TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1390/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe MARINO (C.F. ) C.F._2
- attore - contro
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Verona, Via Lungadige Cangrande n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco VULCANO (C.F. ) C.F._3
- convenuta -
e
(C.F. Controparte_2 C.F._4
- convenuto, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto la Parte_1
(di seguito, ) e Controparte_1 CP_1
, rispettivamente impresa di assicurazione e proprietario Controparte_2 dell'autovettura FIAT PANDA tg. EL435RN, per sentirli condannare al pagamento di €
30.346,25 (€ 15.324,27 per il 9% di invalidità permanente;
€ 2.412,53 per invalidità temporanea;
€ 360,00 per spese mediche sostenute;
€ 10.000,00 per spese mediche preventivate con riferimento a 5 impianti e 5 elementi protesici provvisori da installare;
€ 2.000,00 per spese mediche future in relazione al rifacimento o la revisione degli impianti dopo otto anni dalla loro installazione;
€ 249,00 quale valore del Tablet
Lenovo), oltre interessi e rivalutazione, e dell'ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. (nella misura di un terzo dell'invalidità permanente) per danno morale e/o danno alla vita di relazione e/o danno esistenziale e/o adeguata personalizzazione del danno biologico, quale risarcimento dei pregiudizi (patrimoniali e non) subiti in conseguenza del sinistro occorso il 25.9.2020, alle ore 14.00 circa, in agro del Comune di Fuscaldo.
A sostegno della propria domanda ha, in particolare, dedotto che:
- nelle circostanze di tempo sopra indicate, mentre percorreva a bordo della sua bicicletta Via Maggiore Alfonso Vaccari con direzione di marcia nord-sud, veniva investito dall'autovettura FIAT PANDA tg. EL435RN, di proprietà di CP_2 ma condotta, nell'occasione, da , che,
[...] Persona_1
proveniente da Via Nuova, si immetteva in Via Maggiore Alfonso Vaccari senza rispettare la precedenza;
- a causa dell'impatto, cadeva a terra e, soccorso, giungeva presso l'Ospedale di
Paola, dove gli veniva diagnosticato “cervicalgia Post Traumatica”, con prognosi di giorni 10;
- il 5.11.2020, si sottoponeva a visita odontoiatrica presso lo studio medico del Dott.
, il quale riscontrava la lussazione degli incisivi (elementi 12, Persona_2
11, 21 e 22) e l'avulsione dell'elemento dentale 24 e gli prescriveva l'estrazione degli incisivi, la loro sostituzione con impianti osteointegrati e la sostituzione dell'elemento dentale 24 con impianto osteointegrato, per un preventivo di spesa di
2 € 10.000,00, oltre € 2.000,00 per il rifacimento o la revisione di corone protesiche da effettuarsi dopo otto anni;
- residuavano postumi permanenti al 9%, oltre inabilità temporanea (10 gg di ITT,
30 gg. di ITP al 75%, 20 gg. di ITP al 50%, 20 gg. di ITP al 25%);
- a causa dell'investimento, veniva distrutto il tablet marca LENOVO, dal valore di
€ 249,00.
1.2. – Si è costituita la , la quale ha chiesto di rigettare la domanda attore CP_1
per infondatezza o di contenerla nei limiti della prova raggiunta, tenendo conto del concorso colposo del danneggiato.
A tale fine ha eccepito che:
- il sinistro era imputabile alla colpa esclusiva dell'attore per non avere dato la precedenza all'autovettura FIAT PANDA proveniente da destra;
- in ogni caso dalla documentazione del Pronto Soccorso risultava che l'unica lesione riportata dall'attore era una semplice cervicalgia post traumatica;
- difettava il nesso di causalità tra le problematiche dentarie dedotte ed il sinistro per cui è causa;
- non solo non risultava provato il danno al Tablet marca Lenovo, ma il medesimo prodotto nuovo, al tempo del sinistro, aveva un prezzo medio di € 149,00.
1.3. – è, invece, rimasto contumace. Controparte_2
1.4. – L'istruttoria è consistita nell'escussione del teste all'udienza del Tes_1
18.4.2024 e nell'espletamento di CTU medico legale a cura del dott.
[...]
(cfr. relazione finale depositata il 4.9.2024). Per_3
2. – Nel merito, la domanda è fondata.
2.1. – La deposizione testimoniale assunta ha permesso di confermare la dinamica narrata da parte attrice.
In particolare, il teste – della cui attendibilità non vi è ragione di Tes_1
dubitare – ha dichiarato: “conosco di vista che chiamo . Ho Parte_1 Tes_2
assistito ad un suo incidente a fine settembre del 2020. Io stavo percorrendo a piedi Via
Maggiore Vaccari nel Comune di Fuscaldo, sul marciapiede, in direzione Sud, verso
Paola, quando ho visto l'impatto tra la bicicletta guidata da e la Tes_2 CP_3
guidata da , altra persona che conosco di vista. // La
[...] Persona_1
macchina arrivava da una traversa, mentre la bicicletta percorreva la via principale,
3 cioè Via Vaccari, nella stessa direzione mia, davanti a me. L'urto è avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'auto e la ruota posteriore della bicicletta nei pressi dell'incrocio, in quanto la bicicletta lo aveva quasi completamente attraversato”.
Ricorre, pertanto, la responsabilità esclusiva del conducente della nella CP_3 causazione del sinistro de quo, per non avere dato la precedenza, nell'atto di immettersi nella strada principale, all'attore che in bicicletta percorreva la predetta strada principale.
Di contro, non sono elementi indicativi di comportamenti colposi del danneggiato.
2.2. – Quanto alle conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale espletata è immune da incongruenze e del tutto condivisibile.
Da essa è emerso che l'attore ha riportato in conseguenza del sinistro cervicalgia post traumatica, avulsione di un dente e lussazione di tre denti, stimati complessivamente nel 4% di invalidità permanente, oltre invalidità temporanea di 10 gg. al 100%, 10 gg al
75%, 10 gg al 50% e 5 gg al 25%.
In particolare, secondo il CTU, sussiste il nesso di causalità, sia pur in termini probabilistici, anche tra la caduta con trauma facciale (“trauma facciale regione mentoniera” secondo il referto del P.S. dell'Ospedale di Paola) e le lesioni dentarie accertate.
Pertanto, va riconosciuto – ai sensi dell'art. 139 d.lgs. d.lgs. 209/2005 (i cui valori sono stati da ultimo aggiornati con il DM 16.7.2024), tenuto conto dei 40 anni di età dell'attore (nato l'[...]) all'epoca del sinistro (il 25.9.2020) – l'importo complessivo di € 5.499,00 a titolo di danni non patrimoniali, così calcolato:
- € 4.187,07 a titolo di danno biologico permanente, riconosciuto dalla C.T.U. medico-legale nella misura del 4% di invalidità;
- € 1.311,95 per danno biologico temporaneo (di cui € 552,40 per 10 gg di IT al
100%, € 414,30 per 10 gg al 75%, € 276,20 per 10 gg al 50% ed € 69,05 per 5 gg al 25%).
Il totale, già determinato all'attualità, deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma suindicata, devalutata alla data dell'evento
(25.9.2020) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi al tasso legale, sulla somma così determinata
(divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione al soddisfo.
4 Non risultano, invece, provati (e neppure specificamente dedotti) elementi di personalizzazione del danno biologico né condizioni di sofferenza psicofisica di particolare intensità ai sensi dell'art. 139, 3° comma, d.lgs. 209/2005.
Deve, invece, aggiungersi il complessivo importo di € 5.360,00 a titolo di ristoro di pregiudizi patrimoniali: € 360,00 per spese sanitarie documentate ed € 5.000,00 per la realizzazione dei 5 impianti secondo il prezzo medio.
Il solo importo di € 360,00, già sostenuto, dovrà essere rivalutato, secondo gli indici
ISTAT, dalla data della relativa fattura (7.2.2020) fino alla pubblicazione della presente sentenza e, successivamente, maggiorato degli interessi legali dalla medesima data sull'importo originario e, poi, rivalutato anno per anno, fino alla pubblicazione della presente sentenza e, infine, sulla somma così ottenuta (dopo rivalutazione ed interessi legali fino alla predetta pubblicazione) fino al soddisfo.
Sull'ulteriore importo di € 5.000,00, stimato dal CTU all'attualità, ancora da sostenere anche se riferito a pregiudizi già prodotti sulla sfera giuridica dell'attore, inoltre, maturano gli interessi legali, da calcolarsi nei seguenti termini: sulla predetta somma devalutata alla data dell'evento (25.9.2020) e successivamente sulla medesima somma rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale sulla somma così determinata (divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione al soddisfo.
Nulla, invece, può essere riconosciuto per l'asserita distruzione del tablet non essendo stata fornita la prova della sua rottura in occasione del sinistro de quo.
2.3. – In conclusione, quindi, occorre condannare i convenuti al pagamento in solido della somma di € 10.859,02 (pari alla sommatoria di € 5.499,02 per danni non patrimoniali ed € 5.360,00 per danni patrimoniali), oltre rivalutazione (limitatamente al minore importo di € 360,00) ed interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come già precisato), in favore di Parte_1
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al quarto scaglione di valore – in € 5.077,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 919,00 € 777,00, €
1.680,00 ed € 1.701,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed € 545,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo),
5 oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore con distrazione al suo procuratore. Parte_1
Per la stessa ragione le spese della CTU sono a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna la e Controparte_1 al pagamento in solido di € 10.859,02, oltre rivalutazione Controparte_2
(limitatamente al minore importo di € 360,00) ed interessi legali fino al soddisfo
(da calcolarsi come precisato in motivazione), in favore di Parte_1
b) condanna la e Controparte_1
al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € Controparte_2
5.077,00 per compenso ed € 545,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario
(pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore di con distrazione al suo procuratore;
Parte_1
c) pone le spese di CTU a carico della convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 1 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
6
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe MARINO (C.F. ) C.F._2
- attore - contro
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Verona, Via Lungadige Cangrande n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco VULCANO (C.F. ) C.F._3
- convenuta -
e
(C.F. Controparte_2 C.F._4
- convenuto, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto la Parte_1
(di seguito, ) e Controparte_1 CP_1
, rispettivamente impresa di assicurazione e proprietario Controparte_2 dell'autovettura FIAT PANDA tg. EL435RN, per sentirli condannare al pagamento di €
30.346,25 (€ 15.324,27 per il 9% di invalidità permanente;
€ 2.412,53 per invalidità temporanea;
€ 360,00 per spese mediche sostenute;
€ 10.000,00 per spese mediche preventivate con riferimento a 5 impianti e 5 elementi protesici provvisori da installare;
€ 2.000,00 per spese mediche future in relazione al rifacimento o la revisione degli impianti dopo otto anni dalla loro installazione;
€ 249,00 quale valore del Tablet
Lenovo), oltre interessi e rivalutazione, e dell'ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. (nella misura di un terzo dell'invalidità permanente) per danno morale e/o danno alla vita di relazione e/o danno esistenziale e/o adeguata personalizzazione del danno biologico, quale risarcimento dei pregiudizi (patrimoniali e non) subiti in conseguenza del sinistro occorso il 25.9.2020, alle ore 14.00 circa, in agro del Comune di Fuscaldo.
A sostegno della propria domanda ha, in particolare, dedotto che:
- nelle circostanze di tempo sopra indicate, mentre percorreva a bordo della sua bicicletta Via Maggiore Alfonso Vaccari con direzione di marcia nord-sud, veniva investito dall'autovettura FIAT PANDA tg. EL435RN, di proprietà di CP_2 ma condotta, nell'occasione, da , che,
[...] Persona_1
proveniente da Via Nuova, si immetteva in Via Maggiore Alfonso Vaccari senza rispettare la precedenza;
- a causa dell'impatto, cadeva a terra e, soccorso, giungeva presso l'Ospedale di
Paola, dove gli veniva diagnosticato “cervicalgia Post Traumatica”, con prognosi di giorni 10;
- il 5.11.2020, si sottoponeva a visita odontoiatrica presso lo studio medico del Dott.
, il quale riscontrava la lussazione degli incisivi (elementi 12, Persona_2
11, 21 e 22) e l'avulsione dell'elemento dentale 24 e gli prescriveva l'estrazione degli incisivi, la loro sostituzione con impianti osteointegrati e la sostituzione dell'elemento dentale 24 con impianto osteointegrato, per un preventivo di spesa di
2 € 10.000,00, oltre € 2.000,00 per il rifacimento o la revisione di corone protesiche da effettuarsi dopo otto anni;
- residuavano postumi permanenti al 9%, oltre inabilità temporanea (10 gg di ITT,
30 gg. di ITP al 75%, 20 gg. di ITP al 50%, 20 gg. di ITP al 25%);
- a causa dell'investimento, veniva distrutto il tablet marca LENOVO, dal valore di
€ 249,00.
1.2. – Si è costituita la , la quale ha chiesto di rigettare la domanda attore CP_1
per infondatezza o di contenerla nei limiti della prova raggiunta, tenendo conto del concorso colposo del danneggiato.
A tale fine ha eccepito che:
- il sinistro era imputabile alla colpa esclusiva dell'attore per non avere dato la precedenza all'autovettura FIAT PANDA proveniente da destra;
- in ogni caso dalla documentazione del Pronto Soccorso risultava che l'unica lesione riportata dall'attore era una semplice cervicalgia post traumatica;
- difettava il nesso di causalità tra le problematiche dentarie dedotte ed il sinistro per cui è causa;
- non solo non risultava provato il danno al Tablet marca Lenovo, ma il medesimo prodotto nuovo, al tempo del sinistro, aveva un prezzo medio di € 149,00.
1.3. – è, invece, rimasto contumace. Controparte_2
1.4. – L'istruttoria è consistita nell'escussione del teste all'udienza del Tes_1
18.4.2024 e nell'espletamento di CTU medico legale a cura del dott.
[...]
(cfr. relazione finale depositata il 4.9.2024). Per_3
2. – Nel merito, la domanda è fondata.
2.1. – La deposizione testimoniale assunta ha permesso di confermare la dinamica narrata da parte attrice.
In particolare, il teste – della cui attendibilità non vi è ragione di Tes_1
dubitare – ha dichiarato: “conosco di vista che chiamo . Ho Parte_1 Tes_2
assistito ad un suo incidente a fine settembre del 2020. Io stavo percorrendo a piedi Via
Maggiore Vaccari nel Comune di Fuscaldo, sul marciapiede, in direzione Sud, verso
Paola, quando ho visto l'impatto tra la bicicletta guidata da e la Tes_2 CP_3
guidata da , altra persona che conosco di vista. // La
[...] Persona_1
macchina arrivava da una traversa, mentre la bicicletta percorreva la via principale,
3 cioè Via Vaccari, nella stessa direzione mia, davanti a me. L'urto è avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'auto e la ruota posteriore della bicicletta nei pressi dell'incrocio, in quanto la bicicletta lo aveva quasi completamente attraversato”.
Ricorre, pertanto, la responsabilità esclusiva del conducente della nella CP_3 causazione del sinistro de quo, per non avere dato la precedenza, nell'atto di immettersi nella strada principale, all'attore che in bicicletta percorreva la predetta strada principale.
Di contro, non sono elementi indicativi di comportamenti colposi del danneggiato.
2.2. – Quanto alle conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale espletata è immune da incongruenze e del tutto condivisibile.
Da essa è emerso che l'attore ha riportato in conseguenza del sinistro cervicalgia post traumatica, avulsione di un dente e lussazione di tre denti, stimati complessivamente nel 4% di invalidità permanente, oltre invalidità temporanea di 10 gg. al 100%, 10 gg al
75%, 10 gg al 50% e 5 gg al 25%.
In particolare, secondo il CTU, sussiste il nesso di causalità, sia pur in termini probabilistici, anche tra la caduta con trauma facciale (“trauma facciale regione mentoniera” secondo il referto del P.S. dell'Ospedale di Paola) e le lesioni dentarie accertate.
Pertanto, va riconosciuto – ai sensi dell'art. 139 d.lgs. d.lgs. 209/2005 (i cui valori sono stati da ultimo aggiornati con il DM 16.7.2024), tenuto conto dei 40 anni di età dell'attore (nato l'[...]) all'epoca del sinistro (il 25.9.2020) – l'importo complessivo di € 5.499,00 a titolo di danni non patrimoniali, così calcolato:
- € 4.187,07 a titolo di danno biologico permanente, riconosciuto dalla C.T.U. medico-legale nella misura del 4% di invalidità;
- € 1.311,95 per danno biologico temporaneo (di cui € 552,40 per 10 gg di IT al
100%, € 414,30 per 10 gg al 75%, € 276,20 per 10 gg al 50% ed € 69,05 per 5 gg al 25%).
Il totale, già determinato all'attualità, deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma suindicata, devalutata alla data dell'evento
(25.9.2020) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi al tasso legale, sulla somma così determinata
(divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione al soddisfo.
4 Non risultano, invece, provati (e neppure specificamente dedotti) elementi di personalizzazione del danno biologico né condizioni di sofferenza psicofisica di particolare intensità ai sensi dell'art. 139, 3° comma, d.lgs. 209/2005.
Deve, invece, aggiungersi il complessivo importo di € 5.360,00 a titolo di ristoro di pregiudizi patrimoniali: € 360,00 per spese sanitarie documentate ed € 5.000,00 per la realizzazione dei 5 impianti secondo il prezzo medio.
Il solo importo di € 360,00, già sostenuto, dovrà essere rivalutato, secondo gli indici
ISTAT, dalla data della relativa fattura (7.2.2020) fino alla pubblicazione della presente sentenza e, successivamente, maggiorato degli interessi legali dalla medesima data sull'importo originario e, poi, rivalutato anno per anno, fino alla pubblicazione della presente sentenza e, infine, sulla somma così ottenuta (dopo rivalutazione ed interessi legali fino alla predetta pubblicazione) fino al soddisfo.
Sull'ulteriore importo di € 5.000,00, stimato dal CTU all'attualità, ancora da sostenere anche se riferito a pregiudizi già prodotti sulla sfera giuridica dell'attore, inoltre, maturano gli interessi legali, da calcolarsi nei seguenti termini: sulla predetta somma devalutata alla data dell'evento (25.9.2020) e successivamente sulla medesima somma rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale sulla somma così determinata (divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione al soddisfo.
Nulla, invece, può essere riconosciuto per l'asserita distruzione del tablet non essendo stata fornita la prova della sua rottura in occasione del sinistro de quo.
2.3. – In conclusione, quindi, occorre condannare i convenuti al pagamento in solido della somma di € 10.859,02 (pari alla sommatoria di € 5.499,02 per danni non patrimoniali ed € 5.360,00 per danni patrimoniali), oltre rivalutazione (limitatamente al minore importo di € 360,00) ed interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come già precisato), in favore di Parte_1
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al quarto scaglione di valore – in € 5.077,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 919,00 € 777,00, €
1.680,00 ed € 1.701,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed € 545,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo),
5 oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore con distrazione al suo procuratore. Parte_1
Per la stessa ragione le spese della CTU sono a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna la e Controparte_1 al pagamento in solido di € 10.859,02, oltre rivalutazione Controparte_2
(limitatamente al minore importo di € 360,00) ed interessi legali fino al soddisfo
(da calcolarsi come precisato in motivazione), in favore di Parte_1
b) condanna la e Controparte_1
al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € Controparte_2
5.077,00 per compenso ed € 545,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario
(pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore di con distrazione al suo procuratore;
Parte_1
c) pone le spese di CTU a carico della convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 1 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
6