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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/05/2024, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Nicola Sinisi Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 870 del Ruolo Generale per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato GUAZZO GERARDI ANITA
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato DE DOMINICIS ALBERTO
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione consensuale
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 06/02/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale tra loro, unione celebrata in CROTONE in data 29/07/2021, dalla quale in data
2/07/2022 nasceva la figlia . Per_1
pagina 1 di 3 I ricorrenti hanno dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedendo congiuntamente che la separazione sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con note in sostituzione dell'udienza del 21/05/2024 le parti hanno confermato la loro volontà di non volersi riconciliare e hanno precisato le condizioni di cui al ricorso congiunto con una modifica ai punti 4), 5) e 9), chiedendo di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni così modificate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
La separazione personale fra i coniugi (nato a [...] Parte_1
(KR) il 28/09/1992) e (nata a [...]il [...]) Parte_2 deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto, così come modificate con le note in sostituzione dell'udienza del 21/05/2024, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
CROTONE (KR) il 28/09/1992) e (nato a [...] Parte_2
il 03/06/1990) che hanno contratto matrimonio in data 29/07/2021 a
CROTONE, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di
CROTONE, atto n. 120 – Parte 2 – serie A, Anno 2021;
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle condizioni concordate dalle parti, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
pagina 2 di 3 limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CROTONE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 24/05/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Nicola Sinisi
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