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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 26/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 717/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 26 febbraio 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 717/2020 R.G.
TRA
elettivamente domiciliata in Barrafranca Corso Vittorio Emanuele n.365 Parte 1
presso lo studio dell'avv.to A. Bonaffini, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo;
- ricorrente-
CONTRO
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce
per procura generale alle liti.
- resistente-
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI Con ricorso depositato in data 12.05.2020 parte ricorrente chiedeva che fosse accertato che la stessa avesse prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta Agri Energy srl nell'anno 2018 per 102
gg e che, per l'effetto, fossero annullati i provvedimenti con cui è stata disposta la sua cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per tali anni ed ottenere il pagamento dell'indennità dovuta non
CP corrisposta dall'
СР Si costituiva 1,CP che chiedeva il rigetto delle avverse pretese.
Preliminarmente, deve rilevarsi che nel rito lavoro ogni udienza è deputata alla discussione della causa e alla decisione e che le parti hanno chiesto l'ammissione e il rigetto dei mezzi di prova riportandosi per il resto alle conclusioni di cui agli atti introduttivi.
Va subito rilevato che in tema d'indebito previdenziale, che miri ad ottenere l'accertamento della legittimità della percezione delle indennità di disoccupazione agricola a fronte della posizione dell'ente previdenziale che abbia ritenuto le stesse indebitamente percepite o non dovute, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a esclusivo carico dell'attore, la questione controversa tra le parti, - ossia la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola - deve essere valutata alla stregua della produzione documentale e delle difese articolate.
Com'è noto con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura,
il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto,
è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui sopra o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Sul piano processuale, come già rilevato, è
l'attore a dover provare tutti gli elementi della fattispecie dedotta in giudizio.
In materia di prestazioni previdenziali chi agisce in giudizio ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio. L'art. 32 della legge 264/49 riconosce ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze un'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art. 12 del R.D. 1949/40, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale
è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
In materia è intervenuta la Corte di Cassazione a sezioni unite, affermando che "Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24
settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa"(Cass. sez. un.26.10.2000 n. 01133).
In tema di requisiti del lavoro subordinato nel rapporto di lavoro in agricoltura, la giurisprudenza di 66legittimità ha precisato, altresì, che tale sotto-tipo di rapporto è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato,
peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all"impresa in generale". Può anche rilevarsi che l'art. 2083 c.c. annovera i coltivatori diretti del fondo tra i piccoli imprenditori e che lo stesso statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) riguardo alle imprese agricole si limita a prevedere limiti occupazionali diversi (e più bassi) ai fini dell'applicabilità di talune disposizioni (cfr.
artt. 18 e 35). Può e deve, quindi, farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione,
elementi quali la continuità dello svolgimento della mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico
(cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza di questa Corte in argomento, Cass. n. 12033/1992, n.
11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000) (così, Cass. civ., sez. lav. 23 gennaio 2004, n. 1218).
Pertanto, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale in esame, è necessario il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e la sussistenza di un rapporto di lavoro che presenti i caratteri propri della subordinazione. Parte ricorrente, tuttavia, non ha fornito una prova stringente dei superiori requisiti.
CP la ditta ha dichiarato per tuttiIn primo luogo, come emerge dalla documentazione prodotta dall'
gli anni di attività (dal 2016 al 2018) un numero di dipendenti esorbitante rispetto alle effettive esigenze aziendali e dichiarato costi elevatissimi, in alcun modo correlati ai guadagni, quindi in contrasto con le comuni regole di economicità che dovrebbero guidare l'imprenditore medio,
appalesandosi, anche in considerazione delle dichiarazioni di molti dei dipendenti formalmente assunti (i quali non sapevano neanche che tipo di attività svolgesse la ditta, quale fosse la ditta né
CP dove tale attività venisse svolta, v. in proposito i verbali ispettivi), la denuncia dei dipendenti all'
come unicamente finalizzata a percepire indennità non dovute.
L'amministratore della società CP 2 non è stato in grado di indicare i terreni su cui l'attività
si svolge in contrasto con la denuncia aziendale presentata dallo stesso relativamente ai terreni coltivati;
non conosceva né il numero né i nominativi né il sesso né la nazionalità dei lavoratori impiegati nel periodo di attività (2016-2018) in quanto ha riferito di non essersi mai occupato degli operai e di essersi recato solo raramente sui terreni;
non è stato però in grado di riferire chi si sia occupato degli operai quantomeno per gli anni 2016 e 2017 mentre per il 2018 si sarebbe occupato degli operai tale Per 1, anch'egli risultante bracciante dai libri aziendali;
non è stato in grado di riferire in ordine al fatturato né in ordine a nessuno dei clienti/fornitori; l'ex amministratore, Per 2
che risulta socio della società, ha dichiarato di non essere socio di alcuna società né di
[...]
essere mai stato amministratore, e ha dichiarato di non conoscere l' CP 2 né l'altro socio della società.
Già il fatto che né i soci né gli amministratori presenti e passati sappiano nulla dell'azienda da loro gestita appare chiaro indice della natura fittizia della società stessa.
Inoltre, dall'esame della documentazione fiscale sono risultati, dal 2016 al 2018, ricavi sensibilmente inferiori al costo (presunto) delle retribuzioni e dei contributi, con una perdita di euro 363.174,00 (v,
prospetto analitico a pag. 4 del verbale). A ciò si aggiunga che è stata rilevata l'assenza di dichiarazioni di redditi o IVA. Ancora, è stato accertato che la ditta non risulta censita negli archivi del SIAN come conduttrice di terreni.
Quindi, in primo luogo il personale ispettivo ha verificato che la società non è realmente gestita da nessuno;
in secondo luogo, che a fronte della precisione datoriale nel dichiarare dal punto di vista fiscale i lavoratori nessun altro adempimento sia stato invece mai effettuato dall'impresa con riferimento a tutti gli altri aspetti dell'attività produttiva e imprenditoriale.
Alla luce degli indizi (gravi precisi e concordanti raccolti) emergenti dalla documentazione raccolta in sede di indagini appare evidente che l'unica plausibile ragione delle carenze, anomalie e incongruenze rilevate risiede nella conclusione che datore di lavoro sia meramente fittizio e che l'apparente datore e lavoratori in concorso tra di loro evidentemente simulavano il rapporto di lavoro solo per ottenere le indennità bracciantili, e pertanto tutta la documentazione aziendale della ditta
(contratto di assunzione, comunicazione unilav ecc... ..) di unilaterale formazione della stessa ditta -
implicata nella condotta truffaldina - appare non credibile e non indicativa, pertanto, dell'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro fra la ditta ed il lavoratore.
A tal proposito deve rilevarsi che il verbale ispettivo, in primo luogo fa fede fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati (entità dei costi sostenuti per personale, mancato pagamento dei contributi previdenziali, dichiarazioni rese dai dipendenti, documentazione contabile raccolta o mancante, reale condizione dei fondi e delle coltivazioni).
Per il resto il verbale ispettivo (cioè con riferimento ai fatti oggetto di mere valutazioni e deduzioni degli agenti accertatori), pur non costituendo prova legale, e potendo dunque essere disatteso in presenza di ulteriori prove, costituisce comunque elemento probatorio di cui il giudice può e deve tener conto se ritenuto non contraddittorio e convincente, anche in considerazione della circostanza che proviene da soggetti particolarmente attendibili e professionali (agenti di polizia giudiziaria)
chiamati per legge all'accertamento di fatti di reato.
I fatti accertati costituiscono dunque indizi della sussistenza di un accordo simulatorio fra datore e lavoratore. Peraltro, non possono condividersi i precedenti di merito prodotti dal ricorrente in sede di discussione, che sviliscono immotivatamente, senza alcun riferimento né normativo né alla realtà
fattuale accertata in sede di ispezione, il valore probatorio dei verbali ispettivi, redatti da soggetti che,
oltre ad essere ufficiali di polizia giudiziaria, sono soggetti terzi, disinteressati ed estranei rispetto ai fatti da accertare, e che pertanto hanno un alto valore indiziario, quando non costituiscono addirittura prova legale, a differenza dei documenti formati da datore di lavoro e lavoratore, interessati a far apparire una realtà favorevole al lavoratore per fargli percepire somme indebite: peraltro il datore di lavoro, pur avendo dichiarato un elevato numero di lavoratori, non compatibile con le attività
aziendali effettivamente accertate in sede ispettiva, per tali lavoratori o non ha mai pagato i contributi o li ha pagati in percentuale irrisoria rispetto alle retribuzioni dichiarate, di cui non risulta, peraltro,
il pagamento, mai quietanzato né in altro modo tracciabile.
Inoltre, nelle sentenze prodotte il giudice non si è posto il problema che i testi sentiti erano altri lavoratori alle dipendenze della medesima società, dunque interessati all'esito della causa e inseriti nel medesimo quadro collusivo, né si è posto il problema delle contraddizioni insite nelle dichiarazioni di tali testi, che hanno affermato che l' CP_2 supervisionava il loro lavoro mentre
1' CP_2 ha dichiarato agli ispettori di non recarsi quasi mai sui terreni e di non avere mai avuto rapporti con i dipendenti.
Ancora, come sopra rilevato, il legale rappresentante dell'impresa non è stato in grado di riferire nulla di concreto in ordine ai clienti a cui vende i prodotti agricoli, né è stato in grado di fornire elementi che comprovino effettivamente lo svolgimento dell'attività (bolle di consegna, documenti di trasporto).
Appare assolutamente inverosimile che una tale mole di rapporti economici con terzi possa essere stata gestita tutta in contanti, tutta in nero, senza nessun tipo di documento di trasporto e contabile.
Peraltro, appare singolare la circostanza che l'impresa abbia gestito, in assenza di dichiarazioni fiscali e di tracciabilità, tutti i propri rapporti economici tranne quelli con i lavoratori, tutti denunciati all CP Se infatti avesse voluto occultare la sua attività imprenditoriale a fini fiscali non avrebbe neanche denunciato un così elevato numero di lavoratori, ma ne avrebbe cercati disposti ad essere assunti in nero. La circostanza che l'unica formalità burocratica rispettata da una azienda per il resto assolutamente restia al rispetto delle regole e delle dichiarazioni alle autorità competenti sia quella delle denunce dei rapporti di lavoro appare evidentemente ed unicamente finalizzata a ricevere denaro pubblico. In definitiva, a fronte di una situazione imprenditoriale, finanziaria ed economica tanto irregolare ed antieconomica da risultare meramente apparente, in assenza di riscontri oggettivi provenienti da soggetti terzi, deve ritenersi che la stessa sia meramente apparente e finalizzata solo a consentire la percezione da parte dei lavoratori dichiarati di provvidenze pubbliche non dovute.
A fronte di un tale quadro indiziario, spettava al lavoratore, fornendo adeguata prova, che il rapporto era veramente esistente, e tale prova doveva ricercare al di fuori del quadro collusivo sopra descritto:
cioè, a fronte di un tale quadro indiziario gli oneri probatori, già ricadenti per legge sul lavoratore,
inevitabilmente divengono più stringenti.
CP Quindi, spetta al lavoratore, che pretenda di vantare diritti assistenziali nei confronti dell' - cioè
nei confronti di un soggetto terzo rispetto a quello che ha rilasciato la documentazione attestante il rapporto di lavoro - dare la prova dell'esistenza del rapporto con mezzi diversi dalla documentazione datoriale.
Tale prova non è stata raggiunta.
Infatti, le richieste di prova per testi formulate, sono state ammesse nonostante la tendenziale genericità dei capitoli di prova articolati (in ricorso non si fa alcun riferimento né al tipo di attività
svolta dal ricorrente, né all'entità del compenso in concreto percepito, né al luogo di lavoro né ai soggetti, indicati come preposti, a cui nello specifico il lavoratore dava conto né alle concrete modalità
di lavoro,) al fine di tentare di acquisire ulteriori elementi di giudizio.
Non di meno, ritiene questo decidente che gli elementi acquisiti, già di per sé carenti, non possano dirsi sufficienti a fondare la prospettazione attorea in ragione del fatto che, alle circostanza dedotte in premessa risultanti dai verbali, si aggiunge il dato per cui i due testi escussi, ovvero Testimone 1
risultano aver intentato analoghi procedimenti innanzi all'intestato Tribunale. e Tes 2 Il rilievo rappresentato dall' CP_1 in seno alle note del 22.11.2022, risulta documentato (vedi ricorsi afferenti ai soggetti chiamati come testi, versati in atti) dovendosi ritenere pacifico.
In sostanza si sarebbe trattato di acclarare la fondatezza della prospettazione attorea sulla scorta della deposizione di soggetti scarsamente attendibili, che non hanno precisato aspetti salienti della prestazione lavorativa (vedi rilievi di cui sopra).
Infine, dopo essere stata oggetto di ispezione, per l'anno 2019 l'azienda non ha assunto alcun bracciante a conferma della natura meramente fittizia dell'attività produttiva dichiarata dalla stessa.
In definitiva, non essendo stata data prova – per inadeguatezza della prova offerta- della effettiva
-
sussistenza del rapporto, e sussistendo, anzi, elementi che fanno propendere proprio per la sussistenza di un accordo simulatorio fra lavoratore e datore finalizzato a percepire indebitamente provvidenze pubbliche, la domanda deve essere rigettata.
In ordine alle spese di lite, in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. sulle stesse nessuna pronuncia deve essere disposto.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
Enna, 26/02/2025.