Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Raffaella Genovese Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 23.1.2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1716/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Parte_1
Cirillo,
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Riccardo Fuso,
APPELLATA
OGGETTO: mansioni superiori – tecnici Telecom on field – prescrizione alla luce della riforma c.d. Fornero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 14.7.2023 la ricorrente in epigrafe – che ha lavorato per la dal 23 ottobre 2007, dapprima con rapporto di Controparte_1
apprendistato, dal 23.4.2011 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento nel terzo livello (addetto ad interventi tecnici) e inquadrato all'attualità nel quarto livello del CCNL di settore – ha proposto appello parziale avverso la sentenza n. 2530/23 con la quale cui il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, ha
a far data dal 01 marzo 2011 con ogni conseguenza giuridica ed economica ivi compreso il pagamento di tutte le differenze retributive, da quantificare in separato giudizio.
La sentenza, in particolare, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il superiore inquadramento;
non sarebbe emersa prova, infatti, “in ordine alla configurazione e riconfigurazione di software, espressamente previsto nel livello rivendicato: “…la descritta e limitata operatività di Delivery, prevalentemente relativa alla mera installazione dei RS , non può considerarsi come una “configurazione di software” connotata da “elevate conoscenze specialistiche”, propria del livello richiesto, considerata la sua ripetitività e semplicità. Non è, invece, emersa in alcun modo la configurazione di PC o server dichiarata nelle allegazioni del ricorso”.
L'appellante ha eccepito un'errata valutazione delle circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio di primo grado essendo emersi, contrariamente a quanto ritenuto del giudice di prime cure, gli elementi che connotano le mansioni del quinto livello e, in particolare, che la avesse adeguata autonomia di intervento, configurasse e riconfiguri Pt_1
software, effettuasse interventi presso il cliente finale ed avesse svolto specifici percorsi formativi. Sull'assorbita eccezione di prescrizione ha osservato che la stessa non fosse maturata dovendo decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Si è costituita la società resistente contestando il gravame principale e reiterando l'eccezione di prescrizione.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della è fondato e va avvolto. Pt_1
Ai sensi dell'art. 118 d.att.c.p.c. si rinvia ai precedenti resi da questa Corte che si condividono e, tra le altre, alla sentenza del 6.4.2023, rel. resa nella causa Parte_2
iscritta al n. 1745/21 R.G.
Si rende necessario riportare le declaratorie contrattuali alla luce delle quali va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo.
Appartengono al 4° livello (pacificamente in possesso del "... le lavoratrici/i CP_2
lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico- operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/ i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”. Tra i profili del 4° livello c' è quello di 'Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche' che appartiene alla "... Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio
e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate”.
Appartengono invece al 5° livello (rivendicato) "... le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. Lo "specialista di attività tecniche integrate" è la
"Lavoratrice/tore che, oltre a svolgere tutte le attività di “Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche”, svolge con adeguata autonomia, anche con
l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità
(configurazione e riconfigurazione dei software)”.
Ciò che contraddistingue, quindi, i due livelli è la l'adeguata autonomia impiegata in attività quali interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, anche con l'impiego di personali e particolari competenze acquisite in specifici percorsi formativi, soprattutto il doverne assicurare la piena funzionalità
(configurazione e riconfigurazione dei software).
Quest'ultimo aspetto, in particolare, presuppone - come prescritto dal ccnl - che il tecnico di 5° livello abbia adeguate competenze in Information Communication Technology, ICT, ossia abbia competenze sull'insieme delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni in formato Digitale e quindi sia su linea telefonica, che su linea dati (servizi integrati).
Pertanto il profilo rivendicato in questa sede, che richiede compiti specialistici ad elevata tecnicalità, a differenza dei compiti di natura soltanto specialistica del 4° liv riconosciuto dall'azienda, richiede: a) lo svolgimento di interventi che non siano limitati alla risoluzione di anomalie ( 4° liv) ma anche in più attivazione e assistenza di
Con servizi/prodotti; b) competenze di , per la configurazione e riconfigurazione di software, come sopra precisato, non essendo sufficiente la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza ( 4° liv); c) interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, dato particolarmente connotativo, non contemplato affatto dalla declaratoria del 4° liv.
In definitiva, ai fini del riconoscimento della qualifica richiesta è necessario accertare in concreto se il lavoratore, oltre alle attività di addetto ad attività tecniche, a) abbia adeguata autonomia di intervento;
b) abbia svolto specifici percorsi formativi;
c) configuri e riconfiguri software;
d) effettui interventi presso il cliente finale.
Nel caso di specie la società appellata ha escluso la sussistenza di detti requisiti, e in particolare dell'adeguata autonoma e decisionalità, alla luce del costante supporto specialistico del proprio AOT o di altri settori, onde la delimitazione della propria autonomia, nonché l'occasionalità degli interventi presso il cliente, trattandosi, per lo più, di interventi in esterno. Nemmeno la lavoratrice avrebbe posto in essere compiti specialistici ad elevata tecnicalità, né attività di configurazione e riconfigurazione dei software.
La Corte ritiene che le censure dell'appellante siano fondate.
Ciò posto, osserva il collegio che le deposizioni rese dai due testi appaiono attendibili e coerenti tra loro.
I testi indicati da parte ricorrente, e , hanno infatti Testimone_1 Testimone_2
confermato che l'attività di tecnico on field non era limitata alla realizzazione e manutenzione degli impianti ma si estendeva all'ulteriore attività di attivazione ed assistenza tecnica sui prodotti e servizi presso i clienti finali, in conseguenza di specifici percorsi formativi, con più che adeguata se non assoluta autonomia. In particolare, i testi hanno riferito che le indicazioni aziendali erano generiche.
Entrambi hanno invece concordemente affermato che le modalità operative erano decise in autonomia dal lavoratore così come dai suoi colleghi addetti alle medesime mansioni.
L'attendibilità dei testi deriva dalla conoscenza diretta delle attività svolte dall'istante nel periodo in esame.
In definitiva, risulta comprovato il totale grado di autonomia dei tecnici on field e, quindi anche dell'odierna appellante, nel corso del proprio intervento, superiore a quello richiesto dalla declaratoria professionale relativa al IV livello e sopra indicata.
In breve, quindi, dovrà ritenersi che, a differenza di quanto valutato in prime cure, è emerso come il tecnico, una volta ricevute le indicazione sul tipo di attività da svolgere, giunto sul posto, operi in completa e assoluta autonomia e come l abbia curato Pt_3
la formazione specialistica del tecnico in questione attraverso corsi di formazione. Lo stesso, inoltre, effettua attività di configurazione software.
Il teste ha riferito, infatti, che le indicazioni superiori si limitavano Tes_1 all'assegnazione di attività la mattina attraverso il cellulare. Poi procedevano in autonomia a realizzare l'impianto individuando le attività da compiere e verificando la correttezza dell'operato e il collaudo finale, rivolgendosi ai colleghi da remoto nel caso di malfunzionamento del modem.
Il teste ha confermato che configuravano la rete del router in relazione alle Tes_2
istanze del cliente;
che le indicazioni che provenivano dal call center erano quasi sempre sbagliate e che, quindi, spettava a loro fare una corretta diagnosi di eventuali problemi e porre in essere le soluzioni.
Anche i testi introdotti da parte resistente non hanno smentito quanto indicato dagli altri, confermando l'attività di configurazione software, la circostanza che solo qualora non riuscissero a risolvere i problemi si dovevano relazionare con i supportisti da remoto, e la frequenza di corsi specifici.
Infine, come è emerso dalle deposizioni citate, in alcun modo può dubitarsi che tutte le attività sin qui elencate siano state svolte dalla presso il cliente finale, a conferma Pt_1 della sussistenza dell'ulteriore elemento caratterizzante la figura dello specialista di attività tecniche integrate.
In definitiva, deve ritenersi che il lavoratore, non solo si sia occupato della risoluzione di anomalie, come malfunzionamenti o guasti, ma abbia effettuato pure l'installazione di impianti nuovi, provvedendo anche alla relativa attivazione, verificandone all'esito il buon funzionamento, utilizzando la strumentazione di lavoro e gli applicativi in dotazione, sulla base della richiesta del cliente finale. Quindi a parità di autonomia operativa esercitata in base a procedure aziendali predeterminate, nel settore tecnico in cui operano sia l'impiegato di 4 che 5 livello, ciò che connota la professionalità di quest'ultimo è il più elevato ed esteso grado di competenza tecnica impiegata nel lavoro.
In conclusione, si ritiene che l'istruttoria svolta abbia pienamente confermato la sussistenza di tutte le caratteristiche prescritte dalla declaratoria professionale per il riconoscimento, in favore della , della qualifica di Specialista di attività tecniche Pt_1
integrate.
I testi escussi sono risultati estremamente attendibili stante la conoscenza diretta delle attività svolte dall'appellante in quanto colleghi di lavoro nel periodo in esame.
Le loro dichiarazioni si rivelano, infatti, precise, complete e concordanti, non animate da risentimenti o livore verso la società datrice di lavoro. Va ricordato che la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, come già ricordato in precedenza.
Va, pure, rigettata l'eccezione di prescrizione che, secondo la società, decorrerebbe in corso di rapporto.
La giurisprudenza di merito ha trovato recente conferma in sede di legittimità con la pronuncia n. 26246/22 a cui questa Corte ritiene di dovere dare seguito.
Quest'ultima pronuncia della Corte di Cassazione avvia le sue considerazioni dall'esame della questione di legittimità costituzionale ivi posta ritenendo che possa rispondersi senza necessità di intervento della Corte Costituzionale, in base al diritto vivente, per rispondere sulla permanenza di una garanzia di stabilità nei rapporti tutelati dimensionalmente anche a seguito delle riforme del 2012 e del 2015, stabilità che fa decorrere la prescrizione in costanza di rapporto. Si richiamano le pronunce della Corte
Costituzionale del 1966, 1969 e 1972 per poi richiamare il proprio precedente a Sezioni
Unite del 1976 secondo cui “dovendosi ritenere stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obbiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo”. Quindi rileva come da tempo risalente è la condizione di stabilità del rapporto che consente la decorrenza ex art. 2935 cod. civ., ovvero è il presupposto per cui il diritto di credito debba essere fatto valere in corso di rapporto.
La Corte di Cassazione sottolinea che “la prescrizione, in quanto modalità generale di estinzione (per non esercizio per un tempo determinato dalla legge) dei diritti, sia istituto che invera il principio di certezza del diritto, in riferimento particolare alla sua decorrenza, ossia al momento in cui il diritto medesimo possa essere fatto valere”, per quindi affermare “ciò presuppone che, fin dall'instaurazione del rapporto, ognuna delle parti sappia quali siano i diritti e soprattutto, per quanto qui rileva, quando e "fino a quando" possano essere esercitati: nel rispetto e nell'interesse del lavoratore, destinatario della previsione in quanto soggetto titolare dei diritti;
ma parimenti del datore di lavoro, che pure deve conoscere quali siano i tempi di possibili rivendicazioni dei propri dipendenti..”.
Insomma, il regime di stabilità o meno del rapporto incide sul dato fondamentale di certezza della individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione. La pronuncia dunque passa del tutto condivisibilmente a “verificare quale sia il regime attuale di stabilità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oggetto dell'odierna controversia, una volta che si dia atto del superamento, per effetto delle significative riforme sopravvenute, della esclusività della tutela reintegratoria dell'originario testo del L. n. 300 del 1970 art. 18, che detta stabilità ha garantito con la rimozione degli effetti di un'illegittima risoluzione del rapporto (come illustrato al superiore p.to 4).” giungendo a rilevare -in termini ancora non contrastabili- l'ormai residualità della tutela reintegratoria (che è dato speculare di una condizione di stabilità):
“
7.1. Non è dubbio che le modifiche apportate dal L. n. 92 del 2012 art. 1 comma 42, e poi dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 23 del 2015, al L. n. 300 del 1970 art. 18 abbiano comportato il passaggio da un'automatica applicazione, nel vigore del suo precedente testo, ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza (pari al periodo di maturazione dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegrazione dell'ultima retribuzione globale di fatto) ad un' applicazione selettiva delle tutele, in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (di accertamento di legittimità o illegittimità del licenziamento intimato e della sua natura) e di scelta della sanzione applicabile (reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria), con una sua diversa commisurazione (se in misura cd. "piena" o "forte", ovvero "attenuata" o
"debole") assolutamente inedita (ex plurimis: Cass. 21 giugno 2018, n. 16443, in motivazione, p.to 9.2). Sicché, a seguito del modificato regime sanzionatorio, il giudice deve, come è noto secondo il consolidato insegnamento di questa Corte (bene esemplificato, in particolare da: Cass. 9 maggio 2019, n. 12365, in motivazione, al
p.to 5, con ampio richiamo di precedenti), procedere ad una valutazione più articolata in ordine alla legittimità dei licenziamenti disciplinari (o per giustificato motivo oggettivo), rispetto al periodo precedente;
specialmente, accertando se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge”.
Si può affermare quindi, a legislazione succedutasi e vigente come riguardo alla “tutela reintegratoria, non è seriamente controvertibile che essa, rispetto alla tutela indennitaria e tanto più per effetto degli D.Lgs. n. 23 del 2015 artt. 3 e 4, abbia ormai un carattere recessivo”, su ciò non incidendo neanche la pronuncia di Corte Cost.
125/22 che ha inciso sul comma 7 dell'art. 18 legge 300/70, perché la Cassazione vi vede un allargamento verso il rimedio della reintegra ma non certo un ripristino del suo
-precedente- carattere generale;
così come anche la pronuncia di Corte Cost. 194/18 -sul regime di indennizzo forfettario- ha riaffermato che la scelta legislativa del regime di tutela dai licenziamenti illegittimi è ancorato solo ad un principio di ragionevolezza ma non impone alcun obbligo al legislatore.
Ne risulta allora a parere della Corte di Cassazione come “appare evidente come nemmeno la sentenza ora scrutinata, così come le altre più recenti della Corte costituzionale prima richiamate, modifichi il quadro normativo attuale, anzi confermandolo nell'adeguatezza dell'indennità risarcitoria, come resa costituzionalmente legittima, quale legittimo ed efficace rimedio a protezione del lavoratore nelle ipotesi di illegittimità del licenziamento previste dal legislatore, accanto alla reintegrazione, pertanto non più forma di tutela ordinariamente affidata al giudice per rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo "contro ogni forma illegittima di risoluzione".
Ovvero, il sistema attuale è principalmente fondato su conseguenze risarcitorie che rendono residuale quella reintegratoria che, va ribadito, è presupposto fondante di quella stabilità del rapporto che il “diritto vivente” richiamato dalla Corte di Cassazione pone a sua volta quale circostanza della decorrenza della prescrizione in corso del rapporto stesso. Giungendo a ritenere che “così ricostruito n il quadro normativo, significativamente modificato rispetto all'epoca in cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha individuato (ai superiori p.ti 4 e 4.1.) l'essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva del L. n. 300 del 1970 art. 18, non pare che esso assicuri, sulla base delle necessarie caratteristiche scrutinate, una altrettanto adeguata stabilità del rapporto di lavoro”. Ne deve discendere come “deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione "contro ogni illegittima risoluzione" nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla L. n.
92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava.” Per, infine, giungere all'affermazione del seguente principio di diritto: "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n.
92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie trattasi di crediti maturati dal 2011 in poi, per cui alla luce della ampiezza quinquennale del relativo termine di prescrizione all'entrata in vigore della legge 92/12 essi non erano prescritti e vanno ritenuti esercitabili.
Ogni superiore richiamo e condivisione del citato arresto di legittimità conduce all'annunciato accoglimento dell'appello della , con condanna in favore del Pt_1
lavoratore al pagamento delle differenze retributive conseguenti al diritto dello stesso all'inquadramento nel quinto livello del ccnl con la qualifica di “specialista di attività tecniche integrate” a decorrere dall'1.3.2011 alla data di deposito del ricorso introduttivo di primo grado oltre rivalutazione ed interessi legali, da quantificarsi in separato giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
La Corte così provvede:
1) Accoglie l'appello della e per l'effetto dichiara il diritto di Pt_1 Parte_1 all'inquadramento nel quinto livello del ccnl per il personale delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione con la qualifica di “specialista di attività tecniche integrate”
a decorrere dall'1.3.2011; condanna al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive conseguenti come maturate dall'1.3.2019 oltre rivalutazione ed interessi legali, da quantificarsi in separato giudizio.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 definitivamente per il presente grado di giudizio in euro 2.100 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 23.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese