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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/07/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 799/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10.7.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via a Nazionale Pentimele n. Parte_1
202, presso lo studio dell'avv. Andrea Greco (PEC: che Email_1 lo rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, Controparte_1
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione cartella di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 01/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della cartella di pagamento n. 13920220003752681000, notificata il 22.03.2023, pretensiva di premi assicurativi per l'anno 2021 e sanzioni per il 2022. Il ricorrente, nella qualità di ex socio accomandatario della società NG Trasporti, deduceva la non debenza dell'importo richiesto (pari a 1.356,76€) in ragione all'inattività della società sin dall'anno 2019. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Ritenere e dichiarare illegittima, per le ragioni di cui in parte motiva, la cartella di pagamento n. 139 2022 00037526 81
1 000 di € 1.356,76 e conseguentemente non dovuta dal ricorrente alcuna somma che con tale atto gli è stata richiesta in pagamento”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese, eccependo, preliminarmente la decadenza dall'azione in cui sarebbe incorso il ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Occorre, preliminarmente, segnalare come l'eccezione di decadenza, sollevata dall'Istituto assicurativo non possa trovare valorizzazione, perché il ricorso è stato iscritto a ruolo il 01.05.2023 e la cartella è stata notificata il 22.03.2023, quindi tempestivamente e non oltre i 40 giorni, normativamente previsti.
3. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria in ragione dell'inattività della società di cui in precedenza, il ricorrente, era socio accomandatario.
4. L'obbligo di pagamento dei premi scaturisce dalla coesistenza di due requisiti (oggettivo CP_1
e soggettivo) disciplinati dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (DPR 1124/1965), quali lo svolgimento delle attività rischiose e l'apposizione dell'obbligo nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 4 del Testo Unico suddetto.
5. Nel caso di specie, come risulta dalla visura camerale depositata dalla ricorrente, la società risulta inattiva dal 2019, provocando il venir meno della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, con conseguente inesistenza di premio effettivo.
6. Pertanto, il ricorso deve accogliersi e la cartella di pagamento impugnata deve ritenersi illegittima.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della cartella di pagamento n. 13920220003752681000 impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 800,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 10.07.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10.7.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via a Nazionale Pentimele n. Parte_1
202, presso lo studio dell'avv. Andrea Greco (PEC: che Email_1 lo rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, Controparte_1
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione cartella di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 01/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della cartella di pagamento n. 13920220003752681000, notificata il 22.03.2023, pretensiva di premi assicurativi per l'anno 2021 e sanzioni per il 2022. Il ricorrente, nella qualità di ex socio accomandatario della società NG Trasporti, deduceva la non debenza dell'importo richiesto (pari a 1.356,76€) in ragione all'inattività della società sin dall'anno 2019. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Ritenere e dichiarare illegittima, per le ragioni di cui in parte motiva, la cartella di pagamento n. 139 2022 00037526 81
1 000 di € 1.356,76 e conseguentemente non dovuta dal ricorrente alcuna somma che con tale atto gli è stata richiesta in pagamento”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese, eccependo, preliminarmente la decadenza dall'azione in cui sarebbe incorso il ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Occorre, preliminarmente, segnalare come l'eccezione di decadenza, sollevata dall'Istituto assicurativo non possa trovare valorizzazione, perché il ricorso è stato iscritto a ruolo il 01.05.2023 e la cartella è stata notificata il 22.03.2023, quindi tempestivamente e non oltre i 40 giorni, normativamente previsti.
3. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria in ragione dell'inattività della società di cui in precedenza, il ricorrente, era socio accomandatario.
4. L'obbligo di pagamento dei premi scaturisce dalla coesistenza di due requisiti (oggettivo CP_1
e soggettivo) disciplinati dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (DPR 1124/1965), quali lo svolgimento delle attività rischiose e l'apposizione dell'obbligo nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 4 del Testo Unico suddetto.
5. Nel caso di specie, come risulta dalla visura camerale depositata dalla ricorrente, la società risulta inattiva dal 2019, provocando il venir meno della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, con conseguente inesistenza di premio effettivo.
6. Pertanto, il ricorso deve accogliersi e la cartella di pagamento impugnata deve ritenersi illegittima.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della cartella di pagamento n. 13920220003752681000 impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 800,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 10.07.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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