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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/06/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 780/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Cataldo Tarricone e Maria Luigia Tritto
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento delle malattie professionali denunciate e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo, in misura percentuale accertata in corso di causa. Asseriva, infatti, di aver lavorato prima come bracciante agricolo alle dipendenze di diverse aziende agricole, poi come operatore ecologico, e che nello svolgimento delle mansioni assunte veniva sottoposto ad un impiego fisico gravoso e prolungato, precisando che lo svolgimento di attività particolarmente usuranti avrebbe determinato l'insorgenza delle patologie denunciate, nella specie: spondilo discopatie del tratto lombare e periartrite scapolo omerale – osteoartropatie.
In ragione di ciò, in data 6/10/2021 e in data 09/03/2022 inoltrava domanda amministrativa all' al fine di ottenere il riconoscimento delle patologie riscontrate, CP_1 che venivano rigettate. Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva l' il quale preliminarmente chiedeva dichiararsi inammissibile la CP_1 domanda, per superamento del limite di un anno di indennizzabilità della patologia denunciata;
nel merito, evidenziava l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia, chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, istruita a mezzo prova documentale e prova testimoniale, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Preliminarmente, deve ribadirsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'istituto convenuto in ordine al superamento del termine massimo di indennizzabilità di un anno dalla cessazione dell'esposizione al rischio, comunque già superata all'udienza del 19.9.2023.
E tanto perché l'efficacia causale è stata ampiamente dimostrata dall'istruttoria svolta, giacché non risulta essersi verificata alcuna cessazione dell'esposizione a rischio.
Ebbene, quanto agli aspetti medico-legali, la perizia medica del dott. Persona_1 ha consentito di appurare che il ricorrente risulta attualmente affetto da “spondiloartrosi con protrusioni discali L3-L4 L4-L5 L5-S1 e sofferenza radicolare discreta in L5-S1 di ambo i lati con fulcro a sinistra”, riconoscendo un danno biologico del 6% (sei) per spondiloartrosi e un danno biologico del 2% (due) per tendinopatia bilaterale sovraspinato. È stato così determinato un danno biologico complessivo del 7%(sette)
a decorrere dalla domanda amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Inoltre, le risultanze della prova testimoniale non solo hanno permesso di confermare l'attività lavorativa svolta dal ricorrente (come d'altronde risulta anche dall'estratto contributivo allegato), ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi l'esposizione ad un impegno fisico intenso e usurante, che l'avrebbe portato ad assumere posture incongrue, nonché alle continue sollecitazioni dei mezzi, compatibile pertanto con le patologie riscontrate e denunciate.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della patologia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso a seguito della escussione testimoniale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 7 (sette)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo CP_1 importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 4 giugno 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 780/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Cataldo Tarricone e Maria Luigia Tritto
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento delle malattie professionali denunciate e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo, in misura percentuale accertata in corso di causa. Asseriva, infatti, di aver lavorato prima come bracciante agricolo alle dipendenze di diverse aziende agricole, poi come operatore ecologico, e che nello svolgimento delle mansioni assunte veniva sottoposto ad un impiego fisico gravoso e prolungato, precisando che lo svolgimento di attività particolarmente usuranti avrebbe determinato l'insorgenza delle patologie denunciate, nella specie: spondilo discopatie del tratto lombare e periartrite scapolo omerale – osteoartropatie.
In ragione di ciò, in data 6/10/2021 e in data 09/03/2022 inoltrava domanda amministrativa all' al fine di ottenere il riconoscimento delle patologie riscontrate, CP_1 che venivano rigettate. Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva l' il quale preliminarmente chiedeva dichiararsi inammissibile la CP_1 domanda, per superamento del limite di un anno di indennizzabilità della patologia denunciata;
nel merito, evidenziava l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia, chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, istruita a mezzo prova documentale e prova testimoniale, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Preliminarmente, deve ribadirsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'istituto convenuto in ordine al superamento del termine massimo di indennizzabilità di un anno dalla cessazione dell'esposizione al rischio, comunque già superata all'udienza del 19.9.2023.
E tanto perché l'efficacia causale è stata ampiamente dimostrata dall'istruttoria svolta, giacché non risulta essersi verificata alcuna cessazione dell'esposizione a rischio.
Ebbene, quanto agli aspetti medico-legali, la perizia medica del dott. Persona_1 ha consentito di appurare che il ricorrente risulta attualmente affetto da “spondiloartrosi con protrusioni discali L3-L4 L4-L5 L5-S1 e sofferenza radicolare discreta in L5-S1 di ambo i lati con fulcro a sinistra”, riconoscendo un danno biologico del 6% (sei) per spondiloartrosi e un danno biologico del 2% (due) per tendinopatia bilaterale sovraspinato. È stato così determinato un danno biologico complessivo del 7%(sette)
a decorrere dalla domanda amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Inoltre, le risultanze della prova testimoniale non solo hanno permesso di confermare l'attività lavorativa svolta dal ricorrente (come d'altronde risulta anche dall'estratto contributivo allegato), ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi l'esposizione ad un impegno fisico intenso e usurante, che l'avrebbe portato ad assumere posture incongrue, nonché alle continue sollecitazioni dei mezzi, compatibile pertanto con le patologie riscontrate e denunciate.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della patologia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso a seguito della escussione testimoniale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 7 (sette)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo CP_1 importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 4 giugno 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)