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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/03/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56 - 1/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Alessandro DI GIACOMO - Presidente Dott.ssa Federica LUNARI - Giudice Dott.ssa Antonia PALOMBELLA - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 56/2024 PU da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Valeria Virdis e Matteo Faedda
- Ricorrente n e i c o n f r o n t i d i
Parte_2
con sede legale in Olbia, Corso Vittorio Veneto, 55/A, C.F. e P.I.
[...]
P.IVA_1
- Resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, ha proposto istanza Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale, nei confronti di
[...]
lamentando il Parte_2 mancato pagamento della somma complessiva di Euro euro 113.179,61 per crediti da lavoro oggetto di diffida accertativa n. 323/2019 emessa dall'Ispettorato del Lavoro di Sassari, nonché di sentenza n. 76/2023 pronunciata dall'intestato Tribunale.
pagina 1 di 5 Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Tempio Pausania, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario dell'intestato tribunale. La documentazione versata in atti (cfr. diffida accertativa divenuta definitiva e sentenza del Tribunale di Tempio Pausania di cui ai doc. n. 1 e 2) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si rileva, inoltre, che dalla documentazione acquisita in fase istruttoria e, in particolare, dai bilanci relativi agli esercizi del 2023, emerge il superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Non vi è dunque prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito infruttuoso del pignoramento presso terzi;
esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia per oltre 190 mila euro, nonché nei confronti di Controparte_1 per oltre 70 mila euro, e di per oltre 1.500 euro. CP_2 CP_3
pagina 2 di 5 Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1 aprile 2023.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tempio Pausania, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss CCII, d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di Pt_2 [...]
, con sede legale in con sede Parte_2 legale in Olbia, Corso Vittorio Veneto, 55/A, C.F. e P.I. , esercente, tra P.IVA_1
l'altro, l'attività di: bar n o m i n a
Giudice Delegato Antonia Palombella n o m i n a
Curatore il dott./la dott.ssa (con studio in Tempio Pausania), Persona_1 dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, co.
4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il curatore che entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dovràà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
pagina 3 di 5 unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 11/06/2025 ad ore 13:15 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione pagina 4 di 5 all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio svoltasi il 12/03/2025
La Giudice Rel. Il Presidente Antonia Palombella Alessandro Di Giacomo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Alessandro DI GIACOMO - Presidente Dott.ssa Federica LUNARI - Giudice Dott.ssa Antonia PALOMBELLA - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 56/2024 PU da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Valeria Virdis e Matteo Faedda
- Ricorrente n e i c o n f r o n t i d i
Parte_2
con sede legale in Olbia, Corso Vittorio Veneto, 55/A, C.F. e P.I.
[...]
P.IVA_1
- Resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, ha proposto istanza Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale, nei confronti di
[...]
lamentando il Parte_2 mancato pagamento della somma complessiva di Euro euro 113.179,61 per crediti da lavoro oggetto di diffida accertativa n. 323/2019 emessa dall'Ispettorato del Lavoro di Sassari, nonché di sentenza n. 76/2023 pronunciata dall'intestato Tribunale.
pagina 1 di 5 Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Tempio Pausania, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario dell'intestato tribunale. La documentazione versata in atti (cfr. diffida accertativa divenuta definitiva e sentenza del Tribunale di Tempio Pausania di cui ai doc. n. 1 e 2) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si rileva, inoltre, che dalla documentazione acquisita in fase istruttoria e, in particolare, dai bilanci relativi agli esercizi del 2023, emerge il superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Non vi è dunque prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito infruttuoso del pignoramento presso terzi;
esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia per oltre 190 mila euro, nonché nei confronti di Controparte_1 per oltre 70 mila euro, e di per oltre 1.500 euro. CP_2 CP_3
pagina 2 di 5 Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1 aprile 2023.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tempio Pausania, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss CCII, d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di Pt_2 [...]
, con sede legale in con sede Parte_2 legale in Olbia, Corso Vittorio Veneto, 55/A, C.F. e P.I. , esercente, tra P.IVA_1
l'altro, l'attività di: bar n o m i n a
Giudice Delegato Antonia Palombella n o m i n a
Curatore il dott./la dott.ssa (con studio in Tempio Pausania), Persona_1 dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, co.
4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e il curatore che entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dovràà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
pagina 3 di 5 unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 11/06/2025 ad ore 13:15 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione pagina 4 di 5 all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio svoltasi il 12/03/2025
La Giudice Rel. Il Presidente Antonia Palombella Alessandro Di Giacomo
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