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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 872 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
( ), in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ROSA CHIERICATI ( ), elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo Studio del difensore in P.ZZA 80° FANTERIA N. 13/7 MANTOVA;
APPELLANTE
contro
( ), in proprio e quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. BORCHI FABRIZIO ( con domicilio
[...] C.F._3 eletto presso lo Studio dell'AVV. GIOVANNI NICOLINI ( ) VIA C.F._4
INDIPENDENZA 27 BOLOGNA;
APPELLATE
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 22 del 5.2.2020 del Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Parte appellante: dichiara di rinunciare, ai seguenti motivi di appello: Primo (e secondo) motivo di appello: B1+B2 – da pag. 9 a pag. 20 atto di appello. Dichiara di svolgere nuove eccezione di nullità 1 - Eccepisce ulteriore nullità del tasso, applicato al contratto di mutuo, nel periodo di manipolazione del parametro variabile Euribor, tra il giorno 1/9/2005 e il 24/1/2007 (data di rinegoziazione a tasso fisso), rilevandone l'illiceità per “Fatto notorio”, frutto di intese vietate, restrittive della concorrenza, come accertate dalla Commissione UE, con decisione 4/12/2013, in violazione, nel Diritto Interno, all'art. 2 della L. n. 287 del 1990. 2 - Eccepisce ulteriore nullità del tasso, in relazione al motivo di impugnazione n. B3 (da pag. 21 a pag. 24 atto di appello), e in relazione al paragrafo
“Ulteriori profili di nullità…… mancata indicazione del tasso praticato” (pag. 30, 3° cpv, atto di appello) giacché la banca ha applicato il regime finanziario della capitalizzazione composta, per lo sviluppo del piano di rimborso del capitale, senza pattuire la deroga all'art. 821 c.c. nel merito: In relazione al contratto di mutuo: Accertare e Dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso ex art. 117 comma 4- 6 -7 TUB del mutuo oggetto di causa e le sue conseguenze come in narrativa e quindi la sostituzione del tasso convenzionale del piano di ammortamento alla stipula con quello al tasso minimo dei Bot condannare le convenute a restituire alla sig.ra la Parte_1 somma di € 105.185,87 indebitamente versategli a titolo di interessi fino alla data della estinzione del mutuo avvenuta in data 30/11/2016, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dai singoli esborsi fino al saldo effettivo, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. accertare e dichiarare la nullità del piano di ammortamento alla francese quale risultato di calcolo anatocistico vietato;
in relazione al rapporto di conto corrente: Accertare e dichiarare la nullità degli addebiti per interessi ultralegali (per non valida pattuizione e per pattuizione usuraria), anatocistici, cms, commissioni di qualsiasi tipo, spese di qualunque genere, che non siano imposte e tasse, valute, non validamente pattuite, in relazione al conto corrente e rideterminarne il saldo alla data di verifica, con ogni conseguente pronuncia Sulle spese: Con vittoria di spese, diritti, onorari, IVA e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio. e pregiudizialmente e contemporaneamente In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di integrazione nei termini di legge si chiede: Sul contratto di mutuo: che venga disposta apposita CTU contabile volta a determinare i tassi effettivi pattuiti e praticati al contratto di mutuo oggetto di causa sia con riferimento al tasso moratorio, sia con riferimento al tasso corrispettivo avendo cura di analizzare tutte le pattuizioni contrattuali alla stipula, determinando i tassi reali pattuiti, confrontandoli con quelli dichiarati in contratto e con quelli applicati in corso di esecuzione. In caso di riscontrato superamento della soglia di usura, da qualunque clausola contrattuale, depuri il piano di ammortamento originario dalla quota interessi, determini, in base ai pagamenti effettuati, la somma complessivamente versata in eccesso al momento dell'estinzione del mutuo alla data di estinzione del mutuo avvenuta in data 30/11/2016, evidenziando le date dei suddetti versamenti eccedenti oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria In caso di riscontrata nullità del tasso corrispettivo ex art. 117 TUB, riformuli il piano di ammortamento al tasso minimo dei Bot, determinando l'entità complessiva della somma versata in eccesso dalla mutuataria alla data di estinzione del mutuo avvenuta in data 30/11/2016 e nelle date dei singoli esborsi con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
In caso di rilevato anatocismo nel calcolo che ha determinato il piano di rimborso,
2 riformuli il piano di ammortamento depurato dall'anatocismo. Sul contratto di conto corrente: depuri il rapporto da interessi ultra legali, usurari, anatocistici, valute, cms, commissioni di qualsiasi natura, spese di qualunque tipo ad eccezione delle imposte e tasse e ridetermini il saldo alla data di verifica”.
Parte appellata: dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 222 del 5/2/20; in Parte_1 ogni caso, dichiarare inammissibili, improponibili, infondate e comunque respingere le domande proposte dall'attrice, con la completa assolutoria delle convenute. Vinte le spese ed i compensi per entrambi i gradi di giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 22/2020 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 5.02.2020, il
Tribunale di Reggio Emilia respingeva le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e di , in relazione al contratto di mutuo del 3.8.2015 e del contratto Controparte_2 Controparte_1 di c/c n. 329520 del 18.05.2007; spese secondo soccombenza.
Nello specifico il Tribunale escludeva sussistesse nullità per l'affermata usurarietà del tasso applicato al contratto di mutuo, sia in ragione della previsione di una commissione in caso di estinzione anticipata, sia riguardo al tasso previsto per gli interessi di mora, sia per l'applicazione del metodo
“alla francese”, sia, infine, per la determinazione degli interessi corrispettivi che determinerebbe uno scostamento fra l'ISC/TAEG indicato e quello effettivamente applicato.
Il primo giudice respingeva altresì le ulteriori domande di nullità relative al contratto di c/c n. 329520 svolte nella pretesa assenza nel contratto delle condizioni contrattuali che invece la banca aveva documentalmente provato sussistessero.
Proponeva appello , la quale in atto d'appello esponeva nuovamente tutte le medesime Parte_1 ragioni di contestazione già svolte in primo grado, riproponendo altresì gli ulteriori profili di nullità proposti in primo grado e rimasti assorbiti, ma in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate con note scritte per l'udienza sostituita del 25.06.2024, rinunciava ai primi due motivi d'appello svolti in relazione al contratto di mutuo ed infine enunciava due ulteriori nuove ragioni di doglianza, la prima, relativa alla affermata manipolazione dell'EURIBOR e la seconda, relativa alla mancata pattuizione della deroga all'art. 821 c.c.
Concludeva come in epigrafe.
3 Si costituiva anche quale mandataria di contestando Controparte_2 Controparte_1
l'ammissibilità e il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25.06.2024
_____________ ____ _______________
Alla luce della rinuncia effettuata dall'appellante ai primi due motivi d'appello, il primo punto del gravame su cui il collegio è chiamato ad esprimersi, riguardo al mutuo, è l'affermato effetto anatocistico dell'ammortamento alla francese che qualifica come occulto ed illegittimo. Pt_1
In vero, sulla questione si è di recente pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SU n.
15130/2024), che ha escluso entrambe detti profili, ritenendolo, in estrema sintesi, un effetto naturale del metodo finanziario pattuito fra le parti.
In termini generali il Supremo Consesso ha ricordato che nei finanziamenti con restituzione frazionata o graduale, ogni rata restitutoria si compone di una parte costituita dal capitale da rimborsare e di un'altra formata dagli interessi, che rappresentano il costo del finanziamento. Esistono vari metodi per elaborare il piano di ammortamento del mutuo, cioè, per predeterminare le rate da pagare e la loro composizione tra quota capitale e quota interessi. Il metodo di calcolo più diffuso è certamente l'ammortamento alla francese (mutuo alla francese); a questo sistema si contrappongono più alternative, di cui la principale è l'ammortamento all'italiana (mutuo all'italiana). Orbene, la caratteristica principale del mutuo alla francese è data dal fatto che le rate sono tutte dello stesso importo, per l'intera durata del piano di rimborso o ammortamento: proseguendo il rimborso di rata in rata si riduce la quota costituita dagli interessi ed aumenta la parte di restituzione del capitale;
l'ammontare della rata e il rapporto tra le due sue parti dipendono invece dal tasso di interesse applicato. La sentenza spiega che il divieto di anatocismo non viene qui in gioco ed aggiunge che “in effetti, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi scaduti”. Le S.U. escludono che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo e ricordano, a tal proposito, che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”. La SC osserva che l'ammortamento alla francese viene
4 pertanto ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto che gli interessi sono “esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora
(o non interamente) esigibile” e ciò “è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale”. Le S.U. escludono, altresì, che la mancata ostensione della formula matematica di determinazione della quota di interessi possa essere di per sé motivo di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale e causa di violazione delle regole di trasparenza bancaria.
In motivazione la Corte ricorda quindi che non può esservi alcun vulnus nella costruzione strutturale dell'operazione negoziale quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato e rileva che, come nel caso in esame, “nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi, era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria”.
Pertanto, chiarisce la SC, la maggiore onerosità del mutuo alla francese, rispetto a quello con capitalizzazione “all'italiana”, non è il frutto di costi occulti o anatocistici, bensì “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”. Rileva altresì la Corte che il regime di ammortamento, in sé, non debba essere necessariamente esplicitato formalmente, né in base alla normativa primaria (art. 117 TUB in particolare), né in base a quella secondaria, ancora una volta rilevando che “un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come
s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi” e pertanto “risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente
l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”. Conclusione questa corroborata anche dalla giurisprudenza europea che, in relazione all'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 1993/13/CEE, ha ritenuto che la presenza di un'equazione matematica priva degli elementi necessari a effettuare il calcolo del costo del credito (analogamente potrebbe dirsi per la presenza di una espressione indicativa del metodo «alla francese» di
5 ammortamento) non sarebbe idonea a rendere chiara e comprensibile la clausola di un contratto di credito al consumo che non indichi il tasso di interesse effettivo (Corte di Giustizia, 20 settembre
2018, C-448/17).
In conclusione le SU hanno espresso il seguente principio di diritto “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito
e i clienti.” (Cass. SU n. 15130/2024).
A detta decisione è poi seguita una più recente sentenza di legittimità che ha affrontato il medesimo argomento in riferimento al mutuo bancario a tasso variabile, giungendo alle medesime conclusioni
“In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.” (Cass. n. 7382/2025).
Quest'ultima precisazione esclude, inoltre, la fondatezza del quarto motivo di gravame relativo all'inevitabile scostamento fra l' esposto nel modulo contrattuale che “per sua natura, non Pt_2 può che essere indicativo” e quello effettivo, quando il mutuo è pattuito a tasso variabile (com'era quello in esame fino alla successiva rinegoziazione) ed esclude altresì gli ulteriori profili di nullità connessi alle medesime ragioni e riproposti in appello ex art. 346 cpc.
Quanto alle due nuove doglianze meramente enunciate in sede di conclusioni e nemmeno argomentate nella comparsa conclusionale che non è stata deposita (nullità per manipolazione del tasso EURIBOR
6 nel periodo tra il giorno 1/9/2005 e il 24/1/2007 - data di rinegoziazione a tasso fisso-, per illiceità per “Fatto notorio” e nullità per aver la banca applicato il regime finanziario della capitalizzazione composta, per lo sviluppo del piano di rimborso del capitale, senza pattuire la deroga all'art. 821
c.c.) questo collegio non può che rilevarne, oltre che l'infondatezza, innanzitutto l'inammissibilità ex art. 345 cpc, non risultando trattasi di questioni rilevabili d'ufficio allo stato degli atti.
Tutti i motivi di gravame relativi al mutuo devono quindi essere disattesi.
Quanto alle ragioni di doglianza proposte riguardo al contratto di conto corrente se ne rileva il difetto di idonea prova, non avendo l'appellante fornito sufficienti elementi probatori atti alla verifica delle voci contestate. non ha infatti prodotto tutti gli estratti conto, come si evince dalla perizia di Pt_1 parte allegata e questo esclude l'ammissibilità della CTU richiesta per la verifica dei rilievi contestati.
Riguardo alla ipotizzata non corrispondenza del modulo contrattuale prodotto dalla banca al rapporto di conto corrente n. 329520 l'appellante ha dedotto che potrebbe trattarsi di un diverso contratto tra l'appellante e l'appellata.
Anche in questo caso, tuttavia, l'affermazione è rimasta una mera ipotesi, poiché la non ha Pt_1 prodotto il diverso contratto dalla stessa citato e questo non ha consentito al giudice di operare il confronto fra i due documenti.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da in proprio e quale titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, avverso la sentenza n. 22/2020 del Tribunale di Reggio Emilia
condanna in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, a rifondere a Parte_1
in proprio e quale mandataria di le spese Controparte_1 Controparte_2 di lite del presente grado, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
7 dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 25 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 872 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
( ), in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ROSA CHIERICATI ( ), elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo Studio del difensore in P.ZZA 80° FANTERIA N. 13/7 MANTOVA;
APPELLANTE
contro
( ), in proprio e quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. BORCHI FABRIZIO ( con domicilio
[...] C.F._3 eletto presso lo Studio dell'AVV. GIOVANNI NICOLINI ( ) VIA C.F._4
INDIPENDENZA 27 BOLOGNA;
APPELLATE
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 22 del 5.2.2020 del Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Parte appellante: dichiara di rinunciare, ai seguenti motivi di appello: Primo (e secondo) motivo di appello: B1+B2 – da pag. 9 a pag. 20 atto di appello. Dichiara di svolgere nuove eccezione di nullità 1 - Eccepisce ulteriore nullità del tasso, applicato al contratto di mutuo, nel periodo di manipolazione del parametro variabile Euribor, tra il giorno 1/9/2005 e il 24/1/2007 (data di rinegoziazione a tasso fisso), rilevandone l'illiceità per “Fatto notorio”, frutto di intese vietate, restrittive della concorrenza, come accertate dalla Commissione UE, con decisione 4/12/2013, in violazione, nel Diritto Interno, all'art. 2 della L. n. 287 del 1990. 2 - Eccepisce ulteriore nullità del tasso, in relazione al motivo di impugnazione n. B3 (da pag. 21 a pag. 24 atto di appello), e in relazione al paragrafo
“Ulteriori profili di nullità…… mancata indicazione del tasso praticato” (pag. 30, 3° cpv, atto di appello) giacché la banca ha applicato il regime finanziario della capitalizzazione composta, per lo sviluppo del piano di rimborso del capitale, senza pattuire la deroga all'art. 821 c.c. nel merito: In relazione al contratto di mutuo: Accertare e Dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso ex art. 117 comma 4- 6 -7 TUB del mutuo oggetto di causa e le sue conseguenze come in narrativa e quindi la sostituzione del tasso convenzionale del piano di ammortamento alla stipula con quello al tasso minimo dei Bot condannare le convenute a restituire alla sig.ra la Parte_1 somma di € 105.185,87 indebitamente versategli a titolo di interessi fino alla data della estinzione del mutuo avvenuta in data 30/11/2016, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dai singoli esborsi fino al saldo effettivo, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. accertare e dichiarare la nullità del piano di ammortamento alla francese quale risultato di calcolo anatocistico vietato;
in relazione al rapporto di conto corrente: Accertare e dichiarare la nullità degli addebiti per interessi ultralegali (per non valida pattuizione e per pattuizione usuraria), anatocistici, cms, commissioni di qualsiasi tipo, spese di qualunque genere, che non siano imposte e tasse, valute, non validamente pattuite, in relazione al conto corrente e rideterminarne il saldo alla data di verifica, con ogni conseguente pronuncia Sulle spese: Con vittoria di spese, diritti, onorari, IVA e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio. e pregiudizialmente e contemporaneamente In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di integrazione nei termini di legge si chiede: Sul contratto di mutuo: che venga disposta apposita CTU contabile volta a determinare i tassi effettivi pattuiti e praticati al contratto di mutuo oggetto di causa sia con riferimento al tasso moratorio, sia con riferimento al tasso corrispettivo avendo cura di analizzare tutte le pattuizioni contrattuali alla stipula, determinando i tassi reali pattuiti, confrontandoli con quelli dichiarati in contratto e con quelli applicati in corso di esecuzione. In caso di riscontrato superamento della soglia di usura, da qualunque clausola contrattuale, depuri il piano di ammortamento originario dalla quota interessi, determini, in base ai pagamenti effettuati, la somma complessivamente versata in eccesso al momento dell'estinzione del mutuo alla data di estinzione del mutuo avvenuta in data 30/11/2016, evidenziando le date dei suddetti versamenti eccedenti oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria In caso di riscontrata nullità del tasso corrispettivo ex art. 117 TUB, riformuli il piano di ammortamento al tasso minimo dei Bot, determinando l'entità complessiva della somma versata in eccesso dalla mutuataria alla data di estinzione del mutuo avvenuta in data 30/11/2016 e nelle date dei singoli esborsi con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
In caso di rilevato anatocismo nel calcolo che ha determinato il piano di rimborso,
2 riformuli il piano di ammortamento depurato dall'anatocismo. Sul contratto di conto corrente: depuri il rapporto da interessi ultra legali, usurari, anatocistici, valute, cms, commissioni di qualsiasi natura, spese di qualunque tipo ad eccezione delle imposte e tasse e ridetermini il saldo alla data di verifica”.
Parte appellata: dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 222 del 5/2/20; in Parte_1 ogni caso, dichiarare inammissibili, improponibili, infondate e comunque respingere le domande proposte dall'attrice, con la completa assolutoria delle convenute. Vinte le spese ed i compensi per entrambi i gradi di giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 22/2020 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 5.02.2020, il
Tribunale di Reggio Emilia respingeva le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e di , in relazione al contratto di mutuo del 3.8.2015 e del contratto Controparte_2 Controparte_1 di c/c n. 329520 del 18.05.2007; spese secondo soccombenza.
Nello specifico il Tribunale escludeva sussistesse nullità per l'affermata usurarietà del tasso applicato al contratto di mutuo, sia in ragione della previsione di una commissione in caso di estinzione anticipata, sia riguardo al tasso previsto per gli interessi di mora, sia per l'applicazione del metodo
“alla francese”, sia, infine, per la determinazione degli interessi corrispettivi che determinerebbe uno scostamento fra l'ISC/TAEG indicato e quello effettivamente applicato.
Il primo giudice respingeva altresì le ulteriori domande di nullità relative al contratto di c/c n. 329520 svolte nella pretesa assenza nel contratto delle condizioni contrattuali che invece la banca aveva documentalmente provato sussistessero.
Proponeva appello , la quale in atto d'appello esponeva nuovamente tutte le medesime Parte_1 ragioni di contestazione già svolte in primo grado, riproponendo altresì gli ulteriori profili di nullità proposti in primo grado e rimasti assorbiti, ma in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate con note scritte per l'udienza sostituita del 25.06.2024, rinunciava ai primi due motivi d'appello svolti in relazione al contratto di mutuo ed infine enunciava due ulteriori nuove ragioni di doglianza, la prima, relativa alla affermata manipolazione dell'EURIBOR e la seconda, relativa alla mancata pattuizione della deroga all'art. 821 c.c.
Concludeva come in epigrafe.
3 Si costituiva anche quale mandataria di contestando Controparte_2 Controparte_1
l'ammissibilità e il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25.06.2024
_____________ ____ _______________
Alla luce della rinuncia effettuata dall'appellante ai primi due motivi d'appello, il primo punto del gravame su cui il collegio è chiamato ad esprimersi, riguardo al mutuo, è l'affermato effetto anatocistico dell'ammortamento alla francese che qualifica come occulto ed illegittimo. Pt_1
In vero, sulla questione si è di recente pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SU n.
15130/2024), che ha escluso entrambe detti profili, ritenendolo, in estrema sintesi, un effetto naturale del metodo finanziario pattuito fra le parti.
In termini generali il Supremo Consesso ha ricordato che nei finanziamenti con restituzione frazionata o graduale, ogni rata restitutoria si compone di una parte costituita dal capitale da rimborsare e di un'altra formata dagli interessi, che rappresentano il costo del finanziamento. Esistono vari metodi per elaborare il piano di ammortamento del mutuo, cioè, per predeterminare le rate da pagare e la loro composizione tra quota capitale e quota interessi. Il metodo di calcolo più diffuso è certamente l'ammortamento alla francese (mutuo alla francese); a questo sistema si contrappongono più alternative, di cui la principale è l'ammortamento all'italiana (mutuo all'italiana). Orbene, la caratteristica principale del mutuo alla francese è data dal fatto che le rate sono tutte dello stesso importo, per l'intera durata del piano di rimborso o ammortamento: proseguendo il rimborso di rata in rata si riduce la quota costituita dagli interessi ed aumenta la parte di restituzione del capitale;
l'ammontare della rata e il rapporto tra le due sue parti dipendono invece dal tasso di interesse applicato. La sentenza spiega che il divieto di anatocismo non viene qui in gioco ed aggiunge che “in effetti, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi scaduti”. Le S.U. escludono che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo e ricordano, a tal proposito, che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”. La SC osserva che l'ammortamento alla francese viene
4 pertanto ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto che gli interessi sono “esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora
(o non interamente) esigibile” e ciò “è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale”. Le S.U. escludono, altresì, che la mancata ostensione della formula matematica di determinazione della quota di interessi possa essere di per sé motivo di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale e causa di violazione delle regole di trasparenza bancaria.
In motivazione la Corte ricorda quindi che non può esservi alcun vulnus nella costruzione strutturale dell'operazione negoziale quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato e rileva che, come nel caso in esame, “nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi, era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria”.
Pertanto, chiarisce la SC, la maggiore onerosità del mutuo alla francese, rispetto a quello con capitalizzazione “all'italiana”, non è il frutto di costi occulti o anatocistici, bensì “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”. Rileva altresì la Corte che il regime di ammortamento, in sé, non debba essere necessariamente esplicitato formalmente, né in base alla normativa primaria (art. 117 TUB in particolare), né in base a quella secondaria, ancora una volta rilevando che “un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come
s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi” e pertanto “risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente
l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”. Conclusione questa corroborata anche dalla giurisprudenza europea che, in relazione all'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 1993/13/CEE, ha ritenuto che la presenza di un'equazione matematica priva degli elementi necessari a effettuare il calcolo del costo del credito (analogamente potrebbe dirsi per la presenza di una espressione indicativa del metodo «alla francese» di
5 ammortamento) non sarebbe idonea a rendere chiara e comprensibile la clausola di un contratto di credito al consumo che non indichi il tasso di interesse effettivo (Corte di Giustizia, 20 settembre
2018, C-448/17).
In conclusione le SU hanno espresso il seguente principio di diritto “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito
e i clienti.” (Cass. SU n. 15130/2024).
A detta decisione è poi seguita una più recente sentenza di legittimità che ha affrontato il medesimo argomento in riferimento al mutuo bancario a tasso variabile, giungendo alle medesime conclusioni
“In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.” (Cass. n. 7382/2025).
Quest'ultima precisazione esclude, inoltre, la fondatezza del quarto motivo di gravame relativo all'inevitabile scostamento fra l' esposto nel modulo contrattuale che “per sua natura, non Pt_2 può che essere indicativo” e quello effettivo, quando il mutuo è pattuito a tasso variabile (com'era quello in esame fino alla successiva rinegoziazione) ed esclude altresì gli ulteriori profili di nullità connessi alle medesime ragioni e riproposti in appello ex art. 346 cpc.
Quanto alle due nuove doglianze meramente enunciate in sede di conclusioni e nemmeno argomentate nella comparsa conclusionale che non è stata deposita (nullità per manipolazione del tasso EURIBOR
6 nel periodo tra il giorno 1/9/2005 e il 24/1/2007 - data di rinegoziazione a tasso fisso-, per illiceità per “Fatto notorio” e nullità per aver la banca applicato il regime finanziario della capitalizzazione composta, per lo sviluppo del piano di rimborso del capitale, senza pattuire la deroga all'art. 821
c.c.) questo collegio non può che rilevarne, oltre che l'infondatezza, innanzitutto l'inammissibilità ex art. 345 cpc, non risultando trattasi di questioni rilevabili d'ufficio allo stato degli atti.
Tutti i motivi di gravame relativi al mutuo devono quindi essere disattesi.
Quanto alle ragioni di doglianza proposte riguardo al contratto di conto corrente se ne rileva il difetto di idonea prova, non avendo l'appellante fornito sufficienti elementi probatori atti alla verifica delle voci contestate. non ha infatti prodotto tutti gli estratti conto, come si evince dalla perizia di Pt_1 parte allegata e questo esclude l'ammissibilità della CTU richiesta per la verifica dei rilievi contestati.
Riguardo alla ipotizzata non corrispondenza del modulo contrattuale prodotto dalla banca al rapporto di conto corrente n. 329520 l'appellante ha dedotto che potrebbe trattarsi di un diverso contratto tra l'appellante e l'appellata.
Anche in questo caso, tuttavia, l'affermazione è rimasta una mera ipotesi, poiché la non ha Pt_1 prodotto il diverso contratto dalla stessa citato e questo non ha consentito al giudice di operare il confronto fra i due documenti.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da in proprio e quale titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, avverso la sentenza n. 22/2020 del Tribunale di Reggio Emilia
condanna in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, a rifondere a Parte_1
in proprio e quale mandataria di le spese Controparte_1 Controparte_2 di lite del presente grado, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
7 dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 25 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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