Art. 2. Autonomia dell'UBI 1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.