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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8919 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 16/9/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 37395/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. FRANCESCANGELI BARBARA Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento ex L. 18/80
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., depositato il 14.3.2024, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- ella ha presentato, in data 28.4.2023, domande amministrative ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento della propria condizione di persona handicappata in situazione di gravità;
- ciò nonostante, ella non è stata convocata a visita medico-legale. Ciò premesso, parte ricorrente ha esercitato l'azione giudiziaria chiedendo – nei confronti del convenuto in epigrafe – l'accertamento dei
1 requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio resistendo assai genericamente alla domanda. È stata disposta ed effettuata consulenza medico-legale; il CTU ha escluso che ricorressero, nei confronti della ricorrente, i presupposti dell'indennità di accompagnamento ed ha sostenuto che, al contrario, doveva ritenersi concretizzata “quella riduzione dell'autonomia personale prevista dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione della perizianda” fin dalla data della domanda amministrativa.
Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha dichiarato in cancelleria di contestare le conclusioni del CTU limitatamente all'esclusione dell'indennità di accompagnamento. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il ricorso. Quindi, la causa, istruita per il tramite di una nuova CTU medico- legale, è stata discussa e decisa con sentenza all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. Si è fatto rilevare che il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non ha valutato in modo adeguato il complesso patologico da cui è affetta la sig.ra è stata, altresì, Parte_1 prodotta, in all. 4 al relativo fascicolo, documentazione sanitaria di formazione successiva, consistente in un certificato ortopedico rilasciato dalla A.S.L. Roma 5 in data 9.10.2024, dalla quale risulta che la capacità del soggetto di deambulare e di provvedere ai propri bisogni in maniera autonomia si è ulteriormente ridotta. Il Tribunale, alla luce di tale nuova documentazione, risolvendosi, per il resto la contestazione in una diversa valutazione medico-legale del complesso patologico riscontrato che, al contrario, è stato oggetto di approfondito esame nella precedente fase di ATP, ha ritenuto opportuno convocare il dott. , CTU nominato nella fase di ATP, affinché CP_3 esaminasse il certificato ortopedico in questione e valutasse la ricorrenza di “elementi concreti che attestino un aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra tali da incidere sulle conclusioni già Parte_1 rassegnate (ordinanza del 21.1.2025). Il dott. , comparso all'udienza del 25.3.2025, si è così espresso: CP_3
2 “Esaminato il certificato ortopedico redatto in data 9.10.2024 che mi viene mostrato, da esso si evince un sensibile peggioramento della capacità deambulatoria della ricorrente rispetto alla data della visita da me effettuata, leggendosi che 'La deambulazione è possibile solo per brevi tratti e con bastone ed altra persona accanto;
si consiglia pertanto l'utilizzo di un deambulatore'. Ritengo pertanto utile una nuova visita”. Alla luce dell'esigenza rappresentata, il Tribunale ha ritenuto di disporre l'espletamento di una CTU medico-legale avente ad oggetto l'accertamento del supposto aggravamento. Il dott. , nominato quale CTU con ordinanza all'esito della CP_3 camera di consiglio del 25.3.2025, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si fa riferimento, anche quanto alla decorrenza dell'infermità, in risposta al quesito posto, dopo accurati esami medici e attento studio della documentazione medica di formazione successiva al precedente accertamento come sopra indicata, ha riscontrato a carico dell'istante un complesso patologico, in elaborato compiutamente descritto (“Deficit statico-dinamico in artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide, sede di discopatie multiple, ad impegno funzionale, in soggetto con eccedenza ponderale”, “Broncopneumopatia cronica ostruttiva”,
“Cardiopatia ipertensiva” e “Stato depressivo associato a rallentamento psico motorio”), esprimendosi nel senso che le condizioni di salute della periziata hanno subito un recente peggioramento. Il CTU ha, in particolar modo, osservato:
“L'analisi della documentazione sanitaria in atti, unitamente ai rilievi obiettivi riscontrati in sede di operazioni peritali, consentono di ritenere sussistente un quadro morboso indicativo di una condizione di disautonomia di , prodotta preminentemente dalle Parte_1 limitazioni funzionali a carico dell'apparato osteo-articolare in sinergia con una recente diagnosi di stato depressivo associato a rallentamento ideo- motorio. Al colloquio tenutosi durante le operazioni peritali il soggetto è apparso lucido, orientato dal punto di vista spazio-temporale, con tono dell'umore polarizzato in senso depressivo;
sotto il profilo cognitivo sono stati riscontrati deficit della memoria recente e lontana con rallentamento ideo- motorio. Dall'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare è stato possibile riscontrare una globale limitazione funzionale sia a livello del rachide che a carico degli arti superiori e inferiori, soprattutto a livello di anca e ginocchia bilateralmente che, associata ad una condizione ipotonotrofica della muscolatura degli arti medesimi, è causa di un deficit statico-
3 dinamico che non consentono alla perizianda di effettuare spostamenti in completa autonomia limitandone il compimento degli atti quotidiani della vita”. Quindi, ha così concluso:
“Dalla documentazione sanitaria in atti e tenuto conto dei presupposti fisiopatogenetici delle patologie costituenti il complesso morboso in parola si può ritenere in via presuntiva, ma con adeguata probabilità, che la condizione di disautonomia attualmente riscontrata si sia concretizzata dal mese di gennaio 2025 (1.01.2025)” (relazione peritale depositata telematicamente in data 3.7.2025). L'accertamento peritale è esaustivo, sufficientemente motivato ed appare immune da censure, anche di ordine logico. Tutto ciò puntualizzato, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento e la declaratoria, in favore di , della Parte_1 sussistenza del requisito sanitario caratterizzante l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.1.2025. L'esito del giudizio, in ragione del fortuito aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente verificatosi in data successiva all'introduzione del giudizio (ricorso depositato in data 16.10.2024), giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali. Viceversa, l' deve CP_2 essere condannato al pagamento delle competenze di CTU, liquidate come da separato decreto, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte con l'accertamento e la declaratoria, in favore di , della sussistenza del requisito sanitario Parte_1 caratterizzante l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.1.2025;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali e condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 al pagamento delle competenze di CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Roma il 16/9/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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