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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/10/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa RO Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 02.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 2193/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Ignazio Sposito, come in atti Parte_1
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Allocca e Luca Lepre, come in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.04.2024, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda, così provvedere:
1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittimo e contra legem il comportamento posto in essere dalla convenuta Società;
2. Accertare e quantificare il danno da usura psico-fisica sofferto del ricorrente per aver svolto, nel corso degli anni, ingenti ore di straordinario;
3. Per l'effetto condannare la convenuta società al pagamento di € 28.430,11 a favore del sig. oppure alla somma determinata in via equitativa dal Pt_1 magistrato. 4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”
Nello specifico, ha esposto: di lavorare alle dipendenze dell Controparte_1 dal 01/01/2013, con mansioni di Operatore Tecnico di cui al parametro 170,
[...]
Area Professionale 3° – Area Operativa: Manutenzione, Impianti, ed Officine;
di aver svolto negli ultimi cinque anni circa 3.203,96 ore di lavoro straordinario totali, e dunque 1.953,96 ore in eccedenza al massimo di n. 250 ore annuali previste dalla legge;
che tale straordinario aveva determinato la lesione della sua integrità psico- fisica;
che, nello specifico, nell'anno 2017 aveva effettuato n. 295,04 ore di straordinario diurno e n. 167,00 ore di straordinario notturno, nell'anno 2018 n. 458,35 ore di straordinario diurno e n. 108,3 ore di straordinario notturno, nell'anno 2019 svolgeva n. 493,6 ore di straordinario diurno e n. 114 ore di straordinario notturno, nell'anno 2020 venivano effettuate n. 404,48 ore di straordinario diurno e n. 133 ore di straordinario notturno e nell'anno 2021 n. 377,19 ore di straordinario diurno e n. 653 ore di straordinario notturno. In punto di diritto ha dedotto la violazione dell'art.4 Dlgs n.66/2003; ha concluso, richiedendo il risarcimento del danno da usura psico-fisica quantificato in un importo di €. 28.430,11. L si è costituito regolarmente in giudizio eccependo la Controparte_1 nullità del ricorso per genericità dello stesso, l'infondatezza della domanda anche per la mancata prova del pregiudizio lamentato, nonché la prescrizione quinquennale o in subordine decennale;
ha quindi esplicato le motivazioni per cui la società aveva fatto ricorso al lavoro straordinario. In punto di diritto ha contestato l'applicazione della normativa di cui all'art.5, comma 3, d.lgs 66/2003, in quanto derogata dall'art. 28 co. 2 dell del 28.11.2015, CP_2 citando altresì il R.D. n. 2328/1923. Per l'effetto, ha contestato la quantificazione del danno effettuata da parte ricorrente proponendo, sulla base della citata giurisprudenza di merito sul punto, un diverso criterio equitativo per la quantificazione del danno da usura psico-fisica lamentato. Ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese, in via subordinata per la quantificazione del danno lamentato in misura pari ad una maggiorazione del 10% sulla paga base/oraria per le ore di straordinario diurne e di una maggiorazione del 30% per le ore di straordinario notturne, ed in via ulteriormente subordinata per la quantificazione del danno in una percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa. Il ricorso merita accoglimento, per le argomentazioni di seguito esposte. Il ricorrente agisce per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario, danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale Ciò posto, l'eccezione di prescrizione va rigettata, in quanti il diritto azionato dal ricorrente, non avendo natura retributiva, si prescrive nel termine in dieci anni, che inizia a decorrere – costituendo la condotta del datore un illecito permanente – dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro. Il ricorrente ha dedotto e provato di avere prestato dal 2017 al 2021 lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali. Trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che: “Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
..... 5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.” Nella specie in ogni caso è intervenuta la contrattazione collettiva che al richiamato art 28 ha previsto che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore; per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia; entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore. L'art 27 del CCNL stabilisce che “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.” La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili. La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”. Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro (cfr. in busta paga le colonne “voce” e “descrizione”). Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dal ricorrente siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario – l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore. Orbene come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)” Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici. In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha distinto il danno da "usura psico-fisica", (conseguente alla mancata fruizione del riposo), dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull' "an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Rv.534580) trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale. Ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua" (in termini Cass. 14.7.2015 n.14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581). Gli insegnamenti della Suprema Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa; tuttavia, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di talché deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”. Presupposti ravvisabili nella fattispecie in esame in cui vi è stato lo svolgimento di un numero ingente di ore (in alcuni casi anche ari al doppio) oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi(più di cinque anni) che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto,(art 36 comma 2) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta. La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale, l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia. In relazione al quantum (trattandosi di liquidazione equitativa), nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno) e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali (come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione. Ed invero il ricorrente esegue un conteggio erroneo, come evidenziato dalla parte resistente, computando, quale criterio di calcolo la paga base oraria e quindi, non la sola maggiorazione. L va pertanto condannato al pagamento, in favore di Controparte_1
, dell'importo di € 2633,00 (la maggiorazione percentuale del 10% Parte_1 prevista sulla paga base/oraria per le ore di straordinario diurne eccedenti il limite normativo, dal 2017 fino al 2021, è pari ad € 1.200,07 mentre la maggiorazione percentuale del 30% per le ore di straordinario notturne è pari ad € 1.432,93), comprensivo della rivalutazione monetaria, oltre interessi legali sugli importi dovuti di anno in anno dal riconoscimento del danno al soddisfo.
Tale liquidazione equitativa appare congrua anche alla luce del successivo accordo sindacale (11.03.24) che ipotizza e concorda una percentuale del 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio. Invero va considerato, d'altro canto, la peculiarità della prestazione lavorativa in questione e soprattutto lo specifico contesto economico finanziario vigente all'epoca dei fatti, come descritto dalla convenuta in memoria L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale rappresenta un debito di valore e non di valuta, per cui deve tenersi conto della materiale utilità che il creditore avrebbe ottenuto se avesse ricevuto la prestazione spettantegli. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei limiti dell'importo effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di euro 2.633,00 come in parte motiva, oltre interessi legali sugli importi dovuti di anno in anno dal riconoscimento del danno al soddisfo.
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.314,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione Si comunichi.
In Torre Annunziata, 2.10.25
Il Giudice
dott.ssa RO Molè