Ordinanza cautelare 14 marzo 2023
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 26/02/2025, n. 4310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4310 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04310/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01981/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1981 del 2022, proposto da
AL UL, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Coromano ed Angelo Cutone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Battistella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
- della nota n. prot. CF20210185422 del 26 novembre 2021 adottata dal Direttore della Direzione Tecnica di Roma Capitale – Municipio Roma V – Direzione Tecnica – Ufficio Ispettorato Edilizio avente ad oggetto " Segnalazione certificata di inizio Attività (art. 22/37 DPR n. 38072001). Riferimento prot. CF/158161 del 04.10.2021. Immobile sito in via del Pigneto civ. 135 ";
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comune connesso
E per la condanna
di Roma Capitale al risarcimento di tutti danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto della illegittimità degli atti impugnati e del comportamento gravemente negligente della Amministrazione resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con ricorso notificato e depositato nei termini di rito, il sig. AL UL avversava la nota, meglio specificata in premessa, con cui il competente ufficio municipale di Roma Capitale aveva dichiarato l’inefficacia della SCIA depositata il 4.10.2021 ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 e relativa all’immobile sito in Roma alla via del Pigneto n. 135 e distinto in catasto al foglio 623, particelle 128 e 545), di cui il medesimo assumeva essere ricorrente, contestualmente avanzando istanza di sospensione cautelare del provvedimento avversato;
- Roma Capitale si costituiva in giudizio con atto di mera forma;
- con ordinanza n. 1515 del 14.3.2023, questa Sezione prendeva atto della rinuncia alla domanda di provvisoria sospensione degli effetti del provvedimento impugnato formulata dal ricorrente nel corso della camera di consiglio svoltasi in pari data;
- in prossimità della discussione in pubblica udienza dell’affare, parte ricorrente rendeva noto di non aver più interesse alla decisione nel merito del medesimo;
- lo stesso, quindi, all’udienza pubblica del 12 febbraio 2025, passava in decisione.
Ritenuto che:
- la dichiarazione di parte ricorrente depositata in atti il 10 febbraio 2025 rende improcedibile il presente gravame, e tanto in ossequio al principio dispositivo secondo il quale, quando la parte ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse a coltivare le domande proposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, n. 21592 del 2.12.2024);
- l’assenza di una decisione nel merito, nonché le difese dell’amministrazione resistente limitatesi ad una semplice produzione documentale a cura degli uffici, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO