Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01287/2026REG.PROV.COLL.
N. 07319/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7319 del 2024, proposto da
NO AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;
contro
Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00073/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. DE NT e udito per la parte appellante l’avvocato Cesare Tapparo. Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello di cui in epigrafe la società appellante impugnava la sentenza n. 73 del 2024 del Tar Friuli Venezia Giulia, recante rigetto del ricorso originario; quest’ultimo era stato proposto al fine di ottenere l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 091 2023 90004311 38/000, con la quale l’Ader ha sollecitato l’adempimento della cartella di pagamento n. 09120180003031904001, notificata il 27 agosto 2018, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) relativo alla campagna lattiera 2014, per l’importo complessivo di € 70.930,25.
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di rigetto, i seguenti motivi di appello, connessi ai motivi di prime cure respinti:
- sulla declaratoria di infondatezza del ricorso per omessa impugnazione della cartella di pagamento antecedentemente notificata, violazione di legge;
- sulla prescrizione degli interessi, art. 2948 c.c., violazione di legge;
- illegittimità derivata e diretta della sentenza impugnata per manifesta e grave violazione del diritto unionale, questione di illegittimità unionale della statuizione endogena contestata per grave e manifesto contrasto con il diritto unionale.
3. L’amministrazione regionale appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
5. L’appello è infondato.
7. In ordine al primo motivo di appello, va ribadito – a fronte della natura meramente esecutiva dell’atto impugnato – che, una volta consolidatosi l’atto presupposto costituente il titolo della pretesa, non sono impugnabili, se non per vizi propri, gli atto successivi.
7.1 Nel caso di specie va pienamente condivisa la valutazione svolta dal Giudice di prime cure, in quanto il provvedimento impugnato reca sufficienti ed esaustive indicazioni in relazione al credito vantato dal soggetto pubblico impositore, riportando il numero della cartella di pagamento, la data della sua notifica e l’importo dovuto. La specificazione del debito comprende l’indicazione dell’ente che ha emesso il ruolo, una sintetica descrizione dello stesso, l’annata lattiera cui si riferisce il preteso prelievo e le somme dovute, a titolo di capitale e interessi, per debito originario, debito residuo scaduto, interessi di mora (laddove ritenuti dovuti) e oneri di riscossione, oltre a quelle per diritti di notifica.
8. In relazione al secondo motivo di appello, pur se in astratto va condiviso che il termine della prescrizione degli interessi sia quinquennale, assumono rilievo dirimente – circa il mancato superamento dello stesso termine quinquennale invocato – le risultanze di causa.
8.1 Infatti, la notifica della cartella presupposta è avvenuta in data 27 agosto 2018, mentre l’intimazione in questione risulta notificata in data 29 maggio 2023, risultando quindi tempestiva.
8.2 In ogni caso, le questioni concernenti l’eventuale prescrizione verificatasi antecedentemente all’emissione della cartella esattoriale di cui è stato intimato il pagamento avrebbero dovuto essere fatte valere dalla parte ricorrente, al più tardi, in sede di impugnazione della cartella stessa.
9. In relazione al terzo motivo di appello, va ribadito (cfr. ad es. sentenza n. 8550 del 2025 di questa sezione) che sono inammissibili le censure (di cui al primo motivo del ricorso di primo grado) incentrate sulla violazione del diritto europeo, in quanto i prelievi iscritti a ruolo sarebbero stati conteggiati dall’amministrazione italiana in contrasto con i regolamenti comunitari in materia. Su queste basi, si contesta la nullità della cartella impugnata per mancata disapplicazione della normativa interna in materia.
9.1 Il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21-septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
9.2 La nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
9.3 La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. Stato, sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. Stato, sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le sentenze della Corte di giustizia hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari (vedi da ultimo, anche sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4916).
9.4 Per le ragioni sopra indicate, una volta consolidatosi l’atto presupposto costituente il titolo della pretesa, l’asserita violazione del diritto europeo non inficia l’atto a valle, in virtù (si ripete ancora) della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo.
10. In conclusione, all’infondatezza delle doglianze proposte segue il rigetto dell’appello
11. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IM, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
DE NT, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE NT | AN IM |
IL SEGRETARIO