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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/11/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr CE DO Presidente dr EL RA Consigliere rel. est. dr Nicola La Mantia Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn, 414/2025 e 510/2025 R.G.,
PROMOSSA LA PRIMA DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 Parte_2
) in proprio e, con , nata a [...] il C.F._2 Controparte_2
24/03/1976 (C.F. ), quali genitori esercenti la responsabilità sulla C.F._3 figlia minore , nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
); C.F._4
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
), in proprio e, con , nata a C.F._5 Controparte_3
Palermo il 12/05/1981 (C.F. ), quali genitori esercenti la C.F._6 responsabilità sui figli minori nato a [...] il [...] (C.F. Persona_2
1 ) e nata a [...] il [...](C.F. C.F._7 Controparte_4
); C.F._8
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_4
); C.F._9 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avvocati Dario Seminara e Lisa
Gagliano;
APPELLANTI
CONTRO
C.F. , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
SE BE;
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ), in Controparte_6 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
E CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_7 C.F._10 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Spagnolo;
APPELLATA
E CONTRO
nato a [...] in data [...] (C.F. ); Controparte_8 C.F._11
APPELLATO CONTUMACE
E CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_9 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, successore a titolo particolare di Controparte_10
e di , rappresentata e difesa, giusta procura in
[...] Controparte_11 atti, dall'avv. Pietro Recupero;
INTERVENIENTE
2 E CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_10 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_11 P.IVA_5 pro tempore;
APPELLATI CONTUMACI
PROMOSSA LA SECONDA DA
C.F. , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
SE BE;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_6 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Luca ed Emilio Salvatore Castorina;
APPELLATO
E CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_12
) in proprio e, con , nata a [...] il C.F._2 Controparte_2
24/03/1976 (C.F. ), quali genitori esercenti la responsabilità sulla C.F._3 figlia minore , nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
); C.F._4
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
), in proprio e, con , nata a C.F._5 Controparte_3
Palermo il 12/05/1981 (C.F. ), quali genitori esercenti la C.F._6 responsabilità sui figli minori nato a [...] il [...] (C.F. Persona_2
) e nata a [...] il [...](C.F. C.F._7 Controparte_4
); C.F._8
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_4
3 ); C.F._9 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avvocati Dario Seminara e Lisa
Gagliano;
APPELLATI
E CONTRO nato a [...] in data [...] (C.F. ), Controparte_8 C.F._11 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Maria Basile;
APPELLATO
E CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_7 C.F._10 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Spagnolo;
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_9 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, successore a titolo particolare di Controparte_10
e di , rappresentata e difesa, giusta procura in
[...] Controparte_11 atti, dall'avv. Pietro Recupero;
INTERVENIENTE
E CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_10 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_11 P.IVA_5 pro tempore;
APPELLATI CONTUMACI
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 22 marzo 2019 Parte_1
4 in proprio e, con , quali esercenti Pt_1 Controparte_12 Controparte_13 la responsabilità sulla figlia minore , nonché in Persona_1 Parte_3 proprio e, con , quali esercenti la responsabilità sui figli minori Controparte_3
, e adivano il Tribunale di Catania chiedendo la Per_2 Parte_4 CP_4 condanna della e del Controparte_5 Controparte_6 al risarcimento dei danni conseguenti al decesso del loro congiunto
[...]
, avvenuto il 12 dicembre 2017. Persona_3
Costituitisi in giudizio, gli enti convenuti contestavano la domanda attrice e ne chiedevano il rigetto.
La chiamava altresì in giudizio, a ciò autorizzata, Controparte_5
i medici e , nei confronti dei quali spiegava domanda di Controparte_8 Controparte_7 rivalsa.
Costoro si costituivano in giudizio ed il , previa autorizzazione, chiamava in CP_8 causa ed , spiegando Controparte_10 Controparte_11 domanda di garanzia in virtù delle polizze assicurative con esse stipulate.
Le dette compagnie assicuratrici si costituivano in giudizio, la prima contestando le domande formulate e la seconda eccependo l'inesistenza della dedotta garanzia assicurativa.
Con sentenza n. 1249/2025 del 26 febbraio 2025 il Tribunale rigettava le domande svolte dagli attori nei confronti del Controparte_6 accoglieva la domanda proposta nei confronti della Controparte_5 limitatamente al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, condannando la detta convenuta al pagamento: della somma di €. 121.241,00 in favore di Parte_1 della somma di €. 113.419,00 in favore di e
[...] Controparte_12 [...]
per ciascuno di essi;
di €. 39.903,00 in favore di Parte_3 Persona_1
, , , per
[...] Parte_4 Persona_2 Controparte_4 ciascuna di esse, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulle somme anno per anno rivalutate;
dichiarava inammissibile la domanda di rivalsa proposta dalla
[...] nei confronti di e;
Controparte_5 Controparte_8 Controparte_7 regolava le spese in base al principio della soccombenza nel rapporto fra gli attori e le convenute, compensandole nei restanti rapporti processuali.
Avverso la pronuncia hanno interposto appello, sulla base di cinque motivi,
[...]
(frattanto divenuta maggiorenne), Parte_1 Parte_4 [...]
e , nonché i genitori esercenti la responsabilità Controparte_12 Parte_3
5 sui figli minori , , . Persona_1 Persona_2 Controparte_4
Il procedimento è stato iscritto a ruolo al n. 414/2025 R.G.
Si sono costituiti in giudizio e , Controparte_5 Controparte_7 resistendo al gravame.
È altresì intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Controparte_9 successore a titolo particolare di ed Controparte_10 [...]
, giusta cessione dei rispettivi portafogli, chiedendo il rigetto CP_11 dell'impugnazione.
Con separato atto di citazione ha interposto appello la Controparte_5
affidandosi a cinque ragioni di censura.
[...]
Il procedimento è stato iscritto al n. 510/2025 R.G.
Si sono costituiti in giudizio , Parte_1 Parte_4
e , nonché i genitori esercenti la Controparte_12 Parte_3 responsabilità genitoriale sui figli minori , e Persona_1 Persona_2
, tutti resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_4
Parimenti, si è costituito in giudizio Controparte_6 resistendo al gravame.
Si sono altresì costituiti in giudizio e , chiedendo il Controparte_8 Controparte_7 rigetto dell'impugnazione proposta e, la seconda, proponendo anche appello incidentale sulle spese.
È intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Controparte_9 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Disposta la riunione dei due giudizi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate,
è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 350 bis, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_11 [...]
, nonché, relativamente al procedimento iscritto al n. Controparte_10
414/2025 R.G., di e del Controparte_14 Controparte_6
non costituitisi in giudizio nonostante siano stati ritualmente chiamati a parteciparvi.
[...]
2. Nel merito, per ragioni di ordine logico deve in primo luogo scrutinarsi l'appello proposto dalla (proc. n. 510/2025 R.G.). Controparte_5
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'affermazione della responsabilità di
6 essa casa di cura e deduce che i consulenti tecnici d'ufficio nominati nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., le cui conclusioni sono state interamente fatte proprie dal primo giudice, hanno errato nel ritenere sussistente la condotta colposa dei sanitari.
Il motivo è infondato.
Ripercorrendo le fasi che hanno preceduto il decesso di , Persona_3 giova evidenziare che egli aveva subito, nel febbraio del 2017, un intervento di resezione anteriore del retto per adenocarcinoma, con corretta e prudente protezione della anastomosi colo-rettale con ileostomia al fianco destro.
Programmata la chiusura della ileostomia, essa veniva eseguita dai sanitari della struttura appellante in data 27 ottobre 2017.
Hanno accertato i cc.tt.uu. che nella stessa giornata “L'immediato post-operatorio era regolare ma, in seconda giornata (29/10/2017 ore 11.47), si registrava un episodio di vomito che si ripeteva alle ore 13.22 nonostante la somministrazione di Plasil fiale, con descrizione di addome: “globoso, timpanico, all'auscultazione peristalsi presente”.
Correttamente si posizionava un SNG. Il giorno successivo (30/10/2017) alle ore 08.32
l'addome era peggiorato e veniva definito: “globoso. Timpanismo diffuso. Peristalsi assente … Non canalizzato. SNG 300 cc”. Alle ore 23.02 le condizioni dell'addome erano stazionarie ma con 700 cc di ristagno nel SNG. Correttamente il 31/10/2017 veniva eseguita una radiografia diretta addome che descriveva: “plurimi livelli idroaerei coinvolgono il piccolo intestino”. Era evidente un quadro di occlusione intestinale che meritava un approfondimento diagnostico con TC addome e molto verosimile una revisione chirurgica dell'addome. Infatti, il quadro clinico continuava a peggiorare ed il
02/11/2017 l'addome era descritto: “disteso, meteorico, dolente alla palpazione profonda
... e poi marcatamente disteso, con diffuso meteorismo. Alvo chiuso”. Alle ore 22.30 dello stesso giorno si eseguiva la revisione chirurgica. Alla laparotomia si riscontrava una dilatazione dell'intestino tenue con sofferenza vascolare del digiuno con necessità di resezione di due tratti. Dilatazione che era, molto verosimilmente, sostenuta da una stenosi della anastomosi eseguita nella sede della pregressa ileostomia. Il tratto di intestino stenotico veniva resecato e si eseguiva una nuova anastomosi ileo-ileale. Alla fine dell'intervento il Sig. veniva trasferito in terapia Intensiva presso la CP_12 [...]
”. Controparte_15
Presso il Centro Clinico e Diagnostico l giungeva intubato, CP_6 CP_6 CP_12 ipoteso, tachicardico, con sudorazione algida, segni di sofferenza ischemica, severo squilibrio idroelettrolitico ed incremento degli enzimi miocardiospecifici, e dunque in
7 condizioni cliniche che evidenziavano una seria compromissione delle sue condizioni di salute.
Effettuate le cure rianimatorie, veniva riscontrata la comparsa di una fistola intestinale, sicché in data 2 dicembre 2017 i medici – quando la complicanza della fistola era peggiorata e le condizioni cliniche del erano lievemente migliorate – CP_12 sottoponevano il paziente ad intervento chirurgico di resezione ileale.
Tuttavia, il decorso post-operatorio si complicava con una insufficienza multiorganica e la comparsa di una emorragia intracranica ed il 12 dicembre 2017 si verificava l'exitus per arresto caridocircolatorio.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno individuato la malpractice dei sanitari della
[...] in due condotte colpose, consistenti nell'errata chiusura della Controparte_5 ileostomia con una stenosi del viscere responsabile dell'occlusione intestinale e nel ritardo diagnostico-terapeutico dell'occlusione medesima. Condotte, queste, che hanno portato
(secondo il noto criterio del “più probabile che non”) al decesso del . CP_12
In particolare, il peggioramento progressivo delle condizioni del paziente già a partire dalla seconda giornata dopo l'esecuzione dell'intervento di chiusura della ileostomia, nonché la radiografia eseguita il 31 ottobre 2017 (dalla quale emergeva che “plurimi livelli idroaerei coinvolgono il piccolo intestino”) rendevano evidente, a parere dei consulenti tecnici d'ufficio, un quadro di occlusione intestinale che avrebbe meritato un approfondimento diagnostico a mezzo di una TC addome e, molto verosimilmente, una revisione chirurgica. Infatti, “il quadro clinico peggiorava e solo in data 02/11/2017, a seguito di un peggioramento dell'addome, si decideva di intervenire chirurgicamente con un intervento di revisione, intervento che evidenziava una dilatazione dell'intestino tenue con sofferenza vascolare del digiuno e necessità di resezione dei due tratti;
dilatazione che era, molto verosimilmente, sostenuta da una stenosi dell'anastomosi eseguita nella sede della pregressa ileostomia. Ciò richiedeva la resezione dell'intestino stenotico con esecuzione di una nuova anastomosi ileo-ileale”.
Hanno precisato i consulenti tecnici che dalla descrizione dell'intervento chirurgico eseguito il 2 novembre 2017 (“Diffusa dilatazione di tutto l'intestino tenue che appare, specie a carico del digiuno, in parte ischemico per parziale volvolo del suo meso.
Derotazione del meso con iniziale ripresa della vascolarizzazione intestinale….
L'anastomosi precedentemente effettuata a carico della pregressa ileostomia appare stenotica senza segni di ischemia. Si decide, pertanto, di resecare il tratto stenotico e riconfezionare l'anastomosi ileale L-L in doppio strato di PDS 4/0. Ulteriore revisione di
8 tutte le anse intestinali che mette in evidenza la presenza di due segmenti, a carico del digiuno, che permangono di colorito cianotico, per cui si decide di resecare entrambi”) risultava “chiaramente che l'anastomosi era stenotica e che tutto l'intestino a monte della stenosi era dilatato. L'aver resecato e riconfezionato l'anastomosi è la evidente testimonianza che la causa della dilatazione con il conseguente volvolo digiunale era determinato dalla non corretta chiusura della ileostomia”.
Nessuna critica, a parere dei consulenti, poteva invece farsi relativamente all'operato dei sanitari del atteso che: le manovre Controparte_6 rianimatorie erano state correttamente eseguite;
la comparsa della fistola era dovuta alle turbe circolatorie conseguenti all'ipotensione registrata, e dunque ad una complicanza non prevenibile;
corretti erano l'indicazione all'intervento chirurgico, il timing e l'esecuzione dello stesso.
Ora, a fronte di siffatte conclusioni, fondate su un accertamento completo ed immuni da vizi logici e giuridici, l'appellante assume che: l'occlusione era dovuta alla condizione affatto transitoria di ileo paralitico post-operatorio, il cui trattamento è di tipo conservativo con idratazione e somministrazione di elettroliti deficitari, posizionamento di SNG e monitoraggio. Attività, queste, interamente espletate dai sanitari;
la stenosi riscontrata era dovuta “all'edema dei tessuti, è pressocchè costante e di solito transitoria ed a risoluzione spontanea”, sicché costituiva una complicanza prevedibile ma non prevenibile degli interventi della tipologia di quello eseguito.
Epperò, in ordine al primo profilo, i consulenti tecnici hanno chiarito che il decorso post-operatorio era clinicamente non regolare e che nel referto dell'esame radiografico eseguito il 31 ottobre 2017, ove era indicato che “plurimi livelli idroaerei coinvolgono il piccolo intestino”, erano chiaramente descritti i segni di “un quadro di occlusione meccanica e non sostenibile la tesi del C.T.P. di un ileo paralitico in IV giornata post- operatoria”, noto essendo che l'ileo paralitico sia condizione ben diversa dall'occlusione meccanica, la quale avrebbe dovuto essere trattata chirurgicamente senza attendere – come, invece, era stato fatto – ben 48 ore, durante le quali i sanitari si limitarono a somministrare al TE una terapia conservativa.
Quanto al secondo profilo, i consulenti tecnici hanno ribadito che nella cartella clinica, a proposito dell'intervento eseguito il 2 novembre 2017, “viene descritto chiaramente che l'anastomosi era stenotica e che tutto l'intestino a monte della stenosi era dilatato. L'aver resecato e riconfezionato l'anastomosi è la evidente testimonianza che la causa della dilatazione con il conseguente volvolo digiunale era determinato dalla non
9 corretta chiusura della ileostomia”.
Pertanto, lungi dal trattarsi di una complicanza dell'intervento, era stata riscontrata una anastomosi chirurgica stenotica. Segno, questo, di una non corretta esecuzione dell'atto operatorio.
Deduce, inoltre, l'appellante che le patologie di cui il era affetto, risultanti CP_12 dalla cartella sanitaria redatta all'ingresso presso la casa di cura, avevano avuto un ruolo determinante nella definizione degli eventi, al punto da escludere il ruolo causale della condotta dei sanitari.
Infine, assume che, in ogni caso, le complicanze verificatesi durante il ricovero presso il Centro clinico erano circostanze da sole idonee ad interrompere il CP_6 nesso causale fra gli eventuali inadempimenti di essa appellante e l'exitus del paziente.
Anche sotto gli aspetti descritti la censura è infondata.
Ed invero, i consulenti tecnici d'ufficio – dopo avere esaminato la cartella clinica ed avere riscontrato le patologie di cui il era affetto - hanno accertato che le CP_12 probabilità di sopravvivenza del , ove la condotta dei sanitari della casa di cura CP_12 appellante fosse stata corretta, sarebbero state superiori al 70%.
Inoltre, i consulenti tecnici hanno osservato come il fosse stato trasferito CP_12 presso il Centro clinico “in considerazione delle condizioni critiche” in cui CP_6 versava, richiedendosi il ricovero in terapia intensiva, e che egli giunse presso il detto centro con una effettiva compromissione delle chance di sopravvivenza, tanto che nella cartella clinica all'ingresso del paziente alle ore 21.41 del 2 novembre 2017 si legge:
“insufficienza respiratoria post-chirurgica”; Esame Obiettivo: “condizioni generali compromesse… PA sistolica 70, diastolica 45, frequenza cardiaca 125, ritmo tachicardico… torace ipoespansibile destro e sinistro…” ed il 3 novembre 2017 viene registrato quanto segue:“ore 00.01: giunge alla nostra osservazione in precarie condizioni cliniche generali, intubato e sedato con propofol, sudorazione algida profusa, emodinamica in labilissimo compenso in assenza di supporto inotropo (p.a. 70/50, al monitor f.c. 127 b/m), all'ecg segni di sofferenza ischemica in sede laterale e posteriore, ega evidenzia condizione di acidosi metabolica, iperlattacidemia con severo squilibrio idroelettrolitico, incremento degli enzimi miocardiospecifici”.
È dunque ampiamente provata la sussistenza del nesso causale fra la condotta dei sanitari della che ha determinato tutta una serie di eventi Controparte_5 catastrofici a catena, e il decesso del , quale conseguenza della detta CP_12 malpractice.
10 2.2 Con il secondo motivo deduce l'appellante che ha errato il Tribunale laddove ha escluso la responsabilità nell'occorso del Controparte_6
Fermo restando che la non ha mai proposto Controparte_5 domanda di regresso nei confronti del sicché Controparte_6 la questione viene esaminata solo in relazione al dedotto difetto di responsabilità dell'appellante, ritiene la Corte che il motivo sia inammissibile, in ragione della sua genericità.
Ed invero, il primo giudice, facendo proprie le risultanze dell'accertamento tecnico, ha ritenuto “non censurabile l'operato dei sanitari della , Controparte_15 in quanto si ritengono corrette le cure rianimatorie. La comparsa della fistolizzazione intestinale deve essere intesa come una complicanza legata non ad un problema di tecnica ma alle turbe circolatorie conseguenti alla ipotensione registrata. Tale complicanza nelle prime fasi era a bassa portata e senza spandimento intraddominale, tanto che il paziente era canalizzato a feci e gas e aveva ripreso l'alimentazione per os a supporto di quella NPT. Quando tale complicanza era aumentata di portata e le condizioni generali erano lievemente migliorate si procedeva, il 02/12/2017, all'intervento chirurgico di resezione ileale. Il post-operatorio era complesso e si complicava con una insufficienza multiorganica e la comparsa di una emorragia intracranica. Corretto appare, quindi, il timing dell'intervento chirurgico eseguito all'aumento della portata della fistola e quando le condizioni cliniche erano migliorate”.
Motivazione, questa, con la quale l'appellante non si confronta in alcun modo.
2.3 Con il terzo motivo viene dedotto che ha errato il Tribunale nel dichiarare inammissibile la domanda di rivalsa proposta nei confronti dei medici chiamati in causa.
Assume l'appellante che la mancata comunicazione ai predetti dell'instaurazione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non poteva pregiudicare l'ammissibilità dell'azione di rivalsa promossa nel giudizio di cognizione, stante l'autonomia dei due giudizi e la natura del procedimento di consulenza tecnica preventiva conciliativa, meramente prodromica al giudizio di cognizione.
La doglianza è infondata.
Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco) “le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, (…) comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento
11 contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie
(…) entro quarantacinque giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte.
L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9”.
Pacifico essendo che, nel caso di specie, la abbia Controparte_5 adempiuto all'onere informativo al momento dell'introduzione del giudizio di merito, e che tale onere non abbia assolto, invece, al momento della introduzione – da parte dei
- del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., occorre risolvere il dubbio Parte_5 interpretativo che scaturisce dal citato art. 13 quanto alla locuzione “instaurazione del giudizio” e se, nello specifico, il legislatore abbia voluto subordinare l'ammissibilità dell'azione di rivalsa di cui all'art. 9 L. 24/2017 (qui proposta a mezzo della chiamata in causa dei terzi dalla cui condotta è scaturito l'evento lesivo) alla comunicazione dell'instaurazione del solo giudizio di merito, ovvero anche del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., del quale deve escludersi, in base all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la natura cautelare.
L'art. 8 della legge n. 27/2024 prevede che “chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696 bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione (…).
Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile”.
Ora, se la comunicazione è prevista a pena di inammissibilità della domanda di
12 rivalsa anche per il caso di avvio di trattative stragiudiziali, non si vede per quale ragione la regola non dovrebbe valere anche per il caso della instaurazione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., finalizzato – attraverso l'accertamento tecnico – alla conciliazione stragiudiziale della lite (è noto, infatti, che il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi non si concluda con un provvedimento giudiziale).
Inoltre, la previsione della instaurazione del procedimento ex art. 696 bis in termini non solo conciliativi (che esso condivide con lo strumento alternativo della mediazione), ma anche di acquisizione degli elementi probatori utili all'eventuale giudizio a cognizione piena, nell'ottica del preventivo svolgimento di un'attività che, per il principio di economia processuale, è tendenzialmente cristallizzata anche nella fase a cognizione piena (si veda
Cass. n. 11804/2025 a proposito della finalità di anticipazione istruttoria tipica del procedimento a cognizione sommaria di cui si discute), impone che l'onere di comunicazione debba valere anche per l'instaurazione del detto procedimento, in funzione della proposizione dell'azione di rivalsa nel giudizio di merito.
Giova osservare, inoltre, che l'intera struttura procedurale di cui al citato art. 8 pone in un rapporto di stretta strumentalità funzionale il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. con quello a cognizione piena, né può dirsi che con la locuzione “giudizio” il legislatore intendesse riferirsi esclusivamente al secondo, atteso che allo stesso modo in cui il termine “procedimento” è indifferentemente utilizzato tanto in relazione allo strumento di cui all'art. 696 bis c.p.c. quanto per l'art. 281-undecies c.p.c., il termine “giudizio” deve considerarsi utilizzato dal legislatore per i casi di ricorso all'autorità giurisdizionale per la tutela dei propri diritti, in alternativa all'uso degli strumenti stragiudiziali.
Infine, non può trascurarsi di considerare che l'impianto della legge n. 24/2017 — intervenuta a distanza di soli cinque anni dal precedente intervento sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (c.d. mini riforma Balduzzi) — persegue il dichiarato intento di “garantire la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute, aumentando le garanzie e le tutele per gli esercenti le professioni sanitarie e assicurando al paziente la possibilità di essere risarcito in tempi più rapidi e soprattutto certi, a fronte di danni sanitari eventualmente subiti”.
Essa mira, dunque, a tutelare i pazienti, ma anche a porre rimedio alle forme di eccessiva responsabilizzazione degli esercenti la professione sanitaria, che nel tempo avevano dato luogo al fenomeno della cd. medicina difensiva.
E nell'attività interpretativa che ci occupa, va pure considerata la lettura delle disposizioni (art. 9, commi 2, 3, 7) che non soltanto prevedono che non faccia stato nel
13 giudizio di rivalsa la decisione pronunciata nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, ma altresì sanciscono, per il caso in cui l'esercente la professione sanitaria non sia stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale: limiti alla proponibilità (l'effettivo pagamento del risarcimento) dell'azione di rivalsa;
il termine decadenziale per la proposizione della detta azione;
l'inopponibilità della transazione intervenuta fra il danneggiato e la struttura sanitaria;
l'impossibilità per il giudice adito per la rivalsa di desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria.
Norme, queste, la cui ratio risponde ad una maggiore tutela dell'esercente la professione sanitaria dall'azione di rivalsa e prevedono l'esigenza della sua piena partecipazione ad ogni fase, giudiziale e stragiudiziale, del giudizio promosso dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, dovendosi ritenere che l'onere di comunicazione (previsto a pena di inammissibilità della rivalsa) non possa che riguardare anche il procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Deve convenirsi, dunque, con l'orientamento della seconda sezione della Corte dei conti (sentenza n. 80/2024), adita in sede di giudizio amministrativo di rivalsa per danno indiretto dell'esercente la professione sanitaria, con il quale viene precisato che l'art. 13 della legge "Gelli-Bianco", nello stabilire l'obbligo delle strutture sanitarie e sociosanitarie e delle imprese di assicurazione di comunicare all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, per fatti che abbiano avuto origine da un evento lesivo riconducibile alla condotta tenuta dal professionista, nonché le attività stragiudiziali intraprese, riferisce l'obbligo anche alla fase della consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi. Ciò perché detta procedura, a differenza dell'accertamento tecnico preventivo, connotato da un carattere di urgenza e cautelare, ha una specifica finalità conciliativa e deflattiva e, pertanto, ha anche natura stragiudiziale ed inoltre, il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e il successivo procedimento semplificato di cognizione “rappresentano due fasi (di cui la seconda è solo eventuale) di un complesso procedurale unitario che inizia con il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (salva
l'ipotesi in cui si attiva il procedimento di mediazione di cui all'art. 5, comma 1, d.lg. 4 marzo 2010 n. 28) e che, solo ove non si raggiunga la conciliazione, transita nel giudizio di merito”, con la conseguenza che con la locuzione “instaurazione del giudizio” deve necessariamente intendersi anche la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi.
2.4 Con il quarto motivo l'appellante si duole della liquidazione del danno effettuata in favore dei nipoti ex filio di . Persona_3
14 Assume che non vi fosse prova alcuna della intensità del rapporto fra il nonno ed i nipoti , , e Persona_1 Per_2 Parte_4 CP_4
Il primo giudice, inoltre, non avrebbe tenuto nel dovuto conto la precarietà della condizione psico-fisica del TE, riducendo il danno quantificato della sola percentuale del 50%.
Il motivo è infondato.
2.4.1 Quanto al primo profilo, occorre evidenziare che, per principio dal quale non vi
è ragione di discostarsi, la società naturale, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non può non comprendere, oltre al ristretto ambito della c.d. famiglia nucleare, anche il rapporto nonni- nipoti, che non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, con la conseguente possibilità, per tali congiunti, di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto al fine della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi esigere la prova di un legame eccedente la normale relazione affettiva fra la vittima ed il superstite (v., da ultimo, Cass. n. 17208/2025).
E la prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà – che può essere fornita anche a mezzo di presunzioni – risulta, nel caso di specie, tanto dalle allegazioni, non contraddette, degli attori, quanto dalla documentazione in atti.
Va invero osservato, sul punto, che nonno e nipoti vivevano tutti nel medesimo stabile, e che frequenti erano anche i momenti di vita familiare in occasione di feste, compleanni e gite (v. le fotoriproduzioni in atti), sicché correttamente il primo giudice ha liquidato, in base alle note tabelle milanesi, il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei nipoti.
2.4.2 in merito al secondo profilo, il Tribunale ha ritenuto che “sul piano soggettivo, viene in rilievo la condizione psicofisica generale di che non Persona_3 era equiparabile tout court a quella di un signore, di 65 anni, assunta come idealtipo nelle citate tabelle di liquidazione. Risultano infatti accertate dagli stessi CTU e documentate in atti le gravi e concomitanti patologie che ne pregiudicavano significativamente (almeno in via presuntiva) la condizione di salute generale, rispetto anche a uno standard medio di persona di 65 anni, con contestuale riduzione delle aspettative di vita. In secondo luogo,
, pur guarito, avrebbe visto ulteriormente e significativamente Persona_3 pregiudicate sia la propria aspettativa di vita sia la qualità della stessa per la presenza delle dette pluripatologie che avrebbe verosimilmente ridotto le chances di sopravvivenza
e la qualitas della vita stessa.
15 In ragione di quanto esposto, al fine di procedere alla corretta quantificazione in termini economici del danno subito, coerentemente con il criterio della valutazione del caso concreto e il criterio di accertamento probabilistico, è necessario operare una significativa decurtazione che si stima, in via equitativa, essere pari al 50% rispetto agli importi come sopra esposti”.
Fermo restando che la riduzione operata dal primo giudice sarà oggetto di successivo esame, perché censurata nell'appello proposto dai (v. Parte_5 infra), osserva la Corte che, se per un verso, non è automatico né presumibile che le condizioni di salute del potessero aver limitato o deteriorato l'intensità del CP_12 rapporto affettivo con la moglie, i figli ed i nipoti, per altro verso non vi è nessuna allegazione specifica, né elementi probatori, dai quali potere desumere che ciò sia avvenuto.
3. ha proposto appello incidentale. Controparte_7
Con l'unico motivo ella censura la disposta compensazione delle spese in relazione all'azione di rivalsa proposta dalla motivata dal primo Controparte_5 giudice in considerazione “della natura della causa e delle ragioni della decisione”.
Il motivo è infondato, pur imponendosi una motivazione diversa rispetto a quella adottata dal primo giudice.
Ed invero, l'assoluta novità della questione trattata, non sostenuta da precedenti specifici della giurisprudenza di legittimità, giustifica pienamente la compensazione delle spese nel detto rapporto processuale, giusta il disposto dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
4. Va ora scrutinato l'appello proposto da Parte_1 Parte_4
, e , nonché dai genitori
[...] Controparte_12 Parte_3 esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori , Persona_1 Per_2
, (proc. n. 414/2025 R.G.).
[...] Controparte_4
4.1 Con il primo motivo gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento del punteggio previsto dalle tabelle milanesi - applicate dal primo giudice - in relazione al parametro della intensità del rapporto familiare ed all'uopo assumono che il Tribunale avrebbe dovuto muoversi nell'ambito della forbice indicata dalla tabella, piuttosto che escludere il risarcimento, a fronte dell'allegazione e della prova della condivisione di una vita familiare serena.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha invero ritenuto che “per quanto riguarda la qualità e intensità del rapporto affettivo, nulla di specifico è stato dedotto e documentato dagli attori essendosi
16 limitati a delle deduzioni generiche e risultando scarne ed insufficienti le fotografie prodotte, per cui non si ritiene di attribuire alcun punteggio previsto dalle tabelle in questione, Lett. E”.
, sulla base dei criteri orientativi per la liquidazione del danno non Pt_6 patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, di cui alle tabelle del Tribunale di
Milano, aggiornate a seguito dell'orientamento espresso dalla nota sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, mentre il parametro sub C (“convivenza”), al pari dell'età della vittima primaria, dell'età della vittima secondaria e dell'esistenza di superstiti, è oggettivo e può essere provato anche a mezzo delle risultanze anagrafiche, il parametro sub E, afferente la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, è soggettivo e deve essere specificamente provato;
esso tiene conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria
(dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro
E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro sub E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza assenti/sporadici/frequenti/giornalieri; o telefonici o in internet); condivisione delle festività/ricorrenze ); condivisione di vacanze Email_1
); condivisione attività lavorativa/hobby/sport Email_1
); attività di assistenza sanitaria/domestica Email_2
(assente/sporadica/frequente/giornaliera); agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
altri casi.
In sostanza, il parametro sub E riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegato, potendo poi essere provato anche con presunzioni.
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva, si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive,
17 sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Nel caso di specie, gli odierni appellanti hanno allegato l'esistenza di un rapporto significativo e costante con la vittima primaria, tale da determinare una forte sofferenza per la perdita, né ex adverso è mai stata allegata l'esistenza di conflitti o contrasti fra la vittima primaria e gli appellanti.
È pacifico, infatti, che il rapporto matrimoniale con la erdurasse da circa Pt_1 quarant'anni, mentre il numero considerevole delle fotografie prodotte restituisce il quadro di una serena vita familiare, in cui vi era l'assai frequente condivisione di momenti gioiosi e delle festività, riguardanti tutta la famiglia, siccome desumibile anche dal fatto che vivevano tutti nello stesso stabile.
Per tale ragione, in base al parametro sub E, appare equo attribuire a
[...] al detto titolo, 17 punti (pari ad €. 66.487,00); ai figli Parte_1 CP_12
e a 15 punti (pari ad €. 58.665,00 ciascuno); ai nipoti , Parte_3 Persona_2
, e 10 punti Controparte_4 Parte_4 Persona_1
(pari ad €. 16.980,00 ciascuno).
4.2 Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono della decurtazione del 50% dell'importo quantificato, decisa dal primo giudice in funzione della condizione psico-fisica in cui versava il . CP_12
Assumono che l'indagine svolta dai consulenti tecnici d'ufficio non consentiva in alcun modo di ritenere che il loro congiunto avrebbe avuto ridotte chance di vita, o che avrebbe avuto una qualità di vita peggiore di prima, ove la condotta dei sanitari fosse stata corretta.
Soggiungono che prima dell'intervento il svolgeva le sue normali attività, CP_12
“fermo il suo ruolo di marito, padre e soprattutto nonno che tanto lo impegnava”.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale – come già si è detto - ha sul punto ragionato nel senso che “la condizione psicofisica generale di (…) non era equiparabile Persona_3 tout court a quella di un signore, di 65 anni, assunta come idealtipo nelle citate tabelle di liquidazione. Risultano infatti accertate dagli stessi CTU e documentate in atti le gravi e concomitanti patologie che ne pregiudicavano significativamente (almeno in via presuntiva) la condizione di salute generale, rispetto anche a uno standard medio di persona di 65 anni, con contestuale riduzione delle aspettative di vita. In secondo luogo,
, pur guarito, avrebbe visto ulteriormente e significativamente Persona_3 pregiudicate sia la propria aspettativa di vita sia la qualità della stessa per la presenza
18 delle dette pluripatologie che avrebbe verosimilmente ridotto le chances di sopravvivenza
e la qualitas della vita stessa.
In ragione di quanto esposto, al fine di procedere alla corretta quantificazione in termini economici del danno subito, coerentemente con il criterio della valutazione del caso concreto e il criterio di accertamento probabilistico, è necessario operare una significativa decurtazione che si stima, in via equitativa, essere pari al 50% rispetto agli importi come sopra esposti”.
Tale ragionamento non è condiviso dalla Corte.
Va infatti evidenziato come, ai fini del risarcimento della perdita del danno parentale, debba aversi riguardo esclusivamente all'intensità del vincolo, sicché, se per un verso non
è provato che la qualità della vita portasse il a limitare od escludere i rapporti CP_12 con la moglie, i figli ed i nipoti, per altro verso non può dirsi automatico né presumibile che il rapporto affettivo con i familiari potesse essere limitato o deteriorato dalle condizioni di salute del . CP_12
4.3 Con il terzo motivo viene censurato il mancato riconoscimento del danno terminale.
Il motivo è infondato.
Giova premettere, al riguardo, che la domanda degli appellanti afferisce propriamente il cd. danno terminale o da lucida agonia (essi fanno riferimento, infatti, alla lucida agonia del , il quale percepiva la fine e “comincia(va) a vedere spaventato, CP_12 la sagoma della morte”), siccome correttamente qualificato dal primo giudice con accertamento non oggetto di censura.
Tale danno consiste nella sofferenza che deriva dalla coscienza dell'approssimarsi della propria fine, ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, ma presuppone la concettualizzazione del dolore e della sofferenza come fatti riferibili all'approssimarsi ineluttabile del termine della vita (v., ex plurimis, Cass. nn. 16272/2023,
13537/2014).
Nel caso di specie, deve convenirsi con quanto ritenuto dal Tribunale, a proposito del fatto che non sia stata raggiunta la prova della lucida percezione dell'imminenza della propria fine da parte del . CP_12
Ed invero, pur se egli è rimasto vigile e collaborante fino al 4 dicembre 2017, quando
è sopravvenuto lo stato di incoscienza, non può dirsi che egli fosse, nel detto lasso di tempo, consapevole della morte imminente, e ciò sia per il periodo anteriore al 2 novembre, quando era ancora in buone condizioni generali, che non lasciavano presagire
19 nulla di catastrofico, ed era in attesa di un intervento che ragionevolmente avrebbe risolto la problematica riscontrata, ovverosia l'occlusione intestinale, quanto nel periodo successivo, allorquando le sue condizioni non davano apparenza di una situazione irreversibile, tanto più che: da una iniziale iperpiressia (con temperatura corporea di 40°) era passato ad uno stato afebbrile;
giunto intubato al era stato nei giorni Controparte_6 successivi estubato;
nonostante l'improvvisa emorragia gastrica manifestatasi il 22 novembre il suo organismo aveva risposto alla terapia farmacologica;
il 2 dicembre era stato sottoposto ad intervento chirurgico per l'eliminazione della fistola intestinale, stante il lieve miglioramento delle sue condizioni cliniche.
Occorre precisare, inoltre, che il grado di istruzione del e le cognizioni di CP_12 cui era portatore (svolgeva in vita, infatti, l'attività di commerciante nel settore dell'abbigliamento) non potevano consentirgli di comprendere che i lievi miglioramenti che venivano riscontrati erano soltanto apparenti, e che il suo stato di salute era in realtà ormai irrimediabilmente compromesso.
Conclusivamente, la deve essere condannata al Controparte_5 pagamento, in favore degli appellanti, delle somme risultanti dall'accoglimento del primo e del secondo motivo del gravame, e dunque: in favore di Parte_1 dell'importo di €. 308.969,00; in favore di e Controparte_12 Parte_3
dell'importo di €. 285.503,00 ciascuno;
in favore di e
[...] Parte_4 dei minori , e Persona_1 Persona_2 Controparte_4 dell'importo di €. 96.786,00 per ciascuno. Tutti i detti importi dovranno essere devalutati alla data del 12 dicembre 2017 e rivalutati alla data odierna, con gli interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno.
4.4 Con il quarto motivo gli appellanti censurano il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, delle spese relative ai compensi dei consulenti di parte.
Il motivo è fondato, nei limiti di cui si dirà.
Costituisce principio dal quale non vi è ragione di discostarsi, che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.).
In particolare, ritiene la Suprema Corte che la produzione della notula del consulente
20 tecnico di parte sia sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività (v. Cass. n. 26729/2024).
Vanno dunque liquidati, in favore degli appellanti, i compensi per l'attività svolta dai consulenti tecnici di parte.
Epperò, le notule prodotte ammontano a più di 24.000 euro, oltre ad IVA.
Importo, questo, assolutamente eccessivo, sol che si consideri che la liquidazione effettuata in favore dei cc.tt.uu. nominati nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ammonta ad €. 2.777,53 oltre ad IVA, e dunque a complessivi €. 3.388,53, da ritenersi congrui per l'identità della prestazione effettuata.
5. Quanto alla regolazione delle spese, oggetto dell'ultimo motivo dei rispettivi gravami degli appellanti, deve dichiararsi assorbita la doglianza proposta dagli appellanti
, dovendo la Corte provvedere ad una nuova liquidazione per entrambi Parte_5
i gradi.
Va invece rigettato il quinto motivo dell'appello proposto dalla
[...]
quale conseguenza dell'infondatezza del gravame. CP_5
Le spese del doppio grado, nel rapporto fra gli appellanti e Parte_5
l'appellante seguono il principio della soccombenza e Controparte_5 si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Vanno invece compensate le spese del grado relativamente agli altri rapporti processuali, e segnatamente: quanto al rapporto fra la da Controparte_5 un lato, e gli appellati , , dall'altro, per CP_8 CP_7 Controparte_9
l'assoluta novità delle questioni trattate;
quanto al CP_6 Controparte_6 per la mancata riproposizione di domande nei suoi confronti.
Le spese del grado vanno infine dichiarate irripetibili nei confronti delle compagnie di assicurazione contumaci.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sugli appelli riuniti iscritti ai nn. 414/2025 e
510/2025 R.G. avverso la sentenza n. 1249/2025 in data 26/2/2025 del Tribunale di
Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da Controparte_5
- Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_7
- Accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1 Pt_1
21 , (in proprio e, con Parte_4 Controparte_12 CP_16
, quali genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore
[...] Persona_1
), (in proprio e, con ,
[...] Parte_3 Controparte_3 quali genitori esercenti la responsabilità sui figli minori e Per_2 Controparte_4
) e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...] [...] al pagamento: in favore di Controparte_5 Parte_1 dell'importo di €. 308.969,00; in favore di e Controparte_12 [...]
dell'importo di €. 285.503,00 ciascuno;
in favore di Parte_3 [...]
e dei minori , e Parte_4 Persona_1 Persona_2
dell'importo di €. 96.786,00 per ciascuno. Importi, questi, Controparte_4 tutti da devalutarsi alla data del 12/12/2017 e rivalutarsi alla data odierna, con gli interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno;
- Condanna a rifondere, in favore di Controparte_5 [...]
, (in Parte_1 Parte_4 Controparte_12 proprio e, con , quali genitori esercenti la responsabilità sulla Controparte_16 figlia minore ), (in proprio e, con Persona_1 Parte_3
, quali genitori esercenti la responsabilità sui figli minori Controparte_3
e ), le spese di entrambi i gradi che liquida: in Per_2 Controparte_4
€. 10.888,53 (comprensivi delle spese di consulenza tecnica di parte), oltre ad IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% per compensi del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.; in €. 25.000,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% per compensi del giudizio di primo grado;
in
€. 25.000,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% per compensi del presente giudizio di appello;
- Compensa le spese del presente grado fra le altre parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti degli appellati contumaci.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti Controparte_5
e , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] Controparte_7 dovuto per le rispettive impugnazioni, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
19 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
22 (EL RA)
(CE DO)
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