Art. 3.
Sono modificate o ripristinate a carattere permanente con variazioni aggiunte o modificazioni le concessioni d'importazione
temporanea delle seguenti merci:
Qualita' delle merci Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea Quantita' minima ammessa all'imp. temp. Termine massimo per la riesportazione 1. Allumi- nio e sue le- ghe in lingotti, pani, placche, fili, na- stri, barre e tubi ( legge 19 maggio 1950, numero 334 ) Per la fabbrica- zione di leghe di alluminio e per la fabbri- cazione di semi- lavorati, auto- veicoli, parti staccate di auto- veicoli e lavori di ogni genere kg. 1000 1 anno 2. Allumi- nio e sue le- ghe in rot- tami ( legge 19 maggio 1950, n. 334 ) Per essere rifusi e ridotti in pani di alluminio e sue leghe kg. 1000 6 mesi 3. Olio di petrolio greggio e loro deri- vati, anche parzial- mente o total- mente trat- tati (legge 24 novem- bre 1949, n. 920) Per essere lavorati o ulterior- mente lavorati o depu- rati da inqui- nazioni kg. 1000 1 anno 4. Piombo e sue leghe in pani e rot- tami ( legge 27 maggio 1940, n. 641 ) Per la produ- zione di semi- lavorati (fili, tubi, fogli, ecc.) kg. 1000 1 anno 5. Resine sintetiche acriliche, colorate o non, in fogli e in trafi- lati; resine sintetiche al cloro- acetato di polivinile in fogli e in trafilti ( legge 19 maggio 1950, n. 334 ) Per la fabbricazione di strumenti da misura e da disegno kg. 100 1 anno 6. Tessuto a maglia denominato "Simplex" ( regio decreto legge 19 dicembre 1936, n. 2292 , convertito in legge con legge 8 aprile 1937, n. 668 ) Per la preparazione di guanti kg. 25 1 anno
Sono modificate o ripristinate a carattere permanente con variazioni aggiunte o modificazioni le concessioni d'importazione
temporanea delle seguenti merci:
Qualita' delle merci Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea Quantita' minima ammessa all'imp. temp. Termine massimo per la riesportazione 1. Allumi- nio e sue le- ghe in lingotti, pani, placche, fili, na- stri, barre e tubi ( legge 19 maggio 1950, numero 334 ) Per la fabbrica- zione di leghe di alluminio e per la fabbri- cazione di semi- lavorati, auto- veicoli, parti staccate di auto- veicoli e lavori di ogni genere kg. 1000 1 anno 2. Allumi- nio e sue le- ghe in rot- tami ( legge 19 maggio 1950, n. 334 ) Per essere rifusi e ridotti in pani di alluminio e sue leghe kg. 1000 6 mesi 3. Olio di petrolio greggio e loro deri- vati, anche parzial- mente o total- mente trat- tati (legge 24 novem- bre 1949, n. 920) Per essere lavorati o ulterior- mente lavorati o depu- rati da inqui- nazioni kg. 1000 1 anno 4. Piombo e sue leghe in pani e rot- tami ( legge 27 maggio 1940, n. 641 ) Per la produ- zione di semi- lavorati (fili, tubi, fogli, ecc.) kg. 1000 1 anno 5. Resine sintetiche acriliche, colorate o non, in fogli e in trafi- lati; resine sintetiche al cloro- acetato di polivinile in fogli e in trafilti ( legge 19 maggio 1950, n. 334 ) Per la fabbricazione di strumenti da misura e da disegno kg. 100 1 anno 6. Tessuto a maglia denominato "Simplex" ( regio decreto legge 19 dicembre 1936, n. 2292 , convertito in legge con legge 8 aprile 1937, n. 668 ) Per la preparazione di guanti kg. 25 1 anno