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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 178/2024 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 178/2024 R.G.A., posta in decisione all'udienza EL 02.12.2024 vertente tra
con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale e numero di Parte_1
iscrizione nel Registro ELle Imprese in persona EL suo legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, e per essa, giusta procura speciale EL 28.11.2007 in Not. di Treviso, Parte_2
Rep. n. 75194, con sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17, codice Controparte_1
fiscale partita I.V.A. e n. di iscrizione nel Registro ELle Imprese R.E.A. di Milano P.IVA_2
n. 1217580, iscritta nell'Elenco generale degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 D. Lgs.
385/1993 al n. 32993, in persona EL Procuratore speciale Avv. in virtù dei Parte_3
Per_ poteri conferitigli con procura EL 13.04.2010 in di Milano, Rep. n. Persona_2 (n. 21/1996 R.G. Fallimenti EL Tribunale di Controparte_2
Messina) in persona EL Curatore e legale rappresentante pro tempore, Avv. (C.F. Controparte_3
), con sede in Messina, Corso Cavour n. 143, C.F. e P.IVA , C.F._2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Fabrizio Guerrera (C.F. ) giusto C.F._3
provvedimento EL G.D., Dott. D.C. EL 29.03.2024 e procura rilasciata in calce al presente Per_3
atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale EL medesimo procuratore sito in
Messina, Via G. Venezian n. 23;
Convenuto in riassunzione nonché
in persona EL legale rappresentante pro tempore, succeduta al “ Controparte_4 [...]
, per atto di fusione in Not. di Torino EL 19.10.2010 Controparte_5 CP_6
(rep. n. 19430), società quest'ultima succeduta, per atto di conferimento in Not.
[...] di Roma EL 21.06.2002 (rep. n. 41753) a “ (già CP_7 Controparte_8 [...]
), che, a sua volta, era succeduta al , per atto Controparte_9 Controparte_10
di fusione a rogito EL predetto Not. EL 18.06.2002 (rep. n. 41724); Controparte_7
Convenuta in riassunzione contumace
oggetto: Giudizio di giudizio di rinvio a seguito ELl' ordinanza n. 22607/2023 EL 12.06.2023, pubblicata il 26.07.2023n. 27304 EL 5.06-26.10.2018 con cui la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento EL quinto motivo di ricorso proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 395/2016 emessa dalla Corte di Appello di Messina e pubblicata in data 21.06.2016 , rigettato il terzo e dichiarato per conseguenza assorbiti il primo e secondo motivo, dichiarati inammissibili il quarto e sesto motivo ed assorbito il settimo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di Appello in diversa composizione, anche le spese EL presente giudizio di legittimità.
Conclusioni dei procuratori ELle parti:
Per l'attrice in riassunzione:
“…- accogliere l'opposizione allo stato passivo proposta dal con ricorso ex art. 98 Controparte_10
L.F. depositato il 29/7/1999 e, per l'effetto, ammettere lo stesso opponente ed oggi, per esso,
[...]
divenuta in corso di causa cessionaria dei crediti in contestazione, al passivo EL Parte_1 fallimento ELla per il complessivo importo di € 3.278.378,73 (pari ad originarie Controparte_2
£ 6.347.826.386) dovuto in virtù dei contratti di mutuo fondiario n. 1800.05111 EL 30/12/1992, n. 1800.01928 EL 19/11/1976, n. 1800.03433 EL 22/5/1987 e n. 1800.02100 EL 14/10/1977, per come richiesto nell'istanza di ammissione al passivo annotata al n. 30 EL registro cronologico ELle domande tempestive o nella diversa misura che, senza recesso e salvo gravame, sarà accertata in corso di causa;
- richiedere, ai sensi ELl'art. 126 disp. att. c.p.c., i fascicoli di ufficio dei precedenti gradi di giudizio;
- ammettere, ove ritenuto necessario, nuova consulenza tecnica contabile;
- in ogni caso, condannare la UR EL Fallimento di “ al pagamento ELle Controparte_2 spese e dei compensi dei precedenti gradi di merito e EL giudizio di legittimità, nonché EL presente giudizio di rinvio…”.
Per la convenuta in riassunzione:
“… 1) in via principale, rigettare integralmente le domande avanzate dalla e per Parte_1
essa dalla per le causali illustrate in narrativa;
Controparte_1
2) in via assolutamente subordinata e gradata, limitare l'ammissione al passivo chirografario in base a quanto risulterà rigorosamente provato in corso di causa;
3) in via istruttoria, ammettere e disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di ricostruire
l'esatta dinamica dei rapporti di mutuo fondiario n. 1800.01928 EL 19- 11-1976, n. 1800.02100 EL 14-
10-1977, n. 1800.03433 EL 22-05-1987, n. 1800.05111 EL 30-12-1992, accertando e quantificando di conseguenza il relativo credito nei limiti ELla domanda di ammissione al passivo n. 30; attribuendo al nominando CTU il potere di verifica dei fatti e ELle circostanze allegati e con riserva di nominare consulenti di parte fino all'inizio ELle operazioni peritali;
4) con vittoria di spese e compensi di difesa, anche per il giudizio di legittimità…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 29.07.1999, il proponeva Controparte_10 opposizione avverso lo stato passivo EL fallimento ELla , dichiarato Controparte_2
dal Tribunale di Messina con sentenza EL 24.04.1996.
A sostegno ELl'opposizione, lamentava l'integrale rigetto ELl'istanza di ammissione al passivo annotata al n. 12 EL registro cronologico, concernente il saldo debitore EL conto corrente n.
400373700, che la società fallita aveva intrattenuto presso la Banca EL UD (ridenominata
“Gestione Crediti S.p.A.” e incorporata dal con atto EL 06.10.1997), ed il parziale Controparte_10 rigetto ELl'ulteriore istanza di ammissione al passivo annotata al n. 30 EL medesimo elenco, avente ad oggetto il saldo debitore EL conto corrente n. 410.6449.81 nonché i crediti da esso vantati in dipendenza di varie frazioni dei seguenti quattro mutui fondiari: mutuo fondiario n.
1800.05111 EL 30.12.1992, mutuo fondiario n. 1800.01928 EL 19.11.1976, mutuo fondiario n.
1800.03433 EL 22.05.1987, mutuo fondiario n. 1800.02100 EL 14.10.1977.
In particolare, il Giudice Delegato al fallimento aveva: a) per un verso, ritenuto di non ammettere al passivo i crediti per saldi debitori dei conti correnti in ragione EL fatto che i relativi importi si erano determinati anche per effetto ELla capitalizzazione trimestrale degli interessi, praticata in applicazione di una clausola contrattuale ritenuta nulla per violazione EL divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; b) per altro verso, limitato l'ammissione dei crediti nascenti dai mutui fondiari alla somma di £ 2.630.000.000, in luogo di quella , oggetto di insinuazione, ammontante a complessive £ 6.347.823.386, per di più integralmente collocata in linea chirografaria, «d ichiarando nulli o comunque inefficaci nei confronti ELla UR i contratti di mutuo fondiario e le relative iscrizioni di ipoteca» per asserita deviazione dal presunto “scopo tipico” ELle operazioni creditizie di mutuo fondiario.
Con comparsa EL 17.02.2000 si costituiva in giudizio la UR, chiedendo il rigetto ELl'opposizione allo stato passivo e limitandosi a rilevare, quanto ai crediti nascenti dai citati rapporti di finanziamento fondiario, che il mutuo consentito alla ” con atto EL Controparte_2
30.12.1992 e la relativa ipoteca si esponevano ad un ipotetico giudizio di nullità e/o di inefficacia relativa in ragione sia ELla possibile violazione dei parametri legali di finanziabilità ELl'opera
(artt. 4 e/o 9 L. 175/1991) sia ELl'asserita parziale utilizzazione ELle somme erogate per il ripianamento di esposizioni debitorie pregresse.
Con sentenza parziale n. 118/2005 EL 25.01.2005, avverso la quale veniva formulata riserva di appello, il Tribunale di Messina, Sez. II Civile, così pronunciava, in via non definitiva:
“a-) dichiara la nullità ELla clausola anatocistica dei contratti di conto corrente bancario nn.
400373700 e 1800.410.6449.81, intestati alla nonché accesi Controparte_2
rispettivamente presso la Banca EL UD s.p.a. e il Controparte_10
b-) rimette la causa sul ruolo in relazione alla determinazione EL credito per gli altri motivi di opposizione, provvedendo con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione ELla fase istruttoria.”
Con la predetta ordinanza, sempre EL 25.01.2005, l'adito Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'esatta dinamica EL rapporto di c/c n. 400373700, acceso presso la
Banca EL UD s.p.a., e EL rapporto di c/c n. 1800.410.6449.81, acceso presso il , Controparte_10 alla luce ELle contestazioni sollevate dalla UR (nullità clausola “uso piazza” e capitalizzazione trimestrale), verificando i saldi effettivi, nonché, al fine di quantificare l'esatto ammontare ELle somme mutuate riguardanti i rapporti n. 1800.01928, n. 1800.02100, n.
1800.03433, n. 1800.05111, e quello ELle somme residuate a credito ELla Banca.
Con atto d'intervento ex art. 111 c.p.c. EL 19.05.2005, si costituiva nel predetto giudizio di prime cure la e per essa quale mandataria quale cessionaria dei Controparte_11 CP_12 crediti EL insistendo nell'accoglimento ELl'opposizione. Controparte_10
Il consulente tecnico incaricato, Dott.ssa , nel corso ELle operazioni peritali evidenziava Per_4
l'impossibilità di espletare il mandato a causa ELla mancata produzione da parte EL ELla CP_10
documentazione richiesta.
Conclusasi, dunque, la fase istruttoria, con la sentenza n. 2400/2010, emessa in data 22-23.12.2010, il Tribunale di Messina rigettava l'opposizione allo stato passivo proposta dal Controparte_10
con intervento ELla Island Finance S.r.l., nei confronti EL
[...] Controparte_2
relativamente alla mancata ammissione ELla domanda n. 12 (saldo debitore EL c.c.
[...]
4003733700) e n. 30 (esposizione debitoria in ordine a quattro mutui fondiari), condannando l'originario opponente e la intervenuta cessionaria dei crediti in Controparte_10
contestazione, in solido fra loro, al pagamento ELle spese processuali.
Con atto datato 26.02.2011 cessionaria dei crediti ELla Island Finance Parte_1
S.r.l., e per essa la proponeva appello avverso le predette sentenze di Controparte_1
primo grado, lamentando la mancata ammissione al passivo fallimentare, così come richiesto nelle predette istanze nn. 12 e 30 e contestando, per un verso, la motivazione resa dal primo giudice a sostegno ELla dichiarazione di nullità ELla clausola anatocistica contenuta nei contratti di conto corrente;
per altro vero, le argomentazioni che avevano indotto il primo giudice a dichiarare, con la sentenza definitiva, la nullità EL meccanismo di determinazione dei tassi di interesse applicati ai conti, l'assenza di documentazione comprovante l'ammontare ELle somme richieste a copertura dei conti e l'assenza di prova EL credito, in ordine ai rapporti derivanti dai mutui fondiari.
Nel giudizio di secondo grado, iscritto al n. 145/2011 R.G. ELla Corte di Appello di Messina, la
UR fallimentare si costituiva con comparsa di risposta EL 23.05.2011, chiedendo il rigetto ELl'appello col favore ELle spese.
L'appellante, con ricorso ex art. 351 c.p.c. EL 28.03.2011 (iscritto al R.G. n. 145-1/2011), insisteva nella richiesta di sospensione inaudita altera parte ELl'efficacia esecutiva ELla sentenza n.
2400/2010, la quale, però, veniva rigettata dal Collegio con provvedimento depositato il
09.06.2011, poiché non sussistevano, all'esito di ELibazione sommaria, i presupposti EL fumus boni iuris e EL periculum in mora.
Seguivano quindi alcuni rinvii, ed infine, all'udienza EL 25.01.2016 la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e di eventuali repliche.
Con la sentenza n. 395/2016 EL 10.06.2016, pubblicata in data 21.6.2016, la Corte di Appello di
Messina rigettava, nella resistenza ELla curatela fallimentare, gli appelli così proposti, confermando pertanto le decisioni rese in primo grado, condannando l'appellante
[...]
al pagamento ELle spese processuali EL grado. Parte_1
Con ricorso notificato il 19.07.2017, affidato a sette motivi, la e per essa Parte_1
la sua procuratrice impugnava la summenzionata pronuncia Controparte_13
n. 395/2016, dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione (proc. iscritto al R.G. n. 18971/2017 –
Sez. I Civile).
Con i primi tre motivi contestava la mancata ammissione EL credito risultante dal saldo debitore dei due conti correnti intrattenuti dalla fallita, con i motivi quarto, quinto e sesto (quest'ultimo formulato in via subordinata rispetto ai precedenti) criticava le statuizioni concernenti il diniego di ammissione dei crediti derivanti dai rapporti di mutuo fondiario e il mancato riconoscimento EL privilegio ipotecario sugli stessi.
Infine, col settimo motivo chiedeva la riforma ELla pronuncia di condanna alle spese inflitta dai giudici di merito ai danni ELla creditrice opponente.
La UR resisteva al predetto ricorso a mezzo controricorso EL 21.09.2017 instando per la statuizione di inammissibilità o, in subordine, di rigetto EL ricorso proposto da Parte_1
[...]
Con ordinanza n. 22607/2023 EL 12.06.2023, pubblicata il 26.07.2023, la Corte di Cassazione,
Prima Sezione Civile, così pronunciava:
“accoglie il quinto motivo nei limiti di cui motivazione;
rigetta il terzo motivo e dichiara per conseguenza assorbiti il primo e secondo motivo;
dichiara inammissibili il quarto e sesto motivo ed assorbito il settimo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, regolerà anche le spese EL presente giudizio di legittimità”.
Nello specifico, la Corte di Cassazione:
- disattendeva le contestazioni riguardanti la mancata ammissione dei crediti nascenti dai rapporti di conto corrente, rigettando il terzo motivo e dichiarando l' assorbimento dei primi due;
- riteneva inammissibili “ perché completamente decentrare rispetto alle rationes decidendi” le censure sollevate con il quarto motivo di ricorso , rilevando che la ragione - posta dalla Corte di
Appello a sostegno EL diniego parziale di ammissione EL credito derivante dai mutui fondiari- , non discendeva “dalla mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi EL credito rappresentati dai relativi titoli negoziali (e cioè dai contratti di mutuo, asseritamente prodotti dal CP_10
con l'istanza di ammissione al passivo EL 25.6.1998), quanto piuttosto dalla diversa
[...]
ragione rappresentata, per un verso, dal superamento EL limite di finanziabilità e, per altro verso, dalla inopponibilità ELle ipoteche iscritte perché implicanti una rilevata operazione di illegittima costituzione di una garanzia in danno dei creditori EL fallimento”;
-condivideva, invece, le argomentazioni svolte nel corpo EL quinto motivo di ricorso, giudicando illegittima la pronuncia di parziale ammissione dei crediti discendenti dai contratti di mutuo fondiario, fondata dai giudici di merito sull'erroneo rilievo di nullità di tali contratti per il superamento EL limite di finanziabilità e per la semplice destinazione degli stessi al pagamento di pregresse passività.
La S.C. non riteneva, invece, fondate le contestazioni relative al mancato riconoscimento EL privilegio ipotecario pure articolate in seno al sesto motivo di ricorso e, in applicazione ELl'art. 385 comma 3° c.p.c., affidava al giudice EL rinvio la regolamentazione ELle spese ELl'intero giudizio, dichiarando assorbito il settimo motivo di ricorso.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 26.02.2024, e per Parte_1
essa quale mandataria provvedeva a riassumere la causa innanzi al Controparte_1
giudice EL rinvio al fine di sentir accogliere, nel rispetto e nei limiti ELla sentenza rescindente ELla Corte Suprema di Cassazione, la propria opposizione allo stato passivo EL
[...]
originariamente promossa dal dante causa .. Controparte_14 Controparte_10
In particolare, instava per la pronuncia di ammissione ELl'odierna attrice in riassunzione al passivo fallimentare ELla per l'intera somma insinuata in forza dei quattro Controparte_2 contratti di mutuo fondiario, per l'importo di £ 6.347.826.386 (equivalenti a € 3.278.378,73) per rate scadute, capitale a scadere, interessi e spese sino al 31.12.1995.
La convenuta UR EL Fallimento si costituiva in giudizio con Controparte_15
comparsa EL 23.06.2024, mediante la quale chiedeva, nel merito, il rigetto ELle domande avanzate da e, in via istruttoria, l'autorizzazione alla produzione dei propri Parte_1 precedenti fascicoli cartacei di parte nonché l'ammissione di CTU contabile sui rapporti di mutuo fondiario posti originariamente a fondamento ELl'istanza di ammissione al passivo n. 30.
Con ordinanza EL 24.06.2024, questo Collegio, dichiarava la contumacia di - la Controparte_4 quale, nonostante la rituale notifica ELl'atto introduttivo, non si era costituita -, rigettava la richiesta di deposito dei fascicoli cartacei avanzata dalla UR e rinviava la causa per la precisazione ELle conclusioni all'udienza EL 02.12.2024, di cui disponeva la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza depositata il 03.12.2024 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito ELle comparse conclusionali e ELle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venendo al merito ELl'impugnazione sub iudice, sulla scorta dei principi Parte_1
di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, deduce la fondatezza ELla propria istanza di ammissione al passivo EL fallimento ELla per il complessivo importo Controparte_2 di € 3.278.378,73 (pari ad originarie £ 6.347.826.386), dovuto in virtù dei contratti di mutuo fondiario n. 1800.05111 EL 30.12.1992, n. 1800.01928 EL 19.11.1976, n. 1800.03433 EL
22.05.1987 e n. 1800.02100 EL 14.10.1977.
Sostiene l'odierna attrice in riassunzione che, una volta rimosso l'illegittimo rilievo di nullità dei mutui fondiari, sui cui era stata fondata l'erronea decisione di rigetto ELl'opposizione allo stato passivo, sarebbe doveroso ammettere la parte al passivo EL fallimento per l'intera somma insinuata in forza dei quattro contratti di mutuo, senza che sia necessario disporsi l'assunzione di una nuova consulenza tecnica contabile.
Rileva che il credito vantato risulta consacrato negli atti pubblici depositati nei fascicoli di causa
- i quali costituiscono titolo esecutivo proprio in virtù ELla certezza EL credito che da tale fonte discende - unitamente ai relativi estratti ELle scritture contabili ELla banca mutuante (a suo tempo allegati all'istanza di ammissione al passivo di rubricata al n. 30 ELle Controparte_10
domande tempestive).
Afferma che, in tale ipotesi, la banca originaria istante era tenuta a produrre soltanto i contratti di mutuo nonché ad indicare nell'istanza di ammissione al passivo l'ammontare EL residuo credito risultante dalle proprie scritture contabili, così come avvenuto nel caso di specie.
Sottolinea, inoltre, che nessuna specifica contestazione ELle liquidazioni di debito prodotte dalla banca è stata mai sollevata dalla UR fallimentare, la quale, nei precedenti giudizi di merito, si era limitata ad eccepire la nullità EL finanziamento per le ragioni oggetto di oramai definitiva censura da parte ELla Suprema Corte di Cassazione. Pertanto, l'odierna attrice - conformemente al principio secondo il quale sul creditore che agisce nei confronti EL debitore inadempiente grava esclusivamente l'onere di provare la fonte EL proprio credito – chiede che venga accolta l'opposizione allo stato passivo proposta dal
[...] con ricorso ex art. 98 L.F. depositato il 29.07.1999 e che, per l'effetto, CP_10 [...]
quale cessionaria dei crediti in contestazione, venga ammessa al passivo EL Parte_1 fallimento ELla per il complessivo importo di € 3.278.378,73 dovuto in Controparte_2 virtù dei suddetti contratti di mutuo fondiario, così come richiesto nell'istanza di ammissione al passivo annotata al n. 30 EL registro cronologico ELle domande tempestive.
Quanto alla liquidazione ELle spese di lite, deduce che, in ossequio alla Parte_1
regola ELla soccombenza, le spese e i compensi legali dei precedenti tre gradi di giudizio devono essere integralmente riconosciuti in favore ELl'odierno istante in riassunzione e posti a carico ELla
UR fallimentare convenuta.
Aggiunge che nel giudizio di primo grado, dopo una prima fase istruttoria e una fase conclusionale, la causa è stata rimessa sul ruolo per lo svolgimento ELla consulenza tecnica, sicché la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale devono essere conteggiate ciascuna per due volte.
Chiede, infine, la condanna ELla UR convenuta anche al pagamento ELle spese e dei compensi EL presente giudizio di rinvio , da liquidare anch'essi in conformità ai parametri stabiliti dal menzionato D.M. 55/2014.
§
Osserva, in contrario la UR, che controparte non ha allegato i fatti costitutivi posti a fondamento ELla domanda, non avendo prodotto i documenti relativi ai rapporti dedotti in giudizio.
In particolare, sostiene che , avendo l'attrice prodotto la documentazione solo a corredo ELl'istanza di insinuazione al passivo fallimentare ma non in allegato all'atto di opposizione, non sarebbe possibile verificare l'esatta quantificazione ELle somme dovute e che, pertanto, si rende necessario un approfondimento istruttorio, tramite l'espletamento di c.t.u. contabile
§
Così riassunte le posizioni ELle parti, al fine di individuare il thema decidendum EL giudizio di rinvio ed il relativo perimetro ELla cognizione di questo Collegio (in quanto abilitata alla sola fase rescissoria,) giova rilevare che la Suprema Corte di Cassazione, nell'accogliere il quinto motivo EL ricorso proposto da ha enunciato il presente principio di diritto: Parte_1
“
6.5 Per quanto concerne, invece, le doglianze articolate in punto di erronea ammissione parziale EL credito discendente dal mutuo fondiario, per il dichiarato superamento EL limite di finanziabilità “consentito dalla legge” e per “ripianare precedenti passività” (cfr. pag. 5/6, sentenza impugnata), le stesse sono fondate in quanto la pronuncia ELla Corte territoriale si pone in insanabile contrasto con le più recenti affermazioni ELla giurisprudenza di questa Corte di legittimità nella materia qui in esame.
6.5.1 Sul punto giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, Sentenza n. 33719 EL 16/11/2022) hanno recentemente statuito che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, EL d.lgs. n. 385 EL 1993, non costituisce un elemento essenziale EL contenuto EL contratto, non essendo la predetta norma determinativa EL contenuto medesimo, né posta a presidio ELla validità EL negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo ELl'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito ELla c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità EL contratto (nella specie, EL mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno ELla connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale ELla banca e al contenimento dei rischi nella concessione EL credito che la disposizione mira a proteggere”. È stato anche affermato, nell'arresto da ultimo richiamato, che
“In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al moELlo legale EL mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare
d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri EL tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale EL mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione ELla validità EL negozio sotto il profilo EL superamento EL limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione EL contratto in termini di mutuo fondiario”.
6.5.2 A ciò va aggiunto che costituisce principio oramai non più contestato, sempre nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui il mutuo fondiario, inoltre, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi (cfr. Cass. sez. I n. 28662 EL 2013, sez. III n. 19282 EL 2014, sez.
III n. 37654 EL 2021, sez. III n. 23149 EL 2022), come anche affermato correttamente nei motivi di ricorso qui in esame. Ne consegue che le diverse affermazioni contenute nella sentenza qui impugnata - in ordine al rilievo di nullità dei contratti di mutuo in parola per il superamento EL limite di finanziabilità e per la semplice destinazione degli stessi al pagamento di pregresse passività - non possono essere condivise ed anzi meritano emenda, con la conseguenziale cassazione EL provvedimento impugnato per una nuova lettura ELla vicenda processuale da parte ELla Corte di merito, alla luce dei principi sopra ricordati e qui riaffermati.”
Il riesame ELla vicenda nel solco tracciato dal Supremo Collegio impone alla Corte, in sede di rinvio, di statuire esclusivamente in merito alla domanda di ammissione al passivo EL fallimento ELla relativamente ai crediti vantati da in virtù Controparte_2 Parte_1
dei citati mutui fondiari n. 1800.01928 EL 19.11.1976, n. 1800.02100 EL 14.10.1977, n.
1800.03433 EL 22.05.1987 e n. 1800.05111 EL 30.12.1992.
Risultando, infatti, i contratti di mutuo fondiario sopra richiamati pienamente validi ed efficaci, occorre, nel presente giudizio di carattere rescissorio, valutare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al passivo di detti crediti, inizialmente insinuati con istanza di ammissione proposta dal (originaria creditrice) e rubricata n. 30 ELle domande tempestive, per Controparte_10
l'intera somma di L. 6.347.826.386 (equivalenti a € 3.278.378,73) per rate scadute, capitale a scadere, interessi e spese sino al 31/12/1995.
Ebbene, secondo la giurisprudenza ELla Suprema Corte, "In tema di prova ELl'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento EL danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) EL suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione ELla circostanza ELl'inadempimento ELla controparte, mentre il debitore convenuto è gravato ELl'onere ELla dimostrazione EL fatto estintivo ELl'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento EL creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18).
Ne discende che l'onere probatorio incombente sul creditore istante in sede di ammissione al passivo può ritenersi soddisfatto ove questi produca documentazione idonea a dimostrare la fondatezza ELla pretesa formulata, perché dotata di data certa antecedente all'apertura EL concorso e, come tale, opponibile ai creditori.
Applicando tali principi in materia di contratto di mutuo, la Corte di legittimità ha affermato che il creditore, che agisce in sede di verifica EL passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo, è tenuto a fornire la prova ELl'esistenza EL titolo, ELla sua anteriorità al fallimento e ELla disciplina ELl'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti, mentre il debitore mutuatario (e, per esso, il curatore) ha l'onere di provare il pagamento ELle rate di mutuo scadute prima ELla dichiarazione di fallimento, atteso che le rate successive, agli effetti EL concorso, si considerano scadute alla data ELla sentenza dichiarativa, a norma ELl'art. 55, comma 2, l.fall (Cass. n.3015/2020)
L'onere ELla prova ELl'erogazione ELla somma data a mutuo, pertanto, è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio ELl'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva EL creditore dare la prova ELla restituzione ELla somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive ELl'obbligazione restitutoria (cfr. Cass. n. 9389/16; Cass. n. 10507/2019).
Mentre la prova EL contratto di mutuo, che richiede la forma scritta ad substantiam, ovviamente, non può essere data con altro mezzo, secondo i più recenti principi dettati in tema dal giudice di legittimità, la produzione EL piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile ELla prova EL residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi ELle reciproche obbligazioni,
e in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura ELle rate e dalla prevedibilità EL loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (Cfr.
Cass. Civ. sez. I, 16.11.2022, n. 33724; Cass. Civ. n. 3015/2020; Cass. Civ. n. 26426/2017).).
Dunque, la banca mutuante che chieda l'ammissione EL proprio credito nel fallimento EL mutuatario assolve l'onere di provare la consegna EL denaro, mediante la produzione ELla quietanza di erogazione EL mutuo e ELla contabile che attesta lo svincolo ELle somme, riprodotte in un atto notarile.
Alla luce ELle considerazioni che precedono , nel caso di specie, può affermarsi che, contrariamente all'assunto ELla UR , l'odierna attrice in riassunzione abbia concretamente offerto la prova ELl'esistenza EL titolo, ELla sua anteriorità al fallimento e ELl'effettiva erogazione ELla somma mutuata in favore ELla società successivamente fallita.
Invero, ha prodotto in giudizio la copia EL contratto pubblico e l'atto di Parte_1
erogazione finale e quietanza relativamente a tutti i quattro i mutui fondiari stipulati (n. 1800.01928 EL 19.11.1976, n. 1800.02100 EL 14.10.1977, n. 1800.03433 EL 22.05.1987 e n. 1800.05111 EL
30.12.1992).
In aggiunta, ha allegato anche gli estratti conto (liquidazioni di debito) EL Controparte_10
riportanti il debito residuo alla data 31.12.1995. Risulta, dunque, rispettato il principio di matrice giurisprudenziale richiamato, secondo cui l'onere ELla prova ELl'erogazione ELla somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante con la produzione in giudizio ELl'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore - e nel caso in esame alla UR - dare la prova ELla restituzione ELla somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive ELl'obbligazione restitutoria.
Invero, “una volta che la banca creditrice abbia dimostrato il titolo (contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico) e l'effettiva erogazione EL denaro (atto di erogazione e quietanza anch'esso stipulato per atto pubblico, con conferma ielle scritture contabili di annotazione) e quindi, che la prestazione da parte sua era stata adempiuta e la quietanza rilasciata dalla fallita era il riconoscimento, davanti al notaio che il contratto aveva avuto effettiva esecuzione, spetta al curatore dimostrare che la società fallita aveva restituito l'importo ricevuto a mutuo “(:Cass.
n.9929/2018; Cass. n. 26924/2017).
Del resto, la stessa Corte di Cassazione - nel disattendere il quarto motivo di ricorso , con cui la ricorrente aveva lamentato il mancato riconoscimento EL valore probatorio ELla documentazione ritualmente depositata in giudizio dall'allora opponente – ha ritenuto tale doglianza decentrata rispetto alla ratio decidendi ELla sentenza impugnata .
Ciò in quanto il rigetto ELla domanda di ammissione al passivo non era riconducibile alla “ mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi EL credito rappresentati dai relativi titoli negoziali (e cioè dai contratti di mutuo, asseritamente prodotti dal con l'istanza Controparte_10
di ammissione al passivo EL 25.6.1998), quanto piuttosto dalla diversa ragione rappresentata, per un verso, dal superamento EL limite di finanziabilità e, per altro verso, dalla inopponibilità ELle ipoteche iscritte perché implicanti una rilevata operazione di illegittima costituzione di una garanzia in danno dei creditori EL fallimento” (cifr. ordinanza pag. 18).
Né può trascurarsi l'ammissione parziale, per capitale e interessi, EL credito vantato, limitata alla somma di £ 2.630.000.000, in luogo di quella richiesta di £ 6.347.823.386,.
Tale ammissione, invero, non può essere avvenuta se non sulla base di documentazione riconosciuta come avente data certa opponibile al fallimento e idonea a rappresentare la fondatezza EL credito, risultando la parzialità giustificata dal superamento EL limite di finanziabilità di cui all'art. 38TUB.
Peraltro, l'odierna convenuta in riassunzione non ha mai contestato il quantum ELl'insinuazione richiesta dalla parte, formulando specifiche contestazioni rispetto alle liquidazioni di debito prodotte dalla banca.
La UR fallimentare nel corso EL procedimento di opposizione allo stato passivo si è, infatti, limitata unicamente ad eccepire la nullità EL finanziamento per le ragioni, ormai definitivamente superate per effetto EL dictum ELla Suprema Corte di Cassazione.
Anche nella presente fase rescissoria, detta parte si è limitata a dedurre che risultano agli atti soltanto di “una serie di estratti conto”, che non possono consentire alcun controllo in ordine alle poste ed ai conteggi compiuti dalla controparte, tanto da rappresentare l'esigenza istruttoria di ulteriori accertamenti e, in ispecie, di approfondimenti contabili da parte di un nominando
Consulente tecnico d'ufficio.
Orbene, tali generiche contestazioni di parte prive di qualsivoglia riscontro fattuale non possono essere condivise .
Risulta, invero, che già la dante causa ELl'odierna attrice in riassunzione, Controparte_10 aveva diligentemente inserito tra i documenti allegati all'istanza di ammissione al passivo gli atti pubblici di concessione EL mutuo fondiario, le relative note di iscrizione ipotecaria, gli atti di erogazione finale e quietanza nonché le cosiddette “liquidazioni di debito”, ossia gli estratti da cui risultava, sulla base ELle scritture contabili ELla banca, l'ammontare EL credito vantato.
Sul punto, giova infatti ricordare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), L. Fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso ELla verifica ELlo stato passivo innanzi al giudice ELegato, sicché, in difetto ELla produzione di uno di essi, il Tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio ELla procedura fallimentare ove esso è custodito (Cass. Civ. ord. 19.02.2024 n. 4322; Cass. Civ. ord. 13.11.2020 n. 25663; Cass. Civ. n. 12549/2017).
E proprio sulla scorta di detto principio, che a corredo ELl'istanza di Controparte_10
ammissione n. 30 aveva depositato le cc.dd. liquidazioni di debito relative ai mutui fondiari ed i relativi contratti, , nelle proprie memorie istruttorie di primo grado (v. in fascicolo attrice) , chiedeva l'assunzione ELla documentazione versata nel procedimento fallimentare di verifica.
Risulta , altresì, che il G.I., all'udienza EL 22.11.2001, aveva disposto l'acquisizione ELle sopra citate istanze di ammissione al passivo n. 12 e n. 30 con la relativa documentazione allegata, che venivano depositate nel fascicolo alla successiva udienza EL 03.07.2003 unitamente alle n. 37 liquidazioni di debito alla data EL 31/12/1995.
Sulla scorta ELle suesposte argomentazioni e EL principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22607/2023 EL 12.06.2023, pubblicata in data 26.07.2023, ritiene il Collegio che l'odierna attrice in riassunzione quale avente causa Parte_1 ELl'originario opponente debba essere ammessa al passivo EL fallimento Controparte_10 ELla per l'intera somma insinuata di L. 6.347.826.386, equivalenti a € Controparte_2
3.278.378,73, dovuti a titolo di rate scadute, capitale a scadere, interessi e spese sino al 31/12/1995 in virtù dei mutui fondiari n. 1800.01928 EL 19.11.1976, n. 1800.02100 EL 14.10.1977, n.
1800.03433 EL 22.05.1987 e n. 1800.05111 EL 30.12.1992, come richiesto nell'istanza di ammissione al passivo annotata al n. 30 EL registro cronologico ELle domande tempestive, con esclusione EL privilegio ipotecario così come sancito dalla S.C..
§
Per la regolamentazione ELle spese di lite , dovendo questa Corte provvedere anche per quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente il consolidato principio (per cui si v. Cass.
Civ. SS.UU. n. 32906/2022; Cass. n. 29056/2024) secondo il quale “In tema di spese processuali, il giudice EL rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese EL giudizio di legittimità, si deve attenere al principio ELla soccombenza applicato all'esito globale EL processo, piuttosto che ai diversi gradi EL giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase EL giudizio, ma, in relazione all'esito finale ELla lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione ELle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, tuttavia, complessivamente soccombente al rimborso ELle stesse in favore ELla controparte”.
In applicazione di tali principi, ritiene la Corte che, nel caso in esame, sussistano i presupposti per compensare parzialmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio, mentre la restante metà di tali spese vanno poste a carico ELla UR, rimasta parzialmente soccombente.
All'esito complessivo EL giudizio, infatti, quale cessionaria EL credito Parte_1
originariamente vantato dal risulta solo parzialmente vittoriosa, avendo Controparte_10
ottenuto, a seguito ELla pronuncia ELla S.C. e EL presente giudizio di rinvio, l'accoglimento solo ELla domanda di opposizione allo stato passivo annotata al n. 30 EL registro cronologico ELle in relazione ai crediti nascenti dai contratti di mutuo.
E' rimasta, invece, soccombente in relazione all'altra pretesa, originariamente azionata, di ammissione al passivo ELl'istanza annotata al n. 12 EL registro cronologico ELle domande tempestive (in relazione al saldo debitorio di conto corrente), rigettata all'esito EL primo giudizio di appello con decisione non modificata dalla pronuncia di legittimità e, quindi, intangibile;
.
In ragione di tale reciproca soccombenza, si ritiene conforme a giustizia pronunciare la parziale compensazione di tali spese, nella misura di 1/2.
Rispetto al rapporto processuale originariamente sorto verso quale parte cedente, Controparte_4
rimasta contumace tanto nel giudizio di legittimità, quanto nel presente rinvio, si rileva che non v'è stata alcuna domanda nei suoi confronti né quanto al merito né quanto alle spese di lite, che pertanto vanno integralmente compensate le parti , ad eccezione che per il primo grado di giudizio.
Tali spese processuali, per tutti i gradi EL giudizio, devono liquidarsi sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 EL citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini ELla liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 EL 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento ELla fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna ELle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, EL medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini ELla liquidazione giudiziale dei compensi, ELl'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase ELla trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle ELla corrispondente voce, ELla congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 EL 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione di detta fase nel primo giudizio di appello, e nell'odierno di rinvio, giustifica l'applicazione, limitatamente ad essi, dei parametri minimi.
Ne discende che per il primo grado, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato in base al valore ELla causa (scaglione da € 4.000.001 a € 8.000.000) ed applicando i parametri tariffari medi
(avuto riguardo all'entità ELle questioni trattate), i predetti compensi, già ridotti di ½, si determinano in complessivi € 32.069,00 (di cui € 5.061,00 per fase di studio;
€ 3.338,50 per fase introduttiva;
€ 14.867,00 per fase istruttoria;
€ 8.802,50 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura EL 15% ed IVA e CPA come per legge.
Per il secondo grado, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato come sopra, applicando i parametri tariffari medi, i compensi, già ridotti di ½, si determinano in complessivi € 24.532,50 (di cui € 6.268,00 per fase di studio;
€ 3.644,50 per fase introduttiva;
€ 4.198,50 per fase trattazione;
€. 10.421,50 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura EL 15% ed IVA e
CPA come per legge.
Per il giudizio di legittimità, avuto riguardo allo scaglione tariffario come sopra individuato ed applicando i parametri tariffari medi, i compensi, già ridotti di ½, si determinano in complessivi €
15.384,50 (di cui € 7.084,50 per fase di studio;
€ 4.655,50 per fase introduttiva;
€ 3.644,50,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura EL 15% ed IVA e CPA come per legge.
Infine, per il giudizio di rinvio, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato come sopra ed applicando i parametri tariffari compresi medi, i compensi, già ridotti di ½, si determinano in complessivi € 24.532,50 (di cui € 6.268,00 per fase di studio;
€ 3.644,50 per fase introduttiva;
€
4.198,50 per fase trattazione;
€. 10.421,50 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura EL 15% ed IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori ELle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
178/2024 R.G. nel giudizio di rinvio proposto da e per essa Parte_1 [...]
a seguito ELl'ordinanza ELla Suprema Corte di Cassazione n. 22607/2023 EL Controparte_1
12.06.2023, pubblicata il 26.07.2023, con la quale è stata parzialmente cassata la sentenza ELla
Corte di Appello di Messina, n. 395/2016 pubblicata in data 21.06.2016, previa declaratoria di contumacia di in proprio, così provvede:1decidendo sui motivi oggetto Controparte_4 ELl'annullamento con rinvio ELla Suprema Corte di Cassazione:
- in parziale accoglimento ELl'appello proposto da e per essa Parte_1 [...]
accoglie parzialmente l'opposizione avverso lo stato passivo EL Controparte_1 fallimento ELla e, per l'effetto, ammettere Controparte_2 Parte_1
e per essa divenuta in corso di causa cessionaria dei crediti in Controparte_1
contestazione, al passivo EL fallimento ELla per il complessivo Controparte_2 importo di € 3.278.378,73 (pari ad originarie £ 6.347.826.386) dovuto in virtù dei contratti di mutuo fondiario n. 1800.01928 EL 19/11/1976, n. 1800.02100 EL 14/10/1977, n. 1800.03433 EL 22/5/1987 e n. 1800.05111 EL 30/12/1992, per come richiesto nell'istanza di ammissione al passivo annotata al n. 30 EL registro cronologico ELle domande tempestive;
- dichiara compensate nella misura di ½ le spese EL giudizio di primo grado e, per l'effetto, condanna l'odierna convenuta in riassunzione Controparte_2 al pagamento, in favore di ELla residua quota che liquida in complessivi € Controparte_4
32.069,00, oltre rimborso spese generali, nella misura EL 15% ed IVA e CPA ( se dovute) come per legge;
-dichiara compensate nella misura di ½ le spese EL giudizio di appello e, per l'effetto - condanna l'odierna convenuta in riassunzione Controparte_2
al pagamento, in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1
ELla residua quota, che liquida in complessivi € 24.532,50, oltre rimborso spese generali, nella misura EL 15% ed IVA e CPA come per legge (se dovute);
-dichiara compensate nella misura di ½ le spese EL giudizio di legittimità e, per l'effetto - condanna l'odierna convenuta in riassunzione Controparte_2
al pagamento, in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1
ELla residua quota, che liquida in complessivi € 15.384,50, oltre rimborso spese generali, nella misura EL 15% ed IVA e CPA come per legge ( se dovute);
-dichiara compensate nella misura di ½ le spese EL giudizio di rinvio e, per l'effetto, condanna l'odierna convenuta in riassunzione Controparte_2
al pagamento, in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1
ELla residua quota che liquida in complessivi € 24.532,50, oltre rimborso spese generali, nella misura EL 15% ed IVA e CPA come per legge ( se dovute);
-dichiara integralmente compensate le spese EL secondo grado di giudizio, EL giudizio di legittimità e EL presente nel rapporto tra la UR fallimentare e CP_4
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio ELl'11.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione EL funzionario EL processo, dott. Giuseppe Francesco D'Andrea.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
119256 e Racc. n. 25872, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello notificato il 26.02.2011 e iscritto al n. 145/2011 R.G. ELla Corte di Appello di Messina, dall'Avv.
Luciano Piazza (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Messina, Via S. CodiceFiscale_1
Filippo Bianchi n. 60, presso lo studio ELl'Avv. Santo Sparacino;
Attrice in riassunzione
e
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 178/2024 R.G.A., posta in decisione all'udienza EL 02.12.2024 vertente tra
con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale e numero di Parte_1
iscrizione nel Registro ELle Imprese in persona EL suo legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, e per essa, giusta procura speciale EL 28.11.2007 in Not. di Treviso, Parte_2
Rep. n. 75194, con sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17, codice Controparte_1
fiscale partita I.V.A. e n. di iscrizione nel Registro ELle Imprese R.E.A. di Milano P.IVA_2
n. 1217580, iscritta nell'Elenco generale degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 D. Lgs.
385/1993 al n. 32993, in persona EL Procuratore speciale Avv. in virtù dei Parte_3
Per_ poteri conferitigli con procura EL 13.04.2010 in di Milano, Rep. n. Persona_2 (n. 21/1996 R.G. Fallimenti EL Tribunale di Controparte_2
Messina) in persona EL Curatore e legale rappresentante pro tempore, Avv. (C.F. Controparte_3
), con sede in Messina, Corso Cavour n. 143, C.F. e P.IVA , C.F._2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Fabrizio Guerrera (C.F. ) giusto C.F._3
provvedimento EL G.D., Dott. D.C. EL 29.03.2024 e procura rilasciata in calce al presente Per_3
atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale EL medesimo procuratore sito in
Messina, Via G. Venezian n. 23;
Convenuto in riassunzione nonché
in persona EL legale rappresentante pro tempore, succeduta al “ Controparte_4 [...]
, per atto di fusione in Not. di Torino EL 19.10.2010 Controparte_5 CP_6
(rep. n. 19430), società quest'ultima succeduta, per atto di conferimento in Not.
[...] di Roma EL 21.06.2002 (rep. n. 41753) a “ (già CP_7 Controparte_8 [...]
), che, a sua volta, era succeduta al , per atto Controparte_9 Controparte_10
di fusione a rogito EL predetto Not. EL 18.06.2002 (rep. n. 41724); Controparte_7
Convenuta in riassunzione contumace
oggetto: Giudizio di giudizio di rinvio a seguito ELl' ordinanza n. 22607/2023 EL 12.06.2023, pubblicata il 26.07.2023n. 27304 EL 5.06-26.10.2018 con cui la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento EL quinto motivo di ricorso proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 395/2016 emessa dalla Corte di Appello di Messina e pubblicata in data 21.06.2016 , rigettato il terzo e dichiarato per conseguenza assorbiti il primo e secondo motivo, dichiarati inammissibili il quarto e sesto motivo ed assorbito il settimo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di Appello in diversa composizione, anche le spese EL presente giudizio di legittimità.
Conclusioni dei procuratori ELle parti:
Per l'attrice in riassunzione:
“…- accogliere l'opposizione allo stato passivo proposta dal con ricorso ex art. 98 Controparte_10
L.F. depositato il 29/7/1999 e, per l'effetto, ammettere lo stesso opponente ed oggi, per esso,
[...]
divenuta in corso di causa cessionaria dei crediti in contestazione, al passivo EL Parte_1 fallimento ELla per il complessivo importo di € 3.278.378,73 (pari ad originarie Controparte_2
£ 6.347.826.386) dovuto in virtù dei contratti di mutuo fondiario n. 1800.05111 EL 30/12/1992, n. 1800.01928 EL 19/11/1976, n. 1800.03433 EL 22/5/1987 e n. 1800.02100 EL 14/10/1977, per come richiesto nell'istanza di ammissione al passivo annotata al n. 30 EL registro cronologico ELle domande tempestive o nella diversa misura che, senza recesso e salvo gravame, sarà accertata in corso di causa;
- richiedere, ai sensi ELl'art. 126 disp. att. c.p.c., i fascicoli di ufficio dei precedenti gradi di giudizio;
- ammettere, ove ritenuto necessario, nuova consulenza tecnica contabile;
- in ogni caso, condannare la UR EL Fallimento di “ al pagamento ELle Controparte_2 spese e dei compensi dei precedenti gradi di merito e EL giudizio di legittimità, nonché EL presente giudizio di rinvio…”.
Per la convenuta in riassunzione:
“… 1) in via principale, rigettare integralmente le domande avanzate dalla e per Parte_1
essa dalla per le causali illustrate in narrativa;
Controparte_1
2) in via assolutamente subordinata e gradata, limitare l'ammissione al passivo chirografario in base a quanto risulterà rigorosamente provato in corso di causa;
3) in via istruttoria, ammettere e disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di ricostruire
l'esatta dinamica dei rapporti di mutuo fondiario n. 1800.01928 EL 19- 11-1976, n. 1800.02100 EL 14-
10-1977, n. 1800.03433 EL 22-05-1987, n. 1800.05111 EL 30-12-1992, accertando e quantificando di conseguenza il relativo credito nei limiti ELla domanda di ammissione al passivo n. 30; attribuendo al nominando CTU il potere di verifica dei fatti e ELle circostanze allegati e con riserva di nominare consulenti di parte fino all'inizio ELle operazioni peritali;
4) con vittoria di spese e compensi di difesa, anche per il giudizio di legittimità…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 29.07.1999, il proponeva Controparte_10 opposizione avverso lo stato passivo EL fallimento ELla , dichiarato Controparte_2
dal Tribunale di Messina con sentenza EL 24.04.1996.
A sostegno ELl'opposizione, lamentava l'integrale rigetto ELl'istanza di ammissione al passivo annotata al n. 12 EL registro cronologico, concernente il saldo debitore EL conto corrente n.
400373700, che la società fallita aveva intrattenuto presso la Banca EL UD (ridenominata
“Gestione Crediti S.p.A.” e incorporata dal con atto EL 06.10.1997), ed il parziale Controparte_10 rigetto ELl'ulteriore istanza di ammissione al passivo annotata al n. 30 EL medesimo elenco, avente ad oggetto il saldo debitore EL conto corrente n. 410.6449.81 nonché i crediti da esso vantati in dipendenza di varie frazioni dei seguenti quattro mutui fondiari: mutuo fondiario n.
1800.05111 EL 30.12.1992, mutuo fondiario n. 1800.01928 EL 19.11.1976, mutuo fondiario n.
1800.03433 EL 22.05.1987, mutuo fondiario n. 1800.02100 EL 14.10.1977.
In particolare, il Giudice Delegato al fallimento aveva: a) per un verso, ritenuto di non ammettere al passivo i crediti per saldi debitori dei conti correnti in ragione EL fatto che i relativi importi si erano determinati anche per effetto ELla capitalizzazione trimestrale degli interessi, praticata in applicazione di una clausola contrattuale ritenuta nulla per violazione EL divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; b) per altro verso, limitato l'ammissione dei crediti nascenti dai mutui fondiari alla somma di £ 2.630.000.000, in luogo di quella , oggetto di insinuazione, ammontante a complessive £ 6.347.823.386, per di più integralmente collocata in linea chirografaria, «d ichiarando nulli o comunque inefficaci nei confronti ELla UR i contratti di mutuo fondiario e le relative iscrizioni di ipoteca» per asserita deviazione dal presunto “scopo tipico” ELle operazioni creditizie di mutuo fondiario.
Con comparsa EL 17.02.2000 si costituiva in giudizio la UR, chiedendo il rigetto ELl'opposizione allo stato passivo e limitandosi a rilevare, quanto ai crediti nascenti dai citati rapporti di finanziamento fondiario, che il mutuo consentito alla ” con atto EL Controparte_2
30.12.1992 e la relativa ipoteca si esponevano ad un ipotetico giudizio di nullità e/o di inefficacia relativa in ragione sia ELla possibile violazione dei parametri legali di finanziabilità ELl'opera
(artt. 4 e/o 9 L. 175/1991) sia ELl'asserita parziale utilizzazione ELle somme erogate per il ripianamento di esposizioni debitorie pregresse.
Con sentenza parziale n. 118/2005 EL 25.01.2005, avverso la quale veniva formulata riserva di appello, il Tribunale di Messina, Sez. II Civile, così pronunciava, in via non definitiva:
“a-) dichiara la nullità ELla clausola anatocistica dei contratti di conto corrente bancario nn.
400373700 e 1800.410.6449.81, intestati alla nonché accesi Controparte_2
rispettivamente presso la Banca EL UD s.p.a. e il Controparte_10
b-) rimette la causa sul ruolo in relazione alla determinazione EL credito per gli altri motivi di opposizione, provvedendo con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione ELla fase istruttoria.”
Con la predetta ordinanza, sempre EL 25.01.2005, l'adito Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'esatta dinamica EL rapporto di c/c n. 400373700, acceso presso la
Banca EL UD s.p.a., e EL rapporto di c/c n. 1800.410.6449.81, acceso presso il , Controparte_10 alla luce ELle contestazioni sollevate dalla UR (nullità clausola “uso piazza” e capitalizzazione trimestrale), verificando i saldi effettivi, nonché, al fine di quantificare l'esatto ammontare ELle somme mutuate riguardanti i rapporti n. 1800.01928, n. 1800.02100, n.
1800.03433, n. 1800.05111, e quello ELle somme residuate a credito ELla Banca.
Con atto d'intervento ex art. 111 c.p.c. EL 19.05.2005, si costituiva nel predetto giudizio di prime cure la e per essa quale mandataria quale cessionaria dei Controparte_11 CP_12 crediti EL insistendo nell'accoglimento ELl'opposizione. Controparte_10
Il consulente tecnico incaricato, Dott.ssa , nel corso ELle operazioni peritali evidenziava Per_4
l'impossibilità di espletare il mandato a causa ELla mancata produzione da parte EL ELla CP_10
documentazione richiesta.
Conclusasi, dunque, la fase istruttoria, con la sentenza n. 2400/2010, emessa in data 22-23.12.2010, il Tribunale di Messina rigettava l'opposizione allo stato passivo proposta dal Controparte_10
con intervento ELla Island Finance S.r.l., nei confronti EL
[...] Controparte_2
relativamente alla mancata ammissione ELla domanda n. 12 (saldo debitore EL c.c.
[...]
4003733700) e n. 30 (esposizione debitoria in ordine a quattro mutui fondiari), condannando l'originario opponente e la intervenuta cessionaria dei crediti in Controparte_10
contestazione, in solido fra loro, al pagamento ELle spese processuali.
Con atto datato 26.02.2011 cessionaria dei crediti ELla Island Finance Parte_1
S.r.l., e per essa la proponeva appello avverso le predette sentenze di Controparte_1
primo grado, lamentando la mancata ammissione al passivo fallimentare, così come richiesto nelle predette istanze nn. 12 e 30 e contestando, per un verso, la motivazione resa dal primo giudice a sostegno ELla dichiarazione di nullità ELla clausola anatocistica contenuta nei contratti di conto corrente;
per altro vero, le argomentazioni che avevano indotto il primo giudice a dichiarare, con la sentenza definitiva, la nullità EL meccanismo di determinazione dei tassi di interesse applicati ai conti, l'assenza di documentazione comprovante l'ammontare ELle somme richieste a copertura dei conti e l'assenza di prova EL credito, in ordine ai rapporti derivanti dai mutui fondiari.
Nel giudizio di secondo grado, iscritto al n. 145/2011 R.G. ELla Corte di Appello di Messina, la
UR fallimentare si costituiva con comparsa di risposta EL 23.05.2011, chiedendo il rigetto ELl'appello col favore ELle spese.
L'appellante, con ricorso ex art. 351 c.p.c. EL 28.03.2011 (iscritto al R.G. n. 145-1/2011), insisteva nella richiesta di sospensione inaudita altera parte ELl'efficacia esecutiva ELla sentenza n.
2400/2010, la quale, però, veniva rigettata dal Collegio con provvedimento depositato il
09.06.2011, poiché non sussistevano, all'esito di ELibazione sommaria, i presupposti EL fumus boni iuris e EL periculum in mora.
Seguivano quindi alcuni rinvii, ed infine, all'udienza EL 25.01.2016 la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e di eventuali repliche.
Con la sentenza n. 395/2016 EL 10.06.2016, pubblicata in data 21.6.2016, la Corte di Appello di
Messina rigettava, nella resistenza ELla curatela fallimentare, gli appelli così proposti, confermando pertanto le decisioni rese in primo grado, condannando l'appellante
[...]
al pagamento ELle spese processuali EL grado. Parte_1
Con ricorso notificato il 19.07.2017, affidato a sette motivi, la e per essa Parte_1
la sua procuratrice impugnava la summenzionata pronuncia Controparte_13
n. 395/2016, dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione (proc. iscritto al R.G. n. 18971/2017 –
Sez. I Civile).
Con i primi tre motivi contestava la mancata ammissione EL credito risultante dal saldo debitore dei due conti correnti intrattenuti dalla fallita, con i motivi quarto, quinto e sesto (quest'ultimo formulato in via subordinata rispetto ai precedenti) criticava le statuizioni concernenti il diniego di ammissione dei crediti derivanti dai rapporti di mutuo fondiario e il mancato riconoscimento EL privilegio ipotecario sugli stessi.
Infine, col settimo motivo chiedeva la riforma ELla pronuncia di condanna alle spese inflitta dai giudici di merito ai danni ELla creditrice opponente.
La UR resisteva al predetto ricorso a mezzo controricorso EL 21.09.2017 instando per la statuizione di inammissibilità o, in subordine, di rigetto EL ricorso proposto da Parte_1
[...]
Con ordinanza n. 22607/2023 EL 12.06.2023, pubblicata il 26.07.2023, la Corte di Cassazione,
Prima Sezione Civile, così pronunciava:
“accoglie il quinto motivo nei limiti di cui motivazione;
rigetta il terzo motivo e dichiara per conseguenza assorbiti il primo e secondo motivo;
dichiara inammissibili il quarto e sesto motivo ed assorbito il settimo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, regolerà anche le spese EL presente giudizio di legittimità”.
Nello specifico, la Corte di Cassazione:
- disattendeva le contestazioni riguardanti la mancata ammissione dei crediti nascenti dai rapporti di conto corrente, rigettando il terzo motivo e dichiarando l' assorbimento dei primi due;
- riteneva inammissibili “ perché completamente decentrare rispetto alle rationes decidendi” le censure sollevate con il quarto motivo di ricorso , rilevando che la ragione - posta dalla Corte di
Appello a sostegno EL diniego parziale di ammissione EL credito derivante dai mutui fondiari- , non discendeva “dalla mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi EL credito rappresentati dai relativi titoli negoziali (e cioè dai contratti di mutuo, asseritamente prodotti dal CP_10
con l'istanza di ammissione al passivo EL 25.6.1998), quanto piuttosto dalla diversa
[...]
ragione rappresentata, per un verso, dal superamento EL limite di finanziabilità e, per altro verso, dalla inopponibilità ELle ipoteche iscritte perché implicanti una rilevata operazione di illegittima costituzione di una garanzia in danno dei creditori EL fallimento”;
-condivideva, invece, le argomentazioni svolte nel corpo EL quinto motivo di ricorso, giudicando illegittima la pronuncia di parziale ammissione dei crediti discendenti dai contratti di mutuo fondiario, fondata dai giudici di merito sull'erroneo rilievo di nullità di tali contratti per il superamento EL limite di finanziabilità e per la semplice destinazione degli stessi al pagamento di pregresse passività.
La S.C. non riteneva, invece, fondate le contestazioni relative al mancato riconoscimento EL privilegio ipotecario pure articolate in seno al sesto motivo di ricorso e, in applicazione ELl'art. 385 comma 3° c.p.c., affidava al giudice EL rinvio la regolamentazione ELle spese ELl'intero giudizio, dichiarando assorbito il settimo motivo di ricorso.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 26.02.2024, e per Parte_1
essa quale mandataria provvedeva a riassumere la causa innanzi al Controparte_1
giudice EL rinvio al fine di sentir accogliere, nel rispetto e nei limiti ELla sentenza rescindente ELla Corte Suprema di Cassazione, la propria opposizione allo stato passivo EL
[...]
originariamente promossa dal dante causa .. Controparte_14 Controparte_10
In particolare, instava per la pronuncia di ammissione ELl'odierna attrice in riassunzione al passivo fallimentare ELla per l'intera somma insinuata in forza dei quattro Controparte_2 contratti di mutuo fondiario, per l'importo di £ 6.347.826.386 (equivalenti a € 3.278.378,73) per rate scadute, capitale a scadere, interessi e spese sino al 31.12.1995.
La convenuta UR EL Fallimento si costituiva in giudizio con Controparte_15
comparsa EL 23.06.2024, mediante la quale chiedeva, nel merito, il rigetto ELle domande avanzate da e, in via istruttoria, l'autorizzazione alla produzione dei propri Parte_1 precedenti fascicoli cartacei di parte nonché l'ammissione di CTU contabile sui rapporti di mutuo fondiario posti originariamente a fondamento ELl'istanza di ammissione al passivo n. 30.
Con ordinanza EL 24.06.2024, questo Collegio, dichiarava la contumacia di - la Controparte_4 quale, nonostante la rituale notifica ELl'atto introduttivo, non si era costituita -, rigettava la richiesta di deposito dei fascicoli cartacei avanzata dalla UR e rinviava la causa per la precisazione ELle conclusioni all'udienza EL 02.12.2024, di cui disponeva la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza depositata il 03.12.2024 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito ELle comparse conclusionali e ELle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venendo al merito ELl'impugnazione sub iudice, sulla scorta dei principi Parte_1
di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, deduce la fondatezza ELla propria istanza di ammissione al passivo EL fallimento ELla per il complessivo importo Controparte_2 di € 3.278.378,73 (pari ad originarie £ 6.347.826.386), dovuto in virtù dei contratti di mutuo fondiario n. 1800.05111 EL 30.12.1992, n. 1800.01928 EL 19.11.1976, n. 1800.03433 EL
22.05.1987 e n. 1800.02100 EL 14.10.1977.
Sostiene l'odierna attrice in riassunzione che, una volta rimosso l'illegittimo rilievo di nullità dei mutui fondiari, sui cui era stata fondata l'erronea decisione di rigetto ELl'opposizione allo stato passivo, sarebbe doveroso ammettere la parte al passivo EL fallimento per l'intera somma insinuata in forza dei quattro contratti di mutuo, senza che sia necessario disporsi l'assunzione di una nuova consulenza tecnica contabile.
Rileva che il credito vantato risulta consacrato negli atti pubblici depositati nei fascicoli di causa
- i quali costituiscono titolo esecutivo proprio in virtù ELla certezza EL credito che da tale fonte discende - unitamente ai relativi estratti ELle scritture contabili ELla banca mutuante (a suo tempo allegati all'istanza di ammissione al passivo di rubricata al n. 30 ELle Controparte_10
domande tempestive).
Afferma che, in tale ipotesi, la banca originaria istante era tenuta a produrre soltanto i contratti di mutuo nonché ad indicare nell'istanza di ammissione al passivo l'ammontare EL residuo credito risultante dalle proprie scritture contabili, così come avvenuto nel caso di specie.
Sottolinea, inoltre, che nessuna specifica contestazione ELle liquidazioni di debito prodotte dalla banca è stata mai sollevata dalla UR fallimentare, la quale, nei precedenti giudizi di merito, si era limitata ad eccepire la nullità EL finanziamento per le ragioni oggetto di oramai definitiva censura da parte ELla Suprema Corte di Cassazione. Pertanto, l'odierna attrice - conformemente al principio secondo il quale sul creditore che agisce nei confronti EL debitore inadempiente grava esclusivamente l'onere di provare la fonte EL proprio credito – chiede che venga accolta l'opposizione allo stato passivo proposta dal
[...] con ricorso ex art. 98 L.F. depositato il 29.07.1999 e che, per l'effetto, CP_10 [...]
quale cessionaria dei crediti in contestazione, venga ammessa al passivo EL Parte_1 fallimento ELla per il complessivo importo di € 3.278.378,73 dovuto in Controparte_2 virtù dei suddetti contratti di mutuo fondiario, così come richiesto nell'istanza di ammissione al passivo annotata al n. 30 EL registro cronologico ELle domande tempestive.
Quanto alla liquidazione ELle spese di lite, deduce che, in ossequio alla Parte_1
regola ELla soccombenza, le spese e i compensi legali dei precedenti tre gradi di giudizio devono essere integralmente riconosciuti in favore ELl'odierno istante in riassunzione e posti a carico ELla
UR fallimentare convenuta.
Aggiunge che nel giudizio di primo grado, dopo una prima fase istruttoria e una fase conclusionale, la causa è stata rimessa sul ruolo per lo svolgimento ELla consulenza tecnica, sicché la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale devono essere conteggiate ciascuna per due volte.
Chiede, infine, la condanna ELla UR convenuta anche al pagamento ELle spese e dei compensi EL presente giudizio di rinvio , da liquidare anch'essi in conformità ai parametri stabiliti dal menzionato D.M. 55/2014.
§
Osserva, in contrario la UR, che controparte non ha allegato i fatti costitutivi posti a fondamento ELla domanda, non avendo prodotto i documenti relativi ai rapporti dedotti in giudizio.
In particolare, sostiene che , avendo l'attrice prodotto la documentazione solo a corredo ELl'istanza di insinuazione al passivo fallimentare ma non in allegato all'atto di opposizione, non sarebbe possibile verificare l'esatta quantificazione ELle somme dovute e che, pertanto, si rende necessario un approfondimento istruttorio, tramite l'espletamento di c.t.u. contabile
§
Così riassunte le posizioni ELle parti, al fine di individuare il thema decidendum EL giudizio di rinvio ed il relativo perimetro ELla cognizione di questo Collegio (in quanto abilitata alla sola fase rescissoria,) giova rilevare che la Suprema Corte di Cassazione, nell'accogliere il quinto motivo EL ricorso proposto da ha enunciato il presente principio di diritto: Parte_1
“
6.5 Per quanto concerne, invece, le doglianze articolate in punto di erronea ammissione parziale EL credito discendente dal mutuo fondiario, per il dichiarato superamento EL limite di finanziabilità “consentito dalla legge” e per “ripianare precedenti passività” (cfr. pag. 5/6, sentenza impugnata), le stesse sono fondate in quanto la pronuncia ELla Corte territoriale si pone in insanabile contrasto con le più recenti affermazioni ELla giurisprudenza di questa Corte di legittimità nella materia qui in esame.
6.5.1 Sul punto giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, Sentenza n. 33719 EL 16/11/2022) hanno recentemente statuito che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, EL d.lgs. n. 385 EL 1993, non costituisce un elemento essenziale EL contenuto EL contratto, non essendo la predetta norma determinativa EL contenuto medesimo, né posta a presidio ELla validità EL negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo ELl'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito ELla c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità EL contratto (nella specie, EL mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno ELla connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale ELla banca e al contenimento dei rischi nella concessione EL credito che la disposizione mira a proteggere”. È stato anche affermato, nell'arresto da ultimo richiamato, che
“In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al moELlo legale EL mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare
d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri EL tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale EL mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione ELla validità EL negozio sotto il profilo EL superamento EL limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione EL contratto in termini di mutuo fondiario”.
6.5.2 A ciò va aggiunto che costituisce principio oramai non più contestato, sempre nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui il mutuo fondiario, inoltre, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi (cfr. Cass. sez. I n. 28662 EL 2013, sez. III n. 19282 EL 2014, sez.
III n. 37654 EL 2021, sez. III n. 23149 EL 2022), come anche affermato correttamente nei motivi di ricorso qui in esame. Ne consegue che le diverse affermazioni contenute nella sentenza qui impugnata - in ordine al rilievo di nullità dei contratti di mutuo in parola per il superamento EL limite di finanziabilità e per la semplice destinazione degli stessi al pagamento di pregresse passività - non possono essere condivise ed anzi meritano emenda, con la conseguenziale cassazione EL provvedimento impugnato per una nuova lettura ELla vicenda processuale da parte ELla Corte di merito, alla luce dei principi sopra ricordati e qui riaffermati.”
Il riesame ELla vicenda nel solco tracciato dal Supremo Collegio impone alla Corte, in sede di rinvio, di statuire esclusivamente in merito alla domanda di ammissione al passivo EL fallimento ELla relativamente ai crediti vantati da in virtù Controparte_2 Parte_1
dei citati mutui fondiari n. 1800.01928 EL 19.11.1976, n. 1800.02100 EL 14.10.1977, n.
1800.03433 EL 22.05.1987 e n. 1800.05111 EL 30.12.1992.
Risultando, infatti, i contratti di mutuo fondiario sopra richiamati pienamente validi ed efficaci, occorre, nel presente giudizio di carattere rescissorio, valutare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al passivo di detti crediti, inizialmente insinuati con istanza di ammissione proposta dal (originaria creditrice) e rubricata n. 30 ELle domande tempestive, per Controparte_10
l'intera somma di L. 6.347.826.386 (equivalenti a € 3.278.378,73) per rate scadute, capitale a scadere, interessi e spese sino al 31/12/1995.
Ebbene, secondo la giurisprudenza ELla Suprema Corte, "In tema di prova ELl'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento EL danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) EL suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione ELla circostanza ELl'inadempimento ELla controparte, mentre il debitore convenuto è gravato ELl'onere ELla dimostrazione EL fatto estintivo ELl'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento EL creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18).
Ne discende che l'onere probatorio incombente sul creditore istante in sede di ammissione al passivo può ritenersi soddisfatto ove questi produca documentazione idonea a dimostrare la fondatezza ELla pretesa formulata, perché dotata di data certa antecedente all'apertura EL concorso e, come tale, opponibile ai creditori.
Applicando tali principi in materia di contratto di mutuo, la Corte di legittimità ha affermato che il creditore, che agisce in sede di verifica EL passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo, è tenuto a fornire la prova ELl'esistenza EL titolo, ELla sua anteriorità al fallimento e ELla disciplina ELl'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti, mentre il debitore mutuatario (e, per esso, il curatore) ha l'onere di provare il pagamento ELle rate di mutuo scadute prima ELla dichiarazione di fallimento, atteso che le rate successive, agli effetti EL concorso, si considerano scadute alla data ELla sentenza dichiarativa, a norma ELl'art. 55, comma 2, l.fall (Cass. n.3015/2020)
L'onere ELla prova ELl'erogazione ELla somma data a mutuo, pertanto, è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio ELl'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva EL creditore dare la prova ELla restituzione ELla somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive ELl'obbligazione restitutoria (cfr. Cass. n. 9389/16; Cass. n. 10507/2019).
Mentre la prova EL contratto di mutuo, che richiede la forma scritta ad substantiam, ovviamente, non può essere data con altro mezzo, secondo i più recenti principi dettati in tema dal giudice di legittimità, la produzione EL piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile ELla prova EL residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi ELle reciproche obbligazioni,
e in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura ELle rate e dalla prevedibilità EL loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (Cfr.
Cass. Civ. sez. I, 16.11.2022, n. 33724; Cass. Civ. n. 3015/2020; Cass. Civ. n. 26426/2017).).
Dunque, la banca mutuante che chieda l'ammissione EL proprio credito nel fallimento EL mutuatario assolve l'onere di provare la consegna EL denaro, mediante la produzione ELla quietanza di erogazione EL mutuo e ELla contabile che attesta lo svincolo ELle somme, riprodotte in un atto notarile.
Alla luce ELle considerazioni che precedono , nel caso di specie, può affermarsi che, contrariamente all'assunto ELla UR , l'odierna attrice in riassunzione abbia concretamente offerto la prova ELl'esistenza EL titolo, ELla sua anteriorità al fallimento e ELl'effettiva erogazione ELla somma mutuata in favore ELla società successivamente fallita.
Invero, ha prodotto in giudizio la copia EL contratto pubblico e l'atto di Parte_1
erogazione finale e quietanza relativamente a tutti i quattro i mutui fondiari stipulati (n. 1800.01928 EL 19.11.1976, n. 1800.02100 EL 14.10.1977, n. 1800.03433 EL 22.05.1987 e n. 1800.05111 EL
30.12.1992).
In aggiunta, ha allegato anche gli estratti conto (liquidazioni di debito) EL Controparte_10
riportanti il debito residuo alla data 31.12.1995. Risulta, dunque, rispettato il principio di matrice giurisprudenziale richiamato, secondo cui l'onere ELla prova ELl'erogazione ELla somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante con la produzione in giudizio ELl'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore - e nel caso in esame alla UR - dare la prova ELla restituzione ELla somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive ELl'obbligazione restitutoria.
Invero, “una volta che la banca creditrice abbia dimostrato il titolo (contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico) e l'effettiva erogazione EL denaro (atto di erogazione e quietanza anch'esso stipulato per atto pubblico, con conferma ielle scritture contabili di annotazione) e quindi, che la prestazione da parte sua era stata adempiuta e la quietanza rilasciata dalla fallita era il riconoscimento, davanti al notaio che il contratto aveva avuto effettiva esecuzione, spetta al curatore dimostrare che la società fallita aveva restituito l'importo ricevuto a mutuo “(:Cass.
n.9929/2018; Cass. n. 26924/2017).
Del resto, la stessa Corte di Cassazione - nel disattendere il quarto motivo di ricorso , con cui la ricorrente aveva lamentato il mancato riconoscimento EL valore probatorio ELla documentazione ritualmente depositata in giudizio dall'allora opponente – ha ritenuto tale doglianza decentrata rispetto alla ratio decidendi ELla sentenza impugnata .
Ciò in quanto il rigetto ELla domanda di ammissione al passivo non era riconducibile alla “ mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi EL credito rappresentati dai relativi titoli negoziali (e cioè dai contratti di mutuo, asseritamente prodotti dal con l'istanza Controparte_10
di ammissione al passivo EL 25.6.1998), quanto piuttosto dalla diversa ragione rappresentata, per un verso, dal superamento EL limite di finanziabilità e, per altro verso, dalla inopponibilità ELle ipoteche iscritte perché implicanti una rilevata operazione di illegittima costituzione di una garanzia in danno dei creditori EL fallimento” (cifr. ordinanza pag. 18).
Né può trascurarsi l'ammissione parziale, per capitale e interessi, EL credito vantato, limitata alla somma di £ 2.630.000.000, in luogo di quella richiesta di £ 6.347.823.386,.
Tale ammissione, invero, non può essere avvenuta se non sulla base di documentazione riconosciuta come avente data certa opponibile al fallimento e idonea a rappresentare la fondatezza EL credito, risultando la parzialità giustificata dal superamento EL limite di finanziabilità di cui all'art. 38TUB.
Peraltro, l'odierna convenuta in riassunzione non ha mai contestato il quantum ELl'insinuazione richiesta dalla parte, formulando specifiche contestazioni rispetto alle liquidazioni di debito prodotte dalla banca.
La UR fallimentare nel corso EL procedimento di opposizione allo stato passivo si è, infatti, limitata unicamente ad eccepire la nullità EL finanziamento per le ragioni, ormai definitivamente superate per effetto EL dictum ELla Suprema Corte di Cassazione.
Anche nella presente fase rescissoria, detta parte si è limitata a dedurre che risultano agli atti soltanto di “una serie di estratti conto”, che non possono consentire alcun controllo in ordine alle poste ed ai conteggi compiuti dalla controparte, tanto da rappresentare l'esigenza istruttoria di ulteriori accertamenti e, in ispecie, di approfondimenti contabili da parte di un nominando
Consulente tecnico d'ufficio.
Orbene, tali generiche contestazioni di parte prive di qualsivoglia riscontro fattuale non possono essere condivise .
Risulta, invero, che già la dante causa ELl'odierna attrice in riassunzione, Controparte_10 aveva diligentemente inserito tra i documenti allegati all'istanza di ammissione al passivo gli atti pubblici di concessione EL mutuo fondiario, le relative note di iscrizione ipotecaria, gli atti di erogazione finale e quietanza nonché le cosiddette “liquidazioni di debito”, ossia gli estratti da cui risultava, sulla base ELle scritture contabili ELla banca, l'ammontare EL credito vantato.
Sul punto, giova infatti ricordare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), L. Fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso ELla verifica ELlo stato passivo innanzi al giudice ELegato, sicché, in difetto ELla produzione di uno di essi, il Tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio ELla procedura fallimentare ove esso è custodito (Cass. Civ. ord. 19.02.2024 n. 4322; Cass. Civ. ord. 13.11.2020 n. 25663; Cass. Civ. n. 12549/2017).
E proprio sulla scorta di detto principio, che a corredo ELl'istanza di Controparte_10
ammissione n. 30 aveva depositato le cc.dd. liquidazioni di debito relative ai mutui fondiari ed i relativi contratti, , nelle proprie memorie istruttorie di primo grado (v. in fascicolo attrice) , chiedeva l'assunzione ELla documentazione versata nel procedimento fallimentare di verifica.
Risulta , altresì, che il G.I., all'udienza EL 22.11.2001, aveva disposto l'acquisizione ELle sopra citate istanze di ammissione al passivo n. 12 e n. 30 con la relativa documentazione allegata, che venivano depositate nel fascicolo alla successiva udienza EL 03.07.2003 unitamente alle n. 37 liquidazioni di debito alla data EL 31/12/1995.
Sulla scorta ELle suesposte argomentazioni e EL principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22607/2023 EL 12.06.2023, pubblicata in data 26.07.2023, ritiene il Collegio che l'odierna attrice in riassunzione quale avente causa Parte_1 ELl'originario opponente debba essere ammessa al passivo EL fallimento Controparte_10 ELla per l'intera somma insinuata di L. 6.347.826.386, equivalenti a € Controparte_2
3.278.378,73, dovuti a titolo di rate scadute, capitale a scadere, interessi e spese sino al 31/12/1995 in virtù dei mutui fondiari n. 1800.01928 EL 19.11.1976, n. 1800.02100 EL 14.10.1977, n.
1800.03433 EL 22.05.1987 e n. 1800.05111 EL 30.12.1992, come richiesto nell'istanza di ammissione al passivo annotata al n. 30 EL registro cronologico ELle domande tempestive, con esclusione EL privilegio ipotecario così come sancito dalla S.C..
§
Per la regolamentazione ELle spese di lite , dovendo questa Corte provvedere anche per quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente il consolidato principio (per cui si v. Cass.
Civ. SS.UU. n. 32906/2022; Cass. n. 29056/2024) secondo il quale “In tema di spese processuali, il giudice EL rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese EL giudizio di legittimità, si deve attenere al principio ELla soccombenza applicato all'esito globale EL processo, piuttosto che ai diversi gradi EL giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase EL giudizio, ma, in relazione all'esito finale ELla lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione ELle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, tuttavia, complessivamente soccombente al rimborso ELle stesse in favore ELla controparte”.
In applicazione di tali principi, ritiene la Corte che, nel caso in esame, sussistano i presupposti per compensare parzialmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio, mentre la restante metà di tali spese vanno poste a carico ELla UR, rimasta parzialmente soccombente.
All'esito complessivo EL giudizio, infatti, quale cessionaria EL credito Parte_1
originariamente vantato dal risulta solo parzialmente vittoriosa, avendo Controparte_10
ottenuto, a seguito ELla pronuncia ELla S.C. e EL presente giudizio di rinvio, l'accoglimento solo ELla domanda di opposizione allo stato passivo annotata al n. 30 EL registro cronologico ELle in relazione ai crediti nascenti dai contratti di mutuo.
E' rimasta, invece, soccombente in relazione all'altra pretesa, originariamente azionata, di ammissione al passivo ELl'istanza annotata al n. 12 EL registro cronologico ELle domande tempestive (in relazione al saldo debitorio di conto corrente), rigettata all'esito EL primo giudizio di appello con decisione non modificata dalla pronuncia di legittimità e, quindi, intangibile;
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In ragione di tale reciproca soccombenza, si ritiene conforme a giustizia pronunciare la parziale compensazione di tali spese, nella misura di 1/2.
Rispetto al rapporto processuale originariamente sorto verso quale parte cedente, Controparte_4
rimasta contumace tanto nel giudizio di legittimità, quanto nel presente rinvio, si rileva che non v'è stata alcuna domanda nei suoi confronti né quanto al merito né quanto alle spese di lite, che pertanto vanno integralmente compensate le parti , ad eccezione che per il primo grado di giudizio.
Tali spese processuali, per tutti i gradi EL giudizio, devono liquidarsi sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 EL citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini ELla liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 EL 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento ELla fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna ELle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, EL medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini ELla liquidazione giudiziale dei compensi, ELl'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase ELla trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle ELla corrispondente voce, ELla congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 EL 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione di detta fase nel primo giudizio di appello, e nell'odierno di rinvio, giustifica l'applicazione, limitatamente ad essi, dei parametri minimi.
Ne discende che per il primo grado, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato in base al valore ELla causa (scaglione da € 4.000.001 a € 8.000.000) ed applicando i parametri tariffari medi
(avuto riguardo all'entità ELle questioni trattate), i predetti compensi, già ridotti di ½, si determinano in complessivi € 32.069,00 (di cui € 5.061,00 per fase di studio;
€ 3.338,50 per fase introduttiva;
€ 14.867,00 per fase istruttoria;
€ 8.802,50 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura EL 15% ed IVA e CPA come per legge.
Per il secondo grado, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato come sopra, applicando i parametri tariffari medi, i compensi, già ridotti di ½, si determinano in complessivi € 24.532,50 (di cui € 6.268,00 per fase di studio;
€ 3.644,50 per fase introduttiva;
€ 4.198,50 per fase trattazione;
€. 10.421,50 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura EL 15% ed IVA e
CPA come per legge.
Per il giudizio di legittimità, avuto riguardo allo scaglione tariffario come sopra individuato ed applicando i parametri tariffari medi, i compensi, già ridotti di ½, si determinano in complessivi €
15.384,50 (di cui € 7.084,50 per fase di studio;
€ 4.655,50 per fase introduttiva;
€ 3.644,50,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura EL 15% ed IVA e CPA come per legge.
Infine, per il giudizio di rinvio, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato come sopra ed applicando i parametri tariffari compresi medi, i compensi, già ridotti di ½, si determinano in complessivi € 24.532,50 (di cui € 6.268,00 per fase di studio;
€ 3.644,50 per fase introduttiva;
€
4.198,50 per fase trattazione;
€. 10.421,50 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura EL 15% ed IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori ELle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
178/2024 R.G. nel giudizio di rinvio proposto da e per essa Parte_1 [...]
a seguito ELl'ordinanza ELla Suprema Corte di Cassazione n. 22607/2023 EL Controparte_1
12.06.2023, pubblicata il 26.07.2023, con la quale è stata parzialmente cassata la sentenza ELla
Corte di Appello di Messina, n. 395/2016 pubblicata in data 21.06.2016, previa declaratoria di contumacia di in proprio, così provvede:1decidendo sui motivi oggetto Controparte_4 ELl'annullamento con rinvio ELla Suprema Corte di Cassazione:
- in parziale accoglimento ELl'appello proposto da e per essa Parte_1 [...]
accoglie parzialmente l'opposizione avverso lo stato passivo EL Controparte_1 fallimento ELla e, per l'effetto, ammettere Controparte_2 Parte_1
e per essa divenuta in corso di causa cessionaria dei crediti in Controparte_1
contestazione, al passivo EL fallimento ELla per il complessivo Controparte_2 importo di € 3.278.378,73 (pari ad originarie £ 6.347.826.386) dovuto in virtù dei contratti di mutuo fondiario n. 1800.01928 EL 19/11/1976, n. 1800.02100 EL 14/10/1977, n. 1800.03433 EL 22/5/1987 e n. 1800.05111 EL 30/12/1992, per come richiesto nell'istanza di ammissione al passivo annotata al n. 30 EL registro cronologico ELle domande tempestive;
- dichiara compensate nella misura di ½ le spese EL giudizio di primo grado e, per l'effetto, condanna l'odierna convenuta in riassunzione Controparte_2 al pagamento, in favore di ELla residua quota che liquida in complessivi € Controparte_4
32.069,00, oltre rimborso spese generali, nella misura EL 15% ed IVA e CPA ( se dovute) come per legge;
-dichiara compensate nella misura di ½ le spese EL giudizio di appello e, per l'effetto - condanna l'odierna convenuta in riassunzione Controparte_2
al pagamento, in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1
ELla residua quota, che liquida in complessivi € 24.532,50, oltre rimborso spese generali, nella misura EL 15% ed IVA e CPA come per legge (se dovute);
-dichiara compensate nella misura di ½ le spese EL giudizio di legittimità e, per l'effetto - condanna l'odierna convenuta in riassunzione Controparte_2
al pagamento, in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1
ELla residua quota, che liquida in complessivi € 15.384,50, oltre rimborso spese generali, nella misura EL 15% ed IVA e CPA come per legge ( se dovute);
-dichiara compensate nella misura di ½ le spese EL giudizio di rinvio e, per l'effetto, condanna l'odierna convenuta in riassunzione Controparte_2
al pagamento, in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1
ELla residua quota che liquida in complessivi € 24.532,50, oltre rimborso spese generali, nella misura EL 15% ed IVA e CPA come per legge ( se dovute);
-dichiara integralmente compensate le spese EL secondo grado di giudizio, EL giudizio di legittimità e EL presente nel rapporto tra la UR fallimentare e CP_4
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio ELl'11.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione EL funzionario EL processo, dott. Giuseppe Francesco D'Andrea.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
119256 e Racc. n. 25872, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello notificato il 26.02.2011 e iscritto al n. 145/2011 R.G. ELla Corte di Appello di Messina, dall'Avv.
Luciano Piazza (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Messina, Via S. CodiceFiscale_1
Filippo Bianchi n. 60, presso lo studio ELl'Avv. Santo Sparacino;
Attrice in riassunzione
e