmente le parti e i rispettivi difensori all'udienza del 22 marzo 2023;
SENTITA, altresì, la FI maggiorenne all'udienza del 3 magio 2023 al fine di meglio chiarire e ER
pagina 7 di 18 precisare la sua situazione universitaria, che ha fornito elementi precisi in ordine al percorso universitario che la stessa attualmente ha al momento intenzione di proseguire anche con maggiore impegno, avendo a tal fine lasciato anche l'attività lavorativa in precedenza avviata e che ha documentato di aver dato degli esami a ulteriore conferma del proprio serio impegno;
LETTE le note scritte delle parti con la precisazione delle domande, non avendo trovato alcun accordo;
RILEVATO, più nello specifico, che da quanto compiutamente allegato dalla stessa e documentato risulta che la FI , nata il [...], dopo aver cambiato indirizzo universitario, risulta attualmente frequentare ER regolarmente il II anno della facoltà di lettere antiche presso l'Università Statale di Milano e pur avendo lavorato come dipendente della società Eurospin Italia Spa con uno stipendio mensile di circa € 900/800 per 24 ore a settimana durante i weekend e le mattine nei periodi di sessione di esame, in data 15 marzo 2023 ha preferito dare le dimissioni non essendo più compatibile tale attività lavorativa con l'impegno universitario che pacificamente la ragazza sta portando avanti come dalla medesima dichiarato, anche perché l'azienda le aveva respinto la richiesta di riduzione delle ore da 24 a 18 e il datore di lavoro si era mostrato non disponibile a farla lavorare soltanto la mattina;
la ragazza poi ha precisato - come d'altronde confermato da entrambe le parti nel corso delle verbalizzazioni - che ha decisamente maggiore confidenza e familiarità con la madre, esprimendo pertanto netta preferenza nel rimanere a vivere con la madre, unitamente al fratello che già lavora, anzi precisando di non aver alcun rapporto con il padre che da tempo conduce vita separata anche durante la consumazione dei pasti;
RITENUTO pertanto che la FI , peraltro di appena 22 anni, non può certo ER considerarsi al momento autonoma economicamente, dovendo pertanto essere ancora supportata e aiutata per il completamento degli studi, anche ove dovesse nuovamente svolgere dei lavori che le forniscono comunque redditi contenuti, quali ad esempio come cameriera la sera, con i quali può eventualmente solo provvedere alle proprie eSIenze personali;
RITENUTO pertanto che alla non autosufficienza economica di consegue che il Tribunale debba ER provvedere all'assegnazione della casa, la quale peraltro risulta in comproprietà tra le parti, per il 75% in capo al ricorrente e 25% in capo alla resistente, essendo irrilevanti le disquisizioni in ordine alla natura fittizia o simulata dell'atto di compravendita in capo alla moglie e altresì anche le condizioni della separazione consensuale cui le parti avevano proceduto nel 2008 (dove peraltro la FI rimaneva collocata comunque presso la madre), dovendo la casa essere assegnata alla madre con la quale, come già sopra evidenziato risulta avere maggiore confidenza e stabilità di abitudini avendo la ragazza manifestato chiaramente la sua volontà di rimanere con la medesima, nulla avendo sul punto riferito il ricorrente o contestato, con ordine di rilascio allo stesso in un tempo ritenuto congruo meglio indicato in dispositivo;
devono poi applicarsi i principi di diritto comune, con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836);
RILEVATO, altresì, con riferimento al contributo per il mantenimento della FI , risulta che il SI. ER
pagina 8 di 18 dal 1988 lavora come operaio presso ICR con uno stipendio riferito di € 1600 che arriva a € 2.200 con Pt_1 gli straordinari;
dal 730/20 risulta un reddito lordo di € 32.976; dal 730/21 risulta un reddito lordo di € 33.013; dal CU/22 risulta un reddito lordo di € 35.065 (pari ad un netto mensile su 12 mensilità di circa € 2300 in linea più o meno con quanto riferito); ha contratto un finanziamento per la casa di € 276 al mese che ha riferito di restituire alla di lui sorella sulla base di un accordo con scadenza aprile 2023, quindi ad oggi terminato;
ha riferito di pagare le spese della casa per € 300 mensili.. Quanto alla OR che ha lavorato per 14 anni fino al
2004 presso una ditta che ha chiuso, attualmente, con decorrenza dal 26.09.2022, risulta assunta a tempo indeterminato (24 ore settimanali) con qualifica di operaria, livello 6° (paga base €. 862,96), presso la società
Sarca Catering S.r.l., che gestisce in subappalto il servizio di ristorazione dell'Ospedale Galeazzi di Milano
(doc. 9), con uno stipendio netto che ha riferito di € 800 come paga base che arrivano a € 1000 con gli straordinari (reddito medio netto mensile di € 1.030,00 (doc.8). sono allegate buste paga di gennaio 2023 dove risulta un netto di € 1032 e novembre 22 di € 1018. In casa abita anche il figlio che da tempo lavora con Per_3 uno stipendio di circa € 2.000 al mese e che in parte contribuisce anche alle spese della casa;
RITENUTO, pertanto, quanto al mantenimento indiretto della FI, sulla base degli elementi acquisiti e dei documenti prodotti, tenuto conto della rispettiva complessiva situazione patrimoniale, lavorativa e abitativa sopra valutata e valorizzata, considerato che l'assegnazione alla OR della casa coniugale del marito costituisce comunque una forma di contribuzione di cui occorre tener conto a fronte dell'onere locativo che dovrà sostenere il marito (di cui però ancora non vi è certezza in ordine alla somma che dovrà sostenere), tenuto anche conto che la OR dovrà anche pagare le spese e le utenze e considerato che la FI CP_1 riesce a provvedere alle proprie strette eSIenze personali, di dover porre a carico del padre l'obbligo di contribuzione mediante il versamento mensile, con decorrenza dal rilascio della casa coniugale da parte del SI.
o comunque dal mese di luglio 2023, di un assegno che pare equo e congruo, nella presente fase, in Pt_1 attesa degli ulteriori approfondimenti e/o delle produzioni documentali, anche tenuto conto delle eSIenze della FI e degli oneri di mantenimento diretto a carico di ciascuno, nella misura di € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017. Fino al rilascio le parti provvederanno alla divisione delle spese come finora attuato;
RILEVATO, altresì, che - allo stato sulla base dei dati e delle risultanze in atti - svolgendo la OR regolare attività lavorativa ed essendo la medesima persona dotata di piena ed integra capacità lavorativa, senza che siano stati dedotti elementi per ritenere limitata o altrimenti ridotta la sua capacità professionale, che quindi ben potrà e dovrà mettere ulteriormente a frutto, non emergendo peraltro alcuna SInificativa sperequazione economica tra le parti – non sussistono di certo i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, tenuto anche conto che la stessa potrà rimanere nella casa coniugale e considerato anche che in sede di verbalizzazione si era anche dichiarata disponibile a rinunciare a tale assegno in caso di assegnazione della casa;
Visto l'art. 708 c.cp.c
PQM
pagina 9 di 18 richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 22 marzo
2023):
1) ASSEGNA la casa ex coniugale sita in Rho via Cesare Battisti n. 10 9, con tutti gli arredi alla madre che vi vivrà con la FI , con obbligo di rilascio per entro il 15 luglio 2023, invitando lo stesso ER Parte_1
a rilasciare spontaneamente la casa entro tale data e con delega alla forza pubblica locale per il rilascio coatto,
nel caso in cui non abbia per quella data lasciato spontaneamente. Spese condominiali ordinarie e utenze a carico del coniuge assegnatario e spese condominiali straordinarie in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso;
2) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI mediante Parte_1 versamento, con decorrenza dall'effettivo rilascio della casa coniugale da parte del medesimo e comunque dal mese di luglio 2023, a entro il 15 di ogni mese dell'importo mensile di € 300 importo CP_1 annualmente rivalutabile con indici Istat oltre al 50% delle Spese extra assegno secondo quanto disposto dalle
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui integralmente richiamate
3) RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento avanzata da ”. CP_1
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza di prima comparizione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il giorno 8 novembre 2023.
Con provvedimento dell' 8 novembre 2023, il Giudice Istruttore, rilevato il rituale deposito dei procuratori delle parti delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con le loro istanze e conclusioni e la richiesta avanzata dalla parte resistente di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., concedeva detti termini, riservandosi di provvedere con ordinanza ai sensi dell' art. 183, 7° comma c.p. c. alla scadenza dell'ultimo termine e riservava ogni altra valutazione e determinazione all'esito.
Con ordinanza del 13 febbraio 2024 a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 novembre 2024, il
Giudice Istruttore, lette le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate dalle parti, così provvedeva:
“RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
RITENUTO che le prove orali come dedotte e formulate dalla parte ricorrente nella Parte_1 rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli attinenti a circostanze non contestate (n. 1), per come formulati irrilevanti e inconferenti (n. 2), dal contenuto negativo e valutativo oltre che documentali o da documentare (nn. 3 e 4);
RITENUTO che anche le prove orali come dedotte e formulate dalla parte resistente nella CP_1 rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli tutti documentali e/o da documentare ad opera della medesima parte richiedente l'assegno per conto della FI con la stessa convivente (nn. 1-6);
pagina 10 di 18 OSSERVATO altresì che deve essere ordinato alle parti di aggiornare il modello di disclosure (ora modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni ovvero dichiarazioni sostitutive e tutta la documentazione ivi indicata come meglio specificato in dispositivo;
RITENUTO, pertanto, di dover fissare udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c;
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
2) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalle parti per quanto in motivazione;
3) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il 30 aprile 2024, all'aggiornamento delle informazioni sulle rispettive condizioni economiche con il deposito della documentazione indicata, in particolare:
- tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi anni ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio delle parti attestanti la mancanza di reddito o il reddito percepito con buste paga/sussidi/ indennità/ emolumenti/compensi a ogni titolo percepiti nel 2023, anche con riferimento alla FI (con Persona_2 ordine alla OR ); CP_1
- copia degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali, conto titoli e depositi, intestati e/o cointestati a ciascuna parte, ove ancora non depositati con saldo finale e movimentazione per il periodo dal 1 gennaio 2022 alla data di acquisizione;
- copia di tutti i contratti di locazione e/o mutuo e/o contratti di compravendita relativi ad immobili intestati o cointestati e/o finanziamenti dal 1 gennaio 2022 fino alla data di acquisizione;
Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116
c.p.c..
4) FISSA udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c da effettuarsi entro il 3 LUGLIO 2024.
INVITA le parti a tentare seriamente di trovare soluzioni conciliative della presente controversia”.
Con provvedimento del 3 luglio 2024, il Giudice Istruttore, rilevato il deposito da parte dei procuratori delle parti delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti foglio di precisazione delle conclusioni come sopra riportate, assegnava alle medesime parti i termini ex art. 190 c.p.c., incamerando, alla scadenza, la causa in decisione che rimetteva al Collegio.
Depositate in seguito dai difensori delle parti le comparse conclusionali e le relative repliche e la richiesta documentazione economica, la causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 13 novembre 2024.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza pagina 11 di 18 istruttoria assunta dal Giudice Istruttore sopra riportata che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi ampiamente esposti qui condivisi, le istanze di prove articolate, su cui le parti hanno insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni. Nel corso del procedimento è stata altresì anche sentita la FI maggiorenne che ha fornito puntuali dichiarazioni, del tutto lineari e coerenti anche con i documenti allegati. ER
Evidenzia, inoltre, il Tribunale che è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I
15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti e per ordine del Giudice Istruttore e tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti
(Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
Deve, infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Rho (MI) in data 13 giugno 1995,trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Rho,
(anno 1995- N. 52- Parte II -Serie A), in regime di comunione legale dei beni.
Dalla loro unione coniugale sono nati i figli (in data 16 agosto 1997) e (in data 8 maggio Per_3 ER
2001).
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 21 gennaio 2008 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 12 febbraio 2008 e successivamente, si sono riconciliate con dichiarazione resa dagli stessi coniugi in data 4 aprile 2013 ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettera g) del DPR 396/2000, atto iscritto nel registro di Stato Civile del Comune di Rho (Anno 2013- N. 07-Parte II-Serie C).
Dagli atti del processo è emerso, successivamente alla avvenuta riconciliazione, il definitivo venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Invero, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la pagina 12 di 18 separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità alle domande delle parti.
Mantenimento del figlio maggiorenne. Principi in diritto e in fatto
Questione nodale della presente causa è costituita dalla raggiunta o meno autonomia economica della FI maggiorenne , sul presupposto sostenuto dal padre che avesse per alcuni mesi svolto attività lavorativa ER tale da renderla autonoma, con conseguente valutazione delle domande contrapposte di assegnazione della casa ex coniugale e di un contributo al mantenimento indiretto della stessa.
Orbene si rammenta in diritto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio, con riferimento ai figli maggiorenni, trova conferma nel disposto dell'art. 337-septies c.c. il quale, attribuisce al giudice la facoltà, valutate le circostanze del caso concreto, di disporre in favore dello stesso, qualora non sia economicamente indipendente, il pagamento di un assegno periodico. Conseguentemente presupposto legittimante la possibilità di imporre ai genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne deve essere ravvisato dalla non autosufficienza incolpevole dello stesso, laddove si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha avuto ripetutamente modo di osservare come “in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: (a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
(b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 17183-20, Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264).
pagina 13 di 18 Nel caso di specie è stato accertato, anche sentendo - la quale ha reso dichiarazioni del tutto puntuali, ER coerenti e confermate da documenti in atti - che la stessa (nata in data [...]), di appena 23 anni, dopo la maturità nel giugno 2020, si è iscritta inizialmente nel settembre 2020 alla facoltà di Biotecnologie e nel settembre 2021 ha invece iniziato a frequentare la Facoltà di Lettere antiche, ritenuta più affine alle proprie inclinazioni e ai precedenti studi. Contemporaneamente la stessa, mostrando impegno e senso di responsabilità,
al fine di poter guadagnare qualcosa per provvedere alle proprie eSIenze personali (per pagarsi ad esempio la macchina, la benzina e altro) ha iniziato a lavorare come cassiera presso l'Eurospin di Rho guadagnando circa
800/900 euro al mese (cfr. CUD 2024 da cui risulta aver percepito per 73 gg € 2407,78 fino al 14.03.2023), lavorando anche 28/30 ore, divenendo però ad un certo punto questo lavoro, a fronte anche della mancata disponibilità della direzione a ridurle le ore a 16 alla settimana e a non farla lavorare durante le sessioni di esami, incompatibile con gli impegni universitari, con la frequenza dei corsi e con gli esami che man mano la stessa portava avanti, fino alla sua decisione di dare le dimissioni per poterle consentire di andare avanti con lo studio.
Tale decisione quindi maturata non già per una asserita strumentalizzazione al fine di poter continuare ad essere mantenuta (come sostenuto dal padre) appare invece essere stata assunta proprio al fine di impegnarsi maggiormente e con più costanza e serietà negli studi universitari intrapresi, frutto quindi di un maggiore senso di responsabilità della ragazza, che ha trovato puntuale e diretta conferma nella positiva prosecuzione degli studi e nel superamento di ulteriori esami (rispettivamente in data 4.02.2024 con votazione 27/30; in data 4/06/2024 con votazione 25/30; in data 24/07/2024 25/30).
La ricostruzione dei fatti che non può essere messa in discussione porta pertanto a ritenere, così come già valutato in sede di ordinanza presidenziale, alla luce proprio delle dichiarazioni della ragazza e peraltro senza che i dati fattuali siano stati contestati, che non abbia colpevolmente e arbitrariamente lasciato un lavoro, ER peraltro con retribuzione contenuta, ma abbia deciso di lasciare un'attività lavorativa che non era più compatibile con gli studi, anche a causa di atteggiamenti ostacolanti e non disponibili da parte del datore di lavoro, per dedicarsi e impegnarsi nel percorso universitario con risultati positivi che confermano che sia ER intenzionata a completare il proprio percorso formativo di studio e che debba pertanto essere ancora supportata, non potendosi considerare autonoma economicamente.
Ciò detto e motivato, possono quindi affrontarsi le ulteriori domande sui cui verte la presente controversia e che vede le parti contrapposte.
Assegnazione della casa familiare
Atteso che la FI deve ancora considerarsi non autosufficiente economicamente in quanto studentessa ER universitaria, deve confermarsi l'assegnazione dell'immobile già adibito a casa coniugale sita in Rho (MI),Via
Cesare Battisti n. 10, in comproprietà al 75% per il SInor e al 25 % per la stessa OR Parte_1 CP_1
, alla madre, così come già disposto in sede presidenziale atteso che ha ben manifestato la volontà
[...] ER di rimanere a vivere con la madre avendo con la stessa confidenza e familiarità a differenza che con il padre con il quale da ultimo erano abituati a condurre vite separate, senza alcuna condivisione di momenti familiari.
Nessuna sopravvenienza o novità è stata segnalata e quindi deve confermarsi il provvedimento già disposto,
pagina 14 di 18 apparendo necessario al fine di garantire la preservazione in favore della FI dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare in conformità all'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'eSIenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr Cass. 21334/13; Cass. 14553/11).
L'assegnazione della casa coniugale dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI – I 17.12.2015 n.
25420).
Ne consegue, infine, la conferma dell'applicazione dei principi di diritto comune applicabili, con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico dei coniugi in ragioni del titolo di comproprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836).
La reiterata domanda avanzata dal ricorrente, SInor in ordine all'assegnazione della casa Parte_1 coniugale in favore del medesimo, peraltro sul presupposto che la FI sia autonoma, non sussistendo neppure in tale caso i presupposti dell'art. 337 sexies c.c. appare priva di fondamento e di valida giustificazione e non può che respingersi, attesa la conferma dell'assegnazione alla madre.
Contributo al mantenimento indiretto della FI
Passando quindi alla domanda inerente al contributo al mantenimento indiretto per la FI a carico del ER padre, in punto di diritto, l'art. 147 c.c. stabilisce il principio generale in base al quale “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli”; quanto agli obblighi di mantenimento dei figli vi è poi l'art. 337-ter, comma 4 c.c. a prevedere che ciascuno genitore debba provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori debba essere determinato tenendo in considerazione una serie di parametri legislativamente determinati volti a garantire il principio di proporzionalità, quali: le attuali eSIenze del figlio;
il tenore di vita goduto dal medesimo in costanza della convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ciò detto, occorre quindi attendere ad una esatta ricostruzione delle rispettive capacità economiche, richiamando sul punto l'ordinanza presidenziale del 30 maggio 2023 che già aveva dettagliatamente e specificatamente riportato i dati reddituali delle parti e le rispettive situazioni lavorative, abitative e patrimoniali, cui, pertanto, non può che rimandarsi. Nel proseguo del giudizio, il G.I. con il provvedimento istruttorio del 3 luglio 2024,
pagina 15 di 18 ritenendo comunque necessario acquisire un quadro più chiaro e specifico in ordine alla complessiva situazione economica delle parti, ordinava a queste ultime di integrare e aggiornare la documentazione depositata.
Ciò posto dal complesso degli atti di causa e alla luce della documentazione versata dalle parti anche su ordine del Giudice emerge un quadro sostanzialmente in linea con quanto già evidenziato ed emerso.
Il Signor continua a svolgere la professione di operaio presso la società ICR con uno stipendio Parte_1 riferito in udienza presidenziale di € 1600,00 che arriva ad € 2.200,00 con gli straordinari. Dall'ultimo CU 2024 risulta aver percepito un reddito annuo lordo di € 37.859,61 (ritenute Irpef € 9.093; addizionali reg € 559,33; acconti 2023 € 82,51, saldo 2023 € 182,44) in lieve aumento;
deve però sostenere ora un canone di locazione di
€ 300,00 al mese e € 302,15 per un finanziamento acceso che durerà 4 anni.
La OR continua a lavorare, dal 26 giugno 2022, con contratto a tempo indeterminato e con CP_1 qualifica di operaia livello 6, presso la società Sarca Catering S.r.l., che gestisce in subappalto il servizio di ristorazione dell'Ospedale Galeazzi di Milano con uno stipendio che ha riferito di € 800,00 che arriva ad €
1.000,00 con gli straordinari. Dal CU 2023 risulta un reddito di € 1181 e € 2.589 per 97 gg;
dal CU 2024 di €
13.192,85 (Irpef € 1154; Add reg € 162,27). Continua a vivere con la FI nella casa familiare di Rho (MI), Via
Cesare Battisti n.10, in comproprietà con il marito nella misura del 75% per il SInor e del 25 % Parte_1 per la OR e con a suo esclusivo carico le utenze e le spese condominiali ordinarie e, invece, le CP_1 spese condominiali straordinarie in ragione del titolo di proprietà.
Alla luce di tutti i dati sopra evidenziati e degli elementi acquisiti, tenuto conto della situazione economico- patrimoniale di entrambe le parti, considerato che l'assegnazione alla resistente della casa coniugale costituisce a tutti gli effetti una forma di mantenimento indiretto, reputa il Collegio del tutto equo e congruo in rapporto anche alle eSIenze della FI, la quale peraltro svolge piccoli lavori i cui guadagni vengono dalla stessa utilizzati per far fronte alle proprie strette eSIenze personali, confermare il contributo a carico del padre a titolo di mantenimento indiretto disposto con ordinanza presidenziale del 30 maggio 2023 attualmente vigente, oltre alla conferma del 50 % delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano. Si provvede, pertanto, come da dispositivo, non essendoci spazio per alcun aumento come richiesto dalla madre.
Assegno di mantenimento per la moglie
Per quanto concerne, la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente, si richiama in punto di diritto che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 14840 del 27.06.2006), “al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze – ai sensi del secondo comma del citato art. 156 – consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.”
pagina 16 di 18 Sempre in sede di giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 13592 del 12.06.2006), è stato ritenuto che “in tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituale dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue eSIenze.”
Orbene, il Collegio osserva come parte resistente abbia sin dal ricorso giustificato la domanda di assegno di mantenimento per sé sulla base dell'asserita disparità reddituale tra i coniugi. Il ricorrente, invece, opponendosi, ha chiesto che nulla venga riconosciuto a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
Ciò detto, nell'ordinanza presidenziale del 30 maggio 2023 è stata già rigettata la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente, con motivazione che qui vengono condivise e richiamate.
Come già evidenziato, infatti, la OR è una lavoratrice dipendente della società Sarca Catering CP_1
S.r.l., risultando essere inserita da svariati anni nel mondo del lavoro pur avendo dovuto lasciare nel 2004 il suo precedente lavoro svolto per 14 anni a seguito di licenziamento dovuto alla chiusura della ditta presso cui prestava la sua attività lavorativa. La stessa, dunque, è certamente dotata di sicura e certa capacità professionale, inserita adeguatamente da tempo in un determinato settore occupazionale e percepisce uno stipendio sufficientemente adeguato, che certamente le permette di provvedere in modo autonomo a tutte le sue eSIenze.
La medesima, inoltre, è assegnataria della casa familiare in quanto collocataria della FI maggiorenne ER ma non economicamente autosufficiente e di cui è comproprietaria insieme al marito nella misura del 25% essendo proprietario nella restante misura del 75 % il SInor Parte_1
Ritiene, quindi, il Collegio che la stessa disponga di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento anche in ragione del fatto che il divario reddituale comunque esistente non è SInificativo ed è in parte attenuato dall'assegnazione della casa familiare in suo favore e dagli oneri economici cui deve provvedere il marito per la FI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. ER
Deve essere conseguentemente respinta la domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata dalla OR
. CP_1
Sulle spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione, con sostanziale soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande avanzate dalle stesse, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
pagina 17 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione giudiziale, ex art. 151, 1° comma c.c., dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) in data 13 giugno 1995, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Rho (Anno 1995- N. 52 - Parte II Serie A), in regime di comunione legale dei beni;
2) CONFERMA l'assegnazione della casa familiare di Rho (MI), Via Cesare Battisti n. 10, con tutti gli arredi alla madre OR , confermando l'ordine di rilascio a carico del marito già eseguito, dando altresì atto CP_1 che le spese condominiali ordinarie e le utenze rimarranno a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico dei coniugi in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso;
3) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI , Parte_1 ER maggiorenne e non economicamente autosufficiente, mediante versamento, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2023, ad entro il 15 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate;
4) RESPINGE la domanda di mantenimento avanzata per sè dalla OR;
CP_1
5) COMPENSA le spese di lite tra le parti;
6) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
7) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Milano, nella Camera di ConSIlio del 6 novembre 2024.
Il Presidente relatore estensore
Dott.ssa Maria Laura Amato
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