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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1418/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c,, in data 2 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1418 del
R.A.C.L. dell'anno 2023 e promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...], domiciliato Parte_1
elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Nicola Longobardi che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo del giudizio trasmesso in via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura Controparte_2
dell' , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, in CP_1
virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 aprile 2023, ha esposto di aver lavorato, dal Parte_1
2015 al 2018, con mansioni di facchinaggio e di movimentazione e/o preparazione di pedane per trasporto merci, alle dipendenze della società Gemma servizi Soc. Coop, con sede in
Sestu.
Ha dichiarato, che durante l'attività lavorativa, si trovava costretto a sollevare e pagina 1 di 5 movimentare ripetutamente carichi estremamente pesanti, avendo lo stesso come mansione principale (seppur non esclusiva) quella di caricare e scaricare i mezzi di trasporto delle merci.
In altre occasioni, invece, il sig. veniva adibito alla pulizia del mercato Pt_1
ortofrutticolo.
Ha poi esposto che lo svolgimento di tali mansioni gli aveva causato alcune tecnopatie, così che, con domanda amministrativa del 06/03/2019, aveva chiesto ed ottenuto dall' CP_1
resistente il riconoscimento della natura professionale e il diritto a percepire la rendita CP_3 per un danno biologico complessivo del 20%, conglobante il 2 % per “meniscosi”; l'8% per
“deficit statico/dinamico del rachide l-s con sofferenza radic.>dx” e il 12% per “riduzione del rom attivo (flessione e abduzione consentita sino ai 90°)
Ha altresì precisato, che a seguito dell'instaurazione del procedimento R.G. 201/2021 dinanzi al Tribunale di Cagliari, sez. Lavoro, con la sentenza n.285/2023 del 27.02.2023, aveva ottenuto il riconoscimento, sempre con decorrenza dal 06/03/2019, di un danno biologico di natura professionale derivante dalla “sindrome del tunnel carpale bilaterale” determinante una menomazione del 4%, con il conseguente diritto a percepire la rendita per il danno biologico sofferto nella misura globale del 25% (tenuto conto della CP_3 rendita pregressa riconosciuta dall' ). CP_1
Ha poi dedotto, che, in ragione dello svolgimento delle medesime mansioni descritte più sopra, aveva anche contratto una “sindrome cervicobrachialgica” e una “lombosciataglia bilaterale con deficit funzionale”, di origine professionale, per le quali in data 17 dicembre
2019, aveva presentato domanda amministrativa (doc.5) al fine del riconoscimento di un danno biologico in misura del 16% in aggiunta quello già riconosciuto per le altre malattie professionali, con corrispondente maggiorazione dell'indennizzo di legge.
Poiché, tuttavia, l' aveva rigettato sia la domanda che la successiva opposizione, si CP_1
era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale delle patologie della “sindrome cervicobrachialgica” e della “lombosciataglia bilaterale con deficit funzionale nella misura del 16%, nonché il conseguente indennizzo di legge per il danno biologico sofferto.
2. L' si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda, la mancanza CP_3 del rischio e l'inesistenza del nesso causale tra lo stesso e la patologia denunciata, trattandosi di patologia non tabellata, multifattoriale che non riconosce alcuna causa o concausa lavorativa.
pagina 2 di 5 Il ricorrente non ha peraltro dedotto prova testimoniale in ordine alle mansioni descritte in ricorso, deducendo che la natura intrinseca dell'attività lavorativa e anche il fatto che lo stesso e il Tribunale di Cagliari avessero già riconosciuto a carico del tutte le CP_3 Pt_1
malattie professionali esposte in precedenza, confermava inequivocabilmente l'esistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e le patologie denunciate in questa sede
In ogni caso, la valutazione dell'adeguatezza del rischio ai fini del riconoscimento delle patologie denunciate dev'essere effettuata alla luce delle osservazioni mediche del c.t.u.
Chiamato a valutare la sussistenza delle patologie lamentate ed a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni accertate, il consulente tecnico d'ufficio, dott. Per_1
, dopo accurati esami medici ed attento studio dei documenti prodotti, è giunto
[...]
alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica da intendersi qui integralmente richiamate.
Il consulente ha esposto che “Il signor è affetto dalle seguenti patologie Pt_1
riconosciute di origine professionale, con danno biologico complessivo del 25%: deficit statico dinamico del rachide lombo sacrale con sofferenza radicolare (grado 8%), riduzione del rom attivo delle spalle (grado 12%), menomazione del ginocchio destro (meniscosi grado
2%), sindrome del tunnel carpale (grado 4%)”, già in precedenza riconosciute.
Secondo il giudizio espresso nella relazione di perizia “Il rachide è in asse. Il tono della muscolatura paravertebrale è normale. La mobilità del capo e del collo è nella norma e riferita dolorosa ai gradi estremi delle escursioni possibili (…) La mobilità del tratto lombare è ridotta in misura modesta e riferita dolorosa. Nel tratto lombare ho rilevato una modesta rigidità che giustifica il danno biologico già riconosciuto per questo distretto”.
Tuttavia, “Nel tratto cervicale non ho rilevato limitazioni. Il signor ha riferito Pt_1 dolorose le escursioni del tratto cervicale ai grai estremi (sintomo soggettivo)”.
“Per quanto riguarda la patologia oggetto di questo procedimento, nello specifico la cervicoartrosi, considerata l'età, la costituzione fisica del signor la documentazione Pt_1 medica agli atti, ritengo non sia sufficientemente dimostrato che l'esposizione lavorativa possa avere determinato il quadro evidenziato strumentalmente. Il signor ha 60 Pt_1
anni, ha una buona funzione del tratto cervicale pur in presenza di un quadro artrosico.
Quanto evidenziato dagli esami Xgr e R.M. è di comune riscontro in individui di pari età”.
A giudizio del c.t.u la patologia lamentata da non può essere posta in comprovato Pt_1 rapporto causale diretto o concausale con l'esercizio dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
pagina 3 di 5 A fronte delle censure formulate da parte ricorrente e dal proprio consulente di parte, comunicate al dott. in data 9 aprile 2024, il ctu ha riferito che “per quanto Per_1
riguarda le osservazioni del Dott. , lo stimato collega, non ha portato alcun esempio e Per_2 motivazione scientifica per giustificare come l'attività lavorativa svolta dal signor Pt_1
sia responsabile del quadro artrosico rilevato alle indagini strumentali e non sia dovuto a comune invecchiamento articolare”.
“Il Dott. accomuna la fisiopatologia del rachide lombare a quella del rachide Per_2
cervicale per giustificare la sua richiesta. È di comune conoscenza e esperienza che i movimenti di flesso estensione del rachide lombare producono usura e favoriscono i processi degenerativi di questo distretto;
tanto più quanto maggiori sono le forze necessarie nel sollevare un oggetto, unito alla ripetitività del gesto. Queste sono state le azioni compiute dal signor nelle operazioni di facchinaggio. Nel testo “Il dolore lombo-sacrale di Pt_1 [...]
questo è ben spiegato. Nel rachide cervicale e nella professione svolta dal signor Pt_2
non sono state dimostrate azioni che hanno prodotto sovraccarico funzionale di Pt_1 questo distretto”.
Il consulente ha concluso di “non avere obiettivato alcuna limitazione funzionale sul distretto cervicale del signor e che il quadro artrosico rilevato con le indagini Pt_1 strumentali è di comune riscontro in individuo di 60 anni”.
Sulla base delle argomentazioni cui sopra, il perito officiato dal Tribunale ha, quindi, escluso la natura professionale della riscontrata.
Le argomentate conclusioni del consulente, e in particolare quelle sviluppate a seguito delle contestazioni di parte ricorrente, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che non abbia diritto all'indennizzo di cui alla Pt_1
domanda, non potendosi riconoscere eziologia lavorativa alle patologie denunciate nella presente sede.
La domanda va quindi rigettata, avendo l'ausiliario sostanzialmente confermato la valutazione dei sanitari dell' CP_3
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in rapporto al valore del procedimento, volto ad ottenere la maggiorazione della rendita in misura del 16%, seguono la soccombenza, non avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
pagina 4 di 5 Devono essere, pertanto, definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate nei confronti del CTU con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_3
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in misura di euro 2.697,00, oltre spese forfettarie in misura del 15%
Iva e cpa come per legge, ponendo altresì definitivamente a carico della stessa parte ricorrente le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto.
Così deciso in Cagliari il 2 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c,, in data 2 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1418 del
R.A.C.L. dell'anno 2023 e promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...], domiciliato Parte_1
elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Nicola Longobardi che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo del giudizio trasmesso in via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura Controparte_2
dell' , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, in CP_1
virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 aprile 2023, ha esposto di aver lavorato, dal Parte_1
2015 al 2018, con mansioni di facchinaggio e di movimentazione e/o preparazione di pedane per trasporto merci, alle dipendenze della società Gemma servizi Soc. Coop, con sede in
Sestu.
Ha dichiarato, che durante l'attività lavorativa, si trovava costretto a sollevare e pagina 1 di 5 movimentare ripetutamente carichi estremamente pesanti, avendo lo stesso come mansione principale (seppur non esclusiva) quella di caricare e scaricare i mezzi di trasporto delle merci.
In altre occasioni, invece, il sig. veniva adibito alla pulizia del mercato Pt_1
ortofrutticolo.
Ha poi esposto che lo svolgimento di tali mansioni gli aveva causato alcune tecnopatie, così che, con domanda amministrativa del 06/03/2019, aveva chiesto ed ottenuto dall' CP_1
resistente il riconoscimento della natura professionale e il diritto a percepire la rendita CP_3 per un danno biologico complessivo del 20%, conglobante il 2 % per “meniscosi”; l'8% per
“deficit statico/dinamico del rachide l-s con sofferenza radic.>dx” e il 12% per “riduzione del rom attivo (flessione e abduzione consentita sino ai 90°)
Ha altresì precisato, che a seguito dell'instaurazione del procedimento R.G. 201/2021 dinanzi al Tribunale di Cagliari, sez. Lavoro, con la sentenza n.285/2023 del 27.02.2023, aveva ottenuto il riconoscimento, sempre con decorrenza dal 06/03/2019, di un danno biologico di natura professionale derivante dalla “sindrome del tunnel carpale bilaterale” determinante una menomazione del 4%, con il conseguente diritto a percepire la rendita per il danno biologico sofferto nella misura globale del 25% (tenuto conto della CP_3 rendita pregressa riconosciuta dall' ). CP_1
Ha poi dedotto, che, in ragione dello svolgimento delle medesime mansioni descritte più sopra, aveva anche contratto una “sindrome cervicobrachialgica” e una “lombosciataglia bilaterale con deficit funzionale”, di origine professionale, per le quali in data 17 dicembre
2019, aveva presentato domanda amministrativa (doc.5) al fine del riconoscimento di un danno biologico in misura del 16% in aggiunta quello già riconosciuto per le altre malattie professionali, con corrispondente maggiorazione dell'indennizzo di legge.
Poiché, tuttavia, l' aveva rigettato sia la domanda che la successiva opposizione, si CP_1
era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale delle patologie della “sindrome cervicobrachialgica” e della “lombosciataglia bilaterale con deficit funzionale nella misura del 16%, nonché il conseguente indennizzo di legge per il danno biologico sofferto.
2. L' si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda, la mancanza CP_3 del rischio e l'inesistenza del nesso causale tra lo stesso e la patologia denunciata, trattandosi di patologia non tabellata, multifattoriale che non riconosce alcuna causa o concausa lavorativa.
pagina 2 di 5 Il ricorrente non ha peraltro dedotto prova testimoniale in ordine alle mansioni descritte in ricorso, deducendo che la natura intrinseca dell'attività lavorativa e anche il fatto che lo stesso e il Tribunale di Cagliari avessero già riconosciuto a carico del tutte le CP_3 Pt_1
malattie professionali esposte in precedenza, confermava inequivocabilmente l'esistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e le patologie denunciate in questa sede
In ogni caso, la valutazione dell'adeguatezza del rischio ai fini del riconoscimento delle patologie denunciate dev'essere effettuata alla luce delle osservazioni mediche del c.t.u.
Chiamato a valutare la sussistenza delle patologie lamentate ed a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni accertate, il consulente tecnico d'ufficio, dott. Per_1
, dopo accurati esami medici ed attento studio dei documenti prodotti, è giunto
[...]
alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica da intendersi qui integralmente richiamate.
Il consulente ha esposto che “Il signor è affetto dalle seguenti patologie Pt_1
riconosciute di origine professionale, con danno biologico complessivo del 25%: deficit statico dinamico del rachide lombo sacrale con sofferenza radicolare (grado 8%), riduzione del rom attivo delle spalle (grado 12%), menomazione del ginocchio destro (meniscosi grado
2%), sindrome del tunnel carpale (grado 4%)”, già in precedenza riconosciute.
Secondo il giudizio espresso nella relazione di perizia “Il rachide è in asse. Il tono della muscolatura paravertebrale è normale. La mobilità del capo e del collo è nella norma e riferita dolorosa ai gradi estremi delle escursioni possibili (…) La mobilità del tratto lombare è ridotta in misura modesta e riferita dolorosa. Nel tratto lombare ho rilevato una modesta rigidità che giustifica il danno biologico già riconosciuto per questo distretto”.
Tuttavia, “Nel tratto cervicale non ho rilevato limitazioni. Il signor ha riferito Pt_1 dolorose le escursioni del tratto cervicale ai grai estremi (sintomo soggettivo)”.
“Per quanto riguarda la patologia oggetto di questo procedimento, nello specifico la cervicoartrosi, considerata l'età, la costituzione fisica del signor la documentazione Pt_1 medica agli atti, ritengo non sia sufficientemente dimostrato che l'esposizione lavorativa possa avere determinato il quadro evidenziato strumentalmente. Il signor ha 60 Pt_1
anni, ha una buona funzione del tratto cervicale pur in presenza di un quadro artrosico.
Quanto evidenziato dagli esami Xgr e R.M. è di comune riscontro in individui di pari età”.
A giudizio del c.t.u la patologia lamentata da non può essere posta in comprovato Pt_1 rapporto causale diretto o concausale con l'esercizio dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
pagina 3 di 5 A fronte delle censure formulate da parte ricorrente e dal proprio consulente di parte, comunicate al dott. in data 9 aprile 2024, il ctu ha riferito che “per quanto Per_1
riguarda le osservazioni del Dott. , lo stimato collega, non ha portato alcun esempio e Per_2 motivazione scientifica per giustificare come l'attività lavorativa svolta dal signor Pt_1
sia responsabile del quadro artrosico rilevato alle indagini strumentali e non sia dovuto a comune invecchiamento articolare”.
“Il Dott. accomuna la fisiopatologia del rachide lombare a quella del rachide Per_2
cervicale per giustificare la sua richiesta. È di comune conoscenza e esperienza che i movimenti di flesso estensione del rachide lombare producono usura e favoriscono i processi degenerativi di questo distretto;
tanto più quanto maggiori sono le forze necessarie nel sollevare un oggetto, unito alla ripetitività del gesto. Queste sono state le azioni compiute dal signor nelle operazioni di facchinaggio. Nel testo “Il dolore lombo-sacrale di Pt_1 [...]
questo è ben spiegato. Nel rachide cervicale e nella professione svolta dal signor Pt_2
non sono state dimostrate azioni che hanno prodotto sovraccarico funzionale di Pt_1 questo distretto”.
Il consulente ha concluso di “non avere obiettivato alcuna limitazione funzionale sul distretto cervicale del signor e che il quadro artrosico rilevato con le indagini Pt_1 strumentali è di comune riscontro in individuo di 60 anni”.
Sulla base delle argomentazioni cui sopra, il perito officiato dal Tribunale ha, quindi, escluso la natura professionale della riscontrata.
Le argomentate conclusioni del consulente, e in particolare quelle sviluppate a seguito delle contestazioni di parte ricorrente, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che non abbia diritto all'indennizzo di cui alla Pt_1
domanda, non potendosi riconoscere eziologia lavorativa alle patologie denunciate nella presente sede.
La domanda va quindi rigettata, avendo l'ausiliario sostanzialmente confermato la valutazione dei sanitari dell' CP_3
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in rapporto al valore del procedimento, volto ad ottenere la maggiorazione della rendita in misura del 16%, seguono la soccombenza, non avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
pagina 4 di 5 Devono essere, pertanto, definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate nei confronti del CTU con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_3
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in misura di euro 2.697,00, oltre spese forfettarie in misura del 15%
Iva e cpa come per legge, ponendo altresì definitivamente a carico della stessa parte ricorrente le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto.
Così deciso in Cagliari il 2 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Tuveri
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