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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/02/2024, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Valeria Albino Presidente
Dott. Maria Laura Morello Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel.
Riuniti in camera di consiglio,
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 972/2018 avverso la sentenza n. 224/2018 emessa dal
Tribunale di Savona in data 23.02.2018 e depositata in pari data
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella Della Rosa ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Savona (SV), Via Paleocapa n. 21A/9
-APPELLANTE-
Contro
, , tutti nella qualità Controparte_1 CP_2 Controparte_3 eredi di , rappresentati e difesi per delega a margine del presente atto dall'Avv. Persona_1
Marco Russo del foro di Savona, ed elettivamente domiciliati presso e nel di lui studio in Savona, Via
Paleocapa, 3/1
APPELLATI-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
1 “Piaccia alla Corte d'Appello di Genova Ill.ma, reiectis contrariis, - in via preliminare, respingere l'eccezione di estinzione del processo in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito, in riforma della Sentenza n. 224/2018, depositata in data 23/2/2018 dal Tribunale di Savona, non notificata, ed in accoglimento del presente gravame, 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei signori e in qualità di eredi della SI Controparte_1 CP_2 Controparte_4
, in qualità di proprietaria, al momento del sinistro, del terreno ove è posta la Persona_1
recinzione metallica per cui è causa, e/o di custode della medesima, nella produzione del sinistro occorso al signor in data 27/10/2010 e, conseguentemente, 2) dichiarare tenuti Parte_1
e condannare i signori e in qualità di Controparte_1 CP_2 Controparte_4 eredi della SI , al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore in Persona_1 conseguenza del sinistro per cui è causa, in misura non inferiore ad € 8.493,84=, o nella diversa somma emergenda in corso in causa e/o meglio vista e ritenuta dall'odierno Giudicante, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dalla convenuta;
4) in ogni caso, vinte le spese di causa”;
PER GLI APPELLATI:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, dichiarare estinto il processo. In subordine, nel denegato caso in cui si ritenesse che il giudizio non sia estinto, previa occorrendo ammissione – pur senza inversione dell'onere della prova - delle prove orali dedotte in primo grado in memoria 26.1.2016 e riproposte in comparsa di costituzione e risposta 8.1.2019, ferma in ogni caso l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata, rigettare l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1 confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Savona n. 224/2018; in ogni caso dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le domande proposte dall'attore, con ogni conseguenza di legge. Vinte le spese e i compensi di causa, spese di C.T.U. e C.T.P.”.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante, con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Persona_1
e chiedendo accertarsi la loro responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 Controparte_1
c.c. e conseguentemente condannarle al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 27.10.2010. A sostegno della domanda, la parte attrice aveva dedotto che, in data
27 ottobre 2010 intorno alle ore 09.20, mentre si trovava a bordo della propria bicicletta, percorrendo
Via XXV Aprile nel comune di Quiliano, con direzione monti-mare, cadeva rovinosamente a terra a causa di una rete metallica, che si staccava dai propri perni, invadendo la carreggiata. Tale rete
2 metallica, in pessimo stato manutentivo, costituiva la recinzione del terreno di proprietà delle convenute. A causa della caduta sopra descritta, l'attore riportava danni alla salute.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio
[...]
, eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 2947, comma 2, Per_1
c.c. e, nel merito, contestando l'an ed il quantum della pretesa avversa: in particolare, rilevando che la rete metallica in oggetto non era di sua proprietà, essendo stata installata dal di Quiliano CP_5
e che, ad ogni modo, risultava più logico e credibile che fosse stato il ad andare a sbattere Parte_1
contro la rete, causandone il distacco.
Si è costituita in giudizio anche , eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, non essendo proprietaria del terreno sul quale insisteva la recinzione metallica.
Il Tribunale, con ordinanza del 15.04.2016, dichiarava l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto tra l'attore e la ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. CP_1
La causa era istruita attraverso l'escussione di alcuni testimoni ed all'udienza del 7 luglio 2017 il
Giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ed il giudizio era trattenuto in decisione.
Il Tribunale con sentenza n. 224 del 23.02.2018 respingeva la domanda con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1
appello per i motivi di seguito esposti in motivazione, concludendo come in epigrafe, affinché fosse accertata la responsabilità della sig.ra . Persona_1
Si costituiva nel giudizio di appello la sig.ra chiedendone l'integrale rigetto in quanto Persona_1
infondato.
All'udienza del 29 gennaio 2019 l'appellante formulava istanza per la nomina di CTU medico legale.
La Corte, sciogliendo la riserva, ritenuta l'opportunità di accogliere l'ordinanza al fine di provvedere alla completa istruttoria della causa, prima della decisione di merito, nominava il CTU nella persona della dr.ssa rinviando per il giuramento all'udienza del 05.03.2019 poi rinviata Persona_2 all'udienza del 12.03.2019. All'esito dell'espletamento della CTU la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.09.2021 la causa era trattenuta in decisione.
Successivamente la Corte con ordinanza depositata il 02.08.2022, a seguito del collocamento a riposo del consigliere relatore la causa era rimessa sul ruolo ed assegnata a nuovo Giudice relatore e rinviata all'udienza del 20.09.2022 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito del decesso della convenuta nelle more dei termini ex art. 190 cpc il giudizio era rimesso sul ruolo fissando l'udienza del 17.01.2023 per la dichiarazione dell'interruzione del processo.
3 Riassunto il giudizio e costituitisi regolarmente gli eredi della convenuta, entrambe le parti all'udienza del 22.09.2023 precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellati eccepiscono la tardività della riassunzione del giudizio di appello e nel merito insistono per il rigetto dell'appello per i motivi già esposti nel giudizio di primo grado.
L'eccezione ad avviso della Corte è infondata.
Dagli atti emerge che con note scritte depositate in data 22/11/2022 il difensore della appellata Per_1 ha comunicato alla Corte di aver notificato l'avvenuto decesso della sua assistita in pari data.
A seguito di tale comunicazione la Corte con decreto del 28/11/2022, dato atto che non erano ancora scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha rimesso la causa sul ruolo al fine di provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c. rinviando la causa al 17/1/2023. Pertanto, se è vero che in via generale il termine decorre dalla notificazione dell'evento, occorre considerare che nel caso in esame la notifica dell'avvenuto decesso è avvenuta durante la decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
E', quindi, solo da quanto è stata disposta la riapertura dell'istruzione, ossia dalla data dell'udienza appositamente fissata dalla Corte il 17/1/2023 per gli adempimenti di cui all'art. 299 e 300 c.p.c. che si ritiene debba decorrere il termine.
Risultando il ricorso depositato il 4/4/2023 il termine per la riassunzione risulta rispettato.
Nel merito
L'appellante pone a fondamento dell'impugnazione tre motivi: 1) Vizio di erronea valutazione delle risultanze processuali;
2) Vizio di erronea interpretazione ed applicazione di legge art. 2054; 3) Vizio di omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione in merito alla prova del nesso causale ed alla non visibilità dell'insidia.
La Corte esaminati i documenti e gli atti di causa ritiene l'appello infondato per le ragioni che seguono.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti riguardano il fatto che il
Tribunale avrebbe errato a ritenere non raggiunta prova del nesso causale ovvero quel punto della sentenza in cui il Giudice dichiara: “…in particolare non è stata raggiunta la prova relativamente al fatto che l'odierno attore sia caduto a causa del distacco della rete metallica dai perni e conseguente invasione della carreggiata…”.
L'appellante eccepisce che il Tribunale ha fornito una ricostruzione della dinamica del sinistro che è in contrasto con le concordanti risultanze processuali, in quanto, secondo la tesi di parte appellante, la dinamica del sinistro risulterebbe ricostruita correttamente già dalla Polizia Municipale intervenuta
4 sul luogo del sinistro, in quanto fondata su precisi elementi di fatto, accertati al momento del sinistro,
e confermata dalle foto effettuate dagli agenti intervenuti ed anche dalle testimonianze assunte nel giudizio.
La Corte ritiene, prima di tutto, opportuno richiamare, con riferimento alla violazione e/o errata applicazione degli articoli 2051 c.c. e 1227 c.c., la costante giurisprudenza della Corte di legittimità in relazione alla previsione dell'art. 2051 c.c., il principio secondo cui "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili) ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile, il danno”.
Quindi, il danneggiato è gravato dell'onere di provare il nesso di causalità tra il bene custodito ed il danno subito, in mancanza di questa prova non può riconoscersi la responsabilità del custode della cosa.
La Corte valuta che il Tribunale ha fatto buon uso dei principi richiamati dalla Cassazione, infatti ha puntualmente evidenziato: “Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della caduta, sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che tale caduta è avvenuta per effetto del distacco della recinzione metallica dai perni e che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta”,
e concludendo che l'istruttoria svolta non aveva fornito la prova di come fosse avvenuta la caduta del sig. , non avendo provato la dinamica dell'incidente rappresentata al cap. 2 dell'atto Parte_1
di citazione primo grado, dove si legge che il sig. , mentre era intento a percorrere la Via Parte_1
XXV Aprile in bicicletta “ …veniva improvvisamente travolto e sbalzato a terra dalla caduta di una rete metallica, che costituiva la recinzione del terreno di proprietà delle signore e Persona_1
”. Controparte_1
Né può valere come prova da sola la relazione di servizio redatta dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro, come sostenuto dall'appellante.
5 Sul punto la Corte condivide quanto dedotto dal Tribunale sul valore probatorio della relazione di servizio fatta dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro diverse ore dopo il sinistro e solo a seguito della chiamata fatta alle ore 12.00 dalla figlia dell'attore.
Infatti, assodato che i verbalizzanti non hanno assistito al sinistro, la ricostruzione della dinamica fatta dagli agenti assume valore solo indiziario.
Bisogna, infatti, fare una netta distinzione tra le “dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza”, per i quali esiste una fede privilegiata, e “le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”
(Cassazione: Ordinanza n. 9037/2019, Sez. L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 2, Sent. n. 25842 del
2008, Sez. 2, Sent. n. 3705 del 2013).
In sostanza, la relazione di servizio non è assistita da fede privilegiata con riferimento alla dinamica dell'incidente non essendo fondata su circostanze di fatto attestate nel verbale come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale.
Quindi, era onere della parte attrice avvalorare la ricostruzione risultante dal verbale, fornendo la prova in ordine al nesso di causalità, prova che nel caso di specie non è stata raggiunta.
Sul punto la giurisprudenza della Cassazione ha stabilito in più occasioni che: “…La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno…”, Cassazione Sentenza n. 11152 del 27/04/2023.
In mancanza di questa prova, ribadiamo, viene mancare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
La Corte osserva, altresì, che dall'esame del documento nr. 17 di parte appellante emerge che la dinamica dell'incidente non è una ricostruzione fatta dagli agenti operanti, ma è una deduzione della figlia del sig. , infatti nella mail trasmessa dall'agente di Polizia Municipale , Parte_1 Persona_3
che era intervenuto sul luogo del sinistro ed aveva firmato la relazione di servizio, al sig. Persona_4 tecnico del si legge: “…Ti allego le foto effettuate in data 27 ottobre c.a. a Organizzazione_1
seguito di richiesta di accertamento effettuata dalla figlia del sig. (conducente velocipede) Parte_1
che a suo dire, avrebbe avuto incidente, percorrendo la Via XXV Aprile…La causa dell'incidente è la caduta della recinzione che si è riversata su buona parte della corsia…”.
La mancanza di testi oculari (non essendo sufficienti le dichiarazioni rese dalla figlia dell'attore in merito ai fatti appresi de relato) non consente di ritenere provata la dinamica del sinistro come dedotta dall'appellante nell'atto introduttivo del giudizio. In particolare, non vi è prova della autonoma caduta della rete di recinzione sul manto stradale al momento del passaggio della bicicletta, dinamica
6 alternativa ad altre egualmente plausibili come la caduta a seguito dell'impatto del velocipede contro la stessa, o la sua preesistenza. In tale assolta incertezza in ordine alla ricostruzione del nesso causale, questo Collegio ritiene irrilevante l'accertamento medico legale disposto in seguito alla rimessione della causa in istruttoria in ordine all'entità delle lesioni patite.
La Corte osserva che neppure è emersa una responsabilità della parte appellata ai sensi dell'art. 2043
c.c., responsabilità sollevata dall'appellante in via subordinata non essendo emersa dall'istruttoria una colpa del nella produzione dell'evento dannoso determinata da una condotta negligente, Per_1
imprudente né tantomeno illecita.
L'appello deve pertanto essere respinto, assorbiti gli altri motivi e confermata la sentenza di primo grado
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo seguendo i parametri di cui al D.M. 55/2014 ed in considerazione della semplicità della materia trattata, sono poste a carico dell'appellante a favore della convenuta e si liquidano, compresa la fase istruttoria, nella misura complessiva di euro 2.906,00 (DM 55/2014: Fase di studio della controversia: € 567,00; Fase introduttiva del giudizio: € 461,00; Fase Istruttoria € 922,00; Fase di decisione € 956,00), oltre spese generali e accessori di legge.
Le spese di CTU, già liquidate con Decreto del 25.07.2019, sono poste per l'intero definitivamente a carico di parte appellante.
Per effetto del rigetto dell'appello deve darsi atto che sussistono nel caso concreto le condizioni, previste dal comma 1- quater (quale introdotto dall'art. 17 della legge 24.12.2012 n. 228) dell'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il “raddoppio” del relativo contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di Savona
224/2018 emessa in data 23.02.2018 e depositata in pari data così decide:
- Rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza nr. 224/2018 Parte_1
pubblicata il 23.02.2018 del Tribunale di Savona, per i motivi sopra indicati;
- Conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna il sig. alla refusione delle spese di lite a favore degli appellati Parte_1
, , , quali eredi di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, che sono liquidate nella misura di euro 2.906,00 (DM 55/2014: Fase di Persona_1 studio della controversia: € 567,00; Fase introduttiva del giudizio: € 461,00; Fase Istruttoria
€ 922,00; Fase di decisione € 956,00), oltre spese generali e accessori di legge.
7 - Pone definitivamente a carico del sig. le spese di CTU per l'intero, nella misura Parte_1
già liquidata con precedente decreto
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo
13, comma 1 bis.
Genova, 01.02.2024
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dr. Alessandro Ferrini Dr.ssa Valeria Albino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Valeria Albino Presidente
Dott. Maria Laura Morello Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel.
Riuniti in camera di consiglio,
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 972/2018 avverso la sentenza n. 224/2018 emessa dal
Tribunale di Savona in data 23.02.2018 e depositata in pari data
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella Della Rosa ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Savona (SV), Via Paleocapa n. 21A/9
-APPELLANTE-
Contro
, , tutti nella qualità Controparte_1 CP_2 Controparte_3 eredi di , rappresentati e difesi per delega a margine del presente atto dall'Avv. Persona_1
Marco Russo del foro di Savona, ed elettivamente domiciliati presso e nel di lui studio in Savona, Via
Paleocapa, 3/1
APPELLATI-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
1 “Piaccia alla Corte d'Appello di Genova Ill.ma, reiectis contrariis, - in via preliminare, respingere l'eccezione di estinzione del processo in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito, in riforma della Sentenza n. 224/2018, depositata in data 23/2/2018 dal Tribunale di Savona, non notificata, ed in accoglimento del presente gravame, 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei signori e in qualità di eredi della SI Controparte_1 CP_2 Controparte_4
, in qualità di proprietaria, al momento del sinistro, del terreno ove è posta la Persona_1
recinzione metallica per cui è causa, e/o di custode della medesima, nella produzione del sinistro occorso al signor in data 27/10/2010 e, conseguentemente, 2) dichiarare tenuti Parte_1
e condannare i signori e in qualità di Controparte_1 CP_2 Controparte_4 eredi della SI , al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore in Persona_1 conseguenza del sinistro per cui è causa, in misura non inferiore ad € 8.493,84=, o nella diversa somma emergenda in corso in causa e/o meglio vista e ritenuta dall'odierno Giudicante, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dalla convenuta;
4) in ogni caso, vinte le spese di causa”;
PER GLI APPELLATI:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, dichiarare estinto il processo. In subordine, nel denegato caso in cui si ritenesse che il giudizio non sia estinto, previa occorrendo ammissione – pur senza inversione dell'onere della prova - delle prove orali dedotte in primo grado in memoria 26.1.2016 e riproposte in comparsa di costituzione e risposta 8.1.2019, ferma in ogni caso l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata, rigettare l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1 confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Savona n. 224/2018; in ogni caso dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le domande proposte dall'attore, con ogni conseguenza di legge. Vinte le spese e i compensi di causa, spese di C.T.U. e C.T.P.”.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante, con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Persona_1
e chiedendo accertarsi la loro responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 Controparte_1
c.c. e conseguentemente condannarle al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 27.10.2010. A sostegno della domanda, la parte attrice aveva dedotto che, in data
27 ottobre 2010 intorno alle ore 09.20, mentre si trovava a bordo della propria bicicletta, percorrendo
Via XXV Aprile nel comune di Quiliano, con direzione monti-mare, cadeva rovinosamente a terra a causa di una rete metallica, che si staccava dai propri perni, invadendo la carreggiata. Tale rete
2 metallica, in pessimo stato manutentivo, costituiva la recinzione del terreno di proprietà delle convenute. A causa della caduta sopra descritta, l'attore riportava danni alla salute.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio
[...]
, eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 2947, comma 2, Per_1
c.c. e, nel merito, contestando l'an ed il quantum della pretesa avversa: in particolare, rilevando che la rete metallica in oggetto non era di sua proprietà, essendo stata installata dal di Quiliano CP_5
e che, ad ogni modo, risultava più logico e credibile che fosse stato il ad andare a sbattere Parte_1
contro la rete, causandone il distacco.
Si è costituita in giudizio anche , eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, non essendo proprietaria del terreno sul quale insisteva la recinzione metallica.
Il Tribunale, con ordinanza del 15.04.2016, dichiarava l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto tra l'attore e la ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. CP_1
La causa era istruita attraverso l'escussione di alcuni testimoni ed all'udienza del 7 luglio 2017 il
Giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ed il giudizio era trattenuto in decisione.
Il Tribunale con sentenza n. 224 del 23.02.2018 respingeva la domanda con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1
appello per i motivi di seguito esposti in motivazione, concludendo come in epigrafe, affinché fosse accertata la responsabilità della sig.ra . Persona_1
Si costituiva nel giudizio di appello la sig.ra chiedendone l'integrale rigetto in quanto Persona_1
infondato.
All'udienza del 29 gennaio 2019 l'appellante formulava istanza per la nomina di CTU medico legale.
La Corte, sciogliendo la riserva, ritenuta l'opportunità di accogliere l'ordinanza al fine di provvedere alla completa istruttoria della causa, prima della decisione di merito, nominava il CTU nella persona della dr.ssa rinviando per il giuramento all'udienza del 05.03.2019 poi rinviata Persona_2 all'udienza del 12.03.2019. All'esito dell'espletamento della CTU la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.09.2021 la causa era trattenuta in decisione.
Successivamente la Corte con ordinanza depositata il 02.08.2022, a seguito del collocamento a riposo del consigliere relatore la causa era rimessa sul ruolo ed assegnata a nuovo Giudice relatore e rinviata all'udienza del 20.09.2022 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito del decesso della convenuta nelle more dei termini ex art. 190 cpc il giudizio era rimesso sul ruolo fissando l'udienza del 17.01.2023 per la dichiarazione dell'interruzione del processo.
3 Riassunto il giudizio e costituitisi regolarmente gli eredi della convenuta, entrambe le parti all'udienza del 22.09.2023 precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellati eccepiscono la tardività della riassunzione del giudizio di appello e nel merito insistono per il rigetto dell'appello per i motivi già esposti nel giudizio di primo grado.
L'eccezione ad avviso della Corte è infondata.
Dagli atti emerge che con note scritte depositate in data 22/11/2022 il difensore della appellata Per_1 ha comunicato alla Corte di aver notificato l'avvenuto decesso della sua assistita in pari data.
A seguito di tale comunicazione la Corte con decreto del 28/11/2022, dato atto che non erano ancora scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha rimesso la causa sul ruolo al fine di provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c. rinviando la causa al 17/1/2023. Pertanto, se è vero che in via generale il termine decorre dalla notificazione dell'evento, occorre considerare che nel caso in esame la notifica dell'avvenuto decesso è avvenuta durante la decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
E', quindi, solo da quanto è stata disposta la riapertura dell'istruzione, ossia dalla data dell'udienza appositamente fissata dalla Corte il 17/1/2023 per gli adempimenti di cui all'art. 299 e 300 c.p.c. che si ritiene debba decorrere il termine.
Risultando il ricorso depositato il 4/4/2023 il termine per la riassunzione risulta rispettato.
Nel merito
L'appellante pone a fondamento dell'impugnazione tre motivi: 1) Vizio di erronea valutazione delle risultanze processuali;
2) Vizio di erronea interpretazione ed applicazione di legge art. 2054; 3) Vizio di omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione in merito alla prova del nesso causale ed alla non visibilità dell'insidia.
La Corte esaminati i documenti e gli atti di causa ritiene l'appello infondato per le ragioni che seguono.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti riguardano il fatto che il
Tribunale avrebbe errato a ritenere non raggiunta prova del nesso causale ovvero quel punto della sentenza in cui il Giudice dichiara: “…in particolare non è stata raggiunta la prova relativamente al fatto che l'odierno attore sia caduto a causa del distacco della rete metallica dai perni e conseguente invasione della carreggiata…”.
L'appellante eccepisce che il Tribunale ha fornito una ricostruzione della dinamica del sinistro che è in contrasto con le concordanti risultanze processuali, in quanto, secondo la tesi di parte appellante, la dinamica del sinistro risulterebbe ricostruita correttamente già dalla Polizia Municipale intervenuta
4 sul luogo del sinistro, in quanto fondata su precisi elementi di fatto, accertati al momento del sinistro,
e confermata dalle foto effettuate dagli agenti intervenuti ed anche dalle testimonianze assunte nel giudizio.
La Corte ritiene, prima di tutto, opportuno richiamare, con riferimento alla violazione e/o errata applicazione degli articoli 2051 c.c. e 1227 c.c., la costante giurisprudenza della Corte di legittimità in relazione alla previsione dell'art. 2051 c.c., il principio secondo cui "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili) ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile, il danno”.
Quindi, il danneggiato è gravato dell'onere di provare il nesso di causalità tra il bene custodito ed il danno subito, in mancanza di questa prova non può riconoscersi la responsabilità del custode della cosa.
La Corte valuta che il Tribunale ha fatto buon uso dei principi richiamati dalla Cassazione, infatti ha puntualmente evidenziato: “Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della caduta, sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che tale caduta è avvenuta per effetto del distacco della recinzione metallica dai perni e che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta”,
e concludendo che l'istruttoria svolta non aveva fornito la prova di come fosse avvenuta la caduta del sig. , non avendo provato la dinamica dell'incidente rappresentata al cap. 2 dell'atto Parte_1
di citazione primo grado, dove si legge che il sig. , mentre era intento a percorrere la Via Parte_1
XXV Aprile in bicicletta “ …veniva improvvisamente travolto e sbalzato a terra dalla caduta di una rete metallica, che costituiva la recinzione del terreno di proprietà delle signore e Persona_1
”. Controparte_1
Né può valere come prova da sola la relazione di servizio redatta dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro, come sostenuto dall'appellante.
5 Sul punto la Corte condivide quanto dedotto dal Tribunale sul valore probatorio della relazione di servizio fatta dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro diverse ore dopo il sinistro e solo a seguito della chiamata fatta alle ore 12.00 dalla figlia dell'attore.
Infatti, assodato che i verbalizzanti non hanno assistito al sinistro, la ricostruzione della dinamica fatta dagli agenti assume valore solo indiziario.
Bisogna, infatti, fare una netta distinzione tra le “dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza”, per i quali esiste una fede privilegiata, e “le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”
(Cassazione: Ordinanza n. 9037/2019, Sez. L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 2, Sent. n. 25842 del
2008, Sez. 2, Sent. n. 3705 del 2013).
In sostanza, la relazione di servizio non è assistita da fede privilegiata con riferimento alla dinamica dell'incidente non essendo fondata su circostanze di fatto attestate nel verbale come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale.
Quindi, era onere della parte attrice avvalorare la ricostruzione risultante dal verbale, fornendo la prova in ordine al nesso di causalità, prova che nel caso di specie non è stata raggiunta.
Sul punto la giurisprudenza della Cassazione ha stabilito in più occasioni che: “…La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno…”, Cassazione Sentenza n. 11152 del 27/04/2023.
In mancanza di questa prova, ribadiamo, viene mancare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
La Corte osserva, altresì, che dall'esame del documento nr. 17 di parte appellante emerge che la dinamica dell'incidente non è una ricostruzione fatta dagli agenti operanti, ma è una deduzione della figlia del sig. , infatti nella mail trasmessa dall'agente di Polizia Municipale , Parte_1 Persona_3
che era intervenuto sul luogo del sinistro ed aveva firmato la relazione di servizio, al sig. Persona_4 tecnico del si legge: “…Ti allego le foto effettuate in data 27 ottobre c.a. a Organizzazione_1
seguito di richiesta di accertamento effettuata dalla figlia del sig. (conducente velocipede) Parte_1
che a suo dire, avrebbe avuto incidente, percorrendo la Via XXV Aprile…La causa dell'incidente è la caduta della recinzione che si è riversata su buona parte della corsia…”.
La mancanza di testi oculari (non essendo sufficienti le dichiarazioni rese dalla figlia dell'attore in merito ai fatti appresi de relato) non consente di ritenere provata la dinamica del sinistro come dedotta dall'appellante nell'atto introduttivo del giudizio. In particolare, non vi è prova della autonoma caduta della rete di recinzione sul manto stradale al momento del passaggio della bicicletta, dinamica
6 alternativa ad altre egualmente plausibili come la caduta a seguito dell'impatto del velocipede contro la stessa, o la sua preesistenza. In tale assolta incertezza in ordine alla ricostruzione del nesso causale, questo Collegio ritiene irrilevante l'accertamento medico legale disposto in seguito alla rimessione della causa in istruttoria in ordine all'entità delle lesioni patite.
La Corte osserva che neppure è emersa una responsabilità della parte appellata ai sensi dell'art. 2043
c.c., responsabilità sollevata dall'appellante in via subordinata non essendo emersa dall'istruttoria una colpa del nella produzione dell'evento dannoso determinata da una condotta negligente, Per_1
imprudente né tantomeno illecita.
L'appello deve pertanto essere respinto, assorbiti gli altri motivi e confermata la sentenza di primo grado
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo seguendo i parametri di cui al D.M. 55/2014 ed in considerazione della semplicità della materia trattata, sono poste a carico dell'appellante a favore della convenuta e si liquidano, compresa la fase istruttoria, nella misura complessiva di euro 2.906,00 (DM 55/2014: Fase di studio della controversia: € 567,00; Fase introduttiva del giudizio: € 461,00; Fase Istruttoria € 922,00; Fase di decisione € 956,00), oltre spese generali e accessori di legge.
Le spese di CTU, già liquidate con Decreto del 25.07.2019, sono poste per l'intero definitivamente a carico di parte appellante.
Per effetto del rigetto dell'appello deve darsi atto che sussistono nel caso concreto le condizioni, previste dal comma 1- quater (quale introdotto dall'art. 17 della legge 24.12.2012 n. 228) dell'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il “raddoppio” del relativo contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di Savona
224/2018 emessa in data 23.02.2018 e depositata in pari data così decide:
- Rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza nr. 224/2018 Parte_1
pubblicata il 23.02.2018 del Tribunale di Savona, per i motivi sopra indicati;
- Conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna il sig. alla refusione delle spese di lite a favore degli appellati Parte_1
, , , quali eredi di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, che sono liquidate nella misura di euro 2.906,00 (DM 55/2014: Fase di Persona_1 studio della controversia: € 567,00; Fase introduttiva del giudizio: € 461,00; Fase Istruttoria
€ 922,00; Fase di decisione € 956,00), oltre spese generali e accessori di legge.
7 - Pone definitivamente a carico del sig. le spese di CTU per l'intero, nella misura Parte_1
già liquidata con precedente decreto
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo
13, comma 1 bis.
Genova, 01.02.2024
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dr. Alessandro Ferrini Dr.ssa Valeria Albino
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