Articolo 14 della Legge 19 luglio 1940, n. 1098
Articolo 13Articolo 15
Versione
29 agosto 1940
Art. 14.

La qualifica di puericultrice spetta esclusivamente a coloro che abbiano la licenza rilasciata a norma dell'art. 12 della presente legge.


Entrata in vigore il 29 agosto 1940
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