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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1986/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico SIfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1986 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanna Valenza
- appellante -
E
AR
assistita e difesa dall'avv. Maria Antonietta Cenciarelli
- appellata e appellante incidentale -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024 esponeva: Parte_1
che era stata formalmente assunta in data 8 ottobre 2020 da , marito di , Persona_1 Controparte_2
coppia residente in [...], come collaboratrice familiare/Badante livello CS,
CCNL Colf - Personale Domestico Convivente, con regime part-time per 15 ore settimanali e retribuzione oraria di €.6,83;
che, alla morte del era stata formalmente assunta, in data 11 febbraio 2021, da , Per_1 Controparte_2
sempre con mansioni di badante ed orario di lavoro 15 ore settimanali con risposo il sabato e la domenica;
che la era deceduta in data 1 ottobre 2023; CP_2
che sin dall'inizio del rapporto con il 2020 e fino alla data della morte della aveva Per_1 CP_2
sempre svolto le proprie mansioni di collaboratrice domestica e badante convivente a tempo pieno con vitto e alloggio, senza mai godere di alcun giorno di riposo settimanale;
che aveva sempre percepito una paga mensile di €.1.150,00, lavorando tutti i giorni ed anche durante le festività;
che del pagamento delle retribuzioni si era sempre occupata , nipote di AR [...]
; CP_2
2. tanto esposto conveniva in giudizio , in proprio e in qualità di erede di AR [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
<accertare e dichiarare che la sig.ra ha lavorato in qualità di Colf con Parte_1
mansione Badante, CCNL Colf - Personale Domestico Convivente, dal 08.10.2020 al 01.10.2023 con
contratto a tempo indeterminato full-time formalmente alle dipendenze dei coniugi Parte_2
presso l'abitazione di quest'ultimi sita in Roma, Via Giuseppe Andreoli n.2 ma di fatto alle
dipendenze della sig.ra per le motivazioni di cui in premessa;
per quanto sopra AR
condannare la SI.ra , in proprio e/o nella qualità di erede della fu sig.ra AR [...]
, a corrispondere a favore della ricorrente, ex artt. 2099 c.c. e 36 Cost., per l'intero rapporto CP_2
di lavoro considerato e, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di settore, la somma complessiva di euro 9.375,57, a titolo di straordinario feriale diurno e festività;
ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa>>.
Resisteva la convenuta.
3. Espletata prova per testi, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2231/2025 pubblicata il 21 febbraio
2025, così statuiva:
<
titolo di lavoro supplementare/straordinario>>;
condanna , al versamento in favore di della somma di AR Parte_1
€.299,50, oltre accessori come per legge;
rigetta nel resto il ricorso>>.
4. Affermava il primo giudice (per quanto ancora qui interessa):
<
ed argomentata (l'istante ha dedotto che i poteri tipici dell'eterodeterminazione della prestazione erano esercitati dalla convenuta, chiamata a rispondere quindi direttamente oltre che in qualità di erede della zia), così come la deduzione relativa al lavoro durante le festività (è stato chiaramente dedotto al punto 8 del ricorso che l'attività lavorativa veniva espletata anche in tali giornate senza subire interruzioni), diversamente deve ritenersi riguardo alla deduzione riferita all'orario di lavoro effettivamente espletato, non essendo stato indicato in alcun capitolo di prova quale fosse l'orario di inizio prestazione, quale quello di fine attività e se l'istante godeva o meno di intervalli di riposo durante la giornata.
Ne consegue che non è dato in alcun modo comprendere in quale fascia oraria si sarebbe distribuito il lavoro supplementare e/o straordinario, né tantomeno in quali giornate questo si sarebbe svolto.
Il tenore dell'atto difensivo, del tutto generico sul punto, ha quindi impedito l'accertamento di quanto oggetto di domanda in relazione a somme asseritamente dovute a titolo di lavoro straordinario, per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul lavoratore. Ricorda sul punto l'Ufficio che la prova riferita allo svolgimento di lavoro supplementare/straordinario dev'essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur, sul presupposto che risulti già provato l'an…
Da quanto sopra deriva dichiarazione di nullità della domanda riferita all'accertamento di diverso e superiore orario di lavoro e, viceversa, il rigetto dell'eccezione sollevata in comparsa in riferimento a titolarità del rapporto (circostanza che ha rilevanza solo in riferimento al rapporto formalmente intercorso con il sig. di cui la convenuta non è erede, qualità viceversa rivestita in Per_1
riferimento alla signora dei cui debiti quindi risponde) e lavoro festivo>>; Controparte_2
<
con le badanti degli anziani coniugi direttamente da parte della odierna convenuta è stata confermata dalla teste intimata dalla ricorrente;
Testimone_1 <circa il lavoro prestato nei giorni di festività nazionale, nulla rilevante sono state in grado riferire le testi e Tes_1 Testimone_2
< la quale dichiarato: “Durante le festività mia FI veniva Testimone_3
a Roma e andavamo tutti a passare le festività dalla zia . Ricordo la ricorrente. Durante le CP_2
festività erano più le volte che non c'era che quelle che c'era. C'era nel 20% delle occasioni durante
le festività. Si stava dalla zia in queste occasioni una mezza giornata. Eravamo io mio marito e mia
FI. Gli altri miei due figli sono grandi e stavano con le loro famiglie. A volte mangiavamo lì.
Quando andavamo via a volte lasciavamo sola, a volte aspettavamo che tornasse la signora. CP_2
Normalmente si arrivava o prima di pranzo per mangiare assieme o nel pomeriggio. Quando non
c'era la ricorrente era ad aprirci la porta. Nel 20% delle occasioni la ricorrente era in casa CP_2
con noi. Quando c'era si preparava il pranzo assieme, uno faceva una cosa, uno l'altra. Era mia
FI a pagare la ricorrente. Non ho mai visto il contratto di lavoro. Ogni tanto quando non c'era la
ricorrente vedevo la teste appena uscita . Ho visto anche altre lavorare in casa. Non Tes_1
ricordo se ho vista nei giorni festivi o feriali o durante le festività nazionali”. Tes_1 Deve quindi ritenersi accertato che la ricorrente fosse presente in casa durante le festività quanto meno nel 20% delle stesse e che in tali occasioni aprisse la porta agli ospiti e collaborasse la famiglia alla preparazione dei pasti. Ne deriva il diritto al pagamento del 20% delle 12 festività nazionali annuali indicate all'art.16 del CCNL applicato, pari a 2,4 giornate l'anno>>.
5. Con ricorso del 29 luglio 2025 interponeva appello. Parte_1
La resisteva e avanzava gravame incidentale. CP_2
6. Con un unico motivo l'appellante principale lamenta il mancato accoglimento della domanda di pagamento delle indennità per il lavoro straordinario.
Deduce la Parte_1
che il Tribunale non ha ammesso la richiesta prova testimoniale sull'errato presupposto che non fosse stato determinato con rigore l'orario di lavoro osservato;
che, invece, essa aveva specificamente allegato di non aver mai goduto di alcun giorno di riposo settimanale;
che era stato accertato che, sebbene inquadrata come part time essa svolgeva mansioni, di livello CS,
in modo continuativo, come attestato anche dalla retribuzione percepita, corrispondente per l'appunto a quella della colf, livello CS, a tempo pieno;
che la deduzione del mancato riposo valeva come allegazione dello svolgimento di un lavoro straordinario di 36 ore settimanali;
che la ricorrenza di un rapporto di lavoro di colf convivente a tempo pieno era emersa in modo assolutamente pacifico negli atti di causa ed era stata ammesso anche da controparte.
7. L'appello è infondato.
7.1 Ai sensi dell'art. 13 del CCNL, il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
Così recita, poi, l'art. 15 del CCNL:
“Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà
pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all'art. 15, comma 1, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.
Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nell'art. 17.
Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44
settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%”.
7.2 Dunque, il mancato riposo è disciplinato distintamente dal CCNL rispetto allo straordinario: nel primo caso, il datore di lavoro è tenuto al pagamento del compenso per l'ordinaria attività resa dal lavoratore in ore destinate al riposo;
nel secondo caso il datore di lavoro è tenuto a versare la retribuzione per la prestazione lavorativa resa oltre l'orario ordinario di lavoro.
Ed anche la maggiorazione prevista sulla paga base è diversa.
7.3 Ora, sebbene la ricorrente abbia allegato di non aver goduto di riposo settimanale, a tal titolo non
è stata formulata alcuna domanda, sia perché la ha invocato le “differenze retributive Parte_1
per lo straordinario feriale diurno svolto e le festività non pagate” (vd. pag. 3 del ricorso), sia perché i conteggi allegati all'atto introduttivo si riferiscono allo “straordinario feriale diurno”, ossia, in definitiva, all'attività resa oltre la durata giornaliera o settimanale massima fissata all'art. 15.
SInificativamente, il numero delle ore di straordinario indicate nei conteggi non è mai pari (se non per il solo mese di aprile 2022) a 36 ore, ma è sempre superiore e di entità variabile.
Ne consegue che ultronea era la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente sul mancato godimento del riposo settimanale, avuto presente che, a differenza di quanto opinato dall'appellante, la deduzione di non aver svolto riposo non valeva come allegazione e prova dello svolgimento di un lavoro straordinario di 36 ore settimanali.
Ed anche inconferente è, al riguardo, la deposizione della teste evocata dall'appellante a Tes_1
conforto dell'asserita mancata fruizione della giornata libera.
Pertanto, le ragioni esposte con l'atto di gravame per censurare la declaratoria di nullità della domanda di retribuzione per il lavoro straordinario sono eccentriche rispetto alla motivazione addotta dal
Tribunale, riferita alla sola predetta domanda e non anche a quella (non avanzata con il ricorso introduttivo) di compenso ex art. 13 del CCNL.
L'appello va, pertanto, rigettato.
8. Con il primo motivo l'appellante incidentale censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui le è stata attribuita la titolarità, dal lato passivo, del rapporto di lavoro intrattenuto da Parte_1
dapprima con e poi con . Persona_1 Controparte_2
9. Con il secondo motivo, la deduce che l'intero ricorso era nullo, < CP_2
introduttivo contiene una indeterminata indicazione degli elementi di fatto su cui si basa la domanda,
sia per il lavoro straordinario che per le festività>>.
10. Con il terzo motivo la contesta che sia stata raggiunta la prova dell'espletamento del lavoro CP_2
festivo, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi.
Aggiunge l'appellante che <
festività per €.19,90 incurante delle somme tutte pagate in contanti fuori busta (la cui prova tra l'altro non è stata ammessa)>>. 11. Con il quarto motivo, la lamenta la mancata ammissione della prova testi articolata. CP_2
Per ragioni di ordine sistematico il primo motivo sarà esaminato per ultimo.
12. Il secondo motivo è infondato.
Il ricorso introduttivo richiama le differenze maturate come risultanti dai conteggi allegati, da intendersi “integralmente richiamati e riportati”.
Detti conteggi indicano il periodo di riferimento (da marzo 2022 a ottobre 2023) e il numero delle festività non godute in ciascun mese.
Sul punto, pertanto, il ricorso era sufficientemente determinato.
13. Il terzo motivo è infondato.
, madre della ha dichiarato che la ricorrente “durante le festività erano più le Testimone_3 CP_2
volte che non c'era che quelle che c'era. C'era nel 20% delle occasioni durante le festività”.
Coerentemente, il Tribunale ha ritenuto che vi fosse la prova che la ricorrente era presente in casa durante le festività quanto meno nel 20%, non potendosi dubitare dell'attendibilità della teste, legata da rapporto di parentela con la convenuta e non con la ricorrente.
14. Il quarto motivo è infondato.
La aveva chiesto di provare a mezzo testi che la ricorrente aveva ricevuto varie somme in CP_2
contanti.
La prova era inammissibile.
Invero, ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite perla prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.
Né l'appellante incidentale ha allegato (e tanto meno dimostrato) la ricorrenza di circostanze che, ai sensi dell'art. 2721, comma 2, c.c., consentivano di dare ingresso alla prova, in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dal comma 1.
15. All'infondatezza dei motivi esaminati consegue l'inammissibilità del primo motivo.
Va ricordato che le differenze reclamate dalla attengono a un periodo che va da marzo 2022 Pt_1
sino a ottobre 2023 (come da conteggi). Dunque la ricorrente aveva chiesto le differenze salariali maturate per l'attività espletata in favore di
, da cui era stata assunta in data 11 febbraio 2021. Controparte_2
Ora, la ricorrente aveva agito nei confronti di in proprio e/o nella qualità di erede di AR [...]
. CP_2
non ha mai contestato la sua qualità di erede di e il Tribunale ha AR Controparte_2
dato atto che (anche) a tal titolo la prima risponde dei debiti della seconda, laddove ha affermato quanto segue: Da quanto sopra deriva dichiarazione di nullità della domanda riferita
all'accertamento di diverso e superiore orario di lavoro e, viceversa, il rigetto dell'eccezione
sollevata in comparsa in riferimento a titolarità del rapporto (circostanza che ha rilevanza solo in
riferimento al rapporto formalmente intercorso con il sig. i cui la convenuta non è erede, Per_1
qualità viceversa rivestita in riferimento alla signora dei cui debiti quindi risponde) Controparte_2
e lavoro festivo.
Pertanto, il diverso titolo di responsabilità evocato dall'appellante incidentale (l'essere erede e non titolare, dal lato passivo, del rapporto), non incide sulla debenza della somma accertata dal Tribunale
come dovuta.
Né la ha allegato (e tanto meno dimostrato), come era suo onere, di aver un particolare interesse CP_2
all'affermazione di un diverso titolo di responsabilità, ossia un interesse che trascende quello posto a base della richiesta di rigetto dell'avversa pretesa.
Ne consegue che il quarto motivo è inammissibile per difetto (della prova) di interesse.
16. In conclusione anche l'appello incidentale va rigettato.
Per la reciproca soccombenza le spese del presente grado vanno rigettate.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 29 luglio 2025, da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2231/2025 in data 21 AR
febbraio 2025.
Rigetta, altresì, l'appello incidentale spiegato da . AR
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,
se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 1 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico SIfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1986 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanna Valenza
- appellante -
E
AR
assistita e difesa dall'avv. Maria Antonietta Cenciarelli
- appellata e appellante incidentale -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024 esponeva: Parte_1
che era stata formalmente assunta in data 8 ottobre 2020 da , marito di , Persona_1 Controparte_2
coppia residente in [...], come collaboratrice familiare/Badante livello CS,
CCNL Colf - Personale Domestico Convivente, con regime part-time per 15 ore settimanali e retribuzione oraria di €.6,83;
che, alla morte del era stata formalmente assunta, in data 11 febbraio 2021, da , Per_1 Controparte_2
sempre con mansioni di badante ed orario di lavoro 15 ore settimanali con risposo il sabato e la domenica;
che la era deceduta in data 1 ottobre 2023; CP_2
che sin dall'inizio del rapporto con il 2020 e fino alla data della morte della aveva Per_1 CP_2
sempre svolto le proprie mansioni di collaboratrice domestica e badante convivente a tempo pieno con vitto e alloggio, senza mai godere di alcun giorno di riposo settimanale;
che aveva sempre percepito una paga mensile di €.1.150,00, lavorando tutti i giorni ed anche durante le festività;
che del pagamento delle retribuzioni si era sempre occupata , nipote di AR [...]
; CP_2
2. tanto esposto conveniva in giudizio , in proprio e in qualità di erede di AR [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
<accertare e dichiarare che la sig.ra ha lavorato in qualità di Colf con Parte_1
mansione Badante, CCNL Colf - Personale Domestico Convivente, dal 08.10.2020 al 01.10.2023 con
contratto a tempo indeterminato full-time formalmente alle dipendenze dei coniugi Parte_2
presso l'abitazione di quest'ultimi sita in Roma, Via Giuseppe Andreoli n.2 ma di fatto alle
dipendenze della sig.ra per le motivazioni di cui in premessa;
per quanto sopra AR
condannare la SI.ra , in proprio e/o nella qualità di erede della fu sig.ra AR [...]
, a corrispondere a favore della ricorrente, ex artt. 2099 c.c. e 36 Cost., per l'intero rapporto CP_2
di lavoro considerato e, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di settore, la somma complessiva di euro 9.375,57, a titolo di straordinario feriale diurno e festività;
ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa>>.
Resisteva la convenuta.
3. Espletata prova per testi, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2231/2025 pubblicata il 21 febbraio
2025, così statuiva:
<
titolo di lavoro supplementare/straordinario>>;
condanna , al versamento in favore di della somma di AR Parte_1
€.299,50, oltre accessori come per legge;
rigetta nel resto il ricorso>>.
4. Affermava il primo giudice (per quanto ancora qui interessa):
<
ed argomentata (l'istante ha dedotto che i poteri tipici dell'eterodeterminazione della prestazione erano esercitati dalla convenuta, chiamata a rispondere quindi direttamente oltre che in qualità di erede della zia), così come la deduzione relativa al lavoro durante le festività (è stato chiaramente dedotto al punto 8 del ricorso che l'attività lavorativa veniva espletata anche in tali giornate senza subire interruzioni), diversamente deve ritenersi riguardo alla deduzione riferita all'orario di lavoro effettivamente espletato, non essendo stato indicato in alcun capitolo di prova quale fosse l'orario di inizio prestazione, quale quello di fine attività e se l'istante godeva o meno di intervalli di riposo durante la giornata.
Ne consegue che non è dato in alcun modo comprendere in quale fascia oraria si sarebbe distribuito il lavoro supplementare e/o straordinario, né tantomeno in quali giornate questo si sarebbe svolto.
Il tenore dell'atto difensivo, del tutto generico sul punto, ha quindi impedito l'accertamento di quanto oggetto di domanda in relazione a somme asseritamente dovute a titolo di lavoro straordinario, per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul lavoratore. Ricorda sul punto l'Ufficio che la prova riferita allo svolgimento di lavoro supplementare/straordinario dev'essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur, sul presupposto che risulti già provato l'an…
Da quanto sopra deriva dichiarazione di nullità della domanda riferita all'accertamento di diverso e superiore orario di lavoro e, viceversa, il rigetto dell'eccezione sollevata in comparsa in riferimento a titolarità del rapporto (circostanza che ha rilevanza solo in riferimento al rapporto formalmente intercorso con il sig. di cui la convenuta non è erede, qualità viceversa rivestita in Per_1
riferimento alla signora dei cui debiti quindi risponde) e lavoro festivo>>; Controparte_2
<
con le badanti degli anziani coniugi direttamente da parte della odierna convenuta è stata confermata dalla teste intimata dalla ricorrente;
Testimone_1 <circa il lavoro prestato nei giorni di festività nazionale, nulla rilevante sono state in grado riferire le testi e Tes_1 Testimone_2
< la quale dichiarato: “Durante le festività mia FI veniva Testimone_3
a Roma e andavamo tutti a passare le festività dalla zia . Ricordo la ricorrente. Durante le CP_2
festività erano più le volte che non c'era che quelle che c'era. C'era nel 20% delle occasioni durante
le festività. Si stava dalla zia in queste occasioni una mezza giornata. Eravamo io mio marito e mia
FI. Gli altri miei due figli sono grandi e stavano con le loro famiglie. A volte mangiavamo lì.
Quando andavamo via a volte lasciavamo sola, a volte aspettavamo che tornasse la signora. CP_2
Normalmente si arrivava o prima di pranzo per mangiare assieme o nel pomeriggio. Quando non
c'era la ricorrente era ad aprirci la porta. Nel 20% delle occasioni la ricorrente era in casa CP_2
con noi. Quando c'era si preparava il pranzo assieme, uno faceva una cosa, uno l'altra. Era mia
FI a pagare la ricorrente. Non ho mai visto il contratto di lavoro. Ogni tanto quando non c'era la
ricorrente vedevo la teste appena uscita . Ho visto anche altre lavorare in casa. Non Tes_1
ricordo se ho vista nei giorni festivi o feriali o durante le festività nazionali”. Tes_1 Deve quindi ritenersi accertato che la ricorrente fosse presente in casa durante le festività quanto meno nel 20% delle stesse e che in tali occasioni aprisse la porta agli ospiti e collaborasse la famiglia alla preparazione dei pasti. Ne deriva il diritto al pagamento del 20% delle 12 festività nazionali annuali indicate all'art.16 del CCNL applicato, pari a 2,4 giornate l'anno>>.
5. Con ricorso del 29 luglio 2025 interponeva appello. Parte_1
La resisteva e avanzava gravame incidentale. CP_2
6. Con un unico motivo l'appellante principale lamenta il mancato accoglimento della domanda di pagamento delle indennità per il lavoro straordinario.
Deduce la Parte_1
che il Tribunale non ha ammesso la richiesta prova testimoniale sull'errato presupposto che non fosse stato determinato con rigore l'orario di lavoro osservato;
che, invece, essa aveva specificamente allegato di non aver mai goduto di alcun giorno di riposo settimanale;
che era stato accertato che, sebbene inquadrata come part time essa svolgeva mansioni, di livello CS,
in modo continuativo, come attestato anche dalla retribuzione percepita, corrispondente per l'appunto a quella della colf, livello CS, a tempo pieno;
che la deduzione del mancato riposo valeva come allegazione dello svolgimento di un lavoro straordinario di 36 ore settimanali;
che la ricorrenza di un rapporto di lavoro di colf convivente a tempo pieno era emersa in modo assolutamente pacifico negli atti di causa ed era stata ammesso anche da controparte.
7. L'appello è infondato.
7.1 Ai sensi dell'art. 13 del CCNL, il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
Così recita, poi, l'art. 15 del CCNL:
“Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà
pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all'art. 15, comma 1, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.
Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nell'art. 17.
Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44
settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%”.
7.2 Dunque, il mancato riposo è disciplinato distintamente dal CCNL rispetto allo straordinario: nel primo caso, il datore di lavoro è tenuto al pagamento del compenso per l'ordinaria attività resa dal lavoratore in ore destinate al riposo;
nel secondo caso il datore di lavoro è tenuto a versare la retribuzione per la prestazione lavorativa resa oltre l'orario ordinario di lavoro.
Ed anche la maggiorazione prevista sulla paga base è diversa.
7.3 Ora, sebbene la ricorrente abbia allegato di non aver goduto di riposo settimanale, a tal titolo non
è stata formulata alcuna domanda, sia perché la ha invocato le “differenze retributive Parte_1
per lo straordinario feriale diurno svolto e le festività non pagate” (vd. pag. 3 del ricorso), sia perché i conteggi allegati all'atto introduttivo si riferiscono allo “straordinario feriale diurno”, ossia, in definitiva, all'attività resa oltre la durata giornaliera o settimanale massima fissata all'art. 15.
SInificativamente, il numero delle ore di straordinario indicate nei conteggi non è mai pari (se non per il solo mese di aprile 2022) a 36 ore, ma è sempre superiore e di entità variabile.
Ne consegue che ultronea era la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente sul mancato godimento del riposo settimanale, avuto presente che, a differenza di quanto opinato dall'appellante, la deduzione di non aver svolto riposo non valeva come allegazione e prova dello svolgimento di un lavoro straordinario di 36 ore settimanali.
Ed anche inconferente è, al riguardo, la deposizione della teste evocata dall'appellante a Tes_1
conforto dell'asserita mancata fruizione della giornata libera.
Pertanto, le ragioni esposte con l'atto di gravame per censurare la declaratoria di nullità della domanda di retribuzione per il lavoro straordinario sono eccentriche rispetto alla motivazione addotta dal
Tribunale, riferita alla sola predetta domanda e non anche a quella (non avanzata con il ricorso introduttivo) di compenso ex art. 13 del CCNL.
L'appello va, pertanto, rigettato.
8. Con il primo motivo l'appellante incidentale censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui le è stata attribuita la titolarità, dal lato passivo, del rapporto di lavoro intrattenuto da Parte_1
dapprima con e poi con . Persona_1 Controparte_2
9. Con il secondo motivo, la deduce che l'intero ricorso era nullo, < CP_2
introduttivo contiene una indeterminata indicazione degli elementi di fatto su cui si basa la domanda,
sia per il lavoro straordinario che per le festività>>.
10. Con il terzo motivo la contesta che sia stata raggiunta la prova dell'espletamento del lavoro CP_2
festivo, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi.
Aggiunge l'appellante che <
festività per €.19,90 incurante delle somme tutte pagate in contanti fuori busta (la cui prova tra l'altro non è stata ammessa)>>. 11. Con il quarto motivo, la lamenta la mancata ammissione della prova testi articolata. CP_2
Per ragioni di ordine sistematico il primo motivo sarà esaminato per ultimo.
12. Il secondo motivo è infondato.
Il ricorso introduttivo richiama le differenze maturate come risultanti dai conteggi allegati, da intendersi “integralmente richiamati e riportati”.
Detti conteggi indicano il periodo di riferimento (da marzo 2022 a ottobre 2023) e il numero delle festività non godute in ciascun mese.
Sul punto, pertanto, il ricorso era sufficientemente determinato.
13. Il terzo motivo è infondato.
, madre della ha dichiarato che la ricorrente “durante le festività erano più le Testimone_3 CP_2
volte che non c'era che quelle che c'era. C'era nel 20% delle occasioni durante le festività”.
Coerentemente, il Tribunale ha ritenuto che vi fosse la prova che la ricorrente era presente in casa durante le festività quanto meno nel 20%, non potendosi dubitare dell'attendibilità della teste, legata da rapporto di parentela con la convenuta e non con la ricorrente.
14. Il quarto motivo è infondato.
La aveva chiesto di provare a mezzo testi che la ricorrente aveva ricevuto varie somme in CP_2
contanti.
La prova era inammissibile.
Invero, ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite perla prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.
Né l'appellante incidentale ha allegato (e tanto meno dimostrato) la ricorrenza di circostanze che, ai sensi dell'art. 2721, comma 2, c.c., consentivano di dare ingresso alla prova, in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dal comma 1.
15. All'infondatezza dei motivi esaminati consegue l'inammissibilità del primo motivo.
Va ricordato che le differenze reclamate dalla attengono a un periodo che va da marzo 2022 Pt_1
sino a ottobre 2023 (come da conteggi). Dunque la ricorrente aveva chiesto le differenze salariali maturate per l'attività espletata in favore di
, da cui era stata assunta in data 11 febbraio 2021. Controparte_2
Ora, la ricorrente aveva agito nei confronti di in proprio e/o nella qualità di erede di AR [...]
. CP_2
non ha mai contestato la sua qualità di erede di e il Tribunale ha AR Controparte_2
dato atto che (anche) a tal titolo la prima risponde dei debiti della seconda, laddove ha affermato quanto segue: Da quanto sopra deriva dichiarazione di nullità della domanda riferita
all'accertamento di diverso e superiore orario di lavoro e, viceversa, il rigetto dell'eccezione
sollevata in comparsa in riferimento a titolarità del rapporto (circostanza che ha rilevanza solo in
riferimento al rapporto formalmente intercorso con il sig. i cui la convenuta non è erede, Per_1
qualità viceversa rivestita in riferimento alla signora dei cui debiti quindi risponde) Controparte_2
e lavoro festivo.
Pertanto, il diverso titolo di responsabilità evocato dall'appellante incidentale (l'essere erede e non titolare, dal lato passivo, del rapporto), non incide sulla debenza della somma accertata dal Tribunale
come dovuta.
Né la ha allegato (e tanto meno dimostrato), come era suo onere, di aver un particolare interesse CP_2
all'affermazione di un diverso titolo di responsabilità, ossia un interesse che trascende quello posto a base della richiesta di rigetto dell'avversa pretesa.
Ne consegue che il quarto motivo è inammissibile per difetto (della prova) di interesse.
16. In conclusione anche l'appello incidentale va rigettato.
Per la reciproca soccombenza le spese del presente grado vanno rigettate.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 29 luglio 2025, da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2231/2025 in data 21 AR
febbraio 2025.
Rigetta, altresì, l'appello incidentale spiegato da . AR
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,
se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 1 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis