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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 31/05/2023, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2023
N. 00745/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01615/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2021, proposto da
Società Agricola -OMISSIS-S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Venezia, piazza S. Marco, 63;
GE, non costituita in giudizio;
in via cautelare: pronunciare provvedimento urgente ed indefettibile di sospensione dell'efficacia, esecutività, esigibilità e degli effetti giuridici contingibili dei provvedimenti di sollecito di pagamento
nel merito: accertare e dichiarare inefficacia, invalidità, illegittimità e/o nullità dei solleciti di pagamento
nel merito in via subordinata: ridursi il quantum della pretesa azionata nella misura di giustizia;
nel merito in via subordinata paritetica: ridursi e rideterminare il tasso di interesse applicabile nel caso di specie;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2021 il ricorrente ha impugnato le intimazioni di pagamento nn. -OMISSIS- chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. mancherebbe l’allegazione della cartella di pagamento presupposta; 2. non risulterebbero esplicitate, in motivazione, le modalità di conteggio degli interessi, sia in ordine al dies a quo della pretesa che ai tassi applicati; 3. gli importi azionati sarebbero prescritti, il ricorrente non avendo mai ricevuto i provvedimenti e gli atti presupposti all’intimazione e comunque sarebbe prescritta anche la cartella presuntivamente notificata, essendo trascorsi più di cinque anni dalla presunta data di notifica; 4. l’intimazione contrasterebbe con il diritto eurounitario; 5. l’intimazione sarebbe nulla per difetto e/o carenza di motivazione perché l’attore non sarebbe in grado di verificare con esattezza il calcolo matematico effettuato da GE per determinare l’ammontare del prelievo supplementare ancora dovuto.
Si è costituita Ader, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 24 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
È dirimente, ai fini della decisione, con conseguente accoglimento del ricorso, sottolineare come fosse onere dell’Amministrazione resistente dare adeguata prova della avvenuta notifica delle cartelle, delle quali le intimazioni impugnate costituiscono “riattivazione”.
A tal proposito, nonostante quanto richiesto anche dall’intestato TAR con l’ordinanza n. 161 del 2022, Ader non ha fornito adeguata prova in ordine all’avvenuta notifica della cartella.
Parimenti, a fronte di cartelle asseritamente notificate nel 2008, 2011 e nel 2015, risulta che le relative intimazioni contestate siano state notificate nel 2021, quindi, oltre i cinque anni di efficacia delle predette cartelle, sì che Ader non avrebbe potuto limitarsi alla riattivazione delle pregresse cartelle, ma avrebbe dovuto procedere alla notifica di “nuove cartelle”.
Stante il carattere assorbente del rilievo che precede, in accoglimento del ricorso, gli atti impugnati devono essere annullati.
Spese compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni sopra esposte e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO