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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato – in grado d'appello - la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5475 R.G. anno 2023 Affari Civili Contenziosi promossa da:
- rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Pasquale;
Parte_1
CONTRO
- rappresentata e difesa dall'avv. Pino Altamura;
Controparte_1
– rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Colucci;
Controparte_2
OGGETTO: “Vendita di cose immobili;
Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate;
LA CAUSA
LA VICENDA PROCESSUALE IN SINTESI
Il giudizio qui in esame trae origine dalla domanda proposta dal signor in primo Controparte_2
grado nei confronti di per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla Controparte_3 fornitura di un materasso ritenuto non conforme e non realizzato a regola d'arte, come poi emerso dalla
Ctu disposta dal giudice di primo grado.
costituendosi in giudizio, evidenziava di non contestare quanto lamentato Controparte_3 dall'attore ma sottolineava che si era limitata a vendere il materasso, mentre a realizzarlo era stata la pagina 1 di 5 conseguentemente chiedeva la sua chiamata in causa allo scopo di essere manlevata Parte_1 per l'eventualità che la domanda attrice fosse accolta.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda dell'attore, condannando al Controparte_3 pagamento della somma di €. 1.000,00 in suo favore, nonché al pagamento delle spese processuali, disponendo altresì che la rifondesse a le somme versate all'attore. Parte_1 Controparte_3
Seguiva l'appello da parte della terza chiamata, con il quale lamentava in via pregiudiziale la nullità della sua chiamata in causa per sua indeterminatezza;
nel merito, fra l'altro, chiedeva la riforma della sentenza – oltre che l'assunzione della prova testimoniale - per aver il giudice di primo grado fondato la sua decisione su di una Ctu fallace sotto diversi punti di vista, al punto da confondersi un semplice difetto di natura estetica per vizi strutturali, per i quali sarebbe stato in astratto chiamato a rispondere ex art. 130 del Codice del consumo: “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”.
Gli appellati oltre che contestare nel merito l'appello, ne deducevano in via pregiudiziale l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c., posto che la domanda venia in citazione contenuta nei limiti di euro 1.000,00.
All'udienza del 09-04-2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 – rito Cartabia.
MOTIVAZIONE
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
Non errano le difese appellate quando deducono l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c., posto che la domanda venina in citazione contenuta nei limiti di euro 1.000,00, per il qual caso, quindi, è comunque prescritto che la causa sia decisa con equità, e per la quale ipotesi solo nei casi tassativi previsti dal comma III dell'art. 339 c.p.c.
è possibile proporre appello.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in effetti la domanda era limitata a questa somma, o al più in una inferiore.
Di conseguenza il giudice di pace era tenuto a decidere secondo equità ex art. 113, II co., c.p.c.; né ricorreva l'ipotesi di un contratto standardizzato.
Né poi ex art. 339 c.p.c. ricorreva un caso di appello per vizi in procedendo o per violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia;
infatti, al più si deducevano con l'appello errori di valutazione della Ctu nella qualificazione data del vizio della cosa venduta.
pagina 2 di 5 Il giudice di pace comunque correttamente qualificava la domanda di manleva esercitata dal venditore finale nei confronti del produttore come azione di regresso; sul punto così la giurisprudenza della S.C.
Cassazione civile sez. III - 23/03/2021, n. 8164:
“Ritiene il Collegio che l'interpretazione dell'art. 131 codice del consumo operata dalla Corte di merito non sia condivisibile, sul rilievo che l'esercizio del diritto di regresso del venditore finale, di cui alla detta norma, nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati), non possa essere subordinato all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il venditore, nel caso in cui quest'ultimo ritenga che il danno subito dal consumatore sia conseguenza di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario.
Ed invero non può sostenersi che la norma in parola - seguendo l'interpretazione fornitane dalla Corte di merito - abbia introdotto un onere a carico del venditore e una situazione privilegiata del produttore, senza che sia al riguardo ravvisabile una ragionevole e plausibile ratio.
Nè alcun argomento a sostegno di una siffatta interpretazione può trarsi dall'art. 1299 c.c., comma 1, atteso che anche in relazione a tale norma la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di ritenere che il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall'unico creditore, può promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c., nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale (Cass. 19/05/2008, n. 12691; Cass. 21/08/2003, n. 12300; Cass.
11/03/1998, n. 2680). In tale ipotesi, come si evince chiaramente dal principio appena richiamato, va rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ha espressamente precisato che il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato.
Ritiene, invece, il Collegio che l'esecuzione della prestazione da parte del venditore finale nei confronti del consumatore vada intesa come elemento cui far riferimento per l'individuazione del dies a quo del termine entro cui esercitare il diritto di regresso, quale, dunque, exordium praescriptionis per
pagina 3 di 5 l'esercizio di tale diritto, e tale impostazione trova conferma in quanto affermato pure da autorevole dottrina.
Le spese del giudizio seguono giocoforza la soccombenza dell'appellante; si liquidano poi come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
122/2023, emessa dal Giudice di Pace di Martina Franca (TA), in data 28.03.2023, depositata in
Cancelleria in pari data, e nei confronti del signor e così Controparte_2 Controparte_3
provvede:
Dichiara inammissibile l'appello;
Condanna la società appellante al pagamento delle spese processuali sopportate dagli appellati, che si liquidano, in favore del difensore della distrattario, e del signor , CP_1 Controparte_2
in euro 500,00 per ciascuno, a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
TARANTO, 21-05-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
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