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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1362/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000511166000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000511166000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000511166000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.11.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 139202590005111 66/000, notificata da ADER il 12.7.2025 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 13920120000689935001, n. 13920140001030458001 e n. 13920140010331872001, aventi ad oggetto diritti annuali Camera di Commercio per gli anni 2009/2011/2012, chiedendone l'annullamento
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
2) la prescrizione del credito, anche in ipotesi di avvenuta notifica degli atti presupposti.
Con memoria depositata il 18.12.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate IO eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore della Corte Tributaria di Primo Grado di Reggio Emilia e, nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memorie illustrative depositate il 29.12.2025 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da ADER rilevandosi che ex art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992 “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione [..]” e che la intimazione opposta è stata notificata dall'agente della riscossione di IB Valentia.
Tanto precisato, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio ADER ha provato che in relazione alle cartelle di pagamento per cui è causa ha, tra l'altro, notificato al ricorrente, in data 18.8.2022, l'intimazione di pagamento n. 1392022900068.55.01.000
Tale intimazione di pagamento – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato, da un lato, la preclusione a far valere vizi relativi all'omessa notifica degli atti presupposti e, dall'altro, il consolidamento del credito e la conseguente preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n.
22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalle cartelle presupposte per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivo del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di detta intimazione e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 12.7.2025) non è decorso il termine quinquennale. Parte ricorrente con le memorie illustrative ha contestato la produzione documentale offerta dall'agente della riscossione deducendo, in particolare, che “[..] l'ente addetto alla riscossione produce una serie di presunti atti interruttivi della prescrizione [..] a cui non può essere riconosciuta alcuna forma di validità legale poiché il processo che conduce al perfezionamento della notifica non si è concluso. L'ente addetto alla riscossione impositore, infatti, ha omesso di depositare l'avviso di ricevimento della <> che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD) nonché ha omesso di provare la spedizione e l'effettiva consegna al contribuente della raccomandata informativa della notifica (CAN), prescritte ex legge nel caso di mancata notifica al destinatario dell'atto o di notifica nelle mani di un soggetto diverso dal destinatario [..]” e che "[..] Intimazione di pagamento n. 13920229000685501000: Manca qualsiasi tipo di avviso di ricevimento che possa indurre a far pensare alla conclusione di un processo di notificazione. AdER allega soltanto l'intimazione di pagamento ed una ricevuta in bianco, priva di date, timbri e/o firme [..]” (così alle pagg.
2-3 e 5).
Trattasi di contestazioni prive di pregio.
Ed invero, per la citata intimazione di pagamento n. 13920229000685501000 ADER non ha affatto prodotto una “[..] ricevuta in bianco, priva di date, timbri e/o firme [..]” posto che l'avviso di ricevimento depositato contiene le indicazioni relative al primo tentativo di consegna dell'atto con relativa data (30.10.2023) e la sottoscrizione dell'agente postale nonché quelle sulla compiuta giacenza con la specificazione della data
(11.11.2023) e la relativa sottoscrizione;
trattandosi, poi, di notifica eseguita mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, e dunque di forma “semplificata” di notificazione (così Corte Cost. n. 175/2018), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 28872/2018, Cass. n. 10037/2019, Cass. n.
12470/2020 e Corte Cost. n. 175/2018).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1362/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000511166000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000511166000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000511166000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.11.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 139202590005111 66/000, notificata da ADER il 12.7.2025 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 13920120000689935001, n. 13920140001030458001 e n. 13920140010331872001, aventi ad oggetto diritti annuali Camera di Commercio per gli anni 2009/2011/2012, chiedendone l'annullamento
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
2) la prescrizione del credito, anche in ipotesi di avvenuta notifica degli atti presupposti.
Con memoria depositata il 18.12.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate IO eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore della Corte Tributaria di Primo Grado di Reggio Emilia e, nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memorie illustrative depositate il 29.12.2025 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da ADER rilevandosi che ex art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992 “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione [..]” e che la intimazione opposta è stata notificata dall'agente della riscossione di IB Valentia.
Tanto precisato, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio ADER ha provato che in relazione alle cartelle di pagamento per cui è causa ha, tra l'altro, notificato al ricorrente, in data 18.8.2022, l'intimazione di pagamento n. 1392022900068.55.01.000
Tale intimazione di pagamento – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato, da un lato, la preclusione a far valere vizi relativi all'omessa notifica degli atti presupposti e, dall'altro, il consolidamento del credito e la conseguente preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n.
22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalle cartelle presupposte per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivo del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di detta intimazione e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 12.7.2025) non è decorso il termine quinquennale. Parte ricorrente con le memorie illustrative ha contestato la produzione documentale offerta dall'agente della riscossione deducendo, in particolare, che “[..] l'ente addetto alla riscossione produce una serie di presunti atti interruttivi della prescrizione [..] a cui non può essere riconosciuta alcuna forma di validità legale poiché il processo che conduce al perfezionamento della notifica non si è concluso. L'ente addetto alla riscossione impositore, infatti, ha omesso di depositare l'avviso di ricevimento della <> che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD) nonché ha omesso di provare la spedizione e l'effettiva consegna al contribuente della raccomandata informativa della notifica (CAN), prescritte ex legge nel caso di mancata notifica al destinatario dell'atto o di notifica nelle mani di un soggetto diverso dal destinatario [..]” e che "[..] Intimazione di pagamento n. 13920229000685501000: Manca qualsiasi tipo di avviso di ricevimento che possa indurre a far pensare alla conclusione di un processo di notificazione. AdER allega soltanto l'intimazione di pagamento ed una ricevuta in bianco, priva di date, timbri e/o firme [..]” (così alle pagg.
2-3 e 5).
Trattasi di contestazioni prive di pregio.
Ed invero, per la citata intimazione di pagamento n. 13920229000685501000 ADER non ha affatto prodotto una “[..] ricevuta in bianco, priva di date, timbri e/o firme [..]” posto che l'avviso di ricevimento depositato contiene le indicazioni relative al primo tentativo di consegna dell'atto con relativa data (30.10.2023) e la sottoscrizione dell'agente postale nonché quelle sulla compiuta giacenza con la specificazione della data
(11.11.2023) e la relativa sottoscrizione;
trattandosi, poi, di notifica eseguita mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, e dunque di forma “semplificata” di notificazione (così Corte Cost. n. 175/2018), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 28872/2018, Cass. n. 10037/2019, Cass. n.
12470/2020 e Corte Cost. n. 175/2018).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.