Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1287
CS
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa impugnazione cartella di pagamento presupposta

    Il Consiglio di Stato ha confermato la valutazione del giudice di prime cure, ritenendo l'atto impugnato meramente esecutivo e non impugnabile se non per vizi propri, una volta che l'atto presupposto è divenuto definitivo. L'intimazione conteneva sufficienti indicazioni sul credito vantato.

  • Rigettato
    Prescrizione degli interessi

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto tempestiva l'intimazione di pagamento, notificata entro il termine quinquennale dalla notifica della cartella presupposta. Ha inoltre affermato che eventuali prescrizioni anteriori all'emissione della cartella avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di impugnazione della cartella stessa.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata e diretta per violazione del diritto unionale

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili le censure basate sulla violazione del diritto europeo, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui l'atto amministrativo che viola il diritto UE è annullabile per violazione di legge e non nullo, ai sensi dell'art. 21-septies L. 241/1990. Ha inoltre specificato che il contrasto con il diritto UE non riguardava la norma attributiva del potere, ma criteri di riassegnazione o rimborso, e che, una volta consolidato l'atto presupposto, l'asserita violazione del diritto UE non inficia l'atto a valle.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha pronunciato sentenza sul ricorso proposto da un soggetto privato avverso la decisione del TAR Friuli Venezia Giulia, che aveva rigettato il ricorso originario volto all'annullamento di un'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). L'intimazione riguardava il pagamento di un prelievo supplementare sulle consegne di latte ("quote latte") per la campagna lattiera 2014, derivante da una cartella di pagamento notificata nel 2018. L'appellante sollevava tre motivi di impugnazione: la presunta infondatezza del ricorso per omessa impugnazione della cartella di pagamento presupposta, la prescrizione degli interessi ai sensi dell'art. 2948 c.c., e l'illegittimità derivata e diretta della sentenza per manifesta violazione del diritto dell'Unione europea. Si costituivano in giudizio l'Ader e la Regione Friuli Venezia Giulia, chiedendo il rigetto dell'appello.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello infondato, rigettandolo integralmente. In relazione al primo motivo, ha ribadito che, data la natura meramente esecutiva dell'intimazione di pagamento, una volta consolidato l'atto presupposto (la cartella di pagamento), gli atti successivi sono impugnabili solo per vizi propri, ritenendo che l'intimazione contenesse indicazioni sufficienti sul credito vantato. Quanto al secondo motivo, pur condividendo la prescrizione quinquennale per gli interessi, ha ritenuto tempestiva l'intimazione notificata nel maggio 2023, a fronte della notifica della cartella nell'agosto 2018, e ha precisato che eventuali prescrizioni anteriori alla cartella avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di impugnazione di quest'ultima. Infine, riguardo al terzo motivo, il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui gli atti amministrativi che violano il diritto dell'Unione europea sono affetti da annullabilità per violazione di legge e non da nullità, ai sensi dell'art. 21-septies della L. n. 241/1990, escludendo che il contrasto con il diritto europeo, specie se attinente ai criteri di esercizio del potere e non alla norma attributiva dello stesso, possa comportare la nullità dell'atto a valle, soprattutto quando l'atto presupposto è divenuto definitivo. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1287
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1287
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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