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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/01/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16470/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16470/2024 tra
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
e
CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 20 gennaio 2025 ore 09.28 innanzi al dott. Jessica Mariani, sono comparsi:
Per l'avv. SACCOMANNO VINCENZO oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Lorenzo Ciampolini
Per l'avv. AMATO SALVATORE BRUNO e l'avv. DI BELLA GIULIA Controparte_1
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati in via telematica, ovvero
Per Parte_1
1) in via preliminare revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo contestato, essendo la presente opposizione fondata sull'evidente errata lettura della sentenza n. 1709/2022 del Tribunale di Milano, oltre che per il fatto che l'opposizione si basa su prova scritta rappresentata proprio dalla stessa sentenza sopra citata;
2) nel merito accertare e dichiarare il sig. non ha diritto alla CP_1 restituzione della caparra confirmatoria versata in esecuzione del contratto preliminare di vendita di immobile del 29.01.2018, essendo quest'ultimo ancora valido, efficace e vincolante tra le parti;
3) in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 15729/22, dichiarandolo nullo, inefficace e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
4) con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c.”
Per CP_1
In via preliminare procedurale: - Accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'azione proposta dalla società per tardività della stessa, ex art. 650 cpc, confermare il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 15729/2022 concesso dal Tribunale di Milano, oltre al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale ingiunto dalla scadenza al saldo;
Nel merito: - respingere l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 15.729/2022 pagina 1 di 8 del Tribunale di Milano in quanto infondato in fatto ed in diritto;
conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 15729/2022 concesso dal Tribunale di Milano, oltre al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale ingiunto dalla scadenza al saldo;
In ogni caso: - condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante a corrispondere tutte le spese di lite oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei procuratori intestatari.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Jessica Mariani
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Jessica Mariani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16470/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SACCOMANNO VINCENZO, elettivamente domiciliata in PIAZZA FAUSTO E LUIGI GULLO, 88
87100 COSENZA presso il difensore avv. SACCOMANNO VINCENZO
.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO CP_1 C.F._1 SALVATORE BRUNO e dell'avv. DI BELLA GIULIA ( VIA VISCONTI DI C.F._2
MODRONE, 8/10 20122 MILANO , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE,
8/10 20122 MILANO presso il difensore avv. AMATO SALVATORE BRUNO
.
CONVENUTO OPPOSTO
.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Motivazione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società Parte_1
ha convenuto in giudizio il sig. , opponendosi al decreto ingiuntivo n. 15729/22 emesso CP_1
dal Tribunale di Milano che le ha ingiunto il pagamento a favore dell'opposto di € 30.000,00, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di caparra confirmatoria prevista nel contratto preliminare di vendita di un immobile sito in Milano e sottoscritto tra le parti in data
29.01.2018. L'opponente ha spiegato un'opposizione ex art. 650 cpc asserendo che il decreto opposto è stato notificato all'indirizzo pec della in data 14.10.2022 in un Parte_1
periodo in cui la società era sottoposta alla misura reale del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., disposto con decreto della Procura della Repubblica di Catanzaro in data 01.09.2022. pagina 3 di 8 Con il suddetto provvedimento è stato nominato l'amministratore giudiziario per cui è stato inibito agli amministratori della società, sigg. e , ogni atto di amministrazione e Parte_2 Controparte_2 di gestione, ivi compresso, l'accesso alla casella di posta elettronica certificata.
Solo all'esito del pronunciamento del Tribunale del Riesame di Catanzaro, avvenuto con sentenza del
07.11.2023 la società è stata dissequestrata e vi è stata la formale restituzione della stessa e la reintegra dei sigg. e nei poteri di amministrazione e gestione della società. Pt_2 CP_2
Ragioni per cui, solo allorché si è ricevuto l'atto di pignoramento presso terzi, con cui la controparte ha dato esecuzione al monitorio opposto, gli amministratori della società hanno avuto contezza dell'esistenza del decreto ingiuntivo.
Poiché l'atto di pignoramento è stato notificato in data 24.04.24, secondo l'opponente è da ritenersi tempestiva l'azione ex art. 650 cpc avviata in data 27.04.2024.
Nel merito parte attrice ha eccepito l'infondatezza della pretesa monitoria asserendo che il Tribunale di
Milano con la sentenza n. 1709/22 non ha riconosciuto il diritto del sig. alla restituzione della CP_1 caparra, secondo l'opponente il decisum ha stabilito che il contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti è tutt'ora valido, efficace e vincolante tra le parti, visto che sono state rigettate sia la domanda incidentale di recesso avanzata dalla parte venditrice, sia le domande principali avanzate dal sig.
. CP_1
Il sig. si è costituito ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'azione promossa dall'opponente a causa della manifesta tardività e violazione dell'art. 650 cpc.
L'opposto afferma che l'opponente, in sede di ricorso in opposizione all'esecuzione, ha dato atto di aver ricevuto l'atto di precetto in rinnovazione già in data 14 febbraio 2024, ovvero due mesi prima della notifica dell'atto di pignoramento (cfr doc.all.nn.3/4 della comparsa).
Quanto sopra è sufficiente, secondo la parte convenuta, per constatare in via documentale che P&I è decaduta dalla legittimità a proporre la presente azione di opposizione al decreto ingiuntivo ex artt.645/
650 cpc, in quanto l'atto di citazione è stato notificato in data 27 aprile 2024, e dunque a distanza di ben oltre quaranta giorni dalla notifica dell'atto di precetto in rinnovazione.
Sempre sull'eccezione è stato rilevato che P&I non ha fornito la benchè minima prova neanche dell'asserita forza maggiore o caso fortuito previsto ex art. 650 cpc, che la legittimerebbe a proporre la presente azione con oltre settanta giorni di ritardo dalla notifica del precetto in rinnovazione.
Nel merito parte opposta ha precisato la legittimazione della propria pretesa creditoria asserendo che il
Tribunale di Milano, con la nota sentenza, ha statuito la legittimità del rifiuto di stipulare il contratto definitivo per difformità del bene rispetto a quanto promesso dalla promittente venditrice in sede di pagina 4 di 8 preliminare, e ha rigettato la domanda della società che invocava il suo diritto di ritenere la caparra confirmatoria per asserito inadempimento del promissario acquirente. Secondo l'opposta ha trattenuto, e trattiene tuttora, da oltre 6 anni, la caparra senza alcun Parte_1
titolo giuridico legittimo. Sulla base di tale assunto sarebbe fondato e legittimo il decreto opposto.
Alla prima udienza, non sussistendo i requisiti non è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e stante la natura documentale della causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
A seguito di discussione, la causa perviene alla decisione.
L'opposizione è tardiva e come tale dovrà essere rigettata.
Risulta agli atti, ed è circostanza pacifica, che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato al debitore, in persona del legale rappresentante pro tempore, il giorno 14 ottobre 2022, contestualmente all' atto di precetto (cfr doc.all.n.1 di parte opponente)
La notifica è stata eseguita a mezzo pec all'indirizzo di posta certificata della società P&I (ndr indirizzo: ). Email_1
Trattasi di indirizzo certificato, non contestato: come tale la notifica deve ritenersi perfezionata e produttiva di effetti giuridici nei confronti del debitore ai sensi della legge 149/22 che statuisce l'obbligo delle notifiche degli atti giudiziari tramite pec, trattandosi il debitore, di una società con l'obbligo di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.
A nulla rileva l'eccezione secondo la quale in data 14.10.2022 la P&I fosse sottoposta a sequestro preventivo, dato che con la nomina dell'amministratore giudiziario quest'ultimo era soggetto legittimato a proporre qualsivoglia azione a tutela della società, svolgendo quest'ultimo sia attività prettamente conservative ma anche gestorie per conto della stessa.
In ogni caso è poi emerso dagli atti, e per stessa ammissione della parte opposta, che in data 14.02.2024 sempre a mezzo di posta elettronica certificata e sempre al medesimo domicilio digitale di cui alla prima notifica (ndr indirizzo è stato notificato l'atto di precetto in Email_1
rinnovazione.
In tale data la società non era più soggetta a sequestro conservativo come documentato, ma secondo l'opponente quest'ultimo non era nelle condizioni di rintracciare materialmente il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, di conoscerne il contenuto, in quanto nell'atto di precetto in rinnovazione del
14.02.2024, non è stata indicata la modalità di notificazione del decreto ingiuntivo (se tramite pec ovvero per posta), e viene individuato il decreto ingiuntivo con il n. 25.744/2022, rivelatosi inesistente nelle ricerche eseguite dall'opponente sul Portele Servizi Telematici del Ministero della Giustizia
Le osservazioni dell'opponente sono irrilevanti.
pagina 5 di 8 L'art. 480 cpc presuppone che sia indicata la data della notifica del titolo esecutivo e non la sua modalità, mentre il riferimento al n. 25.744/22 pur essendo un evidente errore materiale in relazione al numero del decreto, è comunque riferito al numero del procedimento monitorio, identificazione sufficiente a rinvenire il titolo in questione.
Sul punto si precisa che: “la validità dell'atto di precetto deve essere valutata “alla luce del principio di conservazione, che evita odiose lungaggini” e che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità al cospetto di omissioni puramente formali, che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto, e quale il titolo che lo sorregge” (Corte di Cass. del
28/01/2020 n,1928
Pertanto sia in riferimento alla notifica del 14.10.2022 avvenuta a mezzo di posta certificata non contestata, nella persona del suo amministratore giudiziario, sia in riferimento alla notifica del
14.02.2024 dell'atto di precetto avvenuta sempre al medesimo indirizzo di posta certificata,
l'opposizione avviata in data 27.04.2024 risulta tardiva per decorrenza del termine.
Secondo l'orientamento della Cassazione: “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art.650 cpc) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente- che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qual volta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass. S.U. n. 14.572/2007; nello stesso senso, inter alias:
Cass;n.7.560/2022; Cass;
n. 26.155/2021; Cass;
19.938/2020; Cass;
n. 2.608/2018).
Ed inoltre : “in relazione alle notifiche a mezzo Pec, la ricevuta di accettazione e di consegna al destinatario costituisce il documento idoneo a provare il perfezionamento della notifica.
Detta ricevuta, infatti, fa insorgere una presunzione di conoscenza da parte del destinatario, secondo il principio stabilito per gli atti recettizi (ex articolo 1335 cc), che si sostanziano in dichiarazioni dirette
a soggetti determinati e che si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario. La descritta presunzione è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario: quest'ultimo, in particolare, deve provare di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di avere notizia del documento. Tale circostanza può concretizzarsi nell'ipotesi di caso fortuito, ad esempio, ossia qualora sussistano malfunzionamenti del sistema, non addebitabili al destinatario;
diversamente, non sono in alcun modo valorizzabili, per colui che voglia contestare la notifica, le mere difficoltà a
pagina 6 di 8 ricevere il documento, in quanto egli è onerato di dotarsi di adeguati strumenti per decodificare e leggere le Pec” (cfr Cassazione n. 26102/2018; 26705/2019, 31045/2021, 23971/2020).
Nel caso in esame il decreto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del debitore, dapprima in data
14.10.2022 nella persona dell'amministratore giudiziario;
di seguito in data 14.02.2024 nella sfera degli attuali amministratori.
La presente opposizione è stata avviata in data 27 aprile 2024, ovvero due anni dopo la notifica del titolo e del precetto e dopo 73 giorni dalla notifica del precetto in rinnovazione.
Da parte dell'opponente non è stata fornita alcuna prova dell'impossibilità oggettiva di avere notizia del decreto prima e dell'atto di precetto in rinnovazione poi.
Per i motivi suesposti l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
L'eccezione preliminare assorbe il merito.
In merito alle spese del giudizio le stesse sono regolate a mente degli artt. 91 e ss. cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074).
Le spese di lite di questo giudizio seguono pertanto la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa, compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, reputando congrui i parametri minimi delle quattro fasi del processo, per complessivi € 3.809,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell'attrice
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 15729/22, già esecutivo;
2. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in €
3.809,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 20 gennaio 2025
Il Giudice dott. Jessica Mariani
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16470/2024 tra
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
e
CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 20 gennaio 2025 ore 09.28 innanzi al dott. Jessica Mariani, sono comparsi:
Per l'avv. SACCOMANNO VINCENZO oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Lorenzo Ciampolini
Per l'avv. AMATO SALVATORE BRUNO e l'avv. DI BELLA GIULIA Controparte_1
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati in via telematica, ovvero
Per Parte_1
1) in via preliminare revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo contestato, essendo la presente opposizione fondata sull'evidente errata lettura della sentenza n. 1709/2022 del Tribunale di Milano, oltre che per il fatto che l'opposizione si basa su prova scritta rappresentata proprio dalla stessa sentenza sopra citata;
2) nel merito accertare e dichiarare il sig. non ha diritto alla CP_1 restituzione della caparra confirmatoria versata in esecuzione del contratto preliminare di vendita di immobile del 29.01.2018, essendo quest'ultimo ancora valido, efficace e vincolante tra le parti;
3) in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 15729/22, dichiarandolo nullo, inefficace e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
4) con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c.”
Per CP_1
In via preliminare procedurale: - Accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'azione proposta dalla società per tardività della stessa, ex art. 650 cpc, confermare il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 15729/2022 concesso dal Tribunale di Milano, oltre al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale ingiunto dalla scadenza al saldo;
Nel merito: - respingere l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 15.729/2022 pagina 1 di 8 del Tribunale di Milano in quanto infondato in fatto ed in diritto;
conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 15729/2022 concesso dal Tribunale di Milano, oltre al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale ingiunto dalla scadenza al saldo;
In ogni caso: - condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante a corrispondere tutte le spese di lite oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei procuratori intestatari.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Jessica Mariani
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Jessica Mariani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16470/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SACCOMANNO VINCENZO, elettivamente domiciliata in PIAZZA FAUSTO E LUIGI GULLO, 88
87100 COSENZA presso il difensore avv. SACCOMANNO VINCENZO
.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO CP_1 C.F._1 SALVATORE BRUNO e dell'avv. DI BELLA GIULIA ( VIA VISCONTI DI C.F._2
MODRONE, 8/10 20122 MILANO , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE,
8/10 20122 MILANO presso il difensore avv. AMATO SALVATORE BRUNO
.
CONVENUTO OPPOSTO
.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Motivazione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società Parte_1
ha convenuto in giudizio il sig. , opponendosi al decreto ingiuntivo n. 15729/22 emesso CP_1
dal Tribunale di Milano che le ha ingiunto il pagamento a favore dell'opposto di € 30.000,00, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di caparra confirmatoria prevista nel contratto preliminare di vendita di un immobile sito in Milano e sottoscritto tra le parti in data
29.01.2018. L'opponente ha spiegato un'opposizione ex art. 650 cpc asserendo che il decreto opposto è stato notificato all'indirizzo pec della in data 14.10.2022 in un Parte_1
periodo in cui la società era sottoposta alla misura reale del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., disposto con decreto della Procura della Repubblica di Catanzaro in data 01.09.2022. pagina 3 di 8 Con il suddetto provvedimento è stato nominato l'amministratore giudiziario per cui è stato inibito agli amministratori della società, sigg. e , ogni atto di amministrazione e Parte_2 Controparte_2 di gestione, ivi compresso, l'accesso alla casella di posta elettronica certificata.
Solo all'esito del pronunciamento del Tribunale del Riesame di Catanzaro, avvenuto con sentenza del
07.11.2023 la società è stata dissequestrata e vi è stata la formale restituzione della stessa e la reintegra dei sigg. e nei poteri di amministrazione e gestione della società. Pt_2 CP_2
Ragioni per cui, solo allorché si è ricevuto l'atto di pignoramento presso terzi, con cui la controparte ha dato esecuzione al monitorio opposto, gli amministratori della società hanno avuto contezza dell'esistenza del decreto ingiuntivo.
Poiché l'atto di pignoramento è stato notificato in data 24.04.24, secondo l'opponente è da ritenersi tempestiva l'azione ex art. 650 cpc avviata in data 27.04.2024.
Nel merito parte attrice ha eccepito l'infondatezza della pretesa monitoria asserendo che il Tribunale di
Milano con la sentenza n. 1709/22 non ha riconosciuto il diritto del sig. alla restituzione della CP_1 caparra, secondo l'opponente il decisum ha stabilito che il contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti è tutt'ora valido, efficace e vincolante tra le parti, visto che sono state rigettate sia la domanda incidentale di recesso avanzata dalla parte venditrice, sia le domande principali avanzate dal sig.
. CP_1
Il sig. si è costituito ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'azione promossa dall'opponente a causa della manifesta tardività e violazione dell'art. 650 cpc.
L'opposto afferma che l'opponente, in sede di ricorso in opposizione all'esecuzione, ha dato atto di aver ricevuto l'atto di precetto in rinnovazione già in data 14 febbraio 2024, ovvero due mesi prima della notifica dell'atto di pignoramento (cfr doc.all.nn.3/4 della comparsa).
Quanto sopra è sufficiente, secondo la parte convenuta, per constatare in via documentale che P&I è decaduta dalla legittimità a proporre la presente azione di opposizione al decreto ingiuntivo ex artt.645/
650 cpc, in quanto l'atto di citazione è stato notificato in data 27 aprile 2024, e dunque a distanza di ben oltre quaranta giorni dalla notifica dell'atto di precetto in rinnovazione.
Sempre sull'eccezione è stato rilevato che P&I non ha fornito la benchè minima prova neanche dell'asserita forza maggiore o caso fortuito previsto ex art. 650 cpc, che la legittimerebbe a proporre la presente azione con oltre settanta giorni di ritardo dalla notifica del precetto in rinnovazione.
Nel merito parte opposta ha precisato la legittimazione della propria pretesa creditoria asserendo che il
Tribunale di Milano, con la nota sentenza, ha statuito la legittimità del rifiuto di stipulare il contratto definitivo per difformità del bene rispetto a quanto promesso dalla promittente venditrice in sede di pagina 4 di 8 preliminare, e ha rigettato la domanda della società che invocava il suo diritto di ritenere la caparra confirmatoria per asserito inadempimento del promissario acquirente. Secondo l'opposta ha trattenuto, e trattiene tuttora, da oltre 6 anni, la caparra senza alcun Parte_1
titolo giuridico legittimo. Sulla base di tale assunto sarebbe fondato e legittimo il decreto opposto.
Alla prima udienza, non sussistendo i requisiti non è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e stante la natura documentale della causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
A seguito di discussione, la causa perviene alla decisione.
L'opposizione è tardiva e come tale dovrà essere rigettata.
Risulta agli atti, ed è circostanza pacifica, che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato al debitore, in persona del legale rappresentante pro tempore, il giorno 14 ottobre 2022, contestualmente all' atto di precetto (cfr doc.all.n.1 di parte opponente)
La notifica è stata eseguita a mezzo pec all'indirizzo di posta certificata della società P&I (ndr indirizzo: ). Email_1
Trattasi di indirizzo certificato, non contestato: come tale la notifica deve ritenersi perfezionata e produttiva di effetti giuridici nei confronti del debitore ai sensi della legge 149/22 che statuisce l'obbligo delle notifiche degli atti giudiziari tramite pec, trattandosi il debitore, di una società con l'obbligo di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.
A nulla rileva l'eccezione secondo la quale in data 14.10.2022 la P&I fosse sottoposta a sequestro preventivo, dato che con la nomina dell'amministratore giudiziario quest'ultimo era soggetto legittimato a proporre qualsivoglia azione a tutela della società, svolgendo quest'ultimo sia attività prettamente conservative ma anche gestorie per conto della stessa.
In ogni caso è poi emerso dagli atti, e per stessa ammissione della parte opposta, che in data 14.02.2024 sempre a mezzo di posta elettronica certificata e sempre al medesimo domicilio digitale di cui alla prima notifica (ndr indirizzo è stato notificato l'atto di precetto in Email_1
rinnovazione.
In tale data la società non era più soggetta a sequestro conservativo come documentato, ma secondo l'opponente quest'ultimo non era nelle condizioni di rintracciare materialmente il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, di conoscerne il contenuto, in quanto nell'atto di precetto in rinnovazione del
14.02.2024, non è stata indicata la modalità di notificazione del decreto ingiuntivo (se tramite pec ovvero per posta), e viene individuato il decreto ingiuntivo con il n. 25.744/2022, rivelatosi inesistente nelle ricerche eseguite dall'opponente sul Portele Servizi Telematici del Ministero della Giustizia
Le osservazioni dell'opponente sono irrilevanti.
pagina 5 di 8 L'art. 480 cpc presuppone che sia indicata la data della notifica del titolo esecutivo e non la sua modalità, mentre il riferimento al n. 25.744/22 pur essendo un evidente errore materiale in relazione al numero del decreto, è comunque riferito al numero del procedimento monitorio, identificazione sufficiente a rinvenire il titolo in questione.
Sul punto si precisa che: “la validità dell'atto di precetto deve essere valutata “alla luce del principio di conservazione, che evita odiose lungaggini” e che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità al cospetto di omissioni puramente formali, che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto, e quale il titolo che lo sorregge” (Corte di Cass. del
28/01/2020 n,1928
Pertanto sia in riferimento alla notifica del 14.10.2022 avvenuta a mezzo di posta certificata non contestata, nella persona del suo amministratore giudiziario, sia in riferimento alla notifica del
14.02.2024 dell'atto di precetto avvenuta sempre al medesimo indirizzo di posta certificata,
l'opposizione avviata in data 27.04.2024 risulta tardiva per decorrenza del termine.
Secondo l'orientamento della Cassazione: “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art.650 cpc) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente- che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qual volta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass. S.U. n. 14.572/2007; nello stesso senso, inter alias:
Cass;n.7.560/2022; Cass;
n. 26.155/2021; Cass;
19.938/2020; Cass;
n. 2.608/2018).
Ed inoltre : “in relazione alle notifiche a mezzo Pec, la ricevuta di accettazione e di consegna al destinatario costituisce il documento idoneo a provare il perfezionamento della notifica.
Detta ricevuta, infatti, fa insorgere una presunzione di conoscenza da parte del destinatario, secondo il principio stabilito per gli atti recettizi (ex articolo 1335 cc), che si sostanziano in dichiarazioni dirette
a soggetti determinati e che si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario. La descritta presunzione è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario: quest'ultimo, in particolare, deve provare di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di avere notizia del documento. Tale circostanza può concretizzarsi nell'ipotesi di caso fortuito, ad esempio, ossia qualora sussistano malfunzionamenti del sistema, non addebitabili al destinatario;
diversamente, non sono in alcun modo valorizzabili, per colui che voglia contestare la notifica, le mere difficoltà a
pagina 6 di 8 ricevere il documento, in quanto egli è onerato di dotarsi di adeguati strumenti per decodificare e leggere le Pec” (cfr Cassazione n. 26102/2018; 26705/2019, 31045/2021, 23971/2020).
Nel caso in esame il decreto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del debitore, dapprima in data
14.10.2022 nella persona dell'amministratore giudiziario;
di seguito in data 14.02.2024 nella sfera degli attuali amministratori.
La presente opposizione è stata avviata in data 27 aprile 2024, ovvero due anni dopo la notifica del titolo e del precetto e dopo 73 giorni dalla notifica del precetto in rinnovazione.
Da parte dell'opponente non è stata fornita alcuna prova dell'impossibilità oggettiva di avere notizia del decreto prima e dell'atto di precetto in rinnovazione poi.
Per i motivi suesposti l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
L'eccezione preliminare assorbe il merito.
In merito alle spese del giudizio le stesse sono regolate a mente degli artt. 91 e ss. cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074).
Le spese di lite di questo giudizio seguono pertanto la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa, compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, reputando congrui i parametri minimi delle quattro fasi del processo, per complessivi € 3.809,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell'attrice
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 15729/22, già esecutivo;
2. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in €
3.809,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 20 gennaio 2025
Il Giudice dott. Jessica Mariani
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