Art. 16.
Dopo il primo comma dell'art. 19 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , inserire il seguente:
"Ferme rimanendo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359 , concernente il personale dello Stato italiano in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, al personale di cui al precedente comma, che ne abbia diritto, continuano ad applicarsi, fino al passaggio nelle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7 , 8 e 9 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504 , all' art. 10 del regio decreto 7 febbraio 1938, n. 281 , ed agli articoli 5 , 6 e 8 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 , e successive modificazioni.
"Nel secondo comma dello stesso articolo, che diventa terzo comma, le parole "nei predetti territori" sono sostituite con le seguenti " nei territori di cui al primo comma "".
Dopo il primo comma dell'art. 19 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , inserire il seguente:
"Ferme rimanendo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359 , concernente il personale dello Stato italiano in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, al personale di cui al precedente comma, che ne abbia diritto, continuano ad applicarsi, fino al passaggio nelle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7 , 8 e 9 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504 , all' art. 10 del regio decreto 7 febbraio 1938, n. 281 , ed agli articoli 5 , 6 e 8 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 , e successive modificazioni.
"Nel secondo comma dello stesso articolo, che diventa terzo comma, le parole "nei predetti territori" sono sostituite con le seguenti " nei territori di cui al primo comma "".