TRIB
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/11/2025, n. 4613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4613 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10099/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
LE IO Presidente est.
UD ER IU
Andrea Marchesi IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10099/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BECHERI ROSETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MORETTI REMO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E nei confronti di
(cod. fisc. ), (cod. fisc. Controparte_2 C.F._3 CP_3
), (cod. fisc. ), con il Curatore C.F._4 CP_4 C.F._5 speciale avv. PAGHERA GIOVANNA
TERZI INTERVENUTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/06/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 6 In via principale: pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie SI.ra in Parte_2 considerazione della gravi condotte assunte nei confronti del marito e della famiglia alle seguenti condizioni :
- Revocare l'affido dei minori ai servizi sociale e disporre l'affidamento di e e CP_3 Controparte_2 [...] al padre SI. in via esclusiva rafforzata con collocazione prevalente e residenza presso il CP_4 Parte_1 medesimo nell'abitazione già di sua proprietà esclusiva sita in Manerbio (BS), Piazza Italia 10 ove abiterà con i minori;
- porre a carico della SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'obbligo di Parte_2 versamento a far data dalla domanda della somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, nonché il
50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo d'intesa sul regime delle suddette, adottato dall'intestato Tribunale in data 14.7.2016;
- dichiarare la resistente decaduta dalla responsabilità genitoriale sui figli minori con sospensione di ogni contatto madre-figli, precisando che ove la stessa intenda riprendere i contatti con loro dovrà rivolgersi ai servizi sociali che verificheranno la sua condizione personale e psicofisica, la serierà delle sue intenzioni e l'opportunità di attivare gli incontri che potranno essere solo in modalità protetta;
- incaricare i servizi sociali, come indicato nelle relazioni , di mantenere un monitoraggio sul nucleo familiare attivando gli interventi più opportuni (educativi, psicologici ed alla genitorialità) nell'interesse del nucleo familiare ed altresì in supporto al progetto di autonomia del padre per la durata di 1 anno;
- condannare la resistente al pagamento delle spese tutte e dei compensi di lite.
[omissis]
Per parte resistente:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Rigettarsi le richieste di controparte, ivi compresa quella collegata all'addebito, in quanto del tutto infondate in fatto e diritto:
- Dichiarare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni:
a) A seguito di indagine del SS, collocazione provvisoria dei figli presso i nonni paterni, con regolamentazione del diritto di visita in favore del padre e della madre;
b) Obbligo a carico del sig. di farsi carico del mantenimento dei figli e di far fronte al 100% delle spese Pt_1 straordinarie.
c) Con riserva di definire gli ulteriori rapporti economico-patrimoniali con separata ed autonoma azione.
Per il Curatore speciale
- disporsi la revoca L'affidamento dei minori al servizio sociale;
- dichiarare la signora decaduta dalla responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1 CP_3 [...]
e per l'effetto, dato atto L'adeguatezza del padre il quale, come indicato dal Servizio Per_1 CP_4
Sociale, ha accolto positivamente le indicazioni e gli aiuti del servizio sociale e ha dimostrato di essere in grado pagina 2 di 6 di svolgere il proprio ruolo genitoriale e di cogliere i bisogni dei minori, confermare che il signor è Parte_1
l'unico genitore ad esercitare la responsabilità genitoriale sui figli e;
CP_3 Per_1 CP_4
- disporre la sospensione degli incontri madre e figli e di ogni altra forma di contatto, disponendo che, qualora la madre volesse riprendere i contatti con i minori, dovrà rivolgersi al servizio sociale il quale, previa valutazione della sua condizione personale e psicofisica, valuterà nell'esclusivo interesse dei minori, l'opportunità di attivare incontri madre e figli in forma protetta;
- disporre l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento dei figli, mediante versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, al signor della somma mensile di € 150,00 per ciascun figlio, somma rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat. Disporre l'obbligo della madre di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia del 14.07.2016;
- disporsi monitoraggio da parte del Servizio Sociale sul nucleo familiare per un periodo di almeno due anni, predisponendo tutti gli interventi ritenuti opportuni nell'interesse dei minori e del nucleo familiare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.9.2022, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
il 14.11.2018 in Gottolengo e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 CP_2 ed in data 21 Giugno 2019 e in Manerbio il 2 Marzo 2021, evidenziava che la CP_3 CP_4 prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente parte resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza del 9.11.2022, con ordinanza in pari data il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciando i provvedimenti temporanei ed urgenti (segnatamente: affido dei minori ai Servizi Sociali, collocamento della prole presso nonni paterni autorizzati a prendere decisioni di maggiore interesse insieme al padre, divieto coabitazione madre con i minori ed incontri protetti;
nomina del Curatore speciale dei minori, attivazione dei servizi CPS e SERT); provvedimenti successivamente integrati con ordinanza il
24.2.2023 (segnatamente: a decorrere dalla data della domanda, pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole con il versamento di un assegno L'importo di € 150,00 per ciascun figlio, da versare al padre ogni mese entro il giorno 5, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale: sospende gli incontri protetti madre-figli, fino a che quest'ultima non intraprenda con pagina 3 di 6 costanza il proposto percorso presso il CPS e SERT e i colloqui con gli operatori del servizio incaricato).
Costituite le parti avanti al IU Istruttore, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e proseguito il monitoraggio, all'udienza del 20.6.2025 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi L'art.151 c.c. , tenuto conto L'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Non ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda di addebito alla resistente, in quanto tutto il corso della convivenza matrimoniale (2018-giugno 2022) si è connotato in continue e frequenti liti per la gestione familiare e dei tre figli piccoli, aggravata dall'incontestato utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di entrambi i coniugi;
circostanze tali da non consentire di individuare in capo ad uno di essi un'univoca responsabilità nella causazione del fallimento L'unione matrimoniale.
Restano per contro irrilevanti ai fini L'addebito le gravi condotte a carico della madre, di cui infra, in quanto successive alla definitiva rottura del rapporto coniugale.
In merito ai tre figli minorenni, ricorrono le condizioni per dichiarare la decadenza della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Dalla cessazione della convivenza nel giugno 2022 sino ad oggi, la madre non ha mai adempiuto alle prescrizioni imposte dal Tribunale e più volte auspicate dai Servizi sociali, al fine di fronteggiare le riferite fragilità, gravi e pericolose per sé e per la prole, quali la dipendenza da sostanze stupefacenti, alcol e gioco, disturbo bipolare, mancata assunzione delle terapie, sospetto svolgimento di attività di meretricio a domicilio, mancanza di igiene. Invero, nonostante il lungo monitoraggio perdurato per oltre tre anni, la madre mai si è presentata al Sert/CPS, salvo un solo colloquio nel 2022 con gli assistenti sociali, rifiutando qualsivoglia forma di aiuto, anche domiciliare, nonostante molteplici i tentativi di contatto da parte degli operatori. Il tutto con grave pregiudizio per la prole che, ad oggi, sente grandemente l'assenza di una figura materna, particolarmente importante specialmente nei primi anni di vita. Non da ultimo, sino ad oggi non ha mai provveduto al contributo al mantenimento dei tre figli, totalmente a carico del padre/nonni paterni,
pagina 4 di 6 onere cui è tenuto ciascun genitore, anche inoccupato, per il semplice fatto della procreazione, nel caso di specie vieppiù posto in misura minima.
Per contro, ricorrono i presupposti per la revoca del disposto affidamento dei figli ai Servizi Sociali, avendo la figura paterna dimostrato di seguire nel tempo le indicazioni del Servizio, risolvendo i problemi di dipendenza da sostanze, con un graduale raggiungimento L'autonomia, anche lavorativa, dalla sua famiglia di origine, il cui ruolo vicariante rappresenta comunque un'effettiva risorsa.
Va pertanto integralmente accolta la proposta del Servizio di “affido super esclusivo dei minori al sig. con collocamento presso i nonni paterni e la possibilità di effettuare i pernotti Pt_1 congiuntamente al padre presso l'abitazione dello stesso, compatibilmente ai suoi impegni lavorativi.
Il servizio propone di mantenere attivo il monitoraggio in essere tramite educativa domiciliare e sostegno alla genitorialità per tutto il tempo ritenuto necessario”, da ritenersi congruo nella misura massima di anni due.
Non ricorrono elementi contrari alla conferma del mantenimento a carico della madre, già disposto nell'ordinanza presidenziale nella misura minima.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente nei confronti del ricorrente e del Curatore speciale e si liquidano secondo i parametri minimi ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 125,50 per spese ed in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale in favore del resistente ed € 4.500,00 in favore del Curatore speciale (segnatamente in € 1.000,00 per fase di studio, € 2.000,00 per doppia fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria -quest'utlima esclusa per il Curatore speciale- e € 1.500,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge, con la precisazione che il compenso del Curatore speciale va distratto in favore L'RA essendo il Curatore ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Gottolengo di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto comune, per l'anno 2018, parte I, n. 3;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione alla resistente;
4) dichiara la resistente decaduta dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori;
pagina 5 di 6 5) affida i figli in via esclusiva al padre, con facoltà di assunzione in via autonoma di tutte le decisioni di straordinaria amministrazione, ivi compreso il rilascio della documentazione valida per l'espatrio;
6) collocamento prevalente dei minori presso i nonni paterni e la possibilità di effettuare i pernotti congiuntamente al padre presso l'abitazione dello stesso, compatibilmente ai suoi impegni lavorativi;
7) sospende gli incontri protetti madre-figli, fino a che quest'ultima non intraprenda con costanza il proposto percorso presso il CPS e SERT e i colloqui con gli operatori del servizio incaricato, rimettendo a quest'ultimo di stabilire la modalità e il calendario di ripresa degli incontri;
8) decorrere dalla data della domanda, pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole con il versamento di un assegno L'importo di € 150,00 per ciascun figlio, da versare al padre ogni mese entro il giorno 5, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale:
9) incarica i Servizi Sociali di proseguire il monitoraggio il nucleo familiare per un periodo di due anni, mantenendo l'educativa domiciliare, rivalutando periodicamente le condizioni della prole minore, segnalando prontamente al PM presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
10) condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
11) condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore L'RA (per il
Curatore speciale), liquidate in motivazione in complessivi € 4.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali Ambito 09.
Brescia, camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente est.
LE IO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi L'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
LE IO Presidente est.
UD ER IU
Andrea Marchesi IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10099/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BECHERI ROSETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MORETTI REMO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E nei confronti di
(cod. fisc. ), (cod. fisc. Controparte_2 C.F._3 CP_3
), (cod. fisc. ), con il Curatore C.F._4 CP_4 C.F._5 speciale avv. PAGHERA GIOVANNA
TERZI INTERVENUTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/06/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 6 In via principale: pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie SI.ra in Parte_2 considerazione della gravi condotte assunte nei confronti del marito e della famiglia alle seguenti condizioni :
- Revocare l'affido dei minori ai servizi sociale e disporre l'affidamento di e e CP_3 Controparte_2 [...] al padre SI. in via esclusiva rafforzata con collocazione prevalente e residenza presso il CP_4 Parte_1 medesimo nell'abitazione già di sua proprietà esclusiva sita in Manerbio (BS), Piazza Italia 10 ove abiterà con i minori;
- porre a carico della SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'obbligo di Parte_2 versamento a far data dalla domanda della somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, nonché il
50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo d'intesa sul regime delle suddette, adottato dall'intestato Tribunale in data 14.7.2016;
- dichiarare la resistente decaduta dalla responsabilità genitoriale sui figli minori con sospensione di ogni contatto madre-figli, precisando che ove la stessa intenda riprendere i contatti con loro dovrà rivolgersi ai servizi sociali che verificheranno la sua condizione personale e psicofisica, la serierà delle sue intenzioni e l'opportunità di attivare gli incontri che potranno essere solo in modalità protetta;
- incaricare i servizi sociali, come indicato nelle relazioni , di mantenere un monitoraggio sul nucleo familiare attivando gli interventi più opportuni (educativi, psicologici ed alla genitorialità) nell'interesse del nucleo familiare ed altresì in supporto al progetto di autonomia del padre per la durata di 1 anno;
- condannare la resistente al pagamento delle spese tutte e dei compensi di lite.
[omissis]
Per parte resistente:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Rigettarsi le richieste di controparte, ivi compresa quella collegata all'addebito, in quanto del tutto infondate in fatto e diritto:
- Dichiarare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni:
a) A seguito di indagine del SS, collocazione provvisoria dei figli presso i nonni paterni, con regolamentazione del diritto di visita in favore del padre e della madre;
b) Obbligo a carico del sig. di farsi carico del mantenimento dei figli e di far fronte al 100% delle spese Pt_1 straordinarie.
c) Con riserva di definire gli ulteriori rapporti economico-patrimoniali con separata ed autonoma azione.
Per il Curatore speciale
- disporsi la revoca L'affidamento dei minori al servizio sociale;
- dichiarare la signora decaduta dalla responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1 CP_3 [...]
e per l'effetto, dato atto L'adeguatezza del padre il quale, come indicato dal Servizio Per_1 CP_4
Sociale, ha accolto positivamente le indicazioni e gli aiuti del servizio sociale e ha dimostrato di essere in grado pagina 2 di 6 di svolgere il proprio ruolo genitoriale e di cogliere i bisogni dei minori, confermare che il signor è Parte_1
l'unico genitore ad esercitare la responsabilità genitoriale sui figli e;
CP_3 Per_1 CP_4
- disporre la sospensione degli incontri madre e figli e di ogni altra forma di contatto, disponendo che, qualora la madre volesse riprendere i contatti con i minori, dovrà rivolgersi al servizio sociale il quale, previa valutazione della sua condizione personale e psicofisica, valuterà nell'esclusivo interesse dei minori, l'opportunità di attivare incontri madre e figli in forma protetta;
- disporre l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento dei figli, mediante versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, al signor della somma mensile di € 150,00 per ciascun figlio, somma rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat. Disporre l'obbligo della madre di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia del 14.07.2016;
- disporsi monitoraggio da parte del Servizio Sociale sul nucleo familiare per un periodo di almeno due anni, predisponendo tutti gli interventi ritenuti opportuni nell'interesse dei minori e del nucleo familiare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.9.2022, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
il 14.11.2018 in Gottolengo e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 CP_2 ed in data 21 Giugno 2019 e in Manerbio il 2 Marzo 2021, evidenziava che la CP_3 CP_4 prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente parte resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza del 9.11.2022, con ordinanza in pari data il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciando i provvedimenti temporanei ed urgenti (segnatamente: affido dei minori ai Servizi Sociali, collocamento della prole presso nonni paterni autorizzati a prendere decisioni di maggiore interesse insieme al padre, divieto coabitazione madre con i minori ed incontri protetti;
nomina del Curatore speciale dei minori, attivazione dei servizi CPS e SERT); provvedimenti successivamente integrati con ordinanza il
24.2.2023 (segnatamente: a decorrere dalla data della domanda, pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole con il versamento di un assegno L'importo di € 150,00 per ciascun figlio, da versare al padre ogni mese entro il giorno 5, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale: sospende gli incontri protetti madre-figli, fino a che quest'ultima non intraprenda con pagina 3 di 6 costanza il proposto percorso presso il CPS e SERT e i colloqui con gli operatori del servizio incaricato).
Costituite le parti avanti al IU Istruttore, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e proseguito il monitoraggio, all'udienza del 20.6.2025 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi L'art.151 c.c. , tenuto conto L'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Non ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda di addebito alla resistente, in quanto tutto il corso della convivenza matrimoniale (2018-giugno 2022) si è connotato in continue e frequenti liti per la gestione familiare e dei tre figli piccoli, aggravata dall'incontestato utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di entrambi i coniugi;
circostanze tali da non consentire di individuare in capo ad uno di essi un'univoca responsabilità nella causazione del fallimento L'unione matrimoniale.
Restano per contro irrilevanti ai fini L'addebito le gravi condotte a carico della madre, di cui infra, in quanto successive alla definitiva rottura del rapporto coniugale.
In merito ai tre figli minorenni, ricorrono le condizioni per dichiarare la decadenza della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Dalla cessazione della convivenza nel giugno 2022 sino ad oggi, la madre non ha mai adempiuto alle prescrizioni imposte dal Tribunale e più volte auspicate dai Servizi sociali, al fine di fronteggiare le riferite fragilità, gravi e pericolose per sé e per la prole, quali la dipendenza da sostanze stupefacenti, alcol e gioco, disturbo bipolare, mancata assunzione delle terapie, sospetto svolgimento di attività di meretricio a domicilio, mancanza di igiene. Invero, nonostante il lungo monitoraggio perdurato per oltre tre anni, la madre mai si è presentata al Sert/CPS, salvo un solo colloquio nel 2022 con gli assistenti sociali, rifiutando qualsivoglia forma di aiuto, anche domiciliare, nonostante molteplici i tentativi di contatto da parte degli operatori. Il tutto con grave pregiudizio per la prole che, ad oggi, sente grandemente l'assenza di una figura materna, particolarmente importante specialmente nei primi anni di vita. Non da ultimo, sino ad oggi non ha mai provveduto al contributo al mantenimento dei tre figli, totalmente a carico del padre/nonni paterni,
pagina 4 di 6 onere cui è tenuto ciascun genitore, anche inoccupato, per il semplice fatto della procreazione, nel caso di specie vieppiù posto in misura minima.
Per contro, ricorrono i presupposti per la revoca del disposto affidamento dei figli ai Servizi Sociali, avendo la figura paterna dimostrato di seguire nel tempo le indicazioni del Servizio, risolvendo i problemi di dipendenza da sostanze, con un graduale raggiungimento L'autonomia, anche lavorativa, dalla sua famiglia di origine, il cui ruolo vicariante rappresenta comunque un'effettiva risorsa.
Va pertanto integralmente accolta la proposta del Servizio di “affido super esclusivo dei minori al sig. con collocamento presso i nonni paterni e la possibilità di effettuare i pernotti Pt_1 congiuntamente al padre presso l'abitazione dello stesso, compatibilmente ai suoi impegni lavorativi.
Il servizio propone di mantenere attivo il monitoraggio in essere tramite educativa domiciliare e sostegno alla genitorialità per tutto il tempo ritenuto necessario”, da ritenersi congruo nella misura massima di anni due.
Non ricorrono elementi contrari alla conferma del mantenimento a carico della madre, già disposto nell'ordinanza presidenziale nella misura minima.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente nei confronti del ricorrente e del Curatore speciale e si liquidano secondo i parametri minimi ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 125,50 per spese ed in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale in favore del resistente ed € 4.500,00 in favore del Curatore speciale (segnatamente in € 1.000,00 per fase di studio, € 2.000,00 per doppia fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria -quest'utlima esclusa per il Curatore speciale- e € 1.500,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge, con la precisazione che il compenso del Curatore speciale va distratto in favore L'RA essendo il Curatore ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Gottolengo di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto comune, per l'anno 2018, parte I, n. 3;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione alla resistente;
4) dichiara la resistente decaduta dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori;
pagina 5 di 6 5) affida i figli in via esclusiva al padre, con facoltà di assunzione in via autonoma di tutte le decisioni di straordinaria amministrazione, ivi compreso il rilascio della documentazione valida per l'espatrio;
6) collocamento prevalente dei minori presso i nonni paterni e la possibilità di effettuare i pernotti congiuntamente al padre presso l'abitazione dello stesso, compatibilmente ai suoi impegni lavorativi;
7) sospende gli incontri protetti madre-figli, fino a che quest'ultima non intraprenda con costanza il proposto percorso presso il CPS e SERT e i colloqui con gli operatori del servizio incaricato, rimettendo a quest'ultimo di stabilire la modalità e il calendario di ripresa degli incontri;
8) decorrere dalla data della domanda, pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole con il versamento di un assegno L'importo di € 150,00 per ciascun figlio, da versare al padre ogni mese entro il giorno 5, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale:
9) incarica i Servizi Sociali di proseguire il monitoraggio il nucleo familiare per un periodo di due anni, mantenendo l'educativa domiciliare, rivalutando periodicamente le condizioni della prole minore, segnalando prontamente al PM presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
10) condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
11) condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore L'RA (per il
Curatore speciale), liquidate in motivazione in complessivi € 4.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali Ambito 09.
Brescia, camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente est.
LE IO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi L'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 6 di 6