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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 958/2024 r.g. promossa da nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
) e , nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.
[...] Parte_2 [...]
), coniugi, rappresentati e difesi dall'avvocato Carla Casson C.F._2
per mandato e domiciliati come in atti – appellanti –
contro
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_1 [...]
) titolare dell'impresa individuale (Part. IVA C.F._3 Controparte_1
) con sede in Vigonza (PD) rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
VA CC per mandato e domiciliato come in atti – appellato e appellante incidentale –
o 0 o
appelli sentenza del Tribunale di AD
1 o 0 o
Conclusioni per gli appellanti
In relazione all'Appello principale: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente Atto d'appello, riformare parzialmente la Sentenza n. 2437/2023 resa inter partes dal Tribunale di AD (R.G. n.
2096/2021) e, per l'effetto, condannare la Controparte alla restituzione dell'importo di € 4.207,00 ed eventualmente anche al risarcimento del danno,
nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Per l'effetto,
condannare la Controparte anche alla rifusione integrale delle spese di lite dei due gradi di giudizio, con ripetizione di quanto già versato dagli Attori in adempimento della Sentenza di primo grado”
Si precisa che l'importo da restituire è pari ad € 4.270,00. Si chiede, dunque,
il rigetto dell'Appello incidentale avversario e la conferma della Sentenza n.
2437/2023 (Trib. AD R.G. 2096/2021) nella parte in cui così statuisce:
“2) - Condanna a rimborsare a la somma di Controparte_1 Parte_1
€. 1808,04 pari alla metà del compenso da questi pagato al CTU.. Con ogni conseguente statuizione sulle spese del presente giudizio.
Conclusioni per l'appellato
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa azione,
eccezione ed istanza, In principalità e nel merito: Respingersi integralmente l'interposto gravame e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n.
2437/2023 resa dal Tribunale di AD (R.G. n. 2096/2021) nei capi 1) e 3)
(quest'ultimo, erroneamente numerato in sentenza come 2) che prevede la condanna degli attori, in via solidale tra loro, a rifondere a Controparte_1
le spese del giudizio, come ivi liquidate. In via di appello incidentale:
2 Riformarsi, per le ragioni esposte in narrativa, la sentenza n. 2437/2023 nel capo 2) nella parte in cui “Condanna a rimborsare a Controparte_1 Pt_1
la somma di €. 1808,04 pari alla metà del compenso da questi pagato
[...]
al CTU” e, per l'effetto, disporre che le spese di CTU debbano essere definitivamente poste a carico degli attori, disponendo la condanna di Pt_1
alla restituzione in favore di della somma di €.
[...] Controparte_1
1.808,04 dallo stesso versata, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze ex
D.M. 55/14 anche del presente grado di giudizio oltre 15% spese generali, 4%
C.P.A., 22% I.V.A. con condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c., 3° comma,
al pagamento in favore del convenuto di una somma equitativamente determinata che tenga conto della temerarietà dell'azione avversaria in entrambi i gradi di giudizio.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 27 maggio 2024, e Parte_1 Parte_2
evocavano , titolare dell'impresa individuale, avanti la Corte Controparte_1
d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 2437/2023 del Tribunale di
AD (pubblicata il 21 novembre 2023, non notificata) che aveva rigettato le domande di risoluzione e risarcimento danni per inadempimento contrattuale (per le attività volte ad ottenere l'incentivo fiscale c.d.
“superbonus 110%”) condannandoli alle spese processuali ed alla metà di quelle di c.t.u.. Ne chiedevano la parziale riforma con la condanna alla restituzione di €. 4.207 (€. 4.270) oltre ai danni lamentando, con il primo motivo, l'errato inquadramento dei fatti sottesi al thema decidendum e rilevando che la questione afferiva all'inadempimento del prestatore d'opera
3 che non aveva svolto le attività finalizzate all'incentivo; con il secondo motivo censuravano la valenza attribuita alla c.t.u. che non avrebbe potuto esonerare la parte dalla prova;
con il terzo motivo si dolevano della mancata valutazione delle eccezioni di nullità della c.t.u.; con il quarto motivo si dolevano dell'errata applicazione delle regole sull'onere della prova e con il quinto motivo censuravano l'addebito delle spese.
Si costituiva , titolare dell'omonima impresa, contrastando Controparte_1
l'appello e proponendo gravame incidentale per l'ottenimento dell'altra quota delle spese di c.t.u. erratamente poste a suo carico.
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 19 novembre
2025 con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie di precisazione delle conclusioni e per gli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello principale è infondato;
quello incidentale va accolto con la parziale riforma della sentenza. Le spese dei due gradi di giudizio, per la soccombenza prevalente, vanno addebitate agli appellanti. Non si ritiene, invece, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria, giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante: la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c)
4 del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale: non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
3.- Il Tribunale rigettò le domande regolando le spese, osservando che:
-) le parti si erano obbliate con contratto del 28 agosto 2020 denominato
“Offerta di analisi fattibilità e progetto preliminare” che prevedeva “analisi di fattibilità e progetto preliminare” finalizzato all'ottenimento integrale o parziale dei benefici fiscali (il c.d. “superbonus 110%”);
-) al momento della discussione del contratto il , che non poteva CP_1
garantire l'ottenimento del “superbonus 110%” in quanto a ciò era rivolto il contratto sottoscritto;
egli aveva fornito le informazioni riguardanti tale agevolazione fiscale e le indicazioni circa il possibile rapporto di investimento/detrazione di 1=>4;
-) il aveva avviato il percorso per lo studio di fattibilità, CP_1
predisponendo e sottoponendo ai clienti quattro bozze di progetti preliminari
(sulla base di approfondimenti sulle esigenze di spazio e sulle disponibilità
economiche) predisponendo il progetto preliminare definitivo e prendendo appuntamento con l'Ufficio Tecnico del Comune per un confronto sulle
5 modifiche da apportare all'edificio tenuto conto delle difficoltà di accesso dovute alla pandemia da Covid-19, accesso previsto a fine dicembre 2020;
-) a seguito del colloquio telefonico del 10 novembre 2020, gli attori avevano esercitato il recesso ma non erano emerse le ragioni;
-) gli addebiti di inerzia, ritardo e mancato adempimento non erano giustificati anche per la tempistica: offerta di prestazioni del del 28 agosto CP_1
2020, sottoscrizione il 10 ottobre e versamento dell'acconto il 16 ottobre
2020; il tutto considerata l'esigenza degli attori di rendersi conto della fruibilità delle agevolazioni fiscali e della necessità di espletare le opportune verifiche sulla complessa operazione che andavano ad assumersi;
-) il aveva iniziato a svolgere le attività predisponendo e CP_1
presentando le bozze di progetto tra il 23 ottobre ed il 4 novembre 2020
mentre già in quella data gli attori avevano manifestato la volontà di recedere/risolvere il contratto;
il tutto nell'arco di meno di due mesi;
-) la c.t.u. aveva appurato che il aveva adempiuto agli accordi (punti CP_1
nn. 1, 2, 3 e 4) con la precisazione, per il punto n. 2, “verifica delle pratiche autorizzative necessarie per la realizzazione dell'intervento” che l'ultima analisi presso l'Ufficio Tecnico, non era stata espletata per recesso;
-) dalla c.t.u. era emerso che i punti nn. 5 e 6 non erano stati svolti per intero a causa del recesso e che il budget inizialmente previsto, seppur in modo sommario, era in linea con quanto preventivato nel rapporto di 1 a 4;
-) per il c.t.u. la bozza di progetto presentata il 23 ottobre 2020 era un progetto preliminare di ristrutturazione con l'analisi della possibilità edificatoria e delle previsioni di piano ammesse mentre l'ultima bozza con due unità più
piccole divise da setto verticale era quella definitiva;
6 -) l'acconto trattenuto dal era congruo;
CP_1
-) erano infondate le eccezioni di nullità della c.t.u.;
--) innanzi tutto, in quanto l'oggetto dell'incarico afferiva all'ottenimento dei benefici fiscali e quindi al “superbonus 110%” mentre non era emersa una rassicurazione o una garanzia di fruibilità anche perché essa sarebbe emersa solo dallo svolgimento dell'incarico, impedito dal recesso;
--) erano ingiustificati gli addebiti per errata valutazione di prove anche in quanto l'edificio da ristrutturare non era ancora divenuto di proprietà degli attori che non avevano ancora le disponibilità finanziarie;
--) era infondata la censura sulla perizia del geom. , incaricato dal Per_1
ma pagato dagli attori, per la stima dell'edificio e che aveva CP_1
comprovato l'esecuzione del rilievo dello stato dei luoghi posto che ad esso aveva partecipato il;
CP_1
--) era inesistente la “violazione del dovere di imparzialità” del c.t.u.;
-) escluso l'inadempimento del contratto d'opera, le domande erano da rigettare con l'addebito delle spese e col riconoscimento del compenso fino al recesso;
col rigetto della domanda ex art. 96 Cod. proc. Civ.;
-) le spese della c.t.u. erano da porre a carico delle parti al 50% ciascuna perché era stata chiesta e svolta a favore di entrambe le parti.
Appello principale
4.1.- Con il primo motivo si lamenta la mancata considerazione del thema
decidendum relativo all'accertamento dell'inadempimento del prestatore d'opera che non aveva curato le pratiche finalizzate all'ottenimento del c.d.
“superbonus 110%” in occasione della ristrutturazione dell'immobile.
Il motivo è infondato.
7 4.2.- Come risulta dai documenti (1,5 e 6 nonché 31 attorei) e dagli atti processuali del primo grado e dell'appello, oltre che dalla pronuncia,
incensurata sul punto, è indubitabile che le parti avevano stipulato il contratto del 28 agosto 2020 auspicando l'ottenimento, in occasione dei lavori di ristrutturazione, del c.d. “superbonus 110%” regolato dalla legge 77 del 2020,
tanto vero che il primo giudice aveva ritenuto che il non avesse CP_1
assunto una obbligazione di risultato. E tale situazione di fatto e diritto futura
(Cass. ordinanza n. 40279 del 15 dicembre 2021) ancorché non indicata nel contratto, era stata ritenuta nella prospettazione delle parti e considerata implicitamente nella formazione del consenso anche se non emergeva;
costituiva presupposto comune condizionante il negozio ed appariva certa
(esistente) nella rappresentazione anche se indipendente dalla attività delle parti. Gli appellanti si sono doluti del mancato adempimento del contratto d'opera addebitando al il non aver curato le pratiche per CP_1
l'ottenimento del beneficio;
il tutto in termini generici neppure precisati.
4.3.- E' vero che in tema di adempimento del contratto d'appalto o d'opera,
in caso di contestazione, spetta all'appaltatore o prestatore d'opera provare l'adempimento (Cass. sentenza 23 giugno 2016 n. 23893 e Cass. ordinanza n.
1701 del 23 gennaio 2025) ma, prima ancora, spetta al committente svolgere l'eccezione di inadempimento allegando in modo chiaro (Cass. sentenza n. 10141 del 16 aprile 2021), già in citazione, i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto e non tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa: dunque, l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta.
8 Dal complessivo esame del motivo, al di là del richiamo alle finalità ed ai presupposti del c.d. “superbonus 110%” non emerge alcun profilo specifico di addebito, soprattutto in considerazione delle obbligazioni pattuite col contratto del 28 agosto 2020 nei punti da 1 a 6 e che risultano adempiuti da 1
a 4. Non emergono profili di addebito specifici, in termini di tempo, fatto,
redazione di precisi atti ovvero omissione – anche considerato, oltretutto, che il periodo considerato dalla stipula del contratto al recesso era stato limitato a meno di due mesi -- non potendo genericamente addursi l'inadempimento soprattutto considerato il tenore delle clausole che appaiono rispettate e posto,
infine, che la richiesta di c.t.u. sarebbe inammissibile perché tale da esonerare la parte non solo e non tanto dalla prova (Cass. sez. 3, Sentenza n. 3191 del
14 febbraio 2006) ma dai precedenti oneri allegativi, qui mancati. Addurre
che il non aveva istruito la pratica per ottenere il “superbonus” e CP_1
che non aveva svolto la relativa attività non appare censura specifica: innanzi tutto in quanto intrinsecamente generica;
poi in quanto il risulta CP_1
aver adempiuto al contratto nel periodo di riferimento;
ulteriormente in quanto i vincoli posti dalle clausole, avrebbero dovuto essere implementati,
dagli appellanti, con la precisazione delle omissioni del tanto più CP_1
che il tempo a disposizione, fino al recesso, era stato limitato ed avrebbe dovuto considerarsi, oltretutto, il rapporto con la PA di difficile attuazione per la pandemia da Covid 19 in atto, con le restrizioni. Né risulta censurato motivatamente (come di seguito) il fatto che il avesse avviato il CP_1
percorso per lo studio di fattibilità, predisponendo e sottoponendo ai clienti quattro bozze di progetti preliminari (sulla base di approfondimenti sulle esigenze di spazi e sulle disponibilità economiche degli attori) predisponendo
9 il progetto definitivo e prendendo appuntamento con l'Ufficio Tecnico per un confronto sulla fattibilità delle modifiche.
5.1.- Con il secondo motivo si censura l'errato rilievo dato alla c.t.u. che non avrebbe potuto costituire mezzo di prova;
si assume che solo la personalissima opinione del c.t.u. aveva consentito al Giudice di affermare che il prestatore d'opera non aveva potuto garantire il risultato;
che il c.t.u.
aveva esaminato il progetto senza considerare che il si era reso CP_1
inadempiente sia in quanto le bozze progettuali erano state quattro e presentavano poche differenze le une dalle altre tanto che era da ritenersi l'inadempimento per i punti 3 e 4 del preventivo, sia in quanto era da ritenersi l'inadempimento per “non aver reso alcuna prestazione riferibile al
Superbonus 110%”. L'inadempimento era da considerare anche in quanto si trattava di “normale” ristrutturazione ed il c.t.u. aveva elaborato dei di calcoli sulla superficie piuttosto che sulla cubatura, sulle altezze interne e sugli ingombri in genere, per poi utilizzarli anche ai fini della quantificazione complessiva giungendo a ritenere “i lavori di demolizione/ricostruzione/ampiamento sarebbero stati in linea con quanto preventivato nel rapporto di 1 a 4.”; che errato, ai fini della prova dell'adempimento, sarebbe stato il richiamo alla perizia del Geom. , Per_1
in quanto incaricato dal ma pagato (dai committenti). CP_1
Il motivo è infondato.
5.2.- E' ben vero che la c.t.u. deducente non può supplire all'onere della prova in capo alla parte tenuta ad esso ma nel caso specifico, a monte, sono mancate specifiche allegazioni dei committenti a circostanziare lo specifico inadempimento del prestatore d'opera in particolare con riguardo al mancato
10 espletamento delle attività per l'ottenimento del c.d. “superbonus 110%”
valendo, sul punto, quanto sopra detto. Per il resto il motivo appare del tutto generico e comunque risulta infondato.
5.3.- Innanzi tutto si osserva che i testimoni introdotti dall'appellato ( Tes_1
e ) in dissenso dalle argomentazioni degli appellanti,
[...] Testimone_2
hanno univocamente confermato per conoscenza diretta che il prestatore d'opera aveva eseguito i lavori con la predisposizione di una bozza di progetto preliminare, la prima di una serie di bozze di progetti o varianti al progetto iniziale e che i clienti avevano chiesto una nuova bozza sostanzialmente differente dalla prima;
che la prima bozza prevedeva due appartamenti, uno al pianterreno ed uno al primo piano e che la seconda bozza prevedeva una divisione verticale delle unità; che ad un certo punto si era arrivati alla previsione di due unità più piccole anche per contenere il budget di spesa;
che erano state poi predisposte le quattro bozze con varie modifiche eseguite dopo le richieste;
che si era reso necessario attendere il benestare del per CP_2
avere qualche certezza sui lavori. Tali prove dimostrano l'adempimento del contratto d'opera nel suo complesso e comunque. Sulla base di esse è stata predisposta la c.t.u., necessaria in quanto di contenuto tecnico, quindi percipiente, proprio a fronte della contestazione tecnica sui lavori svolti. Il
c.t.u. ha dunque ha confermato l'esecuzione dei progetti (conformi alle testimonianze) di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del contratto tanto che la censura appare infondata.
Il motivo appare per il resto generico in quanto non indica, tra i quattro progetti che i testimoni hanno confermato esser stati predisposti in modo difforme su indicazioni della committente, le similitudini in concreto per far
11 da questo derivare l'inconsistenza del lavoro. Nemmeno viene indicato l'errore del c.t.u. quanto ai calcoli sulla superficie piuttosto che sulla cubatura del fabbricato, sulle altezze interne e sugli ingombri in genere, per assumere la tesi secondo cui sarebbe errato dire che “i lavori di demolizione/ricostruzione/ampiamento sarebbero stati in linea con quanto preventivato nel rapporto di 1 a 4.”. Alcun dato tecnico comprensibile risulta contrapposto a tale valutazione;
alcun elemento concreto di critica si apprende a dimostrare che il prestatore sarebbe rimasto inadempiente quanto ai punti 3
e 4 del preventivo non essendo stati indicati i profili e le relative carenze nell'inadempimento e risultando dalla c.t.u. di natura tecnica percipiente sul punto, esattamente il contrario: “Elaborati tecnico-progettuali con definizione degli interventi previsti, – è da intendersi svolto, per il progetto di massima/fattibilità a cui si riferisce il contratto, con la presentazione delle bozze progettuali di cui si ha riscontro oggettivo, (nella parte delle piante)”
“Viste studio tridimensionale di insieme, è da intendersi svolto, per il progetto di massima/fattibilità a cui si riferisce il contratto, con la presentazione delle bozze progettuali di cui si ha riscontro oggettivo, (nella parte delle viste assonometriche/prospettiche)”. In ogni caso, a monte, anche a ritenere la c.t.u.
di natura deducente, risultano omesse allegazioni precise e concrete sull'inadempimento del prestatore d'opera oltretutto considerati i quattro progetti (documentazione in atti) ed i limitati tempi.
5.4.- La c.t.u., sulla base della perizia del Geom. , tempestivamente Per_1
depositata dal convenuto nella terza memoria istruttoria e richiamata a difesa,
ha accertato che era stato eseguito un sopralluogo sull'edificio. Tuttavia, al di là delle disquisizioni, la stessa appellante ha precisato in conclusionale che la
12 perizia del Geom. si poneva al di fuori del contratto: “In particolare, Per_1
la Perizia del geom. non costituiva documento sulla cui base il CTU Per_1
doveva effettuare le proprie valutazioni, in quanto non afferente l'attività
svolta dal geom. . Si ricorda, infatti - come già rilevato nelle Note CP_1
di trattazione scritta per l'udienza di ammissione prove del 10.01.2022 (cfr.
pag. 2) – che tale Perizia, introdotta nel presente giudizio quale doc. 12
attoreo, è stata redatta dal geom. su separato (e saldato a parte, cfr. Per_1
già doc. 13) incarico degli Attori che necessitavano di una stima del valore di mercato del bene immobile di residenza per la futura compravendita dalla
Madre della NO ”. Emendata la motivazione, non resta che Pt_2
rigettare il motivo non essendo stato allegato un profilo di inadempimento sul punto anche considerato che le quattro bozze del progetto di ristrutturazione appaiono indicative dell'adempimento.
6.1.- Con il terzo motivo si lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della c.t.u. posto che il tecnico aveva violato i limiti dell'attività
peritale, avendo esteso il proprio operato fino all'interpretazione e valutazione di prove e superato le deduzioni delle parti, allo scopo di esprimere giudizi e/o riflessioni riservate al Giudice;
in quanto il c.t.u. aveva violato il diritto al contraddittorio, avendo indebitamente tenuto conto di documenti non regolarmente prodotti in causa e mai sottoposti all'esame delle Parti ed in quanto aveva violato il dovere di imparzialità.
Il motivo è infondato anche per genericità.
7.2.- Ogni riferimento ai rapporti tra il geom. ed il con Per_1 CP_1
l'accertamento operato in sentenza appare irrilevante. Poi, non esiste una specifica obbligazione negoziale che prevedesse il sopralluogo evidente
13 essendo che comunque sia l'esecuzione dei progetti risulta svolta. Le
valutazioni sul diritto degli attori a ristrutturare l'immobile oggetto di causa e sulla loro capacità economica non incidono in alcun modo sulla decisione della controversia come pure le ulteriori che parte appellante pone alla c.t.u.
e che non incidono affatto, sulla decisione. Irrilevante appare, poi, l'eccezione di nullità in quanto ancorché le valutazioni fossero state recepite in sentenza le stesse sarebbero conformi a diritto in quanto qualificabili nell'ambito delle eccezioni in senso lato afferendo a normali questioni valutative (Cass. S.U.
sentenza n. 3086/2022)
8.1.- Con il quarto motivo si censura la violazione dell'onere della prova adducendosi che i testimoni e non erano Testimone_1 Testimone_2
stati presenti ai fatti per i quali avevano testimoniato e che, in sostanza, il primo giudice non avrebbe valutato le prove e non avrebbe considerato che il prestatore d'opera non aveva dato prova dell'adempimento.
Il motivo appare generico e comunque è infondato.
8.2. Quanto al riparto della prova ed agli oneri allegativi si richiama quanto sopra mentre la sentenza non appare specificatamente censurata. Le
dichiarazioni testimoniali (ut supra) hanno comprovato, per conoscenza diretta dei testimoni, l'adempimento del mentre gli appellanti, CP_1
onerati della prova contraria non hanno assolto innanzi tutto ai propri oneri allegativi. Per il resto la c.t.u. tecnica di natura percipiente, volta a valutare i profili di adempimento tecnico, ha confermato che nel limitato periodo
(nemmeno due mesi) il prestato d'opera aveva onorato gli obblighi.
9.- Con il quinto motivo, infondatamente, si censura la condanna alle spese che è intervenuta in forza della soccombenza.
14 Appello incidentale
10.- Viene censurato l'addebito del 50% a carico anche del del CP_1
compenso del c.t.u. in termini fondati in quanto la sentenza si è erratamente espressa, in concreo e nel caso, addebitato le stesse per il 50% al le CP_1
tesi del quale hanno trovato conferma nella stessa c.t.u. e nella sentenza. La
c.t.u., lo si rimarca, è stata introdotta, sotto il profilo tecnico, stanti per le reciproche contestazioni ed infine si è risolta in senso completamente sfavorevole agli appellanti ai quali, dunque, avrebbero dovuto essere posti integralmente i costi anche per l'infondatezza delle censure di nullità ed altro.
In accoglimento dell'appello incidentale le spese di c.t.u. vanno poste a carico degli appellanti, con parziale riforma della sentenza.
9.- L'istanza per la condanna ex art. 96 3^ co. Cod. proc. Civ. degli appellanti va disattesa non emergendo la colpa grave nelle prospettazioni svolte tanto in primo grado che in appello sia in quanto la stessa non viene in alcun modo allegata, sia perché risultano svolte tesi non manifestamente infondate ma nell'ambito del normale esercizio di difesa e azione.
10.- La sentenza costituirà titolo per le restituzioni, oltre gli interessi legali dal pagamento.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da e contro , così Parte_1 Parte_2 Controparte_1
provvede:
rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale e pone a carico degli appellanti le spese della c.t.u. in via integrale con parziale riforma della sentenza;
15 condanna gli appellanti alle spese a favore di parte appellata che liquidano in
€. 3966 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa, spese generali del 15%;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 20 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
16
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 958/2024 r.g. promossa da nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
) e , nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.
[...] Parte_2 [...]
), coniugi, rappresentati e difesi dall'avvocato Carla Casson C.F._2
per mandato e domiciliati come in atti – appellanti –
contro
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_1 [...]
) titolare dell'impresa individuale (Part. IVA C.F._3 Controparte_1
) con sede in Vigonza (PD) rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
VA CC per mandato e domiciliato come in atti – appellato e appellante incidentale –
o 0 o
appelli sentenza del Tribunale di AD
1 o 0 o
Conclusioni per gli appellanti
In relazione all'Appello principale: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente Atto d'appello, riformare parzialmente la Sentenza n. 2437/2023 resa inter partes dal Tribunale di AD (R.G. n.
2096/2021) e, per l'effetto, condannare la Controparte alla restituzione dell'importo di € 4.207,00 ed eventualmente anche al risarcimento del danno,
nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Per l'effetto,
condannare la Controparte anche alla rifusione integrale delle spese di lite dei due gradi di giudizio, con ripetizione di quanto già versato dagli Attori in adempimento della Sentenza di primo grado”
Si precisa che l'importo da restituire è pari ad € 4.270,00. Si chiede, dunque,
il rigetto dell'Appello incidentale avversario e la conferma della Sentenza n.
2437/2023 (Trib. AD R.G. 2096/2021) nella parte in cui così statuisce:
“2) - Condanna a rimborsare a la somma di Controparte_1 Parte_1
€. 1808,04 pari alla metà del compenso da questi pagato al CTU.. Con ogni conseguente statuizione sulle spese del presente giudizio.
Conclusioni per l'appellato
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa azione,
eccezione ed istanza, In principalità e nel merito: Respingersi integralmente l'interposto gravame e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n.
2437/2023 resa dal Tribunale di AD (R.G. n. 2096/2021) nei capi 1) e 3)
(quest'ultimo, erroneamente numerato in sentenza come 2) che prevede la condanna degli attori, in via solidale tra loro, a rifondere a Controparte_1
le spese del giudizio, come ivi liquidate. In via di appello incidentale:
2 Riformarsi, per le ragioni esposte in narrativa, la sentenza n. 2437/2023 nel capo 2) nella parte in cui “Condanna a rimborsare a Controparte_1 Pt_1
la somma di €. 1808,04 pari alla metà del compenso da questi pagato
[...]
al CTU” e, per l'effetto, disporre che le spese di CTU debbano essere definitivamente poste a carico degli attori, disponendo la condanna di Pt_1
alla restituzione in favore di della somma di €.
[...] Controparte_1
1.808,04 dallo stesso versata, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze ex
D.M. 55/14 anche del presente grado di giudizio oltre 15% spese generali, 4%
C.P.A., 22% I.V.A. con condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c., 3° comma,
al pagamento in favore del convenuto di una somma equitativamente determinata che tenga conto della temerarietà dell'azione avversaria in entrambi i gradi di giudizio.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 27 maggio 2024, e Parte_1 Parte_2
evocavano , titolare dell'impresa individuale, avanti la Corte Controparte_1
d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 2437/2023 del Tribunale di
AD (pubblicata il 21 novembre 2023, non notificata) che aveva rigettato le domande di risoluzione e risarcimento danni per inadempimento contrattuale (per le attività volte ad ottenere l'incentivo fiscale c.d.
“superbonus 110%”) condannandoli alle spese processuali ed alla metà di quelle di c.t.u.. Ne chiedevano la parziale riforma con la condanna alla restituzione di €. 4.207 (€. 4.270) oltre ai danni lamentando, con il primo motivo, l'errato inquadramento dei fatti sottesi al thema decidendum e rilevando che la questione afferiva all'inadempimento del prestatore d'opera
3 che non aveva svolto le attività finalizzate all'incentivo; con il secondo motivo censuravano la valenza attribuita alla c.t.u. che non avrebbe potuto esonerare la parte dalla prova;
con il terzo motivo si dolevano della mancata valutazione delle eccezioni di nullità della c.t.u.; con il quarto motivo si dolevano dell'errata applicazione delle regole sull'onere della prova e con il quinto motivo censuravano l'addebito delle spese.
Si costituiva , titolare dell'omonima impresa, contrastando Controparte_1
l'appello e proponendo gravame incidentale per l'ottenimento dell'altra quota delle spese di c.t.u. erratamente poste a suo carico.
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 19 novembre
2025 con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie di precisazione delle conclusioni e per gli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello principale è infondato;
quello incidentale va accolto con la parziale riforma della sentenza. Le spese dei due gradi di giudizio, per la soccombenza prevalente, vanno addebitate agli appellanti. Non si ritiene, invece, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria, giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante: la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c)
4 del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale: non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
3.- Il Tribunale rigettò le domande regolando le spese, osservando che:
-) le parti si erano obbliate con contratto del 28 agosto 2020 denominato
“Offerta di analisi fattibilità e progetto preliminare” che prevedeva “analisi di fattibilità e progetto preliminare” finalizzato all'ottenimento integrale o parziale dei benefici fiscali (il c.d. “superbonus 110%”);
-) al momento della discussione del contratto il , che non poteva CP_1
garantire l'ottenimento del “superbonus 110%” in quanto a ciò era rivolto il contratto sottoscritto;
egli aveva fornito le informazioni riguardanti tale agevolazione fiscale e le indicazioni circa il possibile rapporto di investimento/detrazione di 1=>4;
-) il aveva avviato il percorso per lo studio di fattibilità, CP_1
predisponendo e sottoponendo ai clienti quattro bozze di progetti preliminari
(sulla base di approfondimenti sulle esigenze di spazio e sulle disponibilità
economiche) predisponendo il progetto preliminare definitivo e prendendo appuntamento con l'Ufficio Tecnico del Comune per un confronto sulle
5 modifiche da apportare all'edificio tenuto conto delle difficoltà di accesso dovute alla pandemia da Covid-19, accesso previsto a fine dicembre 2020;
-) a seguito del colloquio telefonico del 10 novembre 2020, gli attori avevano esercitato il recesso ma non erano emerse le ragioni;
-) gli addebiti di inerzia, ritardo e mancato adempimento non erano giustificati anche per la tempistica: offerta di prestazioni del del 28 agosto CP_1
2020, sottoscrizione il 10 ottobre e versamento dell'acconto il 16 ottobre
2020; il tutto considerata l'esigenza degli attori di rendersi conto della fruibilità delle agevolazioni fiscali e della necessità di espletare le opportune verifiche sulla complessa operazione che andavano ad assumersi;
-) il aveva iniziato a svolgere le attività predisponendo e CP_1
presentando le bozze di progetto tra il 23 ottobre ed il 4 novembre 2020
mentre già in quella data gli attori avevano manifestato la volontà di recedere/risolvere il contratto;
il tutto nell'arco di meno di due mesi;
-) la c.t.u. aveva appurato che il aveva adempiuto agli accordi (punti CP_1
nn. 1, 2, 3 e 4) con la precisazione, per il punto n. 2, “verifica delle pratiche autorizzative necessarie per la realizzazione dell'intervento” che l'ultima analisi presso l'Ufficio Tecnico, non era stata espletata per recesso;
-) dalla c.t.u. era emerso che i punti nn. 5 e 6 non erano stati svolti per intero a causa del recesso e che il budget inizialmente previsto, seppur in modo sommario, era in linea con quanto preventivato nel rapporto di 1 a 4;
-) per il c.t.u. la bozza di progetto presentata il 23 ottobre 2020 era un progetto preliminare di ristrutturazione con l'analisi della possibilità edificatoria e delle previsioni di piano ammesse mentre l'ultima bozza con due unità più
piccole divise da setto verticale era quella definitiva;
6 -) l'acconto trattenuto dal era congruo;
CP_1
-) erano infondate le eccezioni di nullità della c.t.u.;
--) innanzi tutto, in quanto l'oggetto dell'incarico afferiva all'ottenimento dei benefici fiscali e quindi al “superbonus 110%” mentre non era emersa una rassicurazione o una garanzia di fruibilità anche perché essa sarebbe emersa solo dallo svolgimento dell'incarico, impedito dal recesso;
--) erano ingiustificati gli addebiti per errata valutazione di prove anche in quanto l'edificio da ristrutturare non era ancora divenuto di proprietà degli attori che non avevano ancora le disponibilità finanziarie;
--) era infondata la censura sulla perizia del geom. , incaricato dal Per_1
ma pagato dagli attori, per la stima dell'edificio e che aveva CP_1
comprovato l'esecuzione del rilievo dello stato dei luoghi posto che ad esso aveva partecipato il;
CP_1
--) era inesistente la “violazione del dovere di imparzialità” del c.t.u.;
-) escluso l'inadempimento del contratto d'opera, le domande erano da rigettare con l'addebito delle spese e col riconoscimento del compenso fino al recesso;
col rigetto della domanda ex art. 96 Cod. proc. Civ.;
-) le spese della c.t.u. erano da porre a carico delle parti al 50% ciascuna perché era stata chiesta e svolta a favore di entrambe le parti.
Appello principale
4.1.- Con il primo motivo si lamenta la mancata considerazione del thema
decidendum relativo all'accertamento dell'inadempimento del prestatore d'opera che non aveva curato le pratiche finalizzate all'ottenimento del c.d.
“superbonus 110%” in occasione della ristrutturazione dell'immobile.
Il motivo è infondato.
7 4.2.- Come risulta dai documenti (1,5 e 6 nonché 31 attorei) e dagli atti processuali del primo grado e dell'appello, oltre che dalla pronuncia,
incensurata sul punto, è indubitabile che le parti avevano stipulato il contratto del 28 agosto 2020 auspicando l'ottenimento, in occasione dei lavori di ristrutturazione, del c.d. “superbonus 110%” regolato dalla legge 77 del 2020,
tanto vero che il primo giudice aveva ritenuto che il non avesse CP_1
assunto una obbligazione di risultato. E tale situazione di fatto e diritto futura
(Cass. ordinanza n. 40279 del 15 dicembre 2021) ancorché non indicata nel contratto, era stata ritenuta nella prospettazione delle parti e considerata implicitamente nella formazione del consenso anche se non emergeva;
costituiva presupposto comune condizionante il negozio ed appariva certa
(esistente) nella rappresentazione anche se indipendente dalla attività delle parti. Gli appellanti si sono doluti del mancato adempimento del contratto d'opera addebitando al il non aver curato le pratiche per CP_1
l'ottenimento del beneficio;
il tutto in termini generici neppure precisati.
4.3.- E' vero che in tema di adempimento del contratto d'appalto o d'opera,
in caso di contestazione, spetta all'appaltatore o prestatore d'opera provare l'adempimento (Cass. sentenza 23 giugno 2016 n. 23893 e Cass. ordinanza n.
1701 del 23 gennaio 2025) ma, prima ancora, spetta al committente svolgere l'eccezione di inadempimento allegando in modo chiaro (Cass. sentenza n. 10141 del 16 aprile 2021), già in citazione, i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto e non tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa: dunque, l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta.
8 Dal complessivo esame del motivo, al di là del richiamo alle finalità ed ai presupposti del c.d. “superbonus 110%” non emerge alcun profilo specifico di addebito, soprattutto in considerazione delle obbligazioni pattuite col contratto del 28 agosto 2020 nei punti da 1 a 6 e che risultano adempiuti da 1
a 4. Non emergono profili di addebito specifici, in termini di tempo, fatto,
redazione di precisi atti ovvero omissione – anche considerato, oltretutto, che il periodo considerato dalla stipula del contratto al recesso era stato limitato a meno di due mesi -- non potendo genericamente addursi l'inadempimento soprattutto considerato il tenore delle clausole che appaiono rispettate e posto,
infine, che la richiesta di c.t.u. sarebbe inammissibile perché tale da esonerare la parte non solo e non tanto dalla prova (Cass. sez. 3, Sentenza n. 3191 del
14 febbraio 2006) ma dai precedenti oneri allegativi, qui mancati. Addurre
che il non aveva istruito la pratica per ottenere il “superbonus” e CP_1
che non aveva svolto la relativa attività non appare censura specifica: innanzi tutto in quanto intrinsecamente generica;
poi in quanto il risulta CP_1
aver adempiuto al contratto nel periodo di riferimento;
ulteriormente in quanto i vincoli posti dalle clausole, avrebbero dovuto essere implementati,
dagli appellanti, con la precisazione delle omissioni del tanto più CP_1
che il tempo a disposizione, fino al recesso, era stato limitato ed avrebbe dovuto considerarsi, oltretutto, il rapporto con la PA di difficile attuazione per la pandemia da Covid 19 in atto, con le restrizioni. Né risulta censurato motivatamente (come di seguito) il fatto che il avesse avviato il CP_1
percorso per lo studio di fattibilità, predisponendo e sottoponendo ai clienti quattro bozze di progetti preliminari (sulla base di approfondimenti sulle esigenze di spazi e sulle disponibilità economiche degli attori) predisponendo
9 il progetto definitivo e prendendo appuntamento con l'Ufficio Tecnico per un confronto sulla fattibilità delle modifiche.
5.1.- Con il secondo motivo si censura l'errato rilievo dato alla c.t.u. che non avrebbe potuto costituire mezzo di prova;
si assume che solo la personalissima opinione del c.t.u. aveva consentito al Giudice di affermare che il prestatore d'opera non aveva potuto garantire il risultato;
che il c.t.u.
aveva esaminato il progetto senza considerare che il si era reso CP_1
inadempiente sia in quanto le bozze progettuali erano state quattro e presentavano poche differenze le une dalle altre tanto che era da ritenersi l'inadempimento per i punti 3 e 4 del preventivo, sia in quanto era da ritenersi l'inadempimento per “non aver reso alcuna prestazione riferibile al
Superbonus 110%”. L'inadempimento era da considerare anche in quanto si trattava di “normale” ristrutturazione ed il c.t.u. aveva elaborato dei di calcoli sulla superficie piuttosto che sulla cubatura, sulle altezze interne e sugli ingombri in genere, per poi utilizzarli anche ai fini della quantificazione complessiva giungendo a ritenere “i lavori di demolizione/ricostruzione/ampiamento sarebbero stati in linea con quanto preventivato nel rapporto di 1 a 4.”; che errato, ai fini della prova dell'adempimento, sarebbe stato il richiamo alla perizia del Geom. , Per_1
in quanto incaricato dal ma pagato (dai committenti). CP_1
Il motivo è infondato.
5.2.- E' ben vero che la c.t.u. deducente non può supplire all'onere della prova in capo alla parte tenuta ad esso ma nel caso specifico, a monte, sono mancate specifiche allegazioni dei committenti a circostanziare lo specifico inadempimento del prestatore d'opera in particolare con riguardo al mancato
10 espletamento delle attività per l'ottenimento del c.d. “superbonus 110%”
valendo, sul punto, quanto sopra detto. Per il resto il motivo appare del tutto generico e comunque risulta infondato.
5.3.- Innanzi tutto si osserva che i testimoni introdotti dall'appellato ( Tes_1
e ) in dissenso dalle argomentazioni degli appellanti,
[...] Testimone_2
hanno univocamente confermato per conoscenza diretta che il prestatore d'opera aveva eseguito i lavori con la predisposizione di una bozza di progetto preliminare, la prima di una serie di bozze di progetti o varianti al progetto iniziale e che i clienti avevano chiesto una nuova bozza sostanzialmente differente dalla prima;
che la prima bozza prevedeva due appartamenti, uno al pianterreno ed uno al primo piano e che la seconda bozza prevedeva una divisione verticale delle unità; che ad un certo punto si era arrivati alla previsione di due unità più piccole anche per contenere il budget di spesa;
che erano state poi predisposte le quattro bozze con varie modifiche eseguite dopo le richieste;
che si era reso necessario attendere il benestare del per CP_2
avere qualche certezza sui lavori. Tali prove dimostrano l'adempimento del contratto d'opera nel suo complesso e comunque. Sulla base di esse è stata predisposta la c.t.u., necessaria in quanto di contenuto tecnico, quindi percipiente, proprio a fronte della contestazione tecnica sui lavori svolti. Il
c.t.u. ha dunque ha confermato l'esecuzione dei progetti (conformi alle testimonianze) di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del contratto tanto che la censura appare infondata.
Il motivo appare per il resto generico in quanto non indica, tra i quattro progetti che i testimoni hanno confermato esser stati predisposti in modo difforme su indicazioni della committente, le similitudini in concreto per far
11 da questo derivare l'inconsistenza del lavoro. Nemmeno viene indicato l'errore del c.t.u. quanto ai calcoli sulla superficie piuttosto che sulla cubatura del fabbricato, sulle altezze interne e sugli ingombri in genere, per assumere la tesi secondo cui sarebbe errato dire che “i lavori di demolizione/ricostruzione/ampiamento sarebbero stati in linea con quanto preventivato nel rapporto di 1 a 4.”. Alcun dato tecnico comprensibile risulta contrapposto a tale valutazione;
alcun elemento concreto di critica si apprende a dimostrare che il prestatore sarebbe rimasto inadempiente quanto ai punti 3
e 4 del preventivo non essendo stati indicati i profili e le relative carenze nell'inadempimento e risultando dalla c.t.u. di natura tecnica percipiente sul punto, esattamente il contrario: “Elaborati tecnico-progettuali con definizione degli interventi previsti, – è da intendersi svolto, per il progetto di massima/fattibilità a cui si riferisce il contratto, con la presentazione delle bozze progettuali di cui si ha riscontro oggettivo, (nella parte delle piante)”
“Viste studio tridimensionale di insieme, è da intendersi svolto, per il progetto di massima/fattibilità a cui si riferisce il contratto, con la presentazione delle bozze progettuali di cui si ha riscontro oggettivo, (nella parte delle viste assonometriche/prospettiche)”. In ogni caso, a monte, anche a ritenere la c.t.u.
di natura deducente, risultano omesse allegazioni precise e concrete sull'inadempimento del prestatore d'opera oltretutto considerati i quattro progetti (documentazione in atti) ed i limitati tempi.
5.4.- La c.t.u., sulla base della perizia del Geom. , tempestivamente Per_1
depositata dal convenuto nella terza memoria istruttoria e richiamata a difesa,
ha accertato che era stato eseguito un sopralluogo sull'edificio. Tuttavia, al di là delle disquisizioni, la stessa appellante ha precisato in conclusionale che la
12 perizia del Geom. si poneva al di fuori del contratto: “In particolare, Per_1
la Perizia del geom. non costituiva documento sulla cui base il CTU Per_1
doveva effettuare le proprie valutazioni, in quanto non afferente l'attività
svolta dal geom. . Si ricorda, infatti - come già rilevato nelle Note CP_1
di trattazione scritta per l'udienza di ammissione prove del 10.01.2022 (cfr.
pag. 2) – che tale Perizia, introdotta nel presente giudizio quale doc. 12
attoreo, è stata redatta dal geom. su separato (e saldato a parte, cfr. Per_1
già doc. 13) incarico degli Attori che necessitavano di una stima del valore di mercato del bene immobile di residenza per la futura compravendita dalla
Madre della NO ”. Emendata la motivazione, non resta che Pt_2
rigettare il motivo non essendo stato allegato un profilo di inadempimento sul punto anche considerato che le quattro bozze del progetto di ristrutturazione appaiono indicative dell'adempimento.
6.1.- Con il terzo motivo si lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della c.t.u. posto che il tecnico aveva violato i limiti dell'attività
peritale, avendo esteso il proprio operato fino all'interpretazione e valutazione di prove e superato le deduzioni delle parti, allo scopo di esprimere giudizi e/o riflessioni riservate al Giudice;
in quanto il c.t.u. aveva violato il diritto al contraddittorio, avendo indebitamente tenuto conto di documenti non regolarmente prodotti in causa e mai sottoposti all'esame delle Parti ed in quanto aveva violato il dovere di imparzialità.
Il motivo è infondato anche per genericità.
7.2.- Ogni riferimento ai rapporti tra il geom. ed il con Per_1 CP_1
l'accertamento operato in sentenza appare irrilevante. Poi, non esiste una specifica obbligazione negoziale che prevedesse il sopralluogo evidente
13 essendo che comunque sia l'esecuzione dei progetti risulta svolta. Le
valutazioni sul diritto degli attori a ristrutturare l'immobile oggetto di causa e sulla loro capacità economica non incidono in alcun modo sulla decisione della controversia come pure le ulteriori che parte appellante pone alla c.t.u.
e che non incidono affatto, sulla decisione. Irrilevante appare, poi, l'eccezione di nullità in quanto ancorché le valutazioni fossero state recepite in sentenza le stesse sarebbero conformi a diritto in quanto qualificabili nell'ambito delle eccezioni in senso lato afferendo a normali questioni valutative (Cass. S.U.
sentenza n. 3086/2022)
8.1.- Con il quarto motivo si censura la violazione dell'onere della prova adducendosi che i testimoni e non erano Testimone_1 Testimone_2
stati presenti ai fatti per i quali avevano testimoniato e che, in sostanza, il primo giudice non avrebbe valutato le prove e non avrebbe considerato che il prestatore d'opera non aveva dato prova dell'adempimento.
Il motivo appare generico e comunque è infondato.
8.2. Quanto al riparto della prova ed agli oneri allegativi si richiama quanto sopra mentre la sentenza non appare specificatamente censurata. Le
dichiarazioni testimoniali (ut supra) hanno comprovato, per conoscenza diretta dei testimoni, l'adempimento del mentre gli appellanti, CP_1
onerati della prova contraria non hanno assolto innanzi tutto ai propri oneri allegativi. Per il resto la c.t.u. tecnica di natura percipiente, volta a valutare i profili di adempimento tecnico, ha confermato che nel limitato periodo
(nemmeno due mesi) il prestato d'opera aveva onorato gli obblighi.
9.- Con il quinto motivo, infondatamente, si censura la condanna alle spese che è intervenuta in forza della soccombenza.
14 Appello incidentale
10.- Viene censurato l'addebito del 50% a carico anche del del CP_1
compenso del c.t.u. in termini fondati in quanto la sentenza si è erratamente espressa, in concreo e nel caso, addebitato le stesse per il 50% al le CP_1
tesi del quale hanno trovato conferma nella stessa c.t.u. e nella sentenza. La
c.t.u., lo si rimarca, è stata introdotta, sotto il profilo tecnico, stanti per le reciproche contestazioni ed infine si è risolta in senso completamente sfavorevole agli appellanti ai quali, dunque, avrebbero dovuto essere posti integralmente i costi anche per l'infondatezza delle censure di nullità ed altro.
In accoglimento dell'appello incidentale le spese di c.t.u. vanno poste a carico degli appellanti, con parziale riforma della sentenza.
9.- L'istanza per la condanna ex art. 96 3^ co. Cod. proc. Civ. degli appellanti va disattesa non emergendo la colpa grave nelle prospettazioni svolte tanto in primo grado che in appello sia in quanto la stessa non viene in alcun modo allegata, sia perché risultano svolte tesi non manifestamente infondate ma nell'ambito del normale esercizio di difesa e azione.
10.- La sentenza costituirà titolo per le restituzioni, oltre gli interessi legali dal pagamento.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da e contro , così Parte_1 Parte_2 Controparte_1
provvede:
rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale e pone a carico degli appellanti le spese della c.t.u. in via integrale con parziale riforma della sentenza;
15 condanna gli appellanti alle spese a favore di parte appellata che liquidano in
€. 3966 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa, spese generali del 15%;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 20 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
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