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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
n. 388/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il giudice terminata la discussione orale (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.), pronunzia fuori udienza la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 388/2025 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Cristina Pantano attrice in opposizione contro
Controparte_1 con l'avv. Dennis Zaniolo convenuta opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2635/2024
MOTIVAZIONE
1. a tempestivamente proposto opposizione avverso il cit. decreto Parte_1
n. 2635/2024 con cui le è stato ingiunto il pagamento di euro 40.000,00 oltre accessori a favore di titolo di corrispettivi dei mesi da aprile a metà settembre 2024 derivanti Controparte_1 dal contratto di appalto di servizi 1.06.2023, avente ad oggetto l'attività finalizzata alla ricerca ed all'individuazione di clientela con cui collaborare, nonché l'attività di assistenza nelle trattative finalizzate alla stipula di rapporti contrattuali e l'attività di assistenza e consulenza tecnico-commerciale per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato con la predetta clientela. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto il parziale Parte_1
inadempimento di la violazione del patto di esclusiva, chiedendo quindi Controparte_1
la ripetizione della somma di euro 17.500,00 pagata come corrispettivo del patto predetto, il pagamento di euro 26.934,27 pari al valore dei beni a lei non restituiti da Controparte_1 dopo la risoluzione del rapporto - per inadempimento - intimata il 18.09.2024, la ripetizione
1 della somma di euro 35.146,99 pagata quale rimborso spese dei viaggi effettuati da
[...] el periodo da marzo ad agosto 2024 in Messico ed in Brasile, oltre al risarcimento CP_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali. resiste ed in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento Controparte_1 dell'indennità di euro 48.000,00 dovuta da perché la risoluzione per Parte_1
violazione del patto di esclusiva sarebbe priva di causa ai sensi degli artt.
6.5 e 6.6 del contratto di appalto.
In data 9.04.2025 il difensore di rinunziava al mandato senza Parte_1 essere sostituito.
Respinte le istanze istruttorie articolate solo dalla convenuta opposta, in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni, al termine della discussione la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il motivo di opposizione relativo al parziale inadempimento di consistente nel mancato svolgimento di ogni attività in Controparte_1 relazione ai viaggi in Brasile ed in Messico, sia infondato, in quanto il presunto mancato invio
“negli ultimi tempi” di reports degli incontri effettuati con i potenziali nuovi clienti ecc. di cui alla cit. lettera 18.09.2024 di risoluzione per inadempimento, risulta contraddetto dall'assenza di qualsiasi contestazione del genere nella corrispondenza intercorsa tra le parti (v. doc. 13 conv. opp. pag. 15; doc. 16, pag. 6; e doc. 18 pag. 14).
3. Per quanto riguarda la dedotta violazione del patto di non concorrenza previsto dall'art. 5 del contratto di appalto, premesso che l'onere della prova delle dedotta violazione gravava su questo tribunale ritiene che esso non possa dirsi assolto, in Pt_1 Parte_1
quanto, a fronte della specifica circostanziata contestazione tempestivamente effettuata da nella propria comparsa di risposta, ha omesso di CP_1 CP_1 Parte_1 depositare la prima memoria, né ha depositato la seconda, nella quale avrebbero dovuto essere proposte le relative istanze istruttorie.
4. L'assenza della prova dell'inadempimento parziale e della violazione del patto di non concorrenza da parte di fa sì che quello del 18.09.2024 debba qualificarsi Controparte_1 come recesso privo di giusta causa, con la conseguenza che, ai sensi dei citt. artt.
6.5 e 6.6 del contratto di appalto, è tenuta a pagare a 6 Parte_1 Controparte_1 mensilità, pari ad euro 48.000,00.
5. In relazione alla domanda di pagamento di euro 26.934,27 - pari al valore dei beni a lei non restituiti da opo la risoluzione del rapporto - proposta da Controparte_1 [...]
è rimasto non contestato tempestivamente che sin dal Parte_1 Controparte_1
13.12.2024 (v. suo doc. 21) si era dichiarata disposta a restituire tutto il materiale di
[...] senza peraltro ricevere alcuna indicazione da parte di quest'ultima, sicché la Parte_1 domanda di pagamento del valore dei beni è manifestamente infondata.
2 6. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
rigetta l'opposizione e tutte le domande proposte da e conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2635/2024, che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna a pagare a la somma di euro 48.000,00 Parte_1 Controparte_1 con interessi legali dal 18.09.2024 e poi con interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c..
Condanna infine la stessa a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio, liquidate in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 17 luglio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il giudice terminata la discussione orale (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.), pronunzia fuori udienza la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 388/2025 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Cristina Pantano attrice in opposizione contro
Controparte_1 con l'avv. Dennis Zaniolo convenuta opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2635/2024
MOTIVAZIONE
1. a tempestivamente proposto opposizione avverso il cit. decreto Parte_1
n. 2635/2024 con cui le è stato ingiunto il pagamento di euro 40.000,00 oltre accessori a favore di titolo di corrispettivi dei mesi da aprile a metà settembre 2024 derivanti Controparte_1 dal contratto di appalto di servizi 1.06.2023, avente ad oggetto l'attività finalizzata alla ricerca ed all'individuazione di clientela con cui collaborare, nonché l'attività di assistenza nelle trattative finalizzate alla stipula di rapporti contrattuali e l'attività di assistenza e consulenza tecnico-commerciale per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato con la predetta clientela. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto il parziale Parte_1
inadempimento di la violazione del patto di esclusiva, chiedendo quindi Controparte_1
la ripetizione della somma di euro 17.500,00 pagata come corrispettivo del patto predetto, il pagamento di euro 26.934,27 pari al valore dei beni a lei non restituiti da Controparte_1 dopo la risoluzione del rapporto - per inadempimento - intimata il 18.09.2024, la ripetizione
1 della somma di euro 35.146,99 pagata quale rimborso spese dei viaggi effettuati da
[...] el periodo da marzo ad agosto 2024 in Messico ed in Brasile, oltre al risarcimento CP_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali. resiste ed in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento Controparte_1 dell'indennità di euro 48.000,00 dovuta da perché la risoluzione per Parte_1
violazione del patto di esclusiva sarebbe priva di causa ai sensi degli artt.
6.5 e 6.6 del contratto di appalto.
In data 9.04.2025 il difensore di rinunziava al mandato senza Parte_1 essere sostituito.
Respinte le istanze istruttorie articolate solo dalla convenuta opposta, in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni, al termine della discussione la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il motivo di opposizione relativo al parziale inadempimento di consistente nel mancato svolgimento di ogni attività in Controparte_1 relazione ai viaggi in Brasile ed in Messico, sia infondato, in quanto il presunto mancato invio
“negli ultimi tempi” di reports degli incontri effettuati con i potenziali nuovi clienti ecc. di cui alla cit. lettera 18.09.2024 di risoluzione per inadempimento, risulta contraddetto dall'assenza di qualsiasi contestazione del genere nella corrispondenza intercorsa tra le parti (v. doc. 13 conv. opp. pag. 15; doc. 16, pag. 6; e doc. 18 pag. 14).
3. Per quanto riguarda la dedotta violazione del patto di non concorrenza previsto dall'art. 5 del contratto di appalto, premesso che l'onere della prova delle dedotta violazione gravava su questo tribunale ritiene che esso non possa dirsi assolto, in Pt_1 Parte_1
quanto, a fronte della specifica circostanziata contestazione tempestivamente effettuata da nella propria comparsa di risposta, ha omesso di CP_1 CP_1 Parte_1 depositare la prima memoria, né ha depositato la seconda, nella quale avrebbero dovuto essere proposte le relative istanze istruttorie.
4. L'assenza della prova dell'inadempimento parziale e della violazione del patto di non concorrenza da parte di fa sì che quello del 18.09.2024 debba qualificarsi Controparte_1 come recesso privo di giusta causa, con la conseguenza che, ai sensi dei citt. artt.
6.5 e 6.6 del contratto di appalto, è tenuta a pagare a 6 Parte_1 Controparte_1 mensilità, pari ad euro 48.000,00.
5. In relazione alla domanda di pagamento di euro 26.934,27 - pari al valore dei beni a lei non restituiti da opo la risoluzione del rapporto - proposta da Controparte_1 [...]
è rimasto non contestato tempestivamente che sin dal Parte_1 Controparte_1
13.12.2024 (v. suo doc. 21) si era dichiarata disposta a restituire tutto il materiale di
[...] senza peraltro ricevere alcuna indicazione da parte di quest'ultima, sicché la Parte_1 domanda di pagamento del valore dei beni è manifestamente infondata.
2 6. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
rigetta l'opposizione e tutte le domande proposte da e conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2635/2024, che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna a pagare a la somma di euro 48.000,00 Parte_1 Controparte_1 con interessi legali dal 18.09.2024 e poi con interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c..
Condanna infine la stessa a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio, liquidate in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 17 luglio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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