TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/01/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Tania Vettore Presidente rel. ed est. dott. Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3397 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promosso ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c. da:
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Dario Vianelli (pec: Parte_1 C.F._1
), con studio in Chioggia (VE), Viale Stazione n. 34, ed Email_1
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Noale (VE), Piazza Castello n. 41/C, per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
contro
(c.f. , contumace CP_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Giovanni
Zorzi;
- intervenuto -
In punto: scioglimento del matrimonio.
1 Conclusioni della ricorrente: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 24.06.2024, che di seguito si riproducono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, sentito il Pubblico Ministero , dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B legge 898/1970, lo scioglimento del matrimonio contratto in Chioggia in data 19.03.2012 tra i sigg.ri e Parte_1
trascritto in data 17.04.2012, al n. 6 parte II serie C presso i registri dell'Ufficio dello CP_1
Stato Civile di Chioggia, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Chioggia (VE) di procedere all'annotazione della sentenza, con cessazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa ove la sig.ra vive con i figli, Pt_1
permarrà in assegnazione alla medesima, senza che il sig. possa vantare alcun diritto;
CP_1
contestualmente il sig. on potrà vantare alcun diritto su qualsiasi bene mobile e/o suppellettile CP_1 presente presso l'abitazione, avendo già asportato il medesimo ogni bene mobile del medesimo dalla casa coniugale;
3. I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, mentre gli atti di ordinaria amministrazione saranno decisi disgiuntamente;
4. Fino al quinto anno di età dei figli, il padre potrà incontrare i figli quando vorrà ma alla presenza della madre e presso l'abitazione coniugale e , comunque, solo dall'ottavo anno di età le parti inseriranno il pernottamento presso l'abitazione paterna;
5. Sempre escluso il pernottamento, i figli potranno stare con il padre per due settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
6. Il sig. avrà diritto di frequentare e incontrare i figli, CP_1
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei medesimi e previo avviso, anche telefonico, alla madre, due giorni la settimana con orari da concordarsi previo accordo con la madre .
7. dispone
a carico del sig. l'obbligo di versare a favore della ricorrente l'importo di €. 650,00=, di cui Pt_2
€. 150,00= a titolo di concorso al mantenimento della sig.ra ed il residuo a titolo di concorso Pt_1
nel mantenimento della prole in misura uguale tra loro. Somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese alla sig.ra e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi Pt_1
al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal mese di gennaio 2025, prendendo a base quello odierno;
8. Il resistente inoltre dovrà concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori (mediche, extra s.s.n., odontoiatriche, scolastiche, ricreative e culturali), previa idonea documentazione e previo accordo per quelle di importo superiore ad €.
300,00= fatta eccezione per quelle mediche;
9. L'autovettura fiat stilo Tg. CN659CV di proprietà del sig. viene assegnata alla ricorrente, con obbligo del sig. di adempiere al versamento CP_1 CP_1
delle spese di gestione e manutenzione della medesima;
10. Eventuali assegni unici, o ogni altro contributo sociale previsto in futuro a favore dei genitori, sarà erogato a favore della madre. Con refusione di spese legali, aumentate del 30% ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.M. 55/2014, come modifica to dal D.M. Giustizia 37/2018 e successivo D.M. 142/2022 e tassa di registro se dovuta .”.
2 Conclusioni del P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2024 la sig.ra ha esposto di aver contrattato con il Parte_1
sig. matrimonio civile in data 19.03.2012, nel comune di Malisheve (Kosovo). CP_1
Il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chioggia (VE) al n. 6 parte II serie C.
La coppia ha avuto due figli: nato il [...] e nata il [...]. Per_1 Per_2
Con decreto di omologazione n. cron. 3521/2017 emesso dal Tribunale di Venezia in data 16.02.2017 nel procedimento R.G. 8036/2016, è stata poi dichiarata la separazione consensuale di coniugi. Le condizioni della separazione ratificate dal Tribunale prevedevano l'affido condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, la disciplina dei tempi di frequentazione e visita e l'obbligo a carico del sig. di provvedere al CP_1 pagamento in favore della sig.ra dell'importo di era 650,00 di cui euro 150,00 a titolo di Pt_1
contributo nel mantenimento della moglie ed il residuo a titolo di concorso nel mantenimento della prole.
La ricorrente ha lamentato che, in ogni caso, il sig. non ha mai versato, se non saltuariamente CP_1
e parzialmente, i contributi al mantenimento previsti in sede di separazione.
A fondamento dell'odierna domanda, ha poi dedotto che, dal 10.01.2017, data dell'udienza di comparazione nella procedura di separazione personale, i coniugi hanno condotto vite separate, non si sono più riconciliati e non hanno mai più ripreso la convivenza, sicché è venuta meno ogni possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Tanto premesso la sig.ra ha chiesto che il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del Pt_1
matrimonio contratto con il alle condizioni di cui in epigrafe, corrispondenti a quanto già CP_1
concordato in sede di separazione.
***
Il convenuto non si è costituito e, pur ritualmente convenuto, non è comparso CP_1
all'udienza di prima comparizione del 28.05.2024 ed è stato dichiarato contumace.
Stante la documentata impossibilità della ricorrente alla partecipazione in presenza all'udienza del
28.05.2024 per i motivi di salute, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza dell'11.07.2024, sostituita
3 dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzando la produzione, contestualmente al deposito delle note di trattazione scritta, di dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente a conferma della volontà di non riconciliarsi.
All'ultima udienza, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ritenendo non essere necessaria ulteriore istruzione, previa acquisizione delle conclusioni del PM e senza necessità dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
***
Tenuto anche conto che, in considerazione della contumacia della parte resistente, non v'è contestazione sul perdurare della separazione, deve ritenersi provato il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e all'art 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
Sono meritevoli di accoglimento le conclusioni dimesse dalla ricorrente anche con riferimento all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento dei figli minori atteso che tali conclusioni, prevedendo adeguata disciplina di frequentazione e vista del padre e congruo assegno di mantenimento in loro favore, appaiono conformi al loro interesse, anche tenuto conto dell'età, corrispondendo del resto agli accordi di separazione già omologati da questo stesso Tribunale.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio, appare congruo compensare per metà le spese di lite e porre l'altra metà a carico del resistente, da versarsi in favore dell'erario stante l'ammissione della signora al patrocinio a spese dello Stato;
le spese vanno liquidate in base ai parametri di CP_1
cui al D.M. 55/14 così come aggiornati con D.M. 147/22, tenuto conto della natura documentale della controversia e della limitata attività processuale svolta rispetto alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in data Parte_1 CP_1
19.03.2012, nel comune di Malisheve (Kosovo) e stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chioggia (VE) al n. 6 parte, II serie, C, anno 2012;
2) ratifica e fa proprie le condizioni tutte di cui alle conclusioni della ricorrente riportate in epigrafe, da ritenersi qui si seguito trascritte;
3) compensa per metà le spese di lite e pone a carico del resistente l'altra metà delle spese, liquidate nell'intero in € 4358 per compenso professionale, oltre spese prenotate e prenotande a debito o anticipate dallo Stato, ed accessori fiscali e previdenziali, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'erario;
4 4) Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Chioggia per l'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 18.09.2024.
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore
5