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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza dell'11 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3483/2023
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]allo Parte_1
ON (CS) alla via Sebastiano della Valle n. 4, C.F. elettivamente C.F._1 domiciliata in Trebisacce alla via Monte Grappa n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Ermelinda
Mazzei dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.10.2023 la ricorrente esponendo di essere stata Parte_1
titolare del beneficio del reddito di cittadinanza nel 2020 e nel 2021; evidenziando di aver ricevuto in data dei 12.7.2023 una nota dell' con la quale l'istituto provvedeva a CP_2 richiedere la restituzione della somma di € 9.203,75 indebitamente erogata; lamentando la illegittimità dell'impugnato provvedimento stante il possesso dei requisiti contestati e degli altri necessari per la prestazione in contesa nonché la carenza di motivazione, adiva l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione con conseguente accertamento negativo dell'indebito previdenziale.
In particolare, evidenziava che la revoca da parte dell' era intervenuta per asserita CP_2
mancanza del requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni.
Con vittoria delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione. Si costituiva in giudizio l' , il quale preliminarmente eccepiva la improponibilità e CP_2
improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda e di ricorso in sede amministrativa.
Nel merito domandava il rigetto della spiegata azione per omessa prova del diritto alla prestazione reclamata. Allegava documentazione.
La causa, avente carattere documentale, viene decisa all'odierna udienza.
*****
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità ed improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda e di ricorso in sede amministrativa, trattandosi di richiesta di accertamento negativo dell'indebito comunicato per il quale non è necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa e/o di ricorso amministrativo.
Nel merito il ricorso è infondato, e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
La ricorrente lamenta l'infondatezza della decadenza dal beneficio e della conseguente richiesta di restituzione di somme percepite per la sussistenza, all'atto della domanda amministrativa per conseguire il reddito di cittadinanza, del requisito della residenza effettiva sul territorio italiano per almeno 10 anni (sin dal 2008), di cui gli ultimi due continuativi, sostenendo di essere stabilmente in Italia da oltre 10 (dieci) anni.
A dimostrazione di tale circostanza produceva un certificato di residenza rilasciato dal
Comune di Cassano all'ON, in cui si trasferiva dalla Romania in data 31.8.2011, la comunicazione del datore di lavoro in relazione al contratto di lavoro dell'8.5.2008, il contratto di lavoro stipulato in data 26.7.2011 ed una busta paga dell'agosto 2011.
L' nella propria memoria di costituzione precisa che “la verifica dei requisiti di residenza CP_2
e di soggiorno” in capo al richiedente il beneficio è rimessa ex lege ai comuni, i quali operano secondo le modalità previste nell'accordo sancito nella seduta del 4.7.2019 in sede di
Conferenza Stato città ed autonomie locali ed apposite indicazioni fornite dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. Gli esiti di tali controlli vengono comunicati all' CP_1
tramite la Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale (Piattaforma GePI).
Ove pervenga notizia da parte dei comuni interessati dell'assenza dei predetti requisiti, a livello centralizzato si procede, a seconda dei casi, a disporre la revoca o la decadenza della prestazione, con conseguente recupero delle somme già corrisposte risultate indebite come nel caso di specie ricorrente in cui si nota l'assenza del requisito della residenza in Italia per
10 anni.
Ciò posto, avuto riguardo all'oggetto della controversia, appare opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n.
26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, c.1, del citato D.L., è istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, c.2 ai sensi del quale età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane>), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2,
c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
In particolare, in relazione a tali ultimi due requisiti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo (…).
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia
è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”.
Infine, quale requisito impeditivo dell'accesso al reddito di cittadinanza è prevista la sottoposizione del richiedente il beneficio a misura cautelare personale ovvero l'aver riportato condanna in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3.
Sul piano probatorio, è onere dell'interessato offrire prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c.
Ebbene, non essendo in contestazione i requisiti reddituali né la titolarità di beni immobili o di beni mobili registrati così come indicati al punto c) sopra riportato, si osserva quanto al requisito in contestazione (l' ha revocato la prestazione non risultando il requisito della CP_2
residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo) che dalle certificazioni in atti risulta:
- Che la ricorrente risiede in Italia dal 31.8.2011, nel comune di Cassano all'ON; - Che la ricorrente ha prestato attività lavorativa nel 2008 e nel 2011 in Italia, prima presso la ditta Di AT AR UI e poi presso il Golf Club di Sibari.
Dalla documentazione sopra citata, allora, non può ritenersi che vi sia un radicamento territoriale della ricorrente, non risultando allo stato della produzione fornita che la stessa sia stata sempre presente sul territorio nazionale in maniera ininterrotta, poiché l'attività lavorativa appare del tutto sporadica (il contratto del 2008 l'ha vista dipendente per un mese, mentre quello presso il Golf Club di Sibari per due mesi).
Inoltre, dal 2008 al 2011 non è presente alcun documento che indichi la presenza della ricorrente sul suolo Italiano.
Peraltro, dalla certificazione prodotta si evince che alla data del 31.8.2011 (inizio della residenza nel comune di Cassano all'ON) la ricorrente proveniva dalla Romania e che, pertanto, non vi è stato un trasferimento da una provincia italiana di residenza, il che fa ritenere in maniera inequivoca che la ricorrente si sia trasferita in Italia a far data dal
31.8.2011.
A tali rilievi consegue che non consta a livello di compendio probatorio acquisito la residenza della ricorrente in Italia per i dieci anni previsti dalla legge.
Tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio si richiama, allora, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto …” (cfr. Sez. L. n. 198 del 5.1.2011). CP_1
Applicando il suddetto orientamento al caso di specie, deve ritenersi che la ricorrente non abbia assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui sussistenza consente di qualificare come legittimo adempimento quanto corrispostole dall' convenuto. CP_1
L'esito della lite – condizionato dalla novità della vertenza e dalla posizione delle parti – consiglia, nondimeno, la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott. Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- compensa le spese. Castrovillari, 11-2-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone