Articolo 2 della Legge 31 dicembre 2012, n. 245
Articolo 1Articolo 3
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1 febbraio 2013
Art. 2. Autonomia dell'UBI 1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2013