Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/01/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg.
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4743/2023, pubblicata il 23 marzo 2023 (causa di separazione personale iscritta al n. R.G.
31075/2020) tra
( nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pietro Castrucci n.13 presso lo studio dell'avv. Roberta Duò, che lo difende e rappresenta in virtù di mandato allegato in calce al ricorso introduttivo
APPELLANTE
e
( ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in via Luigi Pulci n. 60, presso lo studio dell'Avv. Valeria
Calviello, che la assiste e difende giusta procura posta in calce all'atto di costituzione
APPELLATA nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI: per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
A) disporre la revoca dell'addebito della separazione a carico del signor Parte_1
C) revocare la condanna alle spese del primo grado a carico del signor Parte_1
con condanna alle spese del presente grado di giudizio a carico della signora CP_1
da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria. Se ritenuto necessario ai fini dell'accoglimento delle domande, disporre l'integrazione dell'istruttoria come da richieste avanzate dalla presente difesa (v. memoria integrativa, note ex art.183 n.2 cpc e nota di p.c.)
Per : Controparte_1
- in via preliminare, rigettare di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado nella memoria ex art. 183 n. 2 co. VI c.p.c della controparte e di tutte quelle ribadite nell'atto di appello in quanto inconferenti con l'oggetto della causa e nella denegata ipotesi di ammissione di prova per testi formulata dall'appellante si ribadisce, anche in tale sede, la richiesta di ammissione alla prova contraria come spiegata, nelle memorie ex art. 183 n. 3 co. VI c.p.c. alla quale integralmente ci si riporta.
- nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n.
4743/2023 resa nel giudizio R.G. 31075/21 dal Tribunale di Roma, Sezione I^, Dott.ssa
Francesca Cosentino, in data 23.3.2023.
Si chiede, inoltre, di valutare ai fini della decisione ed ai sensi degli artt. 116 co. II
c.p.c. e art. 437bis 18 c.p.c. il tardivo, parziale e lacunoso deposito della dichiarazione sostitutiva atto notorio ex D.P.R. 445/2000, nonché la reiterata omissione nell'esibizione della documentazione bancaria dell'appellante, trattandosi di condotta contraria al dovere di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c. e di disporre lo stralcio di tutti
i documenti irritualmente depositati dal Sig. ed inconferenti con l'oggetto Parte_1
del presente giudizio, già puntualmente indicati nelle memorie di replica datate
9.12.2024.
Con vittoria di spese, onorari e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato in data 16 giugno 2020 , premesso che in data Parte_1
29 giugno 2012 aveva contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
e che dall'unione erano nate due figlie, (in Roma, il 15.09.2014) e Persona_1 (in Roma, il 14.08.2018), ha chiesto di dichiarare la separazione Controparte_2
personale dei coniugi e di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocamento presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, nonché obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie mediante versamento di un assegno di euro 400,00 al mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
La costituendosi in giudizio, non si è opposta alla separazione, chiedendo CP_1 tuttavia di dichiararne l'addebito al marito, a causa della relazione extra-coniugale da lui intrapresa in costanza di matrimonio. Ha chiesto l'affidamento esclusivo e il collocamento delle figlie presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, la determinazione del diritto di visita del padre e l'obbligo per il ricorrente di contribuire al mantenimento della prole nella misura di € 1.000,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 20 novembre 2020 il Presidente ha: autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
affidato le due figlie minori a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
disciplinato il diritto di visita paterno;
posto a carico del un contributo per il mantenimento delle Parte_1 figlie di € 550,00 al mese, a far data dal mese di dicembre del 2020, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Questa Corte di Appello, in sede di reclamo, con provvedimento del 18 giugno 2021 ha autorizzato l'iscrizione delle bambine presso una scuola privata, con spese esclusivamente a carico della madre, e ha stabilito che i quindici giorni stabiliti dal tribunale per le vacanze estive delle minori con il padre venissero suddivisi in due periodi di una settimana ciascuno, in ragione della mancanza di un diverso accordo tra i genitori e della tenera età delle bambine.
All'esito della svolta istruttoria, con sentenza n. 4743/2023 emessa il 16 febbraio 2023
e pubblicata il 23 marzo 2023 il Tribunale di Roma ha così disposto:
-dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1
coniugati in Roma in data 29.6.2012, con addebito a carico del Parte_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2012, atto n. 00461, parte II, serie A02);
-affida le figlie minori ad entrambi i genitori in via condivisa, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla moglie la casa coniugale;
- conferma l'assegno di mantenimento già indicato in sede presidenziale a carico del per le due figlie (euro 550,00 mensili), oltre Istat fin qui maturato e per il Parte_1
futuro, ed oltre al 50% delle spese straordinarie per le minori di cui al protocollo di questo Tribunale, con la sola eccezione relativa alle spese della retta della scuola privata delle due figlie minori, poste a carico integrale della (la somma CP_1
mensile dovrà essere versata alla entro il g. 5 di ogni mese presso il suo CP_1
domicilio);
- condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla che Parte_1 CP_1
si liquidano in euro 805,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 5 maggio 2023 ha proposto appello davanti a questa Corte De Simone David, formulando i seguenti testuali motivi:
1° Motivo di appello. Illegittima ed ingiusta condanna all'addebito della separazione.
Illogica ed erronea valutazione delle prove.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la domanda di addebito era rimasta del tutto sfornita di qualsiasi supporto probatorio. In ogni caso, il venir meno dell'affectio coniugalis era riconducibile a una crisi dei coniugi, dovuta ai non buoni rapporti del ricorrente con la famiglia di origine della signora caratterizzati da una CP_1
fastidiosa invadenza e dipendenza affettiva, oltre che economica, tale da svuotare di qualsiasi contenuto e carattere intimo e privato il rapporto coniugale, circostanze sulle quali il ricorrente aveva anche articolato una richiesta di interpello della resistente e di ammissione di prova testimoniale, non accolta dal primo giudice, reiterata dal
[...]
anche nelle conclusioni finali;
Pt_1
2° Motivo di appello. Illegittima ed erronea previsione delle vacanze estive non consecutive.
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva richiamato l'ordinanza emessa dalla Corte di
Appello il 18.06.2021 in sede di reclamo, con la quale era stato stabilito che le vacanze estive di 15 giorni delle bambine con il padre si svolgessero in due periodi di 7 giorni ciascuno, senza però nulla statuire in sentenza relativamente all'istanza avanzata dalla resistente sino alla precisazione delle conclusioni, di disporre che le vacanze con il padre potessero svolgersi in 15 giorni consecutivi.
3° Motivo di appello. Illegittima ed ingiusta condanna al pagamento di €.550,00 oltre
Istat a titolo di mantenimento delle figlie. Illogica ed erronea valutazione delle prove. L'appellante ha lamentato che il primo Giudice aveva confermato l'importo del contributo paterno stabilito in sede presidenziale nella misura di € 550,00, oltre spese straordinarie al 50%, senza tener conto della precaria situazione lavorativa e familiare del a fronte di quella notevolmente migliore della signora Parte_1 CP_1
4° Motivo di appello. Ingiusta condanna del ricorrente al pagamento delle spese di primo grado.
L'appellante ha infine concluso chiedendo di:
A) disporre la revoca dell'addebito della separazione a carico del signor Parte_1
B) ridurre l'onere di mantenimento delle figlie a carico del signor nella Parte_1 misura di €.400,00 oltre Istat e 50% delle spese straordinarie, escluse le spese della scuola (privata) a carico della signora al 100%; CP_1
C) revocare la condanna alle spese del primo grado a carico del signor Parte_1
con condanna alle spese del presente grado di giudizio a carico della signora CP_1
da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.
Con decreto del 6 giugno 2023 il Presidente di questa Sezione ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 4 luglio 2024, successivamente rinviata di ufficio al 9 gennaio 2025, assegnando all'appellante termine fino al 30 novembre 2023 per la notifica del ricorso introduttivo, e alla parte appellata termine fino al 31 maggio 2024 per il deposito di memoria di costituzione.
Con memoria depositata il 30 maggio 2024 si è costituita l'appellante, la quale ha contestato punto per punto tutti i motivi di gravame, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con decreto del 5 dicembre 2024, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 9 gennaio 2025 con il deposito di brevi note.
Entrambe le parti hanno provveduto a depositare le rispettive note autorizzate entro il termine a tale scopo loro assegnato.
In data 4 dicembre 2024 la cancelleria ha provveduto a trasmettere gli atti al P.G. per la formulazione del relativo parere.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa
Corte ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c., trattandosi di procedimento camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato che le doglianze contenute nel secondo motivo di appello
(illegittima ed erronea previsione delle vacanze estive in quindici giorni non consecutivi) non sono confluite, nelle conclusioni, anche finali, articolate dall'appellante, in una specifica domanda di riforma della sentenza di primo grado, relativamente al punto in questione. Ne consegue che tale motivo non potrà essere esaminato nella presente sede.
Con il primo motivo di appello, lamenta la “illegittima ed ingiusta Parte_1 condanna all'addebito della separazione” nonché la “illogica ed erronea valutazione delle prove”, da parte del primo giudice. Al riguardo, l'appellante deduce che il
Tribunale avrebbe fondato la propria decisione sulle sole deposizioni dei testimoni di parte resistente, omettendo di valutare le argomentazioni difensive spiegate dal ricorrente e di ammettere sullo specifico punto le richieste di interpello e di prova da quest'ultimo articolate in primo grado.
In particolare, l'appellante deduce che il Tribunale, nell'accogliere la domanda di addebito della separazione formulata dalla aveva ritenuto dimostrata la CP_1
violazione degli obblighi di fedeltà coniugale, da parte del sulla base delle Parte_1
sole dichiarazioni rese dal fratello della resistente, senza tener conto delle richieste istruttorie articolate dal ricorrente in ordine alla dedotta preesistenza di una crisi matrimoniale tra i coniugi, riconducibile a incompatibilità dovute alla invadenza della famiglia di origine della e al rapporto di dipendenza affettiva ed economica CP_1
della moglie dalla famiglia stessa.
A sostegno delle proprie argomentazioni, il allega in primo luogo la Parte_1
inattendibilità del teste in quanto, a suo dire, soggetto direttamente Testimone_1
coinvolto negli affari economici della famiglia, e come tale posto in posizione di controparte del ricorrente in una causa pendente davanti al tribunale di Roma. Lo stesso appellante deduce, poi, la irrilevanza, ai fini della decisione sull'addebito, delle dichiarazioni del teste investigatore privato incaricato dalla Testimone_2
risalendo l'attività investigativa da quest'ultimo svolta a un periodo CP_1
successivo alla separazione dei coniugi ed essendo le dichiarazioni del teste del tutto generiche, oltre che parzialmente contraddittorie. Infine, sempre secondo l'assunto dell'appellante, il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni dei testi e , i quali avevano entrambi riferito di non Testimone_3 Testimone_4
aver mai visto il e la in atteggiamenti intimi. Parte_1 Pt_2 Osserva questa Corte che il primo giudice ha così testualmente motivato il proprio convincimento sull'addebito della separazione: Deve, poi, essere accolta la domanda di addebito svolta dalla atteso che, dall'istruttoria espletata, emergeva le CP_1 relazione extraconiugale del marito con l'attuale compagna e convivente, condotta che, di per sé, è da ritenersi del tutto idonea a causare la frattura del vincolo coniugale, né essendo stata dimostrata una pregressa crisi matrimoniale. In particolare, negli atti dello stesso ricorrente si dava atto che la coppia si separava di fatto nel novembre 2019, quando il andava a vivere dai suoi genitori, ed il teste , Parte_1 Testimone_1
fratello della resistente, dichiarava che in data 1.11.2019, alla sua presenza oltre che della sorella e del padre, il ammetteva di avere una relazione con un'altra Parte_1 donna, tale , e lasciava l'abitazione (“ Cap 4 ) Io ero presente in data Persona_2
1 novembre 2019 a casa di che abita sopra l'appartamento dei miei CP_1 genitori;
c'era anche mio padre presente e , e stavamo parlando di un episodio CP_1
accaduto nei giorni precedenti, e io chiesi direttamente al se fosse vero che Parte_1 aveva una relazione con un'altra persona. Inizialmente traccheggiò ma alla fine mi ha confessato la relazione con questa sig.ra , persona che conoscevo in Persona_2
quanto lavorava come cameriera nel ristorante di famiglia . Cap 6) Si è vero. Durante la conversazione, che ha turbato un po' tutti i presenti perché non avevamo mai avuto avvisaglie di questa relazione, disse che visto che “il problema era quello” Parte_1
lui se ne andava e prese uno zaino e lasciò le chiavi di casa , me lo ricordo benissimo, sul tavolo di casa.”). Dall'esame testimoniale dell'investigatore privato che, l'anno dopo, fece gli appostamenti davanti alla abitazione di questa donna, il teste Tes_5
emergeva che i due convivevano. Ebbene, si ritiene provata la relazione
[...]
extraconiugale del marito ed il conseguente abbandono della casa coniugale da parte dello stesso, ciò che fa ritenere accoglibile la domanda di addebito svolta dalla moglie.
Tale decisione, a parere di questa Corte, è corretta e deve essere pienamente condivisa.
Giova brevemente ricordare che l'articolo 143 del codice civile, al comma 2, individua tra gli obblighi discendenti dal matrimonio quello alla reciproca fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento) circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 18074/2014, par. 2.10; Cass. n. 4550/2011).
Quanto, più specificamente, alla violazione del dovere di fedeltà, va ricordato che secondo consolidata giurisprudenza: l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità
e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del
2017); grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda,
e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. 14 febbraio
2012, n. 2059).
Recentemente, la Suprema Corte ha affermato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente
a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale (Cass. 29/04/2024, n.11394).
Nel caso di specie, la ricorrente ha fondato la propria domanda di addebito della separazione al marito sulla dedotta violazione, da parte di quest'ultimo, dell'obbligo coniugale di fedeltà.
Dalla prova testimoniale assunta in primo grado, mediante l'escussione dei testi di parte resistente, fratello della odierna appellata, e , Testimone_1 Testimone_5
investigatore privato incaricato dalla deve reputarsi adeguatamente raggiunta CP_1
la prova della violazione del dovere di fedeltà, da parte del ricorrente, quale unica causa del naufragio del rapporto coniugale. Ed invero, il primo teste, sulla cui attendibilità non
è dato dubitare, stante la assoluta mancanza di un interesse diretto del dichiarante all'esito della controversia in tema di separazione personale della sorella, ha dettagliatamente indicato i termini dell'incontro avvenuto in data 1° luglio 2019 con il in presenza anche di suo padre e di sua sorella, affermando che in tale Parte_1 occasione l'odierno appellante aveva ammesso la sua relazione con un'altra donna e spontaneamente aveva restituito le chiavi dell'abitazione familiare, dalla quale si era poi definitivamente allontanato.
Tale deposizione trova ampio conforto sia nei precedenti avvenimenti che avevano contrassegnato la vicenda in esame, essendo stato il a fine ottobre, sollevato Parte_1 dall'incarico di amministratore delle società della famiglia evidentemente CP_1
proprio a causa della scoperta della sua relazione amorosa con la dipendente di un ristorante gestito da una di dette società, sia negli accertamenti successivamente eseguiti dal investigatore privato assunto dalla dopo l'allontanamento del Tes_5 CP_1
coniuge dalla dimora familiare, il quale ha dichiarato che nel corso dei suoi accertamenti ha avuto modo di riscontrare che il da qualche mese viveva presso Parte_1
l'abitazione di Roma, Via Jean Emile Baudot 14, dove già abitava la signora Per_2
Il teste ha precisato che sul citofono c'era solo il nome della e nel posto
[...] Pt_2 auto riferito all'appartamento c'era la macchina intestata alla mentre il Pt_2 [...]
durante tutta l'attività investigativa, durata alcuni mesi, parcheggiava Pt_1 all'esterno del parcheggio condominiale.
In ordine alla indeterminatezza dei dati forniti dal teste rilevata dall'appellante, va osservato in questa sede che il pur non ricordando con esattezza il numero civico Tes_5
del palazzo dove abitava la ha detto con molta precisione e in maniera del tutto Pt_2
circostanziata e attendibile di aver visto entrare, più volte, sia la che il Pt_2 Parte_1 con l'autovettura di quest'ultimo, all'interno del complesso condominiale ove abitava la per operazioni di scarico. In particolare, il teste ha dichiarato Mi ricordo una Pt_2
volta hanno scaricato delle valigie, mi ricordo di aver fatto anche un filmato ma non so se ne sono ancora in possesso, poi il è uscito a parcheggiare l'auto fuori Parte_1 all'esterno e li ho visti entrare insieme nel palazzo dove io ho appurato che viveva la sig ra Non ho mai visto entrare il Sig in un palazzo diverso da quello Pt_2 Parte_1
dove abitava la sig ra Pt_2
Tale deposizione, in ragione della completezza dei dettagli offerti dal teste e della univocità dei fatti da lui rilevati, non lascia quindi alcun dubbio in ordine all'esistenza di una effettiva situazione di convivenza avviata dal subito dopo il suo Parte_1
allontanamento dalla casa coniugale. Inoltre, la deposizione del conferma Tes_5
pienamente quanto dichiarato dal teste in merito alla relazione extra- CP_1
coniugale esistente tra l'appellante e la signora Pt_2
Ritiene questa Corte che le dichiarazioni rese da entrambi i testi di parte resistente siano del tutto attendibili, in quanto precise e circostanziate nella ricostruzione e nel collocamento storico degli eventi e tra loro intrinsecamente coerenti.
Il complesso delle evidenziate emergenze mette quindi in luce che già prima dell'ottobre del 2019 tra il e la era in atto una relazione amorosa, confermata Parte_1 Pt_2
proprio dal nel corso di una riunione di famiglia. Parte_1
Nel delineato contesto, la prova contraria articolata dal ricorrente non appare assolutamente idonea a contrastare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni dei testi di parte resistente, e specificamente e , i quali si sono Testimone_3 Testimone_4
limitati a dire di conoscere la e di non averla mai vista in atteggiamenti intimi con Pt_2
il il che non smentisce affatto l'assunto della resistente, risultando quanto Parte_1
riferito dai testi del tutto compatibile sia con la situazione di clandestinità in cui la relazione amorosa in questione all'epoca si svolgeva, sia con il particolare ambiente in cui la vicenda era collocata, essendo la dipendente di un ristorante riconducibile Pt_2
a una delle società della famiglia amministrate dal CP_1 Parte_1
A fronte di tali inequivocabili risultanze, non è stata, invece, assolutamente fornita, a cura del ricorrente, che in tal senso era, invece, specificamente onerato, la prova della preesistenza di una crisi tra i coniugi, rispetto alle violazioni contestate al Parte_1
L'interpello della e la prova testimoniale sul punto da quest'ultimo articolata CP_1
si rivelano, a tal fine, del tutto inidonea, avendo l'odierno appellante chiesto di dimostrare le seguenti testuali circostanze: “ 1) Vero che i coniugi CP_1 e hanno condotto una vita serena ed agiata nella casa della
[...] Parte_1 famiglia 2) Vero che tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 i coniugi CP_1
e manifestavano una profonda insofferenza caratteriale CP_1 Parte_1
reciproca, spesso dovuta alle ingerenze della famiglia ossia dei sigg. CP_1
e;
3) Vero che il signor ha sempre Parte_3 Persona_3 Parte_1
svolto diligentemente la sua attività e mansione presso i locali commerciali gestiti dal signor 4) Vero che il 1.11.2019 il signor non poteva Persona_3 Parte_1 accedere presso la casa familiare di Via Ortucchio n.14 e non poteva ritirare l'auto di sua proprietà sita all'interno di detta abitazione;
5) Vero che la signora CP_1
danneggiava la macchina di proprietà del signor e la
[...] Parte_1
restituiva allo stesso il 17.12.2019; 6) Vero che i signori e la signora Persona_3
vivono in un appartamento sottostante a quello della signora Parte_3 [...]
e che spesso mangiano insieme alla figlia e nipoti;
(…)”. Controparte_1
Correttamente tali prove non sono state ammesse dal primo giudice e neppure in questa sede possono essere reputate ammissibili, in quanto obiettivamente inconferenti relativamente alla questione dell'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla crisi del rapporto coniugale, avendo, in particolare, lo stesso ricorrente, nel primo capitolo, espressamente fatto riferimento a una vita familiare contrassegnata da serenità, il che contrasta proprio con l'ipotesi di una crisi in atto. In ogni caso, i capitoli di prova non contengono alcun riferimento specifico ad una grave, preesistente e irreparabile situazione di crisi della coppia, dalla quale sarebbe derivato il venir meno dell'affectio coniugalis. e ciò risulta decisamente smentito dalla documentazione offerta dalla resistente, che attesta i viaggi fatti dal nucleo familiare anche in prossimità della definitiva rottura del rapporto.(settembre e ottobre 2019).
Va pertanto confermata la decisione del primo giudice, in ordine all'addebito della separazione al Parte_1
Il secondo motivo, come si è detto, non può essere esaminato, in mancanza di un'espressa domanda sul punto formulata dall'appellante nelle proprie conclusioni.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la errata valutazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, da parte del primo giudice, ai fini della determinazione del contributo paterno per il mantenimento della prole.
Al riguardo, il deduce di essere insegnante di sostegno precario, di percepire Parte_1
la NASPI durante i periodi di inattività, e di dover mensilmente affrontare un esborso di
€ 660,00 quale canone di locazione e spese condominiali per un appartamento da lui condotto in locazione per ospitarvi le due figlie, mentre la avvocato, non è CP_1
gravata da spese di alloggio, vivendo ella in una casa di proprietà.
Va premesso che sullo specifico punto la decisione di questa Corte non potrà che riguardare il periodo antecedente l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti da parte del Presidente del Tribunale di Roma in sede di divorzio, in ragione della impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diverse regolamentazioni dell'obbligo in questione nell'ambito dello stesso arco temporale (Cass. civ.
21245/2010).
Ciò posto, va osservato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v., tra le tante, Cass. 10-7-2013 n. 17089).
L'art. 337 ter comma 4 c.c., norma cardine della regola di commisurazione del dovere di contribuzione dei genitori al mantenimento dei figli, indica il principio di proporzionalità come canone fondamentale, ancorandone l'applicazione a criteri concreti di determinazione (...Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrami i genitori 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore 4) le risorse economiche di entrambi i genitori 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore..).
Ciò presuppone che nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass.,1.3.2018 n. 4811).
Osserva questa Corte che il tribunale ha posto a carico del il pagamento Parte_1 dell'importo mensile di € 550,00 quale contributo per il mantenimento delle due figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]), in considerazione della Per_1 CP_2
situazione economico-reddituale documentata in primo grado dalle parti. Con riferimento ai dati emersi nella presente sede, va rilevato che dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa il 17 ottobre 2024 il ha affermato di Parte_1
essere insegnante di sostegno e di percepire una retribuzione mensile di circa € 1.500,00; di percepire l'assegno unico di € 194,00 al mese;
di essere debitore per un indebito
NASPI con rateizzazione di € 56,64 al mese per trenta mesi;
di versare mensilmente un canone di locazione di € 600,00.
Dai modelli 730 relativi al 2023 e al 2024 prodotti in grado di appello emerge che il
[...] nell'anno 2022 ha percepito un reddito netto annuale di € 15.488,00, pari ad € Pt_1
1.290,00 al mese, cui vanno aggiunti € 194,00 di assegno unico, e nel 2023 un reddito netto annuale di € 16.505,00, pari ad € 1.375,00 al mese, cui vanno aggiunti € 194,00 di Assegno Unico.
La dichiarazione resa dal è incompleta, in quanto nella stessa non viene Parte_1
riportata né la situazione di convivenza con la come attestato dal certificato di Pt_2
residenza del 10 maggio 2024, prodotto dalla né il reddito della coinvivente. CP_1
La nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa il 10 maggio 2024 CP_1
ha affermato di svolgere la professione di avvocato, dalla quale ricava un reddito netto medio mensile di circa € 630,00; di ricavare mensilmente dalla locazione di un immobile di sua proprietà un reddito di € 600,00 al mese;
di aver percepito negli anni 2020, 2021
e 2022, rispettivamente, i seguenti redditi: € 16.748,00, € 17.647,00 e € 18.264,00
(corrispondenti a quanto risulta dai modelli 730 da lei depositati); di essere proprietaria dell'abitazione familiare in Roma, Via Ortucchio n. 14, dove vive con le figlie, e di un locale commerciale in Guidonia;
di essere titolare di una quota del 6% della società
Layla s.r.l. di essere mensilmente obbligata al versamento della retta scolastica per le figlie, nella misura di € 175,00 per e di € 1.650,00 per Per_1 CP_2
Dovendo quindi procedersi alla valutazione comparativa della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, va rilevato che i dati emersi dalla svolta istruttoria non evidenziano alcun significativo divario tra le parti, relativamente al reddito netto medio mensile di ciascuna, che si attesta intorno a circa € 1.350,00 al mese. La è CP_1 proprietaria dell'immobile ove vive con le figlie, oltre che di un altro immobile dal quale ricava una rendita. Il si dichiara obbligato al versamento del canone di Parte_1 locazione di € 600,00 al mese, ma essendo egli convivente con la deve presumersi Pt_2
che tale onere venga affrontato in pari quota da ciascuno (€ 300,00).
Al fine di stabilire la misura del contributo paterno, deve poi tenersi conto delle capacità reddituali dell'obbligato, il quale in passato ha svolto l'attività di amministratore delle società facenti capo alla famiglia ricevendone la relativa retribuzione, e che CP_1
quindi per la sua esperienza pregressa è certamente in grado di affrontare anche lavori più remunerativi di quello attualmente da lui svolto. Deve inoltre tenersi conto del pregresso tenore di vita del nucleo familiare, definito agiato dallo stesso appellante, nonché dell'età (attualmente dieci e sei anni) e delle esigenze dei minori nonché dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore (essendo del tutto prevalenti quelli trascorsi presso la madre).
In ragione degli illustrati fattori, l'importo posto a carico del a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento delle due figlie deve quindi ritenersi congruo, non potendo a tal fine non considerarsi il fatto che tale importo è stato determinato dal primo giudice sin dal momento della separazione, risalente al 2020, allorquando le bambine avevano appena sei e due anni, laddove nel tempo le esigenze delle minori sono notevolmente aumentate, in ragione del tempo trascorso, mentre non vi è prova che in questi anni la situazione dell'obbligato sia sostanzialmente peggiorata.
Anche il terzo motivo si rivela, quindi, privo di fondamento.
Con il quarto motivo, l'appellante impugna la condanna al pagamento di un terzo delle spese di primo grado, chiedendo di porre interamente a carico dell'appellata le spese dei due gradi di giudizio.
Osserva questa Corte che la natura e l'oggetto della presente della controversia e la mancata opposizione della resistente alla domanda di separazione formulata dal coniuge, in una con la soccombenza del ricorrente rispetto alla domanda di addebito, giustifichino pienamente la disposta parziale compensazione delle spese, nella misura dei 2/3, nonché la condanna del ricorrente al pagamento della rimanente parte (1/3).
Alla stregua delle motivazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese del presente grado, tenuto conto dell'integrale rigetto dell'appello, devono essere poste per intero a carico del soccombente, nella misura che sarà indicata in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, a carico del il raddoppio del contributo. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 5 Parte_1
maggio 2023, avverso la sentenza n. 4743/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 16 febbraio 2023 e pubblicata il 23 marzo 2023 nella causa di separazione personale tra
[...]
e iscritta al n. 31075/2020, così dispone: Parte_1 Controparte_1 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna al rimborso, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado, che liquida in complessivi € 6.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, 22 gennaio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)