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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1983 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1983 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] (R ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
. ER IO ( CodiceFiscale_2
e nata a [...] i ) Parte_2 C.F._3
SA IC (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 28/11/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al
[...]
matrimonio celebrato in data 26.07.2003, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 23.01.2008 e
13.10.2012, i figli ed Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove vorranno.
2. I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione stabile, anche ai fini anagrafici, presso la madre nell'abitazione in comproprietà ai coniugi.
3. I coniugi danno atto di essere titolari di un conto corrente cointestato e di avere già provveduto alla suddivisione al 50%.
4. Il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli (comprendente vitto, Parte_1
alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona), corrispondendo alla madre, dal mese di dicembre 2024, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di €. 800,00 (ottocento/00 euro) - pari ad €. 400,00 per ciascun figlio -. Il predetto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, con primo aggiornamento dal mese di dicembre
2025.
Detta regolamentazione nell'interesse dei figli vigerà, ovviamente, fintanto che gli stessi non raggiungeranno l'indipendenza economica.
5. Le spese straordinarie necessarie per i figli verranno sostenute dai genitori al 50% come disciplinate del protocollo del Tribunale di Bologna (doc. 2).
6. L'eventuale Assegno Unico Universale per i figli, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi.
7. Il Sig. potrà liberamente vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la Parte_1
madre e nel rispetto delle loro esigenze, tra cui in particolare quelle scolastiche e sportive. In mancanza di diversi accordi, i figli trascorreranno con il padre weekend alternati, dalle ore 13,00
(uscita da scuola) del sabato sino alle ore 19,00 della domenica (prima di cena), nonché uno o due
(1 o 2) giorni infrasettimanali nelle modalità precisate di seguito:
- il martedì (uscita da scuola compreso il pernotto e riaccompagno alla mattina successiva a scuola ove verranno prelevati dalla madre);
- il venerdì (uscita da scuola compreso il pernotto e riaccompagno alla mattina successiva a scuola ove verranno prelevati dalla madre), nelle settimane in cui i minori trascorreranno il weekend con la madre;
8. I minori, nel rispetto delle esigenze degli stessi, trascorreranno con entrambi i genitori i giorni festivi dell'anno nel rispetto della regola dell'alternanza annuale.
9. I ricorrenti potranno, di comune accordo ed anno per anno, concordare il calendario delle festività ed in caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre, purchè nel rispetto della regola dell'alternanza annuale.
10. Durante i periodi di vacanze scolastiche (estive, natalizie e pasquali) e più in generale durante i periodi di pausa dell'attività scolastica, entrambi i genitori potranno portare i figli in vacanza (anche all'estero), per un periodo indicativo di 15 giorni che non necessariamente dovrà essere continuativo, impegnandosi a comunicare rispettivamente con congruo anticipo (c.a. due settimane) quale sarà il periodo prescelto ed il luogo di vacanza.
11. Periodi più lunghi o al di fuori delle pause scolastiche dovranno essere concordati preventivamente di volta in volta tra i genitori.
12. Inoltre ed in ogni caso, i ricorrenti potranno, di comune accordo ed anno per anno, concordare liberamente il calendario delle festività e delle vacanze estive. In caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
13. Tutte le predette indicazioni potranno subire le modifiche e/o gli aggiustamenti che si renderanno necessari, in ragione degli impegni personali/lavorativi di entrambi i genitori, avendo questi ultimi cura di far sì che, nel caso in cui non possano occuparsi personalmente dei figli, questi vengano affidati all'altro genitore o agli ascendenti, al fine di garantire il più possibile la continuità dei rapporti di ed con entrambe le figure genitoriali nonchè con le rispettive Per_1 Per_2
famiglia di provenienza.
14. Ciascun genitore avrà la possibilità di festeggiare il proprio compleanno con i figli, mentre i compleanni delle minori verranno festeggiati ad anni alterni con la madre o con il padre, salvo che gli stessi decidano di festeggiarli insieme.
15. I genitori garantiranno reciprocamente la reperibilità telefonica nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso di loro.
16. I Sigg.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2
indipendenti e di non aver diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento.
17. I Sigg.ri e dichiarano di essere soddisfatti dei Parte_1 Parte_2
presenti accordi congiunti che accettano e sottoscrivono e si danno reciprocamente atto di aver bonariamente definito tutti i rapporti personali/economici/patrimoniali e pertanto dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione e/o causa, presente e/o futura, dedotta e/o deducibile.
18. Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti ed i rispettivi procuratori sottoscrivo anche per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P. Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 154 Parte II Serie A Anno 2003 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1983 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] (R ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
. ER IO ( CodiceFiscale_2
e nata a [...] i ) Parte_2 C.F._3
SA IC (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 28/11/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al
[...]
matrimonio celebrato in data 26.07.2003, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 23.01.2008 e
13.10.2012, i figli ed Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove vorranno.
2. I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione stabile, anche ai fini anagrafici, presso la madre nell'abitazione in comproprietà ai coniugi.
3. I coniugi danno atto di essere titolari di un conto corrente cointestato e di avere già provveduto alla suddivisione al 50%.
4. Il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli (comprendente vitto, Parte_1
alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona), corrispondendo alla madre, dal mese di dicembre 2024, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di €. 800,00 (ottocento/00 euro) - pari ad €. 400,00 per ciascun figlio -. Il predetto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, con primo aggiornamento dal mese di dicembre
2025.
Detta regolamentazione nell'interesse dei figli vigerà, ovviamente, fintanto che gli stessi non raggiungeranno l'indipendenza economica.
5. Le spese straordinarie necessarie per i figli verranno sostenute dai genitori al 50% come disciplinate del protocollo del Tribunale di Bologna (doc. 2).
6. L'eventuale Assegno Unico Universale per i figli, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi.
7. Il Sig. potrà liberamente vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la Parte_1
madre e nel rispetto delle loro esigenze, tra cui in particolare quelle scolastiche e sportive. In mancanza di diversi accordi, i figli trascorreranno con il padre weekend alternati, dalle ore 13,00
(uscita da scuola) del sabato sino alle ore 19,00 della domenica (prima di cena), nonché uno o due
(1 o 2) giorni infrasettimanali nelle modalità precisate di seguito:
- il martedì (uscita da scuola compreso il pernotto e riaccompagno alla mattina successiva a scuola ove verranno prelevati dalla madre);
- il venerdì (uscita da scuola compreso il pernotto e riaccompagno alla mattina successiva a scuola ove verranno prelevati dalla madre), nelle settimane in cui i minori trascorreranno il weekend con la madre;
8. I minori, nel rispetto delle esigenze degli stessi, trascorreranno con entrambi i genitori i giorni festivi dell'anno nel rispetto della regola dell'alternanza annuale.
9. I ricorrenti potranno, di comune accordo ed anno per anno, concordare il calendario delle festività ed in caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre, purchè nel rispetto della regola dell'alternanza annuale.
10. Durante i periodi di vacanze scolastiche (estive, natalizie e pasquali) e più in generale durante i periodi di pausa dell'attività scolastica, entrambi i genitori potranno portare i figli in vacanza (anche all'estero), per un periodo indicativo di 15 giorni che non necessariamente dovrà essere continuativo, impegnandosi a comunicare rispettivamente con congruo anticipo (c.a. due settimane) quale sarà il periodo prescelto ed il luogo di vacanza.
11. Periodi più lunghi o al di fuori delle pause scolastiche dovranno essere concordati preventivamente di volta in volta tra i genitori.
12. Inoltre ed in ogni caso, i ricorrenti potranno, di comune accordo ed anno per anno, concordare liberamente il calendario delle festività e delle vacanze estive. In caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
13. Tutte le predette indicazioni potranno subire le modifiche e/o gli aggiustamenti che si renderanno necessari, in ragione degli impegni personali/lavorativi di entrambi i genitori, avendo questi ultimi cura di far sì che, nel caso in cui non possano occuparsi personalmente dei figli, questi vengano affidati all'altro genitore o agli ascendenti, al fine di garantire il più possibile la continuità dei rapporti di ed con entrambe le figure genitoriali nonchè con le rispettive Per_1 Per_2
famiglia di provenienza.
14. Ciascun genitore avrà la possibilità di festeggiare il proprio compleanno con i figli, mentre i compleanni delle minori verranno festeggiati ad anni alterni con la madre o con il padre, salvo che gli stessi decidano di festeggiarli insieme.
15. I genitori garantiranno reciprocamente la reperibilità telefonica nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso di loro.
16. I Sigg.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2
indipendenti e di non aver diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento.
17. I Sigg.ri e dichiarano di essere soddisfatti dei Parte_1 Parte_2
presenti accordi congiunti che accettano e sottoscrivono e si danno reciprocamente atto di aver bonariamente definito tutti i rapporti personali/economici/patrimoniali e pertanto dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione e/o causa, presente e/o futura, dedotta e/o deducibile.
18. Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti ed i rispettivi procuratori sottoscrivo anche per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P. Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 154 Parte II Serie A Anno 2003 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi