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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 13/10/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 599/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR LI Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. AT MI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 599/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OI AN (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA PEDEMONTANA 67 SI LI
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale e divorzio
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 1. In data 09.08.2020 in CO NO (SO) e Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile
[...]
del Comune di CO NO (SO), atto n. 3, p. II, s. A, anno 2020).
1.1 Dall'unione non sono nati figli.
2. Con ricorso depositato il 06.08.2024, chiedeva che fosse dichiarata Parte_1
la separazione dei coniugi e che, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.1 , pur regolarmente notificato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
2.3 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 06.08.2024.
3. All'udienza del 30.09.2025, parte attrice, personalmente presente, confermava e precisava il contenuto dei propri atti e la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
5. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte attrice ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
6. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
pagina 2 di 3 dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
09.03.1992 e nato nel Regno Unito il 22.05.1982, celebrato il Controparte_1
09.08.2020 a CO NO (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 3, p. II, s. A, anno 2020; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CO NO (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 09/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AT MI AR LI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR LI Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. AT MI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 599/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OI AN (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA PEDEMONTANA 67 SI LI
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale e divorzio
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 1. In data 09.08.2020 in CO NO (SO) e Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile
[...]
del Comune di CO NO (SO), atto n. 3, p. II, s. A, anno 2020).
1.1 Dall'unione non sono nati figli.
2. Con ricorso depositato il 06.08.2024, chiedeva che fosse dichiarata Parte_1
la separazione dei coniugi e che, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.1 , pur regolarmente notificato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
2.3 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 06.08.2024.
3. All'udienza del 30.09.2025, parte attrice, personalmente presente, confermava e precisava il contenuto dei propri atti e la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
5. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte attrice ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
6. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
pagina 2 di 3 dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
09.03.1992 e nato nel Regno Unito il 22.05.1982, celebrato il Controparte_1
09.08.2020 a CO NO (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 3, p. II, s. A, anno 2020; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CO NO (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 09/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AT MI AR LI
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