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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/11/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 271/21 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “opposizione a
decreto ingiuntivo”
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto Parte_1
di citazione in opposizione dall' Avv. Carmine BIASIELLO ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Venafro alla Via Vittorio Alfieri n° 67;
-opponente-
E
HDI Assicurazioni S. p. A. rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. Ettore CAPPUCCIO ed elettivamente domiciliata come in atti;
-opposta- Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Va in primis, opportunamente premesso che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è investito del potere di valutare la legittimità del decreto opposto di dichiarane o meno la validità.
Andando ad esaminare l'atto di opposizione e le argomentazioni spiegate dalle opposte con la comparsa di costituzione e risposta, va subito detto che, ai sensi dell'art. 633 c. p. c. il decreto risulta legittimamente emesso perché, nella fase monitoria, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento, anche privo di efficacia probatoria assoluta, pertanto, il provvedimento deve ritenersi legittimamente emesso.
Ritento per fermo detto principio passando a trattare il caso, che ci occupa,
non può non rilevarsi però che i documenti, prodotti dal creditore nella fase monitoria,
2 del tutto idonei in quella fase, non possono assolutamente avere la dignità di prova nel presente giudizio di opposizione, che è un giudizio di cognizione a tutti gli effetti anche in ordine alla severità della prova, che deve essere rigorosa e porre il Giudicante nella consapevolezza che la somma ingiunta sia fondata su documenti e prove, che portano a ritenere certo liquido ed esigibile quel credito il cui ammontare non può
assolutamente essere un dato fornito dallo stesso creditore.
Va ritenuto, inoltre, per fermo il principio secondo il quale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto e quella di convenuto al debitore opponente e ciò con esplicito riferimento ad un punto di vista sostanziale e con riguardo alla ripartizione del relativo onere probatorio.
Nel caso in esame, quindi, il Giudicante ritiene che l'opposizione formulata dall'opponente è fondata e merita accoglimento.
L'opponente, , in occasione di un prestito stipulava una Parte_1
polizza assicurativa collettiva contro il rischio impiego e morte obbligatoria ai sensi dell'art 54 DPR 180/50 autorizzando la copertura assicurativa di un sinistro per il quale la società HDI Assicurazioni S.p.A. provvedeva a pagare l'indennizzo per l'importo di €
17.581,95, somma di cui chiedeva la restituzione a . Parte_1
Con l'opposizione de qua il , chiedeva testualmente: “1) Parte_1
accertare e dichiarare la vessatorietà e nullità della clausola del contratto assicurativo
laddove prevede il diritto di surroga in favore della HDI assicurazioni e/o la nullità delle
clausole per mancanza di prova di trattativa individuale e, per l'effetto, dichiarare la
3 revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n° 25/2021 del
24.01.2021. In ogni caso, rigettare la domanda perché inammissibile e/o improcedibile
e comunque infondata e in fatto e in diritto. 2) Vittoria di spese e competenze di causa,
oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato
antistatario.”
Questo Giudice osserva che l'art. 33 I comma D.Lgs. 20612005 stabilisce che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista "si considerano vessatorie
le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Nel caso in esame, la possibilità per la società assicuratrice opposta, HDI
Assicurazioni S. p. A. di surrogarsi nei diritti della società mutuante, ha generato un evidente squilibrio a carico dell'opponente, motivo per cui la suddetta clausola è da considerarsi vessatoria.
La suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 21057 pubblicata il dì
11.01.2019, testualmente statuiva: “è nulla in quanto vessatoria ex artt. 33, 1° comma
e 36 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) per evidente squilibrio dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto la clausola del finanziamento con cessione del
quinto dello stipendio che preveda il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. dell'assicuratore
nei diritti e nei privilegi che la società finanziaria vanta nei confronti del
mutuatario/assicurato”.
Alla luce delle considerazioni innanzi esposte Questo Giudice provvede per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
4 Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 271/'21 R. G. A. C. C. vertente tra contro Parte_1
concernente opposizione a decreto ingiuntivo, così decide: Controparte_1
1) revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Isernia n°
25/21 del dì 24.01.2021;
2) condanna l'opposta, al pagamento delle spese processuali Controparte_1
che liquida ai sensi del D. M. 55/2014 in favore dell'opponente in complessive €
5.150,00 (cinquemilacentocinquanta/00) di cui € 150,00 (centocinquanta/00) per spese vive, oltre 15 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP da attribuirsi all'avv. Carmine BIASIELLO
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Isernia il 14 Settembre 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
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