Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 2135/2022 del 08/07/2022 oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. DE MAGLIO SILVIA Parte_1
Appellante
e rappresentato e difeso dagli avv.ti RAHO MARCELLO CP_1
Appellato
FATTO
FATTO
Con ricorso depositato il 11.11.2022 ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_1
in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce -adito per accertare la corretta decorrenza della prestazione di invalidità civile - aveva accolto la domanda, retrodatando la prestazione al gennaio 2015, compensando le spese di lite.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese di lite, nonostante sin dall'atto introduttivo del giudizio avesse CP_ allegato la propria situazione tributaria, peraltro direttamente consultabile da sì da superare agevolmente l'erronea indicazione dei redditi dell'anno 2015 indicata nel modello AP70.
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pagamento delle spese processuali del primo grado tenendo conto delle tariffe applicabili in relazione al valore della causa, oltre che a quelle del secondo grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio l' che ha contestato gli avversi assunti, ribadendo che l'imputabilità CP_1 dell'erronea indicazione dei redditi del 2015 era ascrivibile al ricorrente con conseguente correttezza della decisione del tribunale in punto di spese di lite;
pertanto ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Oggetto del presente ricorso in appello è esclusivamente il capo di sentenza contenente la statuizione in merito alle spese di lite, sicchè si è formato il giudicato in relazione alla statuizione di merito, contenente l'accertamento del diritto del ricorrente alla retrodatazione della decorrenza della pensione di inabilità civile al gennaio 2015.
Si osserva che "in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (Cass. n. 19613/2017).
Secondo il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c., possano giustificare la compensazione totale o parziale delle spese di lite: la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata, il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti oppure "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", per come statuito dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018.
Per completezza si rileva inoltre che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la
2 riduzione della somma attribuita non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa (v. Cassazione, sentenza 9 settembre 2019, n. 224562).
CP_ Nella fattispecie, il motivo che, in via amministrativa, ha indotto a postergare la decorrenza della prestazione di invalidità civile, è dovuto alla circostanza che il ricorrente aveva allegato il modello
AP con l'erronea indicazione del reddito dell'anno 2015 riportando un reddito da lavoro autonomo pari a € 14.252, laddove tale importo comprendeva in realtà anche l'assegno IO in godimento;
tuttavia CP_ a seguito di tale errore che invece aveva sommato a tale importo anche quello erogato a titolo di assegno IO, aveva constatato il superamento dei redditi per il detto anno, così liquidando la prestazione invciv da data successiva.
Orbene, dalla lettura dell'indice presente in calce al ricorso promosso il 20.4.2017 non risulta prodotto, unitamente all'atto introduttivo, alcuna documentazione reddituale (dichiarazione redditi o certificazione AdER) da cui evincere il reddito effettivo percepito nell'anno 2015, né dalla lettura del verbale di prima udienza del 9.11.2018, risulta la produzione di documentazione reddituale nella detta udienza.
Invero, solo all'udienza del 7.2.2020 si dà atto della produzione, da parte del ricorrente, della dichiarazione dei redditi dell'anno 2016; è altresì in atti la certificazione reddituale degli anni 2014 e
2016 che risulta emessa nell'anno 2017, ma non si evince quando sia stata prodotta;
sicuramente non risulta indicata tra i documenti elencati nell'indice presente in calce al ricorso.
CP_ Né si può pretendere che avesse l'obbligo di controllare l'esattezza dei redditi dichiarati dal cittadino nel modello AP70, laddove già da tale documento emergeva un reddito superiore a quello di legge (per la prestazione di invalidità civile).
Pertanto stante l'erronea indicazione dei redditi nel modello AP70 ed in assenza di tempestiva produzione dei redditi effettivi al momento del deposito del ricorso di primo grado, correttamente è stata disposta la compensazione delle spese di lite ravvisandosi in tale condotta imputabile al ricorrente le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" idonee a giustificare tale compensazione, avendo il ricorrente comunque dato causa, con il suo errore, all'instaurazione del giudizio.
Per quanto detto l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
3 visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 11/11/2022 da nei confronti di avverso la sentenza del 08/7/2022 n. 2135/2022 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Spese di lite irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Dott. Gennaro Lombardi
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