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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/06/2024, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 238/24 RGL promossa da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto
[...]
alla Spezia corso Nazionale 326, rappresentato e difeso per procura generale dagli avv.ti Antonella Iannucci (PEC e Paola Email_1
Brugnoli (PEC ricorrente Email_2
contro
, c.f. non costituito convenuto contumace CP_1 C.F._1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Nel merito e in via principale 1) Condannarsi il signor Pt_1 CP_1
, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in premessa, alla restituzione
[...] di quanto percepito dall'Istituto pari alla somma di Euro 18.640,37 oltre interessi. 2) Spese legali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.10.2023 l , premesso di aver erogato a Pt_1
la somma complessiva di € 18.640,37 (di cui € 3.097,40 il CP_1
14.10.2020 a titolo di indennità di temporanea e il residuo a titolo di indennizzo del danno biologico in due rate, l'11.1.2021 e il 5.1.2022) per un incidente stradale in itinere e di aver poi appreso che il 17.3.2021 aveva CP_1
falsamente dichiarato a [assicuratore per la r.c.a. del Controparte_2
veicolo antagonista] di non aver diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni obbligatorie così lucrando un ulteriore risarcimento e precludendo il diritto di surroga, ha assunto le conclusioni in epigrafe.
2. L'art. 142, commi 1, 2 e 3, del codice delle assicurazioni private (D. Lgs.
209/05) dispone: “
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3. 2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione”.
3. In giurisprudenza di legittimità si è precisato, con riferimento al previgente e analogo art. 28 comma 3 ultimo periodo legge 990/69: “Ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il danneggiato che renda una dichiarazione non veritiera all'assicuratore del responsabile civile, affermando di non aver diritto a prestazioni da parte degli istituti che gestiscono assicurazioni sociali - prestazioni che ha invece percepito o ha comunque diritto a percepire - pregiudica in tal modo l'esercizio dell'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale previsto dalla norma citata, ed è pertanto tenuto a restituire all'ente previdenziale le somma delle quali il medesimo non abbia potuto ottenere il rimborso dall'assicuratore del responsabile civile in considerazione del comportamento del danneggiato”.
Il medesimo principio deve valere con riferimento all'art. 142 del codice delle assicurazioni private che si è sopra richiamato.
4. Sono documentate le somme corrisposte dall' a nella misura e Pt_1 CP_1 nelle date allegate (doc. 2, doc. 4), nonché il rifiuto dell'assicuratore del veicolo antagonista di pagare somme a in dipendenza della dichiarazione di Pt_1
di non aver diritto a prestazioni e questa stessa dichiarazione, CP_1 Pt_1 rilasciata il 17.3.2021, dopo aver percepito l'indennità di temporanea e la prima tranche dell'indennizzo del danno biologico, che costituisce scrittura privata riconosciuta per effetto della contumacia (doc. 6).
Rendendo questa dichiarazione non veritiera, ha pregiudicato il diritto CP_1 dell' a ottenere il rimborso dalla Compagnia assicurativa. Pt_1
5. La domanda è allora fondata e viene condannato a restituire all' CP_1 Pt_1
le somme oggetto di domanda, oltre interessi dalla mora (6.9.2022, data in cui si è compiuta la giacenza della raccomandata – doc. 7 – con cui l gli ha Pt_1
intimato il pagamento).
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, scaglione 5201/26000, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità della controversia) e seguono la soccombenza.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna a pagare all' la somma di € CP_1 Pt_1
18.640,37 oltre interessi legali dalla mora, condanna a rifondere all' le spese di lite che liquida in € CP_1 Pt_1
43,00 per esborsi, € 1.865,00 per compensi, oltre accessori di legge e successive occorrende.
La Spezia, 18.6.2024
Il giudice
Marco Viani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 238/24 RGL promossa da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto
[...]
alla Spezia corso Nazionale 326, rappresentato e difeso per procura generale dagli avv.ti Antonella Iannucci (PEC e Paola Email_1
Brugnoli (PEC ricorrente Email_2
contro
, c.f. non costituito convenuto contumace CP_1 C.F._1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Nel merito e in via principale 1) Condannarsi il signor Pt_1 CP_1
, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in premessa, alla restituzione
[...] di quanto percepito dall'Istituto pari alla somma di Euro 18.640,37 oltre interessi. 2) Spese legali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.10.2023 l , premesso di aver erogato a Pt_1
la somma complessiva di € 18.640,37 (di cui € 3.097,40 il CP_1
14.10.2020 a titolo di indennità di temporanea e il residuo a titolo di indennizzo del danno biologico in due rate, l'11.1.2021 e il 5.1.2022) per un incidente stradale in itinere e di aver poi appreso che il 17.3.2021 aveva CP_1
falsamente dichiarato a [assicuratore per la r.c.a. del Controparte_2
veicolo antagonista] di non aver diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni obbligatorie così lucrando un ulteriore risarcimento e precludendo il diritto di surroga, ha assunto le conclusioni in epigrafe.
2. L'art. 142, commi 1, 2 e 3, del codice delle assicurazioni private (D. Lgs.
209/05) dispone: “
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3. 2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione”.
3. In giurisprudenza di legittimità si è precisato, con riferimento al previgente e analogo art. 28 comma 3 ultimo periodo legge 990/69: “Ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il danneggiato che renda una dichiarazione non veritiera all'assicuratore del responsabile civile, affermando di non aver diritto a prestazioni da parte degli istituti che gestiscono assicurazioni sociali - prestazioni che ha invece percepito o ha comunque diritto a percepire - pregiudica in tal modo l'esercizio dell'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale previsto dalla norma citata, ed è pertanto tenuto a restituire all'ente previdenziale le somma delle quali il medesimo non abbia potuto ottenere il rimborso dall'assicuratore del responsabile civile in considerazione del comportamento del danneggiato”.
Il medesimo principio deve valere con riferimento all'art. 142 del codice delle assicurazioni private che si è sopra richiamato.
4. Sono documentate le somme corrisposte dall' a nella misura e Pt_1 CP_1 nelle date allegate (doc. 2, doc. 4), nonché il rifiuto dell'assicuratore del veicolo antagonista di pagare somme a in dipendenza della dichiarazione di Pt_1
di non aver diritto a prestazioni e questa stessa dichiarazione, CP_1 Pt_1 rilasciata il 17.3.2021, dopo aver percepito l'indennità di temporanea e la prima tranche dell'indennizzo del danno biologico, che costituisce scrittura privata riconosciuta per effetto della contumacia (doc. 6).
Rendendo questa dichiarazione non veritiera, ha pregiudicato il diritto CP_1 dell' a ottenere il rimborso dalla Compagnia assicurativa. Pt_1
5. La domanda è allora fondata e viene condannato a restituire all' CP_1 Pt_1
le somme oggetto di domanda, oltre interessi dalla mora (6.9.2022, data in cui si è compiuta la giacenza della raccomandata – doc. 7 – con cui l gli ha Pt_1
intimato il pagamento).
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, scaglione 5201/26000, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità della controversia) e seguono la soccombenza.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna a pagare all' la somma di € CP_1 Pt_1
18.640,37 oltre interessi legali dalla mora, condanna a rifondere all' le spese di lite che liquida in € CP_1 Pt_1
43,00 per esborsi, € 1.865,00 per compensi, oltre accessori di legge e successive occorrende.
La Spezia, 18.6.2024
Il giudice
Marco Viani