Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/03/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n.6096 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024 e vertente
TRA
Parte 2 rappresentate e difese dall' avv. Rossi Fulvia, giusta Parte 1 و
delega in atti;
-Attori opponenti rappresentato e difeso Controparte_1
dall' avv. Giuseppe Piero Siviglia, giusta delega in atti;
-Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1641/2017 notificato in data
14-15/09/2017
CONCLUSIONI: All'udienza del 17.12.2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta ritualmente depositate.
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto con l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1641/2017 emesso da questo Tribunale in favore della
Associazione opposta, con il quale è stato ingiunto alle odierne opponenti il pagamento della somma complessiva di € 9.523,03, oltre interessi di mora e spese legali, in forza dell' escussione da parte della Unipol Banca della garanzia fideiussoria prestata dalla CP_1 rispetto all' obbligazione restitutoria gravante sulle opponenti Parte 2 ed Parte 1 in esecuzione di un contratto di mutuo stipulato tra le stesse e la Banca Unipol.
Nel proporre opposizione le attrici deducevano: 1) la carenza di legittimazione attiva di CP 1 ; 2) Carenza di potere di;
3) inesistenza/nullità del CP 1
mutuo sottostante.
Si costituiva l'opposta resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ed in particolare mediante acquisizione ex art 210/213 cpc, tramite GDF, presso la Banca
Bper, di copia del contratto di mutuo n. 06-046-8169528 stipulato il 29.05.2013 comprensivo degli allegati in esso richiamati e relativo piano di ammortamento.
All'udienza del 17.12.2024 la causa è stata assunta in decisione.
L'Associazione opposta, attore in senso sostanziale, ha assolto l' onere probatorio di cui era gravata in merito alla dimostrazione del credito dedotto in monitorio.
Invero, va dato atto che è stato acquisito ex art 210/213 cpc il contratto di mutuo concesso alle opponenti mediante nota della GDF, con relativo piano di ammortamento, è incontestata e documentalmente provata l' erogazione in loro favore delle somme di € 13.000,00, solo parzialmente restituite dalla mutuatarie (come dalle stesse sostanzialmente ammesso, cfr pag 2 comparsa), così come documentalmente allegato il pagamento della somme di cui è causa quale residuo capitale delle somme erogate, da parte dell' Associazione opposta, alla Unipol Banca, in forza dell' escussione della garanzia prestata ( all. 7 fascicolo monitorio).
In merito alla sussistenza di tale titolo fideiussorio, va osservato che la garanzia prestata dalla Associazione trova fondamento diretto nella legge, atteso che ai sensi dell' art 15 comma 6 della Legge 108/94 le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.
Ai sensi poi dell' allegata concessione della garanzia emerge che il fondo gestito dalla
CP 1 copriva il finanziamento nella misura del 100% con sottoscrizione in calce dei componenti del Comitato tecnico che avevano autorizzato l'operazione ( all. 6 monitorio, Autorizzazione impegno garanzia del 15.03.2013)
In merito alla legittimazione attiva sostanziale dell' CP 1 alla restituzione delle somme di cui all' escussione della citata garanzia, va osservato che la stessa trae fonte in un rapporto di natura privatistica (inadempimento contratto di mutuo- escussione garanzia accessoria), essendo irrilevante la provenienza e destinazione dei fondi utilizzati per estinguere il debito verso la Banca. L'intervento dell' CP_1 nella fattispecie è finalizzato a consentire, mediante la garanzia prestata, l'accesso al credito a soggetti ai quali sarebbe precluso, ma non certo l'erogazioni di finanziamenti a fondo perduto;
dalla destinazione pubblicistica delle somme utilizzate per estinguere il debito nei confronti dell' Istituto erogante, in quanto provenienti dal Fondo Antiusura, non può inferirsi l' insussistenza dell' obbligo restitutorio del debitore principale in relazione a tali somme, in caso di escussione della garanzia, non essendovi alcuna deroga ex lege o convenzionale al diritto di regresso del garante ex art 1950 c.c.
In merito alle contestazioni relative all' acquisizione del contratto a seguito di ordine di esibizione ex art 210 cpc si osserva che l' opposta ha documentato che la BP
(presso la quale è stato acquisito il documento) è soggetto subentrato alla Unipol Banca in forza di fusione per incorporazione;
inoltre, il disconoscimento della conformità della copia rispetto all' originale è stato formulato in modo del tutto generico non facendosi riferimento ad alcuna specifica difformità dell' originale rispetto alle copie allegate, né peraltro si disconoscono le sottoscrizioni in calce delle opponenti. Sul punto si osserva che in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.
(Cass civ n 1557/2019).
Con riferimento all' utilizzo dello strumento processuale di cui all' art 210 cpc per acquisire il contratto, si osserva che si tratta di documento essenziale ai fini del decidere, non sottoscritto da rappresentanti dell' CP 1 la quale aveva prestato
,
la garanzia in forza di separata modulistica ex art 15 Legge 108/96, e che pertanto non era nella disponibilità della parte;
dunque, in assenza di produzione da parte delle opponenti che lo avevano sottoscritto, onerati della produzione per il principio di vicinanza dell' onere della prova, è stato legittimamente acquisito d'ufficio.
Ne consegue, alla luce della legittima acquisizione della copia del contratto di finanziamento di cui è causa e dell' inammissibilità del suo disconoscimento rispetto all' originale, tenuto conto altresì della prova d dell' escussione della garanzia prestata dalla CP 1 e del suo diritto di regresso nei confronti dell' associato, il rigetto dell' opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, come di norma, seguiranno la soccombenza e sono poste a carico delle opponenti in solido.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
Rigetta l'opposizione e conferma il d.i. opposto;
Condanna gli opponenti alla refusione delle spese di lite che liquida in favore di parte opposta in € 3300,00 per competenze oltre accessori di legge.
Latina, 20.03.2025
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli