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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/03/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2708 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 30 settembre
2024. da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Milano alla via Andegari n. 13 presso lo studio dell'avv. Fabio Venturini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
Contro
pagina 1 di 9 (C.F. , elettivamente domiciliato in Magenta Controparte_1 P.IVA_1
(MI) alla via IV Giugno n. 41 presso lo studio dell'avv. Anna Berra che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA della sentenza n. 1671/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 4 giugno 2024 e notificata il 2 agosto 2024
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da atti e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
il per sentirlo condannare ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 Controparte_1
c.c. al risarcimento dei danni da lei patiti a seguito del sinistro occorso in data 4 ottobre
2019, alle ore 18.05 circa. Nello specifico, l'attrice deduceva di essere caduta mentre camminava sul marciapiede di via Oriani asseritamente a causa di un massello dondolante, riportando una “frattura pluriframmentaria della rotula dx con diastasi dei frammenti”. Secondo la danneggiata, la disconnessione non sarebbe stata visibile, “priva di ogni segnaletica idonea ad avvisare del pericolo gli utilizzatori del marciapiede”.
- Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande in quanto Controparte_1
infondate in fatto e in diritto.
- Il Tribunale di Monza, istruita la causa anche attraverso l'escussione testimoniale di e rigettava le domande attoree, ritenendo non provata la Testimone_1 Testimone_2
dinamica del sinistro. Condannava, pertanto, alla refusione delle Parte_1
spese di lite in favore del commisurate in euro 2.540,00. CP_1 CP_1
pagina 2 di 9 - Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello lamentando in Parte_1
particolare “la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., 115 e 116
c.p.c.”.
- Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato Controparte_1
in fatto e diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 4 febbraio 2025, parte appellata si impegnava a non mettere in esecuzione la sentenza di primo grado sino alla definizione del giudizio di appello;
di conseguenza, parte appellante rinunciava all'istanza di sospensiva formulata ex art. 283
c.p.c..
- Alla medesima udienza, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione, dichiarando di voler esonerare il Presidente dalla relazione orale. Preso atto, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 4 marzo 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- l'appello non è fondato.
- Le censure mosse dall'appellante non colgono nel segno, essendo la decisione impugnata sorretta da una motivazione corretta sul piano logico e giuridico.
- La fattispecie in esame deve essere inquadrata nel paradigma normativo dell'art. 2051
c.c. secondo cui la responsabilità del custode ha natura oggettiva, discendendo dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno lamentato (v. fra le altre Cass. n. 37059/2022, in continuità con Cass. S.U. n. 20943/2022).
- Stante la natura oggettiva di detta responsabilità, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno – sia esso pagina 3 di 9 costituito da un fatto naturale, da un fatto del terzo o della stessa vittima - che valga a elidere il suddetto nesso causale.
- Con specifico riferimento all'ipotesi in cui l'eventuale interruzione del nesso causale sia ascrivibile alla condotta del danneggiato, occorre specificare che, laddove la cosa oggetto di custodia e fonte di danno sia inerte, il danno non può che verificarsi con la necessaria interazione della condotta umana, indispensabile per la produzione dell'evento. In tal caso, il danneggiato sarà tenuto a dimostrare il nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia attraverso la dimostrazione dell'effettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, sì da rendere probabile - se non inevitabile - il danno stesso (cfr. Cass. ord. n. 37059/2022). La prova, dunque, pur potendo essere fornita anche in via presuntiva, deve dare conto delle caratteristiche della cosa custodita, tali da giustificare come “normale” la conseguenza dannosa verificatasi.
- L'applicazione dei suesposti principi di diritto al caso di specie impone il rigetto dell'appello.
- Con un unico articolato motivo di appello, contesta la pronuncia Parte_1
del Tribunale ove ha ritenuto non provato l'evento e le modalità precise con cui si è verificato l'incidente, mal governando i principi di cui agli artt. 2051 e 1227 c.c. ed escludendo erroneamente la responsabilità del per il sinistro occorso Controparte_1 in data 4 ottobre 2019. Secondo l'appellante, infatti, la dinamica del sinistro sarebbe stata puntualmente provata anche a mezzo di documentazione fotografica (a nulla rilevando che la stessa sia stata raccolta a distanza di due anni dal sinistro per cui è causa, essendo lo stato dei luoghi rimasto immutato) nonché confermata dalle dichiarazioni della teste oculare escussa durante il giudizio di primo grado. A detta dell'appellante, pertanto, una corretta interpretazione delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad accertare che la caduta di fosse Parte_1
stata causata dal movimento di una piastrella del marciapiede, non visibile e dunque non pagina 4 di 9 evitabile, con conseguente responsabilità esclusiva del per i danni Controparte_1
dalla stessa subiti.
- La doglianza non è fondata.
- Come è noto, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. n.
11794/2022).
- Nel caso di specie, deve concludersi che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte della stessa danneggiata.
- In primo luogo, dall'analisi delle risultanze probatorie, non emerge con chiarezza se la caduta della sia stata causata dalla presenza di un cordolo del marciapiede Parte_1 danneggiato ovvero dall'irregolarità dell'asfalto su cui la stessa ha poggiato il piede scendendo dalla suddetta banchina.
- Nello specifico:
▪ l'unica fotografia prodotta da risale al 12 aprile 2021 Parte_1
e dunque a ben due anni di distanza dalla data dell'incidente, risultando poco affidabile al fine di ricostruire lo stato dei luoghi al momento del sinistro (cfr. doc. n. 2 fascicolo primo grado);
pagina 5 di 9 ▪ nella relazione di Soccorso MSB nella sezione “anamnesi ampia” è riportato solamente “caduta accidentale” (cfr. doc. n. 4 fascicolo primo grado);
▪ nella denuncia di sinistro presentata al Comune di in data 21 CP_1
aprile 2021, la difesa della così riferiva “giunta in prossimità Parte_1
dell'attraversamento pedonale, improvvisamente rovinava a terra a causa di una buca non segnalata, procurandosi così diverse lesioni fisiche”;
▪ nell'atto di citazione in primo grado, la dinamica veniva così ricostruita
“mentre (n.d.r. l'attrice) si appropinquava all'attraversamento pedonale, appoggiava il piede su un massello dondolante che si muoveva facendola cadere su una buca posta a fianco del marciapiede provocandole lesioni fisiche”;
▪ nella dichiarazione scritta rilasciata dalla teste oculare in Testimone_1
data 13 aprile 2021 si legge “stavo incamminandomi insieme alla signora
per raggiungere l'attraversamento pedonale, Parte_1
quando la signora poggiando il piede su una piastrella Parte_1
malmessa e dondolante sul selciato cadeva a terra in una buca a fianco del marciapiede”;
▪ all'udienza del 23 gennaio 2024, la stessa escussa in Testimone_1
qualità di testimone, riferiva “l'ho vista in quanto ero presente ai fatti, stavamo camminando assieme, quando noi stavamo camminando sul marciapiede, lei è inciampata in una piastrella ed è volata giù dal marciapiede con le ginocchia ADR. Ci eravamo rese conto già prima che tutte le piastrelle sul pezzo di strada che stavamo percorrendo si muovevano, già io sono inciampata prima ma sono riuscita a rimanere in piedi, ma lei non ci è riuscita”.
- Ebbene, le prospettazioni dell'odierna appellante e le dichiarazioni dell'unica teste oculare (il teste escusso alla medesima udienza del gennaio 2024 non ha Testimone_2
potuto riferire alcunché in merito alla dinamica del sinistro, avendo soccorso Parte_1
pagina 6 di 9 solo in un momento successivo alla caduta) non sono sufficienti ad assolvere Parte_1
l'onere probatorio gravante sulla danneggiata-odierna appellante in relazione al fatto storico, essendo le circostanze riferite parzialmente contraddittorie. Ed infatti, non è possibile determinare con ragionevole probabilità se l'incidente sia stato causato dal cordolo del marciapiede (descritto dall'appellante come massello dondolante), da una buca presente sull'asfalto (come riferito nella denuncia di sinistro) ovvero da una piastrella del marciapiede, in ogni caso non puntualmente identificata (come riportato in atti).
- Né la scarna produzione fotografica è idonea a colmare tale lacuna probatoria.
- Ed infatti, l'odierna appellante ha corredato la propria prospettazione di un'unica fotografia – peraltro risalente a ben due anni dopo il sinistro - che, seppur relativa al luogo teatro della caduta, di fatto non fornisce alcun supporto probatorio alle circostanze allegate raffigurando un marciapiede ampio, complessivamente in buono stato di manutenzione e dunque privo di possibili pericoli non percepibili. Inoltre, tale fotografia, peraltro scattata in pieno giorno e dunque in perfette condizioni di luminosità, raffigura una irregolarità del tratto di asfalto adiacente al marciapiede, contraddistinto da discontinuità cromatica percepibile nitidamente con ordinaria diligenza. Di tale sconnessione, causata dalla presenza di uno strato di bitume nero, la
– che nulla ha dedotto in merito alle condizioni di visibilità al momento del Parte_1
sinistro - ben avrebbe potuto e dovuto avvedersi.
- In ogni caso, le richieste risarcitorie dell'appellante non avrebbero potuto trovare accoglimento non avendo l'appellante dato prova neanche dell'inevitabilità dell'evento dannoso, nulla avendo dedotto circa l'adozione di cautele volte a scongiurare la descritta situazione di rischio.
- Al contrario, emerge con chiarezza l'imprudenza del pedone dalla dichiarazione della teste che riferiva “ci eravamo rese conto già prima che tutte le piastrelle sul Tes_1
pezzo di strada che stavamo percorrendo si muovevano, già io sono inciampata prima ma sono riuscita a rimanere in piedi, ma lei non ci è riuscita”. Di talché ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., tenuto conto del generale dovere di ragionevole cautela pagina 7 di 9 riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost., il comportamento imprudente dell'appellante – che ha continuato a percorrere il marciapiede pur consapevole delle condizioni dello stesso e dell'eventuale rischio di inciampo in una delle mattonelle dondolanti - ha interrotto il nesso eziologico fra il bene custodito dal e il danno CP_1
lamentato, in quanto il pericolo ben avrebbe potuto essere previsto ed evitato attraverso l'adozione di una maggiore attenzione e cautela.
- Infine, ferma l'assoluta genericità delle contestazioni mosse sul punto, deve escludersi ogni responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al in quanto Controparte_1 quest'ultima postulerebbe in ogni caso oltre alla prova del nesso di causalità e del fatto storico, anche quella della colpa del danneggiante, pacificamente assente – in quanto priva di riscontro probatorio - nel caso di specie.
- Al rigetto delle doglianze relative all'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c. in capo al per il sinistro del 4 ottobre 2019, Controparte_1
restano assorbite le ulteriori censure riferite alla quantificazione dei danni lamentati da
Parte_1
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 1671/2024 del Tribunale di Monza deve essere integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_1
quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo sulla base del Controparte_1
vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. pagina 8 di 9 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1671/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 4 giugno 2024 e notificata il 2 agosto 2024;
- condanna a rimborsare al le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che si liquidano in euro 3.473,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, 12 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2708 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 30 settembre
2024. da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Milano alla via Andegari n. 13 presso lo studio dell'avv. Fabio Venturini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
Contro
pagina 1 di 9 (C.F. , elettivamente domiciliato in Magenta Controparte_1 P.IVA_1
(MI) alla via IV Giugno n. 41 presso lo studio dell'avv. Anna Berra che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA della sentenza n. 1671/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 4 giugno 2024 e notificata il 2 agosto 2024
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da atti e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
il per sentirlo condannare ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 Controparte_1
c.c. al risarcimento dei danni da lei patiti a seguito del sinistro occorso in data 4 ottobre
2019, alle ore 18.05 circa. Nello specifico, l'attrice deduceva di essere caduta mentre camminava sul marciapiede di via Oriani asseritamente a causa di un massello dondolante, riportando una “frattura pluriframmentaria della rotula dx con diastasi dei frammenti”. Secondo la danneggiata, la disconnessione non sarebbe stata visibile, “priva di ogni segnaletica idonea ad avvisare del pericolo gli utilizzatori del marciapiede”.
- Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande in quanto Controparte_1
infondate in fatto e in diritto.
- Il Tribunale di Monza, istruita la causa anche attraverso l'escussione testimoniale di e rigettava le domande attoree, ritenendo non provata la Testimone_1 Testimone_2
dinamica del sinistro. Condannava, pertanto, alla refusione delle Parte_1
spese di lite in favore del commisurate in euro 2.540,00. CP_1 CP_1
pagina 2 di 9 - Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello lamentando in Parte_1
particolare “la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., 115 e 116
c.p.c.”.
- Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato Controparte_1
in fatto e diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 4 febbraio 2025, parte appellata si impegnava a non mettere in esecuzione la sentenza di primo grado sino alla definizione del giudizio di appello;
di conseguenza, parte appellante rinunciava all'istanza di sospensiva formulata ex art. 283
c.p.c..
- Alla medesima udienza, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione, dichiarando di voler esonerare il Presidente dalla relazione orale. Preso atto, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 4 marzo 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- l'appello non è fondato.
- Le censure mosse dall'appellante non colgono nel segno, essendo la decisione impugnata sorretta da una motivazione corretta sul piano logico e giuridico.
- La fattispecie in esame deve essere inquadrata nel paradigma normativo dell'art. 2051
c.c. secondo cui la responsabilità del custode ha natura oggettiva, discendendo dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno lamentato (v. fra le altre Cass. n. 37059/2022, in continuità con Cass. S.U. n. 20943/2022).
- Stante la natura oggettiva di detta responsabilità, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno – sia esso pagina 3 di 9 costituito da un fatto naturale, da un fatto del terzo o della stessa vittima - che valga a elidere il suddetto nesso causale.
- Con specifico riferimento all'ipotesi in cui l'eventuale interruzione del nesso causale sia ascrivibile alla condotta del danneggiato, occorre specificare che, laddove la cosa oggetto di custodia e fonte di danno sia inerte, il danno non può che verificarsi con la necessaria interazione della condotta umana, indispensabile per la produzione dell'evento. In tal caso, il danneggiato sarà tenuto a dimostrare il nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia attraverso la dimostrazione dell'effettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, sì da rendere probabile - se non inevitabile - il danno stesso (cfr. Cass. ord. n. 37059/2022). La prova, dunque, pur potendo essere fornita anche in via presuntiva, deve dare conto delle caratteristiche della cosa custodita, tali da giustificare come “normale” la conseguenza dannosa verificatasi.
- L'applicazione dei suesposti principi di diritto al caso di specie impone il rigetto dell'appello.
- Con un unico articolato motivo di appello, contesta la pronuncia Parte_1
del Tribunale ove ha ritenuto non provato l'evento e le modalità precise con cui si è verificato l'incidente, mal governando i principi di cui agli artt. 2051 e 1227 c.c. ed escludendo erroneamente la responsabilità del per il sinistro occorso Controparte_1 in data 4 ottobre 2019. Secondo l'appellante, infatti, la dinamica del sinistro sarebbe stata puntualmente provata anche a mezzo di documentazione fotografica (a nulla rilevando che la stessa sia stata raccolta a distanza di due anni dal sinistro per cui è causa, essendo lo stato dei luoghi rimasto immutato) nonché confermata dalle dichiarazioni della teste oculare escussa durante il giudizio di primo grado. A detta dell'appellante, pertanto, una corretta interpretazione delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad accertare che la caduta di fosse Parte_1
stata causata dal movimento di una piastrella del marciapiede, non visibile e dunque non pagina 4 di 9 evitabile, con conseguente responsabilità esclusiva del per i danni Controparte_1
dalla stessa subiti.
- La doglianza non è fondata.
- Come è noto, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. n.
11794/2022).
- Nel caso di specie, deve concludersi che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte della stessa danneggiata.
- In primo luogo, dall'analisi delle risultanze probatorie, non emerge con chiarezza se la caduta della sia stata causata dalla presenza di un cordolo del marciapiede Parte_1 danneggiato ovvero dall'irregolarità dell'asfalto su cui la stessa ha poggiato il piede scendendo dalla suddetta banchina.
- Nello specifico:
▪ l'unica fotografia prodotta da risale al 12 aprile 2021 Parte_1
e dunque a ben due anni di distanza dalla data dell'incidente, risultando poco affidabile al fine di ricostruire lo stato dei luoghi al momento del sinistro (cfr. doc. n. 2 fascicolo primo grado);
pagina 5 di 9 ▪ nella relazione di Soccorso MSB nella sezione “anamnesi ampia” è riportato solamente “caduta accidentale” (cfr. doc. n. 4 fascicolo primo grado);
▪ nella denuncia di sinistro presentata al Comune di in data 21 CP_1
aprile 2021, la difesa della così riferiva “giunta in prossimità Parte_1
dell'attraversamento pedonale, improvvisamente rovinava a terra a causa di una buca non segnalata, procurandosi così diverse lesioni fisiche”;
▪ nell'atto di citazione in primo grado, la dinamica veniva così ricostruita
“mentre (n.d.r. l'attrice) si appropinquava all'attraversamento pedonale, appoggiava il piede su un massello dondolante che si muoveva facendola cadere su una buca posta a fianco del marciapiede provocandole lesioni fisiche”;
▪ nella dichiarazione scritta rilasciata dalla teste oculare in Testimone_1
data 13 aprile 2021 si legge “stavo incamminandomi insieme alla signora
per raggiungere l'attraversamento pedonale, Parte_1
quando la signora poggiando il piede su una piastrella Parte_1
malmessa e dondolante sul selciato cadeva a terra in una buca a fianco del marciapiede”;
▪ all'udienza del 23 gennaio 2024, la stessa escussa in Testimone_1
qualità di testimone, riferiva “l'ho vista in quanto ero presente ai fatti, stavamo camminando assieme, quando noi stavamo camminando sul marciapiede, lei è inciampata in una piastrella ed è volata giù dal marciapiede con le ginocchia ADR. Ci eravamo rese conto già prima che tutte le piastrelle sul pezzo di strada che stavamo percorrendo si muovevano, già io sono inciampata prima ma sono riuscita a rimanere in piedi, ma lei non ci è riuscita”.
- Ebbene, le prospettazioni dell'odierna appellante e le dichiarazioni dell'unica teste oculare (il teste escusso alla medesima udienza del gennaio 2024 non ha Testimone_2
potuto riferire alcunché in merito alla dinamica del sinistro, avendo soccorso Parte_1
pagina 6 di 9 solo in un momento successivo alla caduta) non sono sufficienti ad assolvere Parte_1
l'onere probatorio gravante sulla danneggiata-odierna appellante in relazione al fatto storico, essendo le circostanze riferite parzialmente contraddittorie. Ed infatti, non è possibile determinare con ragionevole probabilità se l'incidente sia stato causato dal cordolo del marciapiede (descritto dall'appellante come massello dondolante), da una buca presente sull'asfalto (come riferito nella denuncia di sinistro) ovvero da una piastrella del marciapiede, in ogni caso non puntualmente identificata (come riportato in atti).
- Né la scarna produzione fotografica è idonea a colmare tale lacuna probatoria.
- Ed infatti, l'odierna appellante ha corredato la propria prospettazione di un'unica fotografia – peraltro risalente a ben due anni dopo il sinistro - che, seppur relativa al luogo teatro della caduta, di fatto non fornisce alcun supporto probatorio alle circostanze allegate raffigurando un marciapiede ampio, complessivamente in buono stato di manutenzione e dunque privo di possibili pericoli non percepibili. Inoltre, tale fotografia, peraltro scattata in pieno giorno e dunque in perfette condizioni di luminosità, raffigura una irregolarità del tratto di asfalto adiacente al marciapiede, contraddistinto da discontinuità cromatica percepibile nitidamente con ordinaria diligenza. Di tale sconnessione, causata dalla presenza di uno strato di bitume nero, la
– che nulla ha dedotto in merito alle condizioni di visibilità al momento del Parte_1
sinistro - ben avrebbe potuto e dovuto avvedersi.
- In ogni caso, le richieste risarcitorie dell'appellante non avrebbero potuto trovare accoglimento non avendo l'appellante dato prova neanche dell'inevitabilità dell'evento dannoso, nulla avendo dedotto circa l'adozione di cautele volte a scongiurare la descritta situazione di rischio.
- Al contrario, emerge con chiarezza l'imprudenza del pedone dalla dichiarazione della teste che riferiva “ci eravamo rese conto già prima che tutte le piastrelle sul Tes_1
pezzo di strada che stavamo percorrendo si muovevano, già io sono inciampata prima ma sono riuscita a rimanere in piedi, ma lei non ci è riuscita”. Di talché ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., tenuto conto del generale dovere di ragionevole cautela pagina 7 di 9 riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost., il comportamento imprudente dell'appellante – che ha continuato a percorrere il marciapiede pur consapevole delle condizioni dello stesso e dell'eventuale rischio di inciampo in una delle mattonelle dondolanti - ha interrotto il nesso eziologico fra il bene custodito dal e il danno CP_1
lamentato, in quanto il pericolo ben avrebbe potuto essere previsto ed evitato attraverso l'adozione di una maggiore attenzione e cautela.
- Infine, ferma l'assoluta genericità delle contestazioni mosse sul punto, deve escludersi ogni responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al in quanto Controparte_1 quest'ultima postulerebbe in ogni caso oltre alla prova del nesso di causalità e del fatto storico, anche quella della colpa del danneggiante, pacificamente assente – in quanto priva di riscontro probatorio - nel caso di specie.
- Al rigetto delle doglianze relative all'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c. in capo al per il sinistro del 4 ottobre 2019, Controparte_1
restano assorbite le ulteriori censure riferite alla quantificazione dei danni lamentati da
Parte_1
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 1671/2024 del Tribunale di Monza deve essere integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_1
quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo sulla base del Controparte_1
vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. pagina 8 di 9 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1671/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 4 giugno 2024 e notificata il 2 agosto 2024;
- condanna a rimborsare al le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che si liquidano in euro 3.473,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, 12 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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