TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2097/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 2097/2022
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 04 NOVEMBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del provvedimento con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che l'attrice (essendo la convenuta rimasta contumace) ha provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. R.G. n. 2097/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 04 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2097 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: assicurazione contro i danni, pendente
TRA
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.09.1982 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall' Avv. Angelarosa
AN (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Gragnano (NA), alla via Castellammare n. 184;
ATTRICE
E
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, al Viale Cesare
Pavese n. 385;
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale R.G. n. 2097/2022
dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione notificato in data 16.05.2022, Parte_1 ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale al fine Controparte_1 di sentir condannare la convenuta – previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento contrattuale imputabile a quest'ultima - al pagamento dell'indennizzo pari ad € 8.000,00, a seguito del furto dell'autocarro Peugeot
Ranch tg. DZ289JE, avvenuto tra il 27 ed il 28 maggio 2012 in Montefredane (AV), in forza dell'operatività della polizza n. 115290028878, oltre interessi “legali e moratori” e rivalutazione monetaria “nella misura che ci si riserva di specificare” nonché alla rifusione delle spese di lite (anche della fase stragiudiziale).
L'attrice ha chiesto altresì la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
3. A fondamento delle domande proposte, parte attrice ha dedotto che:
a) in data compresa tra il 27 maggio 2012, ore 10:00 ed il 28 maggio 2012, ore
06:30, l'autocarro Peugeot Ranch tg. DZ289JE, in proprietà dell'attrice ed assicurato per con la convenuta compagnia assicurativa con polizza n.
115290028878, è stato oggetto di furto da parte di ignoti, allorquando era parcato alla via Piante in Montefredane;
b) che tale circostanza è stata oggetto di denuncia in data 28.05.2012 presso la
Stazione dei Carabinieri di Montefredane e la denuncia è stata poi integrata in data
29 maggio 2012;
c) che, a seguito della denuncia, è stato avviato il procedimento penale iscritto al n.
2005/12 RGNR presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Avellino, definito in data 21 maggio 2013 con decreto di archiviazione per irreperibilità degli autori del reato di cui agli artt. 624-625 c.p.;
d) che, nonostante le reiterate richieste stragiudiziali di indennizzo e l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, la compagnia assicurativa è rimasta inadempiente, non provvedendo alla liquidazione della somma garantita né corrispondendo alcun ristoro in sede stragiudiziale. R.G. n. 2097/2022
4. Ciò posto, all'udienza del 10.01.2023 è stata dichiarata la contumacia della convenuta ed assegnato il termine di legge per Controparte_2
l'introduzione del procedimento di mediazione.
Esperita la mediazione in data 09.02.2023 conclusasi con esito negativo, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove viene deciso all'esito del deposito delle note scritte, che tengono luogo della discussione orale della causa.
5. Passando ad esaminare la res controversa, il Tribunale ritiene che le domande attoree non siano fondate e che, pertanto, non meritino accoglimento, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
6. Va premesso che l'azione proposta dall'attrice , finalizzata Parte_1 all'ottenimento dell'indennizzo assicurativo a fronte del furto del proprio autocarro
Peugeot Ranch tg. DZ289JE, ha contenuto e natura contrattuale.
Invero, l'attrice ha invocato l'operatività della polizza “Guidamica” n.
115290028878 stipulata con in data 28.11.2011, la Controparte_1 quale contempla, tra l'altro, una copertura sino ad € 8.000,00 per il rischio incendio, furto e rapina dell'autocarro.
La convenuta, dal canto suo, non si è costituita in giudizio, restando contumace e, tuttavia, come è noto, la contumacia integra un comportamento processuale
"neutro" cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché la contumacia non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Cass. 21/11/2014, n.
24885; Cass. civile sez. III, 24/05/2023, n.14372).
Fatte queste premesse, l'attrice non ha assolto al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., difettando la dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa, non essendo stata fornita prova della effettiva verificazione del lamentato furto né dei tempi e delle concrete modalità della sua realizzazione. R.G. n. 2097/2022
Invero, si è limitata a produrre in atti – oltre al certificato di Parte_1 polizza assicurativa ed al certificato cronologico PRA con annotazione perdita di possesso - la sola denuncia di furto presentata in data 28.05.2012 ai Carabinieri della Stazione di Montefredane (AV) dal marito dell'attrice, ed Persona_1 integrata in data 29 maggio 2012 nonché il certificato di conclusione del relativo procedimento penale per essere rimasti ignoti gli autori del reato, rilasciato dalla
Cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino in data
30.05.2013.
La sola denuncia sporta dal coniuge dell'attrice presso la Stazione dei Carabinieri di Montefredane non costituisce, di per sé, idoneo elemento probatorio, trattandosi di un atto di parte, privo di valore dimostrativo quanto alla veridicità del contenuto.
Sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass., sez. III
Civ., Sent. n. 25510/2021) ha più volte affermato che la denuncia di furto presentata dall'assicurato, ovvero una dichiarazione resa dalla stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo, non integra prova idonea ai fini della dimostrazione dei fatti fondanti la pretesa risarcitoria.
L'attrice avrebbe, dunque, dovuto articolare mezzi istruttori idonei a comprovare l'accadimento del fatto dedotto, trattandosi di circostanza costitutiva del diritto azionato in giudizio.
ha, invece, articolato, in sede di atto di citazione (e con note Parte_1 scritte depositate in data 23 settembre 2022) quattro capitoli di prova per testi inammissibili, in quanto i capi nn. 1 e 3 vertono su circostanze provate documentalmente, l'ulteriore capo relativo al carattere strumentale dell'autovettura riveste carattere valutativo, mentre il capo n.
2 - in astratto rilevante ai fini della decisione - è stato formulato senza che lo stesso potesse chiarire in termini di sufficiente chiarezza i tempi e le modalità del furto.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda attorea va integralmente rigettata.
7. Del pari va rigettata la domanda di condanna della convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., pure formulata dall'attrice, atteso che la stessa presuppone, in primo luogo, la soccombenza della controparte, nella specie non sussistente. R.G. n. 2097/2022
8. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, nulla deve esser disposto in ragione della contumacia della convenuta
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando, nella controversia civile recante n. 2097/2022, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così pronuncia:
- rigetta le domande attoree;
- nulla per le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso all'udienza del 04 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 2097/2022
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 04 NOVEMBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del provvedimento con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che l'attrice (essendo la convenuta rimasta contumace) ha provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. R.G. n. 2097/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 04 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2097 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: assicurazione contro i danni, pendente
TRA
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.09.1982 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall' Avv. Angelarosa
AN (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Gragnano (NA), alla via Castellammare n. 184;
ATTRICE
E
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, al Viale Cesare
Pavese n. 385;
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale R.G. n. 2097/2022
dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione notificato in data 16.05.2022, Parte_1 ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale al fine Controparte_1 di sentir condannare la convenuta – previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento contrattuale imputabile a quest'ultima - al pagamento dell'indennizzo pari ad € 8.000,00, a seguito del furto dell'autocarro Peugeot
Ranch tg. DZ289JE, avvenuto tra il 27 ed il 28 maggio 2012 in Montefredane (AV), in forza dell'operatività della polizza n. 115290028878, oltre interessi “legali e moratori” e rivalutazione monetaria “nella misura che ci si riserva di specificare” nonché alla rifusione delle spese di lite (anche della fase stragiudiziale).
L'attrice ha chiesto altresì la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
3. A fondamento delle domande proposte, parte attrice ha dedotto che:
a) in data compresa tra il 27 maggio 2012, ore 10:00 ed il 28 maggio 2012, ore
06:30, l'autocarro Peugeot Ranch tg. DZ289JE, in proprietà dell'attrice ed assicurato per con la convenuta compagnia assicurativa con polizza n.
115290028878, è stato oggetto di furto da parte di ignoti, allorquando era parcato alla via Piante in Montefredane;
b) che tale circostanza è stata oggetto di denuncia in data 28.05.2012 presso la
Stazione dei Carabinieri di Montefredane e la denuncia è stata poi integrata in data
29 maggio 2012;
c) che, a seguito della denuncia, è stato avviato il procedimento penale iscritto al n.
2005/12 RGNR presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Avellino, definito in data 21 maggio 2013 con decreto di archiviazione per irreperibilità degli autori del reato di cui agli artt. 624-625 c.p.;
d) che, nonostante le reiterate richieste stragiudiziali di indennizzo e l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, la compagnia assicurativa è rimasta inadempiente, non provvedendo alla liquidazione della somma garantita né corrispondendo alcun ristoro in sede stragiudiziale. R.G. n. 2097/2022
4. Ciò posto, all'udienza del 10.01.2023 è stata dichiarata la contumacia della convenuta ed assegnato il termine di legge per Controparte_2
l'introduzione del procedimento di mediazione.
Esperita la mediazione in data 09.02.2023 conclusasi con esito negativo, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove viene deciso all'esito del deposito delle note scritte, che tengono luogo della discussione orale della causa.
5. Passando ad esaminare la res controversa, il Tribunale ritiene che le domande attoree non siano fondate e che, pertanto, non meritino accoglimento, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
6. Va premesso che l'azione proposta dall'attrice , finalizzata Parte_1 all'ottenimento dell'indennizzo assicurativo a fronte del furto del proprio autocarro
Peugeot Ranch tg. DZ289JE, ha contenuto e natura contrattuale.
Invero, l'attrice ha invocato l'operatività della polizza “Guidamica” n.
115290028878 stipulata con in data 28.11.2011, la Controparte_1 quale contempla, tra l'altro, una copertura sino ad € 8.000,00 per il rischio incendio, furto e rapina dell'autocarro.
La convenuta, dal canto suo, non si è costituita in giudizio, restando contumace e, tuttavia, come è noto, la contumacia integra un comportamento processuale
"neutro" cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché la contumacia non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Cass. 21/11/2014, n.
24885; Cass. civile sez. III, 24/05/2023, n.14372).
Fatte queste premesse, l'attrice non ha assolto al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., difettando la dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa, non essendo stata fornita prova della effettiva verificazione del lamentato furto né dei tempi e delle concrete modalità della sua realizzazione. R.G. n. 2097/2022
Invero, si è limitata a produrre in atti – oltre al certificato di Parte_1 polizza assicurativa ed al certificato cronologico PRA con annotazione perdita di possesso - la sola denuncia di furto presentata in data 28.05.2012 ai Carabinieri della Stazione di Montefredane (AV) dal marito dell'attrice, ed Persona_1 integrata in data 29 maggio 2012 nonché il certificato di conclusione del relativo procedimento penale per essere rimasti ignoti gli autori del reato, rilasciato dalla
Cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino in data
30.05.2013.
La sola denuncia sporta dal coniuge dell'attrice presso la Stazione dei Carabinieri di Montefredane non costituisce, di per sé, idoneo elemento probatorio, trattandosi di un atto di parte, privo di valore dimostrativo quanto alla veridicità del contenuto.
Sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass., sez. III
Civ., Sent. n. 25510/2021) ha più volte affermato che la denuncia di furto presentata dall'assicurato, ovvero una dichiarazione resa dalla stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo, non integra prova idonea ai fini della dimostrazione dei fatti fondanti la pretesa risarcitoria.
L'attrice avrebbe, dunque, dovuto articolare mezzi istruttori idonei a comprovare l'accadimento del fatto dedotto, trattandosi di circostanza costitutiva del diritto azionato in giudizio.
ha, invece, articolato, in sede di atto di citazione (e con note Parte_1 scritte depositate in data 23 settembre 2022) quattro capitoli di prova per testi inammissibili, in quanto i capi nn. 1 e 3 vertono su circostanze provate documentalmente, l'ulteriore capo relativo al carattere strumentale dell'autovettura riveste carattere valutativo, mentre il capo n.
2 - in astratto rilevante ai fini della decisione - è stato formulato senza che lo stesso potesse chiarire in termini di sufficiente chiarezza i tempi e le modalità del furto.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda attorea va integralmente rigettata.
7. Del pari va rigettata la domanda di condanna della convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., pure formulata dall'attrice, atteso che la stessa presuppone, in primo luogo, la soccombenza della controparte, nella specie non sussistente. R.G. n. 2097/2022
8. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, nulla deve esser disposto in ragione della contumacia della convenuta
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando, nella controversia civile recante n. 2097/2022, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così pronuncia:
- rigetta le domande attoree;
- nulla per le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso all'udienza del 04 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani