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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/10/2025, n. 4577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4577 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5130/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5130/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 ottobre 2025 ad ore 12:31 innanzi al dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per l'avv. MANZILLO WERNER oggi sostituito Parte_1 Parte_1 dall'avv. Erica Cubolino la quale precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, da intendersi qui richiamato e che costituisce parte integrante del presente verbale, confermando la rinuncia alla domanda risarcitoria nel presente giudizio, come da verbale di udienza del 18.09.25. Insiste per la condanna della controparte alle spese del giudizio.
Per essuno compare Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5130/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MANZILLO WERNER, elettivamente domiciliato in VICOLO CANALE, 13 25064 GUSSAGO presso il difensore avv. MANZILLO WERNER
RICORRENTE contro
C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, senza inversione dell'onere della prova: in principalità e nel merito: accertare e dichiarare che il Sig. , c.f. Controparte_1
, occupa l'immobile sito in Mazzano (BS), Via dei Pioppi, 22, identificato al C.F._1
NCT, Foglio 17, mapp. 265, sub 7 - con le annesse pertinenze, senza alcun titolo e per l'effetto, in ragione dei motivi sopra esposti, condannare lo stesso all'immediato rilascio di tale immobile, libero da persone e cose, oltre che a risarcire ogni danno patito, nella misura che risulterà all'esito del giudizio o che il Giudice vorrà determinare se del caso anche con valutazione equitativa, con applicazione della rivalutazione e degli interessi di legge.
Spese e competenze del giudizio integralmente rifusi.
pagina 2 di 4 In via istruttoria: qualora le ragioni della Ricorrente non fossero evidente ex actis si chiede ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze dedotte nella narrativa del ricorso introduttivo.”
Per contumace. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio richiedendone la condanna Parte_1 Controparte_1 all'immediato rilascio dell'immobile sito in Mazzano (BS), via dei Pioppi n. 22, e al risarcimento di ogni danno patito in conseguenza dell'occupazione senza titolo dello stesso, nella misura determinata all'esito del giudizio o che il Giudice vorrà determinare in via equitativa, con spese integralmente rifuse.
La ricorrente ha esposto di avere concluso con il resistente, in data 1.06.2023, contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'immobile anzidetto, che, però, non è stato registrato in quanto ancora accatastato come ufficio;
che, con ordinanza del 29.08.2023, il comune di Mazzano ha ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività ed il ripristino dei luoghi;
che, infine, illustrata la situazione al conduttore, lo stesso ha continuato ad occupare l'immobile senza riscontrare le comunicazioni e le proposte della ricorrente. non si è costituito in giudizio e, all'udienza del 18.09.2025, rilevata la Controparte_1 regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia. A tale udienza la parte ricorrente ha altresì dichiarato di rinunciare agli atti relativamente alla domanda risarcitoria.
Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione alle parti di termine per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. È documentalmente dimostrata la titolarità dell'immobile sito in Mazzano (BS), via dei Pioppi n. 22, catastalmente identificato al NCT, Foglio 17, mapp. 265, sub 7, in capo a Parte_1
pagina 3 di 4 Risulta altresì in atti la prova dell'occupazione del predetto immobile da parte di Controparte_1
come attestato dalla notifica eseguita al resistente presso l'immobile per cui è causa.
[...]
Non vi è alcun titolo che giustifichi la presenza del resistente nell'immobile.
Alcun contributo processuale è giunto dal resistente, che non si è costituito nel presente giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi fondata la domanda formulata dalla ricorrente di condanna del resistente al rilascio dell'immobile.
Attesa la dichiarazione resa dalla ricorrente all'udienza del 18.09.25, confermata all'odierna udienza, la domanda risarcitoria deve intendersi rinunciata nel presente giudizio.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, in euro 264,00 per spese e in complessivi euro 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ordina a l'immediato rilascio dell'immobile sito in Mazzano (BS), Controparte_1 via dei Pioppi n. 22, catastalmente identificato al NCT, Foglio 17, mapp. 265, sub 7;
- condanna il convenuto a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 264,00 per spese e in complessivi euro 1.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Brescia, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5130/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 ottobre 2025 ad ore 12:31 innanzi al dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per l'avv. MANZILLO WERNER oggi sostituito Parte_1 Parte_1 dall'avv. Erica Cubolino la quale precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, da intendersi qui richiamato e che costituisce parte integrante del presente verbale, confermando la rinuncia alla domanda risarcitoria nel presente giudizio, come da verbale di udienza del 18.09.25. Insiste per la condanna della controparte alle spese del giudizio.
Per essuno compare Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5130/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MANZILLO WERNER, elettivamente domiciliato in VICOLO CANALE, 13 25064 GUSSAGO presso il difensore avv. MANZILLO WERNER
RICORRENTE contro
C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, senza inversione dell'onere della prova: in principalità e nel merito: accertare e dichiarare che il Sig. , c.f. Controparte_1
, occupa l'immobile sito in Mazzano (BS), Via dei Pioppi, 22, identificato al C.F._1
NCT, Foglio 17, mapp. 265, sub 7 - con le annesse pertinenze, senza alcun titolo e per l'effetto, in ragione dei motivi sopra esposti, condannare lo stesso all'immediato rilascio di tale immobile, libero da persone e cose, oltre che a risarcire ogni danno patito, nella misura che risulterà all'esito del giudizio o che il Giudice vorrà determinare se del caso anche con valutazione equitativa, con applicazione della rivalutazione e degli interessi di legge.
Spese e competenze del giudizio integralmente rifusi.
pagina 2 di 4 In via istruttoria: qualora le ragioni della Ricorrente non fossero evidente ex actis si chiede ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze dedotte nella narrativa del ricorso introduttivo.”
Per contumace. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio richiedendone la condanna Parte_1 Controparte_1 all'immediato rilascio dell'immobile sito in Mazzano (BS), via dei Pioppi n. 22, e al risarcimento di ogni danno patito in conseguenza dell'occupazione senza titolo dello stesso, nella misura determinata all'esito del giudizio o che il Giudice vorrà determinare in via equitativa, con spese integralmente rifuse.
La ricorrente ha esposto di avere concluso con il resistente, in data 1.06.2023, contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'immobile anzidetto, che, però, non è stato registrato in quanto ancora accatastato come ufficio;
che, con ordinanza del 29.08.2023, il comune di Mazzano ha ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività ed il ripristino dei luoghi;
che, infine, illustrata la situazione al conduttore, lo stesso ha continuato ad occupare l'immobile senza riscontrare le comunicazioni e le proposte della ricorrente. non si è costituito in giudizio e, all'udienza del 18.09.2025, rilevata la Controparte_1 regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia. A tale udienza la parte ricorrente ha altresì dichiarato di rinunciare agli atti relativamente alla domanda risarcitoria.
Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione alle parti di termine per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. È documentalmente dimostrata la titolarità dell'immobile sito in Mazzano (BS), via dei Pioppi n. 22, catastalmente identificato al NCT, Foglio 17, mapp. 265, sub 7, in capo a Parte_1
pagina 3 di 4 Risulta altresì in atti la prova dell'occupazione del predetto immobile da parte di Controparte_1
come attestato dalla notifica eseguita al resistente presso l'immobile per cui è causa.
[...]
Non vi è alcun titolo che giustifichi la presenza del resistente nell'immobile.
Alcun contributo processuale è giunto dal resistente, che non si è costituito nel presente giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi fondata la domanda formulata dalla ricorrente di condanna del resistente al rilascio dell'immobile.
Attesa la dichiarazione resa dalla ricorrente all'udienza del 18.09.25, confermata all'odierna udienza, la domanda risarcitoria deve intendersi rinunciata nel presente giudizio.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, in euro 264,00 per spese e in complessivi euro 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ordina a l'immediato rilascio dell'immobile sito in Mazzano (BS), Controparte_1 via dei Pioppi n. 22, catastalmente identificato al NCT, Foglio 17, mapp. 265, sub 7;
- condanna il convenuto a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 264,00 per spese e in complessivi euro 1.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Brescia, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 4 di 4