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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3976/2019 R.G. posta in deliberazione con provvedimento del 13 novembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
Avv. Francesco Burigana (C.F. ) C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
Avv. Luigi Marsico (C.F. C.F._4 Avv. Riccardo Menghini (C.F. ) C.F._5
Avv. Fabio Pignataro (C.F. ) C.F._6
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8333/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 8333/2019 il Tribunale di Roma, provvedendo sull'opposizione proposta da ha così statuito: Controparte_1
“- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
5.500,00, oltre cassa previdenziale ed I.V.A. ed interessi legali dalla domanda al saldo, come in motivazione;
- pone il 50% delle spese di lite, liquidate, per tale quota, in € 1.574,35, oltre C.P.A. ed
I.V.A. di legge, a carico dell'opponente, dichiarandone il residuo compensato;
- pone definitivamente a carico solidale paritario di entrambe le parti le spese di
C.T.U.”
Avverso la citata sentenza, l'Arch. ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Voglia la Corte di Roma adita, ogni contraria istanza disattesa, riformare integralmente, per le ragioni tutte esposte in narrativa, la sentenza nr. 8333/2019-
N.R.G. 28427/2013 resa dal Tribunale di Roma, Sezione XI, Giudice Dott. Crisafulli, pubblicata in data 16.04.2019 e notificata in data 10.05.2019, e accertata l'attività professionale svolta dall'appellante condannare il al pagamento CP_1
dell'ulteriore importo di €. 23.779,95 pari a quello indicato nel decreto ingiuntivo ammontante ad €. 30.758,35 detratto l'importo riconosciuto in primo grado pari ad €.
6.978,40 (€ 5.500,00 oltre Cassa ed Iva).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio si è costituito che ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
- in via principale rigettare le domande tutte formulate dal sig. nel Parte_1
proprio atto di appello in quanto integralmente infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n.8333/2019, emessa all'esito del giudizio di primo grado;
- con conseguente vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.”
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 7 novembre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2296/13 ottenuto dall'Arch. per Parte_1
l'importo di € 30.758,35, a titolo di compensi professionali per la prestazione avente ad oggetto il “progetto di massima ed esecutivo di opere interne di ristrutturazione ed arredo di un immobile uso residenziale in costruzione…” sito nel Comune di Roma, in
Trigoria 64 cantiere Valle dei Conti, acquistato dal sulla pianta. CP_1 Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando il al pagamento della somma di € 5.500,00, a titolo CP_1
di compenso residuo spettante al professionista;
ha disposto la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% e ha posto a carico dell'opponente il restante 50%.
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale - contiene la formulazione di una censura estremamente generica che non scalfisce in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado.
In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito la questione sollevata,
l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta.
Va premesso che risultano passati in giudicato i capi della gravata sentenza afferenti al rapporto intercorso tra l'Arch. e il alle attività compiute dal Pt_1 CP_1
professionista, all'entità delle opere realizzate e al pagamento delle prestazioni rese fino all'emissione della fattura n.29/07.
Ciò posto, la prima censura, con la quale parte appellante si duole del “mancato riconoscimento degli onorari riconosciuti dal Consiglio dell'ordine di appartenenza per l'attività prestata successivamente al 19 novembre 2007 (data di emissione della fattura 29) per contraddittoria motivazione”, va disattesa.
Nel premettere che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ. “(Cass. 14556/04; 3463/10), nel caso in esame l'ammontare del compenso spettante per l'ulteriore attività svolta pacificamente oltre il 2007 (fino al 2009) è stato determinato dallo stesso e accettato dal Pt_1 CP_1
Dalla documentazione in atti è emerso, infatti, che, in relazione alle attività professionali svolte successivamente all'emissione della fattura n. 29/07, l'appellante ha emesso due ulteriori fatture, rispettivamente, la n. 41/08 dell'importo di € 9.792,00
(comprensivo di Iva), recante come causale: “Prestazione professionale relativa alla consulenza e al progetto per il risparmio energetico e l'istallazione di impianto termico solare per l'immobile uso residenziale in Trigoria, Roma, cantiere Valle dei Conti.” - regolarmente saldata dal - e la n. 55/09 dell'importo di € 1.500,00, oltre CP_1
Iva, anch'essa pagata.
Proprio con la fattura n. 55/09, recante la causale “Prestazione professionale relativa alla consulenza per i lavori di realizzazione di un immobile di proprietà ad uso residenziale in Trigoria, Roma, cantiere Ville dei Conti (acconto di € 1,500,00 parte del saldo finale di € 7.000,00)” l'Arch. ha quantificato il “saldo finale” per la Pt_1
conclusione dell'attività professionale svolta in favore del nell'importo CP_1
complessivo di € 7.000,00, chiedendo il pagamento parziale, a titolo di acconto, della somma di € 1.500,00.
Come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, il pagamento dell'acconto effettuato dal ha costituito un'accettazione della proposta formulata CP_1
dall'Arch. nel senso che le parti si sono accordate per definire l'ammontare del Pt_1
“saldo finale” delle ultime prestazioni commissionate al professionista nella misura di
€ 7.000,00.
La decisione del Tribunale di riconoscere il credito residuo spettante al nella Pt_1
somma di € 5.500,00, pari alla differenza tra il “saldo finale” indicato nella fattura e l'acconto versato dal appare corretta, restando per l'effetto inesigibile la CP_1
pretesa avanzata in sede monitoria dall'Architetto al fine di conseguire un compenso maggiore rispetto a quello dal medesimo quantificato con l'ultima fattura emessa. In conclusione, l'appello va respinto, restando di conseguenza assorbita l'ulteriore doglianza relativa alla compensazione delle spese di lite nella misura del 50%.
L'importo stabilito dal Tribunale risulta, peraltro, allo stato versato atteso che successivamente dell'emissione della gravata sentenza, sia pure con salvezza dei rispettivi diritti, le parti hanno sottoscritto un atto di transazione in virtù del quale il ha corrisposto in tre rate mensili la somma complessiva di € 9.586,78, pari CP_1
agli importi liquidati dal giudice di prime cure anche a titolo di spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3976/2019 R.G. posta in deliberazione con provvedimento del 13 novembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
Avv. Francesco Burigana (C.F. ) C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
Avv. Luigi Marsico (C.F. C.F._4 Avv. Riccardo Menghini (C.F. ) C.F._5
Avv. Fabio Pignataro (C.F. ) C.F._6
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8333/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 8333/2019 il Tribunale di Roma, provvedendo sull'opposizione proposta da ha così statuito: Controparte_1
“- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
5.500,00, oltre cassa previdenziale ed I.V.A. ed interessi legali dalla domanda al saldo, come in motivazione;
- pone il 50% delle spese di lite, liquidate, per tale quota, in € 1.574,35, oltre C.P.A. ed
I.V.A. di legge, a carico dell'opponente, dichiarandone il residuo compensato;
- pone definitivamente a carico solidale paritario di entrambe le parti le spese di
C.T.U.”
Avverso la citata sentenza, l'Arch. ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Voglia la Corte di Roma adita, ogni contraria istanza disattesa, riformare integralmente, per le ragioni tutte esposte in narrativa, la sentenza nr. 8333/2019-
N.R.G. 28427/2013 resa dal Tribunale di Roma, Sezione XI, Giudice Dott. Crisafulli, pubblicata in data 16.04.2019 e notificata in data 10.05.2019, e accertata l'attività professionale svolta dall'appellante condannare il al pagamento CP_1
dell'ulteriore importo di €. 23.779,95 pari a quello indicato nel decreto ingiuntivo ammontante ad €. 30.758,35 detratto l'importo riconosciuto in primo grado pari ad €.
6.978,40 (€ 5.500,00 oltre Cassa ed Iva).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio si è costituito che ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
- in via principale rigettare le domande tutte formulate dal sig. nel Parte_1
proprio atto di appello in quanto integralmente infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n.8333/2019, emessa all'esito del giudizio di primo grado;
- con conseguente vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio.”
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 7 novembre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2296/13 ottenuto dall'Arch. per Parte_1
l'importo di € 30.758,35, a titolo di compensi professionali per la prestazione avente ad oggetto il “progetto di massima ed esecutivo di opere interne di ristrutturazione ed arredo di un immobile uso residenziale in costruzione…” sito nel Comune di Roma, in
Trigoria 64 cantiere Valle dei Conti, acquistato dal sulla pianta. CP_1 Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando il al pagamento della somma di € 5.500,00, a titolo CP_1
di compenso residuo spettante al professionista;
ha disposto la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% e ha posto a carico dell'opponente il restante 50%.
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale - contiene la formulazione di una censura estremamente generica che non scalfisce in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado.
In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito la questione sollevata,
l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta.
Va premesso che risultano passati in giudicato i capi della gravata sentenza afferenti al rapporto intercorso tra l'Arch. e il alle attività compiute dal Pt_1 CP_1
professionista, all'entità delle opere realizzate e al pagamento delle prestazioni rese fino all'emissione della fattura n.29/07.
Ciò posto, la prima censura, con la quale parte appellante si duole del “mancato riconoscimento degli onorari riconosciuti dal Consiglio dell'ordine di appartenenza per l'attività prestata successivamente al 19 novembre 2007 (data di emissione della fattura 29) per contraddittoria motivazione”, va disattesa.
Nel premettere che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ. “(Cass. 14556/04; 3463/10), nel caso in esame l'ammontare del compenso spettante per l'ulteriore attività svolta pacificamente oltre il 2007 (fino al 2009) è stato determinato dallo stesso e accettato dal Pt_1 CP_1
Dalla documentazione in atti è emerso, infatti, che, in relazione alle attività professionali svolte successivamente all'emissione della fattura n. 29/07, l'appellante ha emesso due ulteriori fatture, rispettivamente, la n. 41/08 dell'importo di € 9.792,00
(comprensivo di Iva), recante come causale: “Prestazione professionale relativa alla consulenza e al progetto per il risparmio energetico e l'istallazione di impianto termico solare per l'immobile uso residenziale in Trigoria, Roma, cantiere Valle dei Conti.” - regolarmente saldata dal - e la n. 55/09 dell'importo di € 1.500,00, oltre CP_1
Iva, anch'essa pagata.
Proprio con la fattura n. 55/09, recante la causale “Prestazione professionale relativa alla consulenza per i lavori di realizzazione di un immobile di proprietà ad uso residenziale in Trigoria, Roma, cantiere Ville dei Conti (acconto di € 1,500,00 parte del saldo finale di € 7.000,00)” l'Arch. ha quantificato il “saldo finale” per la Pt_1
conclusione dell'attività professionale svolta in favore del nell'importo CP_1
complessivo di € 7.000,00, chiedendo il pagamento parziale, a titolo di acconto, della somma di € 1.500,00.
Come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, il pagamento dell'acconto effettuato dal ha costituito un'accettazione della proposta formulata CP_1
dall'Arch. nel senso che le parti si sono accordate per definire l'ammontare del Pt_1
“saldo finale” delle ultime prestazioni commissionate al professionista nella misura di
€ 7.000,00.
La decisione del Tribunale di riconoscere il credito residuo spettante al nella Pt_1
somma di € 5.500,00, pari alla differenza tra il “saldo finale” indicato nella fattura e l'acconto versato dal appare corretta, restando per l'effetto inesigibile la CP_1
pretesa avanzata in sede monitoria dall'Architetto al fine di conseguire un compenso maggiore rispetto a quello dal medesimo quantificato con l'ultima fattura emessa. In conclusione, l'appello va respinto, restando di conseguenza assorbita l'ulteriore doglianza relativa alla compensazione delle spese di lite nella misura del 50%.
L'importo stabilito dal Tribunale risulta, peraltro, allo stato versato atteso che successivamente dell'emissione della gravata sentenza, sia pure con salvezza dei rispettivi diritti, le parti hanno sottoscritto un atto di transazione in virtù del quale il ha corrisposto in tre rate mensili la somma complessiva di € 9.586,78, pari CP_1
agli importi liquidati dal giudice di prime cure anche a titolo di spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino