Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 08/05/2026, n. 8575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8575 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08575/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06724/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6724 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da AC Raffineria Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria, Antonio Lirosi, Elisabetta Gardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, via Arenula, 29;
nei confronti
Esso Italiana S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20200181993 del 2 aprile 2020 avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata GTG501 e sita in CONTRADA CE, AU (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto per il DM 5 settembre 2011 – produzione anno 2018”;
- della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20190323615 del 24 luglio 2019 avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata GTG501 e sita in CONTRADA CE, AU (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto per il DM 5 settembre 2011 – produzione anno 2018. Preavviso di rigetto”;
- di ogni altro atto, preordinato, conseguente o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA S.R.L. il 2\12\2020 :
- dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo nonché della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20200440601 del 14/09/2020, avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata CE20 e sita in CONTRADA CE, AU (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 - produzione anno 2019”;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AC Raffineria Italiana S.r.l. il 25/10/2021:
- dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti;
- della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20210386871 del 30/06/2021, avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata CE20 e sita in CONTRADA CE, AU (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 - produzione anno 2020”;
- ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AC Raffineria Italiana S.r.l. il 31/10/2022:
- dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, nonché della nota - nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20220456310 del 04/08/2022, avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata CE20 e sita in CONTRADA CE, AU (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 - produzione anno 2021”;
- ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AC Raffineria Italiana S.r.l. il 6/11/2023:
- dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, nonché della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20230596617 del 26/07/2023 avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata CE20 e sita in CONTRADA CE, AU (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 - produzione anno 2022”;
- ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA S.R.L. il 29\10\2024 :
- dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, nonché della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20240593555 del 25/07/2024 avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata CE20 e sita in CONTRADA CE, AU (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011. Codice unità CE20 - produzione anno 2023”;
- ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa ND Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. La ricorrente AC Raffineria Italiana S.r.l. è titolare ed esercente, a far data dal 1 dicembre 2018, di un complesso industriale sito nel Comune di Augusta (SR), la cui attività principale consiste nella raffinazione del petrolio greggio e dei suoi derivati (la “Raffineria”), in precedenza di titolarità di Esso Italiana S.r.l. Prima dell’acquisto della Raffineria da parte di AC, l’unità cogenerativa ad alto rendimento denominata “GTG501” e identificata con il codice “CE20”, oggetto del gravame, era stata qualificata come CAR ed Esso Italiana aveva ricevuto Certificati NC per gli anni 2014, 2015 e 2016. Tuttavia, a seguito di una procedura di controllo, Il GSE emanava il provvedimento del 17.05.2019 ( impugnato con ricorso R.G. 11208/2019) che, in riferimento all’unità cogenerativa “GTG501”, disponeva la rideterminazione, per le produzioni degli anni 2014, 2015 e 2016, dei valori delle grandezze F, Hchp, Echp, del PES e, di conseguenza, del numero di Certificati NC spettanti per i medesimi anni. Conseguentemente la Società Esso Italiana avrebbe dovuto restituire al medesimo GSE un numero complessivo di Certificati NC pari a 8.254.
Nelle more del sopra citato procedimento di controllo, AC presentava in data 29 marzo 2019 domanda di riconoscimento dell’unità “GTG501” come cogenerativa ad alto rendimento e di accesso ai Certificati NC con riferimento alla produzione dell’anno 2018.
Il GSE con nota del 24 luglio 2019 comunicava il preavviso di rigetto (per rilievi in parte già comunicati ed impugnati da Esso Italiana con il citato ricorso R.G. 11208/2019) e, in particolare, assumeva che:
1) “i metodi di misura e i criteri utilizzati per la determinazione dell’energia termica utile prodotta in cogenerazione dall’unità in oggetto non sono conformi a quanto disposto dai succitati decreti e dalle "Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 - Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)". In particolare: [...] quota parte del calore di ritorno verso l’impianto di cogenerazione, corrispondente al calore delle condense in uscita dagli scambiatori vapore/acqua utilizzati per la produzione di acqua calda per il riscaldamento ambientale, è stato erroneamente incluso nel computo dell’energia termica utile cogenerata” (secondo trattino del punto 1 del Preavviso di Rigetto). […] 2) “i metodi di misura e i criteri utilizzati per la determinazione dell’energia di alimentazione consumata dall’unità in oggetto non sono conformi a quanto disposto dai succitati decreti e dalle "Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 - Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)". In particolare, l’energia associata alle correnti di processo FCC e dell’impianto VPS2, utilizzata per il preriscaldo dell’acqua demineralizzata in ingresso ai degasatori, è stata erroneamente esclusa dal compunto dell’energia di alimentazione consumata dall’unità”. (punto 2 del Preavviso di Rigetto).
La ricorrente presentava osservazioni e, in relazioni ad ulteriori richieste da parte del GSE, ulteriore documentazione con note del 17 gennaio 2020 e del 9 marzo 2020.
Con nota del 2 aprile 2020 il GSE accoglieva dunque la richiesta presentata da AC di riconoscimento dell’unità quale CAR e quantificava in 22.292 (invece che in 23.837) i Certificati NC da rilasciare alla Società.
Ritenendo che il parziale accoglimento della richiesta fosse illegittimo per le medesime argomentazioni e rilievi effettuati da Esso Italiana con ricorso RG 11208/2019, la ricorrente, con ricorso introduttivo notificato il 2.07.2020 e depositato il 31.08.2020, ha impugnato la predetta nota del 2 aprile 2020 del GSE nella parte in cui non ha assegnato gli ulteriori 1.545 Certificati NC (rispetto ai 22.292 titoli comunque già riconosciuti) dovuti per la produzione 2018 articolando i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 20/2007, del D.M. 4 agosto 2011, del D.M. 5 settembre 2011 e del paragrafo 2.2.2 e 2.1.4 delle linee guida. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. eccesso di potere per dei fatti, travisamento difetto di istruttoria, irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta e difetto di motivazione.
II. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 20/2007, del D.M. 4 agosto 2011, del D.M. 5 settembre 2011 e delle linee guida sotto altro profilo. violazione e falsa applicazione dell’art. 3, della l. 7 agosto 1990, n. 241. eccesso di potere per dei fatti, travisamento difetto di istruttoria, irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta. difetto di motivazione sotto diverso profilo.
L’accoglimento parziale dell’istanza della ricorrente si baserebbe su modalità di calcolo per alcuni profili non condivisi dalla ricorrente medesima, in particolare per quanto concerne il calcolo dell’energia termica utile cogenerata e la determinazione dell’energia di alimentazione consumata dall’unità di cogenerazione.
Secondo parte ricorrente il calore ceduto da VPS2 e FCC, diversamente da quanto sostenuto dal GSE, non produrrebbe energia elettrica o meccanica e non potrebbe quindi essere assimilato ad energia in alimentazione all’impianto di cogenerazione, non concorrendo, i flussi in questione, alla produzione combinata di energia e calore. Il calore ceduto dai flussi VPS2 e FCC non potrebbe, inoltre, rappresentare una corrente proveniente da un processo esterno anche alla luce del punto 2.3 delle Linee Guida. Infine secondo la ricorrente, anche nel caso in cui si dovesse qualificare come combustibile, in aderenza alla ricostruzione del GSE, l’apporto delle correnti di processo FCC e VPS2, il provvedimento del GSE sarebbe, comunque, illegittimo nella parte in cui non avrebbe contabilizzato, ai fini del calcolo dei Certificati NC, il calore in questione come “calore utile”, ai sensi del D.Lgs. 20/2007.
Con riferimento, inoltre, alla questione attinente all’asserito impiego del vapore prodotto dall’unità di cogenerazione non come vapore bensì come acqua calda, sarebbe errata la conclusone del GSE secondo cui sarebbe stato impiegato un metodo di calcolo erroneo (riferito al vapore) in quanto sarebbe proprio il vapore ad essere impiegato per riscaldare i sei edifici. Al riguardo sarebbero presenti degli scambiatori di calore che, grazie all’impiego di detto vapore, scalderebbero l’acqua a servizio degli edifici, che sarebbe però contenuta in un diverso circuito, con la conseguenza che il vapore resterebbe sempre nel proprio circuito e genererebbe condense in piena coerenza con quanto assunto al punto 5.7 capitolo 1 del D.M. 5 settembre 2011 ed al punto 2.3.1 delle Linee Guida.
2. Con ricorsi per motivi aggiunti depositati il 2.12.2020, il 25.10.2021, il 31.10.2022, il 6.11.2023 e il 29.10.2024 la ricorrente ha impugnato, per le medesime cesure contenute nel ricorso introduttivo, le note del 14.09.2020, del 30.06.2021, 31.10.2022, 26.07.2023 e 25.07.2024 con cui il GSE, persistendo nella propria posizione in relazione alle modalità di calcolo contestate, ha accolto solo parzialmente (e senza fornire spiegazioni in merito) le domanda di accesso al regime di sostegno presentate dalla ricorrente medesima anche per gli anni di produzione 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
3. Il GSE, già costituito formalmente in giudizio, ha depositato documenti e memorie conclusive, chiedendo il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi per motivi aggiunti, sostenendone l’infondatezza in fatto e in diritto.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 aprile 2026 svoltasi in modalità da remoto e in vista della quale le parti hanno depositato memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
1. Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti sono infondati.
2. La ricorrente si duole della rideterminazione degli incentivi effettuata dal GSE contestando le sottese le ragioni tecniche con particolare riguardo ai rilievi circa i quantitativi di energia utilizzate per preriscaldare l’acqua di alimento delle caldaie dell’unità di cogenerazione.
Secondo la ricorrente, invero, il GSE avrebbe errato nel ritenere che i quantitativi di energia di tali correnti ricadano nei confini dell’unità di cogenerazione e debbano essere calcolati in relazione al loro contenuto entalpico e contabilizzati come energia primaria del combustibile in applicazione del punto 2.2.2. delle Linee Guida. Inoltre sarebbe altresì errata la conclusione secondo cui la quantità di calore, prelevata dalle suddette correnti per riscaldare l’acqua in ingresso all’unità, non potrebbe essere contabilizzata nel termine Hchp perché non prodotta in cogenerazione.
Tali doglianze non possono trovare positiva valutazione.
2.1. Al riguardo, infatti, il Collegio ritiene del tutto attendibili le conclusioni cui è giunto il GSE all’esito dell’istruttoria procedimentale.
Come anche chiaramente illustrato dalla difesa del GSE nelle proprie memorie, i flussi di calore provenienti dagli impianti FCC ( Fluidised bed Catalytic Cracking ) e VPS2(impianto di distillazione sotto vuoto) devono essere qualificati come interni ai confini dell’unità di cogenerazione, come chiaramente rappresentato dalla Figura 7 del paragrafo 2.1.4 delle Linee Guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR). Rispetto alla Figura 7, il flusso denominato “F energia termica da processo” nel caso in oggetto è diretto sul flusso in uscita dall’area di consumo ed in ingresso al generatore di vapore a fuoco, in quanto l’energia termica da processo preriscalda l’acqua in ingresso al generatore di vapore; ciò non cambia che l’energia termica derivante dal processo esterno vada inclusa nei confini dell’unità di cogenerazione e quindi contabilizzata nella F, come ribadito nel paragrafo 2.2.2 delle Linee Guida. In altre parole, i flussi di calore provenienti dagli impianti FCC e VPS2 partecipano al processo di cogenerazione in quanto preriscaldano l’acqua demineralizzata in ingresso al sistema di degasaggio a servizio dell’impianto di cogenerazione e da questi inviata ai generatori di vapore a recupero (GVR) dell’impianto stesso; da tale acqua demineralizzata viene poi prodotto vapore nei GVR (denominati WHB501 e SG 1170 nella Figura 1 della nota tecnica versata in atti, doc. n. 10), che evolvendo nelle turbine a vapore produce energia elettrica e calore inviato all’area di consumo. In sostanza, i flussi di calore provenienti dai processi VPS2 e FCC concorrono alla produzione combinata di energia elettrica e calore in quanto preriscaldano l’acqua in ingresso al sistema di degasaggio e successivamente trasformata in vapore nei GVR; tale vapore evolve nelle turbine a vapore dell’impianto di cogenerazione, producendo energia elettrica, e venendo successivamente inviato, a pressioni inferiori, all’area di consumo, rappresentando quindi l’energia termica prodotta dall’impianto di cogenerazione stesso.
Pertanto, i flussi di calore provenienti dagli impianti FCC e VPS2 non costituiscono calore cogenerato, in quanto sono prodotti a partire dal combustibile consumato negli impianti stessi e non dall’impianto di cogenerazione. Inoltre, come già visto, tali flussi di calore vengono inviati, per il tramite dell’acqua, ai degasatori dell’impianto. Le Linee Guida stabiliscono in merito al paragrafo 2.3.2.2 che “ Il calore inviato all’impianto di degassaggio è un elemento costante comune agli impianti di produzione di energia elettrica siano essi di cogenerativi o non cogenerativi e non costituisce calore utile in quanto facente parte dei consumi interni dell’impianto (cfr. par.2.3) ”.
Il paragrafo 2.3 delle Linee Guida conferma che “ Non costituisce calore utile: [...]Il calore utilizzato per i consumi interni dell’impianto quale il calore contenuto nelle correnti inviate al degasatore, [...] e comunque tutto il calore finalizzato alla produzione di energia dell’impianto di cogenerazione ”.
Pertanto, il calore proveniente dai succitati impianti non può essere qualificato né come cogenerato né come utile, pertanto non può essere contabilizzato nell’HCHP.
Per queste ragioni, il primo motivo è infondato e va respinto.
3. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente contesta il provvedimento anche nella parte in cui viene censurato l’impiego del vapore prodotto dall’unità di cogenerazione non come vapore bensì come acqua calda.
Anche tale censura è infondata.
3.1. Le Linee Guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento(CAR) stabiliscono, al paragrafo 2.3.1, che: “… viste le incertezze e le difficoltà nel determinare il corretto valore entalpico della condensa, si è ritenuto pertanto di adottare un criterio convenzionale assumendo un valore dell’entalpia delle condense di rientro nei confini dell’impianto di cogenerazione pari a quella dell’acqua a 15°C e 1,013 bar a. Pertanto il calore utile di una corrente di vapore è dato dal valore dell’entalpia della corrente di vapore inviata all’area di consumo, misurata al confine dell’impianto di cogenerazione, assumendo come riferimento l’entalpia dell’acqua alla temperatura di 15°C e 1,013 bar a. Quanto sopra non si applica quando il calore utile è fornito sotto forma di acqua calda mediante un sistema a circuito chiuso (tipicamente teleriscaldamento) ”;
E al paragrafo 2.3.3, prevedono che: “ L’energia termica utile può essere somministrata sotto forma di acqua calda o altri fluidi per fornire calore a un processo o a uso riscaldamento per civili abitazioni. In questi casi è necessario misurare, oltre alla portata del fluido, la temperatura di mandata e di ritorno dal sistema di scambio termico che definisce i confini dell’impianto di cogenerazione ”.
In altre parole, il criterio convenzionale per calcolare l’entalpia delle condense di rientro nei confini dell’impianto di cogenerazione pari a quella dell’acqua a 15°C e 1,013 bar a (pressione atmosferica) non si applica ai sistemi chiusi, ovvero ai casi in cui il vapore viene inviato a scambiatori acqua/vapore, in cui l’acqua calda, che costituisce nel caso di specie il calore utile, viene successivamente distribuita alle utenze mediante un circuito chiuso.
Ebbene, nel caso dei sei scambiatori di calore oggetto di causa, il vapore, come indicato dalla ricorrente, cede energia termica all’acqua, che a sua voltala cede all’aria nei ventilconvettori dislocati negli edifici. Di conseguenza, questi sei scambiatori vapore/acqua costituiscono un utilizzo indiretto del vapore, in quanto l’utilizzo finale dell’energia termica (ovvero il riscaldamento dell’aria negli ambienti mediante i ventilconvettori) è fatto mediante acqua calda e non mediante vapore. Per tali scambiatori, quindi, si applica quanto previsto dal paragrafo 2.3.3 delle Linee Guida.
In altre parole, la configurazione impiantistica adottata per il riscaldamento ambientale dei suddetti sei edifici prevede che il calore sotto forma di acqua calda, proveniente dallo scambio termico vapore/acqua calda negli scambiatori di calore “satellite” dell’impianto in oggetto, venga distribuito, mediante un circuito chiuso, alle utenze del circuito stesso, nel caso di specie coincidenti con i ventilconvettori dislocati negli uffici dello stabilimento industriale interessati da tale modalità di riscaldamento ambientale. Tali scambiatori di calore “satellite”, utilizzati per la climatizzazione ambientale di alcuni degli edifici del sito industriale, introducono una modalità di utilizzo non diretto del vapore e, per tale motivo, devono essere inclusi all’interno dei confini dell’unità di cogenerazione, in quanto è l’acqua calda, e non il vapore, a rappresentare l’utilizzo finale di calore utile, ovvero a riscaldare l’aria negli ambienti degli edifici mediante i ventilconvettori.
Conseguentemente, come evidenziato dall’Amministrazione, la società ricorrente avrebbe dovuto determinare l’energia termica utile del vapore non utilizzato in maniera diretta con le modalità previste dal paragrafo 2.3.3 delle Linee Guida (ovvero considerando la differenza di temperatura mandata/ritorno dell’acqua calda in circuito chiuso) e non, come avviene nei casi di utilizzo diretto del vapore, con riferimento alla temperatura di 15 °C (come previsto dal paragrafo 2.3.1 delle Linee Guida). In considerazione dell’assenza di idonea strumentazione di misura per la contabilizzazione della quota parte di vapore utilizzato in modo non diretto (come confermato dalla società nella nota del 17.01.2018), il GSE ha dovuto procedere ad escludere l’intera quantità di energia associata al vapore utilizzato in tal modo.
La valutazione effettuata dal GSE risulta dunque anche sotto tale ultimo profilo pienamente attendibile e logica, nonché coerente con le indicazioni offerte dalla Linee Guida.
4. Per mera completezza espositiva, giova rammentare la consolidata giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, sez. III ter, 13 luglio 2022, n. 9630) secondo cui le valutazioni condotte dal Gestore in merito all’addizionalità del risparmio energetico sono connotate da spiccata discrezionalità tecnica, con la conseguenza che - avendo nel caso di specie il Gestore chiaramente esposto nella motivazione del provvedimento le considerazioni in forza delle quali i presupposti di base valorizzati dalla Esso devono ritenersi erronei, e non risultando le stesse connotate da evidenti aspetti di irrazionalità, erroneità o illogicità - il sindacato che in questa sede può sulle stesse essere effettuato non può spingersi fino a valutarne la fisiologica opinabilità né, tanto meno, alla sostituzione delle valutazioni medesime con altre ritenute maggiormente pertinenti.
In conclusione evidenzia il Collegio che - nel caso di specie - il giudizio formulato dal GSE di assenza dei requisiti per l’ammissione di alcuni degli interventi all’incentivo non appare affetto da vizi macroscopici di erroneità, di irragionevolezza o di illogicità.
5. Per tutto quanto sopra esposto, i provvedimenti impugnati restano dunque esenti dai vizi denunciati, con conseguente reiezione del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti.
6. Le spese del giudizio possono essere compensate tenuto conto della particolare complessità in fatto e in diritto della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio CI, Presidente
ND Vallefuoco, Primo Referendario, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| ND Vallefuoco | Orazio CI |
IL SEGRETARIO