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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 13/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 338/2024 RG promossa da:
in persona del socio unico , (P.IVA Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR 48 SASSARI presso P.IVA_1
v. BASOLI BACHISIO che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in VIA GUGLIELMO DA RAVENNA 1 SALERNO presso lo studio dell'avv. SPIRITO ENRICO che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti
appellata Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona del socio unico , conveniva in Parte_1 Parte_2
Tribunale di Sassari sua qualità di Controparte_1 erede di deceduto il 28.8.2017, chiedendone la condanna al Persona_1 risarcime tito in conseguenza della prestazione professionale resa dal de cuius come consulente tecnico del P.M. nel procedimento penale incardinato presso il medesimo tribunale e contraddistinto dal numero di R.G. 3958/09. Parte attrice, premesso di essere proprietaria di un edificio residenziale ubicato in Sassari nella via Matta n. 2, esponeva a sostegno della domanda che:
- l'IN. coniugato con la convenuta, era stato chiamato come Per_1 consulente del P.M. a ricostruire l'iter amministrativo che aveva portato al rilascio della concessione edilizia del predetto edificio, a descrivere gli interventi edilizi in esecuzione e la loro conformità al titolo abilitativo, a verificare l'esistenza di interventi edilizi eseguiti in difformità dei titoli abilitativi e la loro eventuale sanabilità nonché ad accertare la conformità dei titoli abilitativi alla strumentazione edilizia, urbanistica e ambientale vigente;
- sulla base dell'elaborato peritale depositato dall'IN. in data Per_1
17.2.2011, il Giudice per le indagini preliminari aveva dis equestro giudiziario dell'edificio sito nella via Matta n. 2 a Sassari;
- in esito al provvedimento cautelare veniva incardinato nei confronti del socio unico un procedimento penale per i reati di falso, Parte_2 abuso d'uffi i edilizi che si era concluso con sentenza di assoluzione piena con la formula “il fatto non sussiste”, confermata anche in appello;
- il sequestro giudiziario, venuto meno nell'anno 2018, era stato disposto alla luce delle erronee valutazioni rese dall'ing. in punto di: 1) Per_1 mancanza del titolo per ottenere l'autorizzazione ia;
2) violazione della norma statale che regola la capacità edificatoria in relazione all'esistenza di barriere architettoniche;
3) violazione della normativa che regola le distanze tra edifici e di quella relativa ai vincoli paesaggistici;
4) variazioni essenziali;
- nell'anno 2008 l'edificio era in corso di ultimazione e solo nel 2018, cessato il vincolo cautelare, si era potuto procedere alla vendita di quanto edificato con una riduzione del valore degli appartamenti al metro quadrato pari ed euro 300,00. Sulla scorta di tali presupposti, parte attrice chiedeva il risarcimento del danno patito per il minor importo incassato dalla vendita degli immobili. Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva in via preliminare il Controparte_1 difetto della sua qualità di erede nonché l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da parte attrice. Nel merito, per l'ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari, la convenuta eccepiva l'infondatezza dell'avversa domanda, assumendo che i motivi di doglianza esposti dalla esulavano Controparte_2 dalla responsabilità ascrivibile al consulente tecnico ai sensi dell'art. 64 c.p.c. Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 995/2024, pubblicata il 20.8.2024, rigettava la domanda di parte attrice regolando secondo soccombenza le spese di lite. In particolare, il tribunale – premesso che la qualità di erede costituisce il presupposto che consente ai creditori del de cuius di agire per il recupero di un debito ereditario, la cui prova, a fronte della contestazione ad opera del debitore, grava sul creditore – rigettava la domanda per difetto di prova della qualità di erede in capo alla , in quanto l'intervenuta accettazione dell'eredità CP_1 della stessa non poteva essere desunta dal solo stato di famiglia del de cuius e dal certificato di residenza. Il primo giudice affermava, invero, quanto allo stato di famiglia, che lo stesso risultava “idoneo ad attestare esclusivamente il rapporto di coniugio esistente tra la convenuta e l'ing. e, pertanto, la sola qualità di chiamato Per_1 all'eredità del coniuge supe allo stesso modo, la scelta della convenuta di stabilire la propria residenza presso l'abitazione originariamente individuata quale dimora coniugale, non poteva “configurarsi quale atto incontrovertibilmente connesso all'accettazione dell'eredità” e, ciò, considerato anche che “l'appartenenza di tale immobile al patrimonio dell'ing. non Per_1 risulta(va) in alcun modo documentata”. ha proposto appello lamentando, con un unico articolato Parte_1 erpretazione delle risultanze istruttorie e delle allegazioni formulate in primo grado, in esito alle quali il tribunale avrebbe dovuto accertare che era erede di , con conseguente condanna Controparte_1 Persona_1 della stessa al risarcimento del danno da responsabilità professionale del de cuius. L'appellante, in particolare, al fine di superare la carenza probatoria evidenziata nella sentenza gravata, ha chiesto di essere autorizzato a produrre per la prima volta in appello nuovi documenti e ha formulato istanza di giuramento decisorio. Si è costituita , la quale, eccepita l'inammissibilità ex art. 345 Controparte_1
c.p.c. delle prove documentali e del giuramento decisorio deferito in difetto dei requisiti per la sua ammissione, ha resistito all'appello di cui ha chiesto il rigetto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate. Anzitutto va accolta in via preliminare l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle produzioni documentali effettuate da parte appellante al fine di provare la qualità di erede di , posto che sia la visura catastale Controparte_1 sia l'ispezione ipotecaria alle olta in appello (cfr. docc. 3 e 4), riguardano trascrizioni pubbliche risalenti all'anno 2018 e, quindi, ampiamente acquisibili dalla prima dell'instaurazione del giudizio di primo Parte_1 grado, radicato con atto di citazione del 10.11.2022. Sul punto, giova rilevare – come statuito dal primo giudice senza alcuna censura sul punto - che la prova in ordine alla qualità di erede è un elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della decisione e non una questione attinente alla legittimazione processuale (cfr. Cass. S.U. n. 2951/16; Cass. n. 25860/24), sicché non può trovare applicazione neppure la giurisprudenza di legittimità secondo cui la preclusione alla produzione dei nuovi documenti in appello, ai sensi della richiamata disposizione normativa, non riguarda quelli volti a dimostrare la legittimazione processuale di una delle parti. E', infatti, principio consolidato quello secondo cui, nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", “incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (cfr. Cass. 21436/18). Del resto, come chiarito da Cass. n. 1330/24, “se la vicinanza alle fonti di prova opera come limite all'abuso degli strumenti processuali o come rimedio destinato a superare la disparità tra le parti, in modo da non ostacolare il conseguimento del merito (Cass. 13851/2020), non appare ragionevolmente predicabile, né una fisiologica situazione di debolezza, né l'impossibilità, in assoluto, in capo all'attore di dar prova dell'accettazione dell'eredità (prova somministrabile in una pluralità di casi senza sforzi non esigibili o eccessivamente gravosi come, a titolo esemplificativo, mediante la consultazione dei registri delle trascrizioni in caso di lasciti immobiliari, dei registri delle successioni ove sono annotate le accettazioni o le rinunce o tramite il ricorso all'actio interrogatoria esperibile anche in corso di causa e rispetto al contumace ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., strumento che può risultare inconciliabile con i ristretti termini entro cui deve essere riassunto il giudizio interrotto, ma non necessariamente con i tempi dell'istruttoria e della trattazione)”. L'appellante, contrariamente ai principi di diritto sopra riportati, ai fini della prova in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità da parte della , CP_1 neanche allegava la circostanza, limitandosi a produrre solo lo stat del de cuius ed il certificato di residenza dell'appellata nonché a concludere nell'atto di citazione nel seguente senso: “previo accertamento che l'elaborato formato dall'ing. nel procedimento penale, Tribunale di Sassari, Persona_1
R.G. 5938/2009, oggetto della presente domanda, presenta i gravi vizi dettagliatamente esposti in parte narrativa ed oggetto delle specifiche contestazioni, mosse al consulente di parte P.M., nelle richiamate sentenze per l'effetto dichiarare la signora nella sua esclusiva veste di erede Controparte_1 dell'ing. ento di tutti i danni subiti, in Persona_1 conseguenza di fatti per cui è causa, da da determinarsi nel Parte_1 corso del giudizio”. Come correttamente affermato dal tribunale, lo stato di famiglia del
[...]
era “idoneo ad attestare esclusivamente il rapporto di coniugio Per_1 tra la convenuta e l'ing. e, pertanto, la sola qualità di chiamato Per_1 all'eredità del coniuge supe quello di residenza, dal quale risultava che la risiedeva presso l'abitazione originariamente individuata quale CP_1 di ale, non poteva “configurarsi quale atto incontrovertibilmente connesso all'accettazione dell'eredità” in difetto di prova della proprietà in capo al del bene e fermo in ogni caso il diritto di abitazione del coniuge ai Per_1 sensi dell'art. 540 c.c. indipendentemente dalla sua qualifica di erede (Cass. S.U. n. 4847/2013). È appena il caso di rilevare, infine, che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento dei chiamati che abbiano posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, atti che non possono essere certamente ravvisati, nel caso di specie, nelle difese formulate dall'appellata in via meramente subordinata in ordine al merito della pretesa (cfr. Cass. n. 10544/24
“integrano accettazione tacita di eredità gli atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza gli atti che, ammettendo come possibili altre interpretazioni, non denotano in maniera univoca una effettiva assunzione della qualità di erede”). Pertanto, non è condivisibile neppure quanto specificatamente dedotto dall'appellante sul fatto che la non si era limitata “a negare la propria CP_1 posizione di erede” ma contestava “con articolate argomentazioni, l'intera domanda attrice”.
Inoltre, va dichiarato inammissibile il giuramento decisorio deferito da parte appellante sui seguenti capi: “Giuro e giurando affermo o nego: di aver ricevuto per successione dal mio coniuge IN. , deceduto in data Persona_1
28.08.2017 ed unitamente a mio figlio ritti di proprietà pari Parte_3 ad ½ dell'intero, sulla unità immobiliare ubicata in CI ST (SA), censita in catasto al F.9 – part. 692 sub.
2. Giuro e giurando affermo o nego – di aver richiesto, insieme al coerede la trascrizione del certificato Parte_3 di denunciata successione (del 12. 98/9990/18), presso i servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio Provinciale di SA (Vallo della Lucania) in data 20.09.2018 (RG 36946 – RP 28319). Giuro e giurando affermo o nego
– di aver richiesto, insieme al coerede la voltura catastale della Parte_3 proprietà dell'immobile, in nostro fa AP ST (SA), censita in catasto al F.9 – part. 692 sub.2”. Costituisce, infatti, orientamento consolidato l'inammissibilità del giuramento decisorio preordinato, come nel caso di specie, a provare l'esistenza di qualità giuridiche in capo ad una delle parti, posto che l'appellante intende provare con il deferimento dello stesso la qualità di erede in capo a (cfr. Controparte_1 da ultimo ordinanza n. 3892/2025 “il giuramento decisorio non può avere ad oggetto l'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate”). Lo stesso, inoltre, appare inammissibile nella parte in cui, anche in caso di ammissione dei fatti ivi rappresentati, non condurrebbe automaticamente all'accoglimento della domanda, risultando comunque necessaria una ulteriore valutazione di tali fatti da parte di questa Corte (cfr. Cass. n. 1551/2022: “È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito”). L'appello va, pertanto, rigettato, con assorbimento del merito. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari n. 995/2024, 24;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di che liquida in complessivi euro 5.809,00, oltre 15% spese Controparte_1 generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 13.6.2025 Il Consigliere rel. Dott. Cinzia Caleffi Il Presidente est. Dott. Maria Grixoni
in persona del socio unico , (P.IVA Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR 48 SASSARI presso P.IVA_1
v. BASOLI BACHISIO che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in VIA GUGLIELMO DA RAVENNA 1 SALERNO presso lo studio dell'avv. SPIRITO ENRICO che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti
appellata Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona del socio unico , conveniva in Parte_1 Parte_2
Tribunale di Sassari sua qualità di Controparte_1 erede di deceduto il 28.8.2017, chiedendone la condanna al Persona_1 risarcime tito in conseguenza della prestazione professionale resa dal de cuius come consulente tecnico del P.M. nel procedimento penale incardinato presso il medesimo tribunale e contraddistinto dal numero di R.G. 3958/09. Parte attrice, premesso di essere proprietaria di un edificio residenziale ubicato in Sassari nella via Matta n. 2, esponeva a sostegno della domanda che:
- l'IN. coniugato con la convenuta, era stato chiamato come Per_1 consulente del P.M. a ricostruire l'iter amministrativo che aveva portato al rilascio della concessione edilizia del predetto edificio, a descrivere gli interventi edilizi in esecuzione e la loro conformità al titolo abilitativo, a verificare l'esistenza di interventi edilizi eseguiti in difformità dei titoli abilitativi e la loro eventuale sanabilità nonché ad accertare la conformità dei titoli abilitativi alla strumentazione edilizia, urbanistica e ambientale vigente;
- sulla base dell'elaborato peritale depositato dall'IN. in data Per_1
17.2.2011, il Giudice per le indagini preliminari aveva dis equestro giudiziario dell'edificio sito nella via Matta n. 2 a Sassari;
- in esito al provvedimento cautelare veniva incardinato nei confronti del socio unico un procedimento penale per i reati di falso, Parte_2 abuso d'uffi i edilizi che si era concluso con sentenza di assoluzione piena con la formula “il fatto non sussiste”, confermata anche in appello;
- il sequestro giudiziario, venuto meno nell'anno 2018, era stato disposto alla luce delle erronee valutazioni rese dall'ing. in punto di: 1) Per_1 mancanza del titolo per ottenere l'autorizzazione ia;
2) violazione della norma statale che regola la capacità edificatoria in relazione all'esistenza di barriere architettoniche;
3) violazione della normativa che regola le distanze tra edifici e di quella relativa ai vincoli paesaggistici;
4) variazioni essenziali;
- nell'anno 2008 l'edificio era in corso di ultimazione e solo nel 2018, cessato il vincolo cautelare, si era potuto procedere alla vendita di quanto edificato con una riduzione del valore degli appartamenti al metro quadrato pari ed euro 300,00. Sulla scorta di tali presupposti, parte attrice chiedeva il risarcimento del danno patito per il minor importo incassato dalla vendita degli immobili. Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva in via preliminare il Controparte_1 difetto della sua qualità di erede nonché l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da parte attrice. Nel merito, per l'ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari, la convenuta eccepiva l'infondatezza dell'avversa domanda, assumendo che i motivi di doglianza esposti dalla esulavano Controparte_2 dalla responsabilità ascrivibile al consulente tecnico ai sensi dell'art. 64 c.p.c. Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 995/2024, pubblicata il 20.8.2024, rigettava la domanda di parte attrice regolando secondo soccombenza le spese di lite. In particolare, il tribunale – premesso che la qualità di erede costituisce il presupposto che consente ai creditori del de cuius di agire per il recupero di un debito ereditario, la cui prova, a fronte della contestazione ad opera del debitore, grava sul creditore – rigettava la domanda per difetto di prova della qualità di erede in capo alla , in quanto l'intervenuta accettazione dell'eredità CP_1 della stessa non poteva essere desunta dal solo stato di famiglia del de cuius e dal certificato di residenza. Il primo giudice affermava, invero, quanto allo stato di famiglia, che lo stesso risultava “idoneo ad attestare esclusivamente il rapporto di coniugio esistente tra la convenuta e l'ing. e, pertanto, la sola qualità di chiamato Per_1 all'eredità del coniuge supe allo stesso modo, la scelta della convenuta di stabilire la propria residenza presso l'abitazione originariamente individuata quale dimora coniugale, non poteva “configurarsi quale atto incontrovertibilmente connesso all'accettazione dell'eredità” e, ciò, considerato anche che “l'appartenenza di tale immobile al patrimonio dell'ing. non Per_1 risulta(va) in alcun modo documentata”. ha proposto appello lamentando, con un unico articolato Parte_1 erpretazione delle risultanze istruttorie e delle allegazioni formulate in primo grado, in esito alle quali il tribunale avrebbe dovuto accertare che era erede di , con conseguente condanna Controparte_1 Persona_1 della stessa al risarcimento del danno da responsabilità professionale del de cuius. L'appellante, in particolare, al fine di superare la carenza probatoria evidenziata nella sentenza gravata, ha chiesto di essere autorizzato a produrre per la prima volta in appello nuovi documenti e ha formulato istanza di giuramento decisorio. Si è costituita , la quale, eccepita l'inammissibilità ex art. 345 Controparte_1
c.p.c. delle prove documentali e del giuramento decisorio deferito in difetto dei requisiti per la sua ammissione, ha resistito all'appello di cui ha chiesto il rigetto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate. Anzitutto va accolta in via preliminare l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle produzioni documentali effettuate da parte appellante al fine di provare la qualità di erede di , posto che sia la visura catastale Controparte_1 sia l'ispezione ipotecaria alle olta in appello (cfr. docc. 3 e 4), riguardano trascrizioni pubbliche risalenti all'anno 2018 e, quindi, ampiamente acquisibili dalla prima dell'instaurazione del giudizio di primo Parte_1 grado, radicato con atto di citazione del 10.11.2022. Sul punto, giova rilevare – come statuito dal primo giudice senza alcuna censura sul punto - che la prova in ordine alla qualità di erede è un elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della decisione e non una questione attinente alla legittimazione processuale (cfr. Cass. S.U. n. 2951/16; Cass. n. 25860/24), sicché non può trovare applicazione neppure la giurisprudenza di legittimità secondo cui la preclusione alla produzione dei nuovi documenti in appello, ai sensi della richiamata disposizione normativa, non riguarda quelli volti a dimostrare la legittimazione processuale di una delle parti. E', infatti, principio consolidato quello secondo cui, nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", “incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (cfr. Cass. 21436/18). Del resto, come chiarito da Cass. n. 1330/24, “se la vicinanza alle fonti di prova opera come limite all'abuso degli strumenti processuali o come rimedio destinato a superare la disparità tra le parti, in modo da non ostacolare il conseguimento del merito (Cass. 13851/2020), non appare ragionevolmente predicabile, né una fisiologica situazione di debolezza, né l'impossibilità, in assoluto, in capo all'attore di dar prova dell'accettazione dell'eredità (prova somministrabile in una pluralità di casi senza sforzi non esigibili o eccessivamente gravosi come, a titolo esemplificativo, mediante la consultazione dei registri delle trascrizioni in caso di lasciti immobiliari, dei registri delle successioni ove sono annotate le accettazioni o le rinunce o tramite il ricorso all'actio interrogatoria esperibile anche in corso di causa e rispetto al contumace ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., strumento che può risultare inconciliabile con i ristretti termini entro cui deve essere riassunto il giudizio interrotto, ma non necessariamente con i tempi dell'istruttoria e della trattazione)”. L'appellante, contrariamente ai principi di diritto sopra riportati, ai fini della prova in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità da parte della , CP_1 neanche allegava la circostanza, limitandosi a produrre solo lo stat del de cuius ed il certificato di residenza dell'appellata nonché a concludere nell'atto di citazione nel seguente senso: “previo accertamento che l'elaborato formato dall'ing. nel procedimento penale, Tribunale di Sassari, Persona_1
R.G. 5938/2009, oggetto della presente domanda, presenta i gravi vizi dettagliatamente esposti in parte narrativa ed oggetto delle specifiche contestazioni, mosse al consulente di parte P.M., nelle richiamate sentenze per l'effetto dichiarare la signora nella sua esclusiva veste di erede Controparte_1 dell'ing. ento di tutti i danni subiti, in Persona_1 conseguenza di fatti per cui è causa, da da determinarsi nel Parte_1 corso del giudizio”. Come correttamente affermato dal tribunale, lo stato di famiglia del
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era “idoneo ad attestare esclusivamente il rapporto di coniugio Per_1 tra la convenuta e l'ing. e, pertanto, la sola qualità di chiamato Per_1 all'eredità del coniuge supe quello di residenza, dal quale risultava che la risiedeva presso l'abitazione originariamente individuata quale CP_1 di ale, non poteva “configurarsi quale atto incontrovertibilmente connesso all'accettazione dell'eredità” in difetto di prova della proprietà in capo al del bene e fermo in ogni caso il diritto di abitazione del coniuge ai Per_1 sensi dell'art. 540 c.c. indipendentemente dalla sua qualifica di erede (Cass. S.U. n. 4847/2013). È appena il caso di rilevare, infine, che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento dei chiamati che abbiano posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, atti che non possono essere certamente ravvisati, nel caso di specie, nelle difese formulate dall'appellata in via meramente subordinata in ordine al merito della pretesa (cfr. Cass. n. 10544/24
“integrano accettazione tacita di eredità gli atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza gli atti che, ammettendo come possibili altre interpretazioni, non denotano in maniera univoca una effettiva assunzione della qualità di erede”). Pertanto, non è condivisibile neppure quanto specificatamente dedotto dall'appellante sul fatto che la non si era limitata “a negare la propria CP_1 posizione di erede” ma contestava “con articolate argomentazioni, l'intera domanda attrice”.
Inoltre, va dichiarato inammissibile il giuramento decisorio deferito da parte appellante sui seguenti capi: “Giuro e giurando affermo o nego: di aver ricevuto per successione dal mio coniuge IN. , deceduto in data Persona_1
28.08.2017 ed unitamente a mio figlio ritti di proprietà pari Parte_3 ad ½ dell'intero, sulla unità immobiliare ubicata in CI ST (SA), censita in catasto al F.9 – part. 692 sub.
2. Giuro e giurando affermo o nego – di aver richiesto, insieme al coerede la trascrizione del certificato Parte_3 di denunciata successione (del 12. 98/9990/18), presso i servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio Provinciale di SA (Vallo della Lucania) in data 20.09.2018 (RG 36946 – RP 28319). Giuro e giurando affermo o nego
– di aver richiesto, insieme al coerede la voltura catastale della Parte_3 proprietà dell'immobile, in nostro fa AP ST (SA), censita in catasto al F.9 – part. 692 sub.2”. Costituisce, infatti, orientamento consolidato l'inammissibilità del giuramento decisorio preordinato, come nel caso di specie, a provare l'esistenza di qualità giuridiche in capo ad una delle parti, posto che l'appellante intende provare con il deferimento dello stesso la qualità di erede in capo a (cfr. Controparte_1 da ultimo ordinanza n. 3892/2025 “il giuramento decisorio non può avere ad oggetto l'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate”). Lo stesso, inoltre, appare inammissibile nella parte in cui, anche in caso di ammissione dei fatti ivi rappresentati, non condurrebbe automaticamente all'accoglimento della domanda, risultando comunque necessaria una ulteriore valutazione di tali fatti da parte di questa Corte (cfr. Cass. n. 1551/2022: “È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito”). L'appello va, pertanto, rigettato, con assorbimento del merito. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari n. 995/2024, 24;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di che liquida in complessivi euro 5.809,00, oltre 15% spese Controparte_1 generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 13.6.2025 Il Consigliere rel. Dott. Cinzia Caleffi Il Presidente est. Dott. Maria Grixoni