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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/04/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8454/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8454/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALUISO LUCIA Parte_1 C.F._1
ANNA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DALUISO LUCIA ANNA
- APPELLANTE - contro
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARLOMAGNO ANTONELLA e dell'avv. FIORE RENATA ( ) C.F._2
VIA CORSO GARIBALDI 58 ; elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI 58 CP_1
C/O CASA COMUNALE presso il difensore avv. CARLOMAGNO ANTONELLA CP_1
- APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza Giudice di Pace di n. 742/2016 depositata il CP_1
29/4/2016. CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 23/4/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1.a) L'odierno appellante aveva proposto “ricorso in opposizione a ingiunzione Parte_1 di pagamento” dinanzi al Giudice di Pace di avverso la cartella di pagamento n. 94238 CP_1 emessa da il 3/7/2015 e relativa al verbale di accertamento n. 562 del 5/2/2011. CP_2
A fondamento dell'istanza aveva dedotto di essere venuto a conoscenza della contestata violazione solo al momento della notifica della cartella esattoriale, poiché l'atto prodromico, ovvero il citato verbale n. 562 del 5/2/2011, gli era stato notificato presso la precedente residenza ben oltre il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione anagrafica. Il costituitosi in giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità o Controparte_1 improcedibilità dell'opposizione, stante la regolare notifica del verbale di accertamento, non pagina 1 di 5 impugnato nei modi e termini di legge (artt. 203 e 204bis C.d.s).
subentrata alla concessionaria , aveva chiesto accertarsi Controparte_3 CP_2 la legittimità dell'ordinanza ingiunzione nonché, in subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, di essere tenuta indenne dalle spese di lite, non potendosi configurare a suo carico alcuna responsabilità in relazione alla omessa e/o irregolare notifica del verbale di accertamento n. 562. Con sentenza n. 742/2016 depositata il 29/4/2016, il Giudice di Pace di aveva CP_1 dichiarato l'inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite.
1.b) Con l'appello in esame, ha impugnato la suddetta sentenza, riproponendo Parte_1 espressamente la doglianza – che assume essere stata del tutto ignorata dal primo giudice – relativa alla irregolare notifica dell'atto prodromico all'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Ha concluso per l'integrale riforma della sentenza impugnata, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Il costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame con vittoria di Controparte_1 spese ed onorari di causa. ha chiesto il rigetto dell'appello nonché, in via subordinata, di Controparte_3 essere tenuta indenne dalle spese di lite. Il processo, interrotto a seguito della cancellazione volontaria dell'avv. Ruggero Sepe (come da delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati datata 08.11.2019), è stato CP_1 riassunto unicamente nei confronti del perché nelle more è intervenuta la Controparte_1 risoluzione della concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del medesimo ente territoriale. In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 23/4/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche.
2.) L'appello è fondato e deve essere accolto alla luce delle considerazioni che seguono.
2.a) Preliminarmente, rileva il Tribunale che l'azione esercitata dall'odierno non è qualificabile quale opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., né tanto meno quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., trattandosi invece di opposizione di cui al D.lgs n. 150/2011 (già ex artt. 22 e ss legge n. 689/81) in quanto il sig. ha Parte_1 dedotto ed eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto prodromico, ovvero del verbale contestazione n. 562/2011. Come la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire più volte, se l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare "il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione", ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento il procedimento da seguire non è quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e 15 febbraio 2005, n. 3035; ora D.lgs n. 150/2011). Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, Cass. 2014 n. 1975) le quali hanno rilevato che l'opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, può avere ad oggetto anche una cartella esattoriale
“quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli”, sicché l'impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla L. n. 689
pagina 2 di 5 del 1981, “per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione” (v. anche la recente ordinanza 7 giugno 2013, n. 14496). Infatti è consolidato il principio secondo cui, in sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa in pagamento di sanzioni amministrative, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo in base al quale si procede e recuperare così il momento di garanzia difensiva predisposto dall'ordinamento e di cui non si è potuto avvalere per colpa a lui non imputabile. In tal caso, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti dell'esattore (come è avvenuto nel caso in esame), che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto la veste di litisconsorte necessario stante l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi della L. n. 689 del 1981, art.27.
2.b) Passando allo specifico motivo di gravame concernente il vizio della notifica del presupposto verbale di accertamento n. 562, va detto che una fattispecie analoga a quella in esame risulta già passata al vaglio della S.C. con la statuizione del principio secondo cui "la notifica effettuata a mezzo posta all'indirizzo di residenza del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati, non può ritenersi correttamente eseguita, ove il destinatario risulti assente e il plico restituito al mittente per compiuta giacenza, quando l'interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della relativa variazione anagrafica". (Cass. Civ. n. 24673 del 21 novembre 2006). Più nello specifico va richiamato il motivo giustificativo del suddetto principio. Secondo l'articolo 201 del codice della strada, le notifiche si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dalle carte di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della
E ciò allo scopo di semplificare le attività che debbono svolgere gli enti accertatori per CP_4 la notifica delle violazioni al codice della strada, evitando così molteplici indagini e che presuppongono l'onere in capo al cittadino, proprietario del veicolo, di comunicare tempestivamente le variazioni anagrafiche, se non vuole subire gli effetti (negativi) di una notifica effettuata al precedente indirizzo di residenza. Tuttavia, va doverosamente evidenziato che eventuali effetti negativi non possono ricadere sul cittadino che abbia diligentemente ottemperato a tale onere, e ciò anche nel caso in cui si verifichi un ritardo nell'aggiornamento dei relativi archivi per l'inefficienza della pubblica amministrazione, come appare desumersi nel caso in questione. Conclusione, quest'ultima, da ritenersi confermata anche dall'intervento delle SS.UU. le quali, richiamando la disposizione di cui al citato art. 247 reg. esec. C.d.S. - secondo cui le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale (nel rispetto della procedura da seguire e con l'indicazione dei dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza) debbano essere eseguite di ufficio a cura della P.A. - , affermano che ove la P.A. non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita. (Cass. SS.UU. 9 dicembre 2010, n.24851). Nella fattispecie in esame non risulta in contestazione il fatto che verbale di accertamento n. 562 del 5/2/2011 sia stato notificato all'odierno appellante in data 21/1/2011 presso il vecchio indirizzo anagrafico, ovvero in San Potito Ultra (AV) alla via Sandro Pertini n. 21. E pagina 3 di 5 ciò nonostante lo stesso risultasse residente fin dal 13/9/2010 presso il Comune di Pt_1
Cerignola alla via Monte Amiata n. 8, ove è stata ritualmente notificata la successiva cartella di pagamento n. 94238 emessa da il 3/7/2015 e relativa al verbale di accertamento CP_2 de quo. Sulla scorta, quindi, dei principi come sopra richiamati ed enunciati anche in un contesto valutativo a cura delle SS.UU., va quindi e conclusivamente ritenuto che con la sentenza appellata è stata erroneamente ritenuta legittima la notifica del verbale di illecito amministrativo prodromico alla citata cartella di pagamento, atteso che l'effettiva residenza dell'odierno appellante - che aveva correttamente adempiuto alle comunicazioni e agli incombenti di legge - doveva ritenersi riconducibile al diverso indirizzo di via Monte Amiata n. 8 in Cerignola;
sicché la notifica effettuata al precedente indirizzo, come risultante dagli archivi del P.R.A. non aggiornati, non può ritenersi correttamente eseguita. Il vizio derivante dall'invalidità della notifica del prodromico verbale di illecito amministrativo si riverbera sulla cartella n. 94238 emessa da il 3/7/2015 che CP_2 conseguentemente deve essere annullata senza ulteriore indagine nel merito sulla validità del verbale , anche in condivisione del principio della S.C. a mente del quale “Il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l'annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui allegazione è, al contrario, necessaria qualora sia proposta un'opposizione, riconducibile all'art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un'ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché l'emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore il quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa sanzionatoria.” (Cass.11789/2019). 3. In accoglimento dell'appello, le spese del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del al pari di quelle relative alla Controparte_1 presente fase, che seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, in relazione al valore della controversia ed all'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'azione proposta, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n° 742/16 emessa e pubblicata dal G.d.P. di Foggia in data 29.04.2016, dichiara l'illegittimità e nullità della cartella di pagamento n. 94238 emessa il 3/7/2015;
2) condanna il al pagamento in favore dell'appellante delle spese di Controparte_1 entrambi i gradi del giudizio che si liquidano: a) per il giudizio di primo grado, in € 98,00 per esborsi ed 870,00,00 per compensi, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15% (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014), con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario;
b) per il giudizio di appello, in € 147,00 per spese borsuali ed € 1.701,00 per compenso, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15% (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014), con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario. Sentenza emessa ex art. 429 c.p.c. all'esito dell'udienza del 23/4/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. pagina 4 di 5 Foggia, 24 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8454/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALUISO LUCIA Parte_1 C.F._1
ANNA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DALUISO LUCIA ANNA
- APPELLANTE - contro
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARLOMAGNO ANTONELLA e dell'avv. FIORE RENATA ( ) C.F._2
VIA CORSO GARIBALDI 58 ; elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI 58 CP_1
C/O CASA COMUNALE presso il difensore avv. CARLOMAGNO ANTONELLA CP_1
- APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza Giudice di Pace di n. 742/2016 depositata il CP_1
29/4/2016. CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 23/4/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1.a) L'odierno appellante aveva proposto “ricorso in opposizione a ingiunzione Parte_1 di pagamento” dinanzi al Giudice di Pace di avverso la cartella di pagamento n. 94238 CP_1 emessa da il 3/7/2015 e relativa al verbale di accertamento n. 562 del 5/2/2011. CP_2
A fondamento dell'istanza aveva dedotto di essere venuto a conoscenza della contestata violazione solo al momento della notifica della cartella esattoriale, poiché l'atto prodromico, ovvero il citato verbale n. 562 del 5/2/2011, gli era stato notificato presso la precedente residenza ben oltre il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione anagrafica. Il costituitosi in giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità o Controparte_1 improcedibilità dell'opposizione, stante la regolare notifica del verbale di accertamento, non pagina 1 di 5 impugnato nei modi e termini di legge (artt. 203 e 204bis C.d.s).
subentrata alla concessionaria , aveva chiesto accertarsi Controparte_3 CP_2 la legittimità dell'ordinanza ingiunzione nonché, in subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, di essere tenuta indenne dalle spese di lite, non potendosi configurare a suo carico alcuna responsabilità in relazione alla omessa e/o irregolare notifica del verbale di accertamento n. 562. Con sentenza n. 742/2016 depositata il 29/4/2016, il Giudice di Pace di aveva CP_1 dichiarato l'inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite.
1.b) Con l'appello in esame, ha impugnato la suddetta sentenza, riproponendo Parte_1 espressamente la doglianza – che assume essere stata del tutto ignorata dal primo giudice – relativa alla irregolare notifica dell'atto prodromico all'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Ha concluso per l'integrale riforma della sentenza impugnata, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Il costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame con vittoria di Controparte_1 spese ed onorari di causa. ha chiesto il rigetto dell'appello nonché, in via subordinata, di Controparte_3 essere tenuta indenne dalle spese di lite. Il processo, interrotto a seguito della cancellazione volontaria dell'avv. Ruggero Sepe (come da delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati datata 08.11.2019), è stato CP_1 riassunto unicamente nei confronti del perché nelle more è intervenuta la Controparte_1 risoluzione della concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del medesimo ente territoriale. In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 23/4/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche.
2.) L'appello è fondato e deve essere accolto alla luce delle considerazioni che seguono.
2.a) Preliminarmente, rileva il Tribunale che l'azione esercitata dall'odierno non è qualificabile quale opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., né tanto meno quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., trattandosi invece di opposizione di cui al D.lgs n. 150/2011 (già ex artt. 22 e ss legge n. 689/81) in quanto il sig. ha Parte_1 dedotto ed eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto prodromico, ovvero del verbale contestazione n. 562/2011. Come la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire più volte, se l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare "il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione", ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento il procedimento da seguire non è quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e 15 febbraio 2005, n. 3035; ora D.lgs n. 150/2011). Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, Cass. 2014 n. 1975) le quali hanno rilevato che l'opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, può avere ad oggetto anche una cartella esattoriale
“quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli”, sicché l'impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla L. n. 689
pagina 2 di 5 del 1981, “per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione” (v. anche la recente ordinanza 7 giugno 2013, n. 14496). Infatti è consolidato il principio secondo cui, in sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa in pagamento di sanzioni amministrative, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo in base al quale si procede e recuperare così il momento di garanzia difensiva predisposto dall'ordinamento e di cui non si è potuto avvalere per colpa a lui non imputabile. In tal caso, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti dell'esattore (come è avvenuto nel caso in esame), che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto la veste di litisconsorte necessario stante l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi della L. n. 689 del 1981, art.27.
2.b) Passando allo specifico motivo di gravame concernente il vizio della notifica del presupposto verbale di accertamento n. 562, va detto che una fattispecie analoga a quella in esame risulta già passata al vaglio della S.C. con la statuizione del principio secondo cui "la notifica effettuata a mezzo posta all'indirizzo di residenza del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati, non può ritenersi correttamente eseguita, ove il destinatario risulti assente e il plico restituito al mittente per compiuta giacenza, quando l'interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della relativa variazione anagrafica". (Cass. Civ. n. 24673 del 21 novembre 2006). Più nello specifico va richiamato il motivo giustificativo del suddetto principio. Secondo l'articolo 201 del codice della strada, le notifiche si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dalle carte di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della
E ciò allo scopo di semplificare le attività che debbono svolgere gli enti accertatori per CP_4 la notifica delle violazioni al codice della strada, evitando così molteplici indagini e che presuppongono l'onere in capo al cittadino, proprietario del veicolo, di comunicare tempestivamente le variazioni anagrafiche, se non vuole subire gli effetti (negativi) di una notifica effettuata al precedente indirizzo di residenza. Tuttavia, va doverosamente evidenziato che eventuali effetti negativi non possono ricadere sul cittadino che abbia diligentemente ottemperato a tale onere, e ciò anche nel caso in cui si verifichi un ritardo nell'aggiornamento dei relativi archivi per l'inefficienza della pubblica amministrazione, come appare desumersi nel caso in questione. Conclusione, quest'ultima, da ritenersi confermata anche dall'intervento delle SS.UU. le quali, richiamando la disposizione di cui al citato art. 247 reg. esec. C.d.S. - secondo cui le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale (nel rispetto della procedura da seguire e con l'indicazione dei dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza) debbano essere eseguite di ufficio a cura della P.A. - , affermano che ove la P.A. non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita. (Cass. SS.UU. 9 dicembre 2010, n.24851). Nella fattispecie in esame non risulta in contestazione il fatto che verbale di accertamento n. 562 del 5/2/2011 sia stato notificato all'odierno appellante in data 21/1/2011 presso il vecchio indirizzo anagrafico, ovvero in San Potito Ultra (AV) alla via Sandro Pertini n. 21. E pagina 3 di 5 ciò nonostante lo stesso risultasse residente fin dal 13/9/2010 presso il Comune di Pt_1
Cerignola alla via Monte Amiata n. 8, ove è stata ritualmente notificata la successiva cartella di pagamento n. 94238 emessa da il 3/7/2015 e relativa al verbale di accertamento CP_2 de quo. Sulla scorta, quindi, dei principi come sopra richiamati ed enunciati anche in un contesto valutativo a cura delle SS.UU., va quindi e conclusivamente ritenuto che con la sentenza appellata è stata erroneamente ritenuta legittima la notifica del verbale di illecito amministrativo prodromico alla citata cartella di pagamento, atteso che l'effettiva residenza dell'odierno appellante - che aveva correttamente adempiuto alle comunicazioni e agli incombenti di legge - doveva ritenersi riconducibile al diverso indirizzo di via Monte Amiata n. 8 in Cerignola;
sicché la notifica effettuata al precedente indirizzo, come risultante dagli archivi del P.R.A. non aggiornati, non può ritenersi correttamente eseguita. Il vizio derivante dall'invalidità della notifica del prodromico verbale di illecito amministrativo si riverbera sulla cartella n. 94238 emessa da il 3/7/2015 che CP_2 conseguentemente deve essere annullata senza ulteriore indagine nel merito sulla validità del verbale , anche in condivisione del principio della S.C. a mente del quale “Il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l'annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui allegazione è, al contrario, necessaria qualora sia proposta un'opposizione, riconducibile all'art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un'ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché l'emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore il quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa sanzionatoria.” (Cass.11789/2019). 3. In accoglimento dell'appello, le spese del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del al pari di quelle relative alla Controparte_1 presente fase, che seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, in relazione al valore della controversia ed all'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'azione proposta, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n° 742/16 emessa e pubblicata dal G.d.P. di Foggia in data 29.04.2016, dichiara l'illegittimità e nullità della cartella di pagamento n. 94238 emessa il 3/7/2015;
2) condanna il al pagamento in favore dell'appellante delle spese di Controparte_1 entrambi i gradi del giudizio che si liquidano: a) per il giudizio di primo grado, in € 98,00 per esborsi ed 870,00,00 per compensi, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15% (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014), con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario;
b) per il giudizio di appello, in € 147,00 per spese borsuali ed € 1.701,00 per compenso, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15% (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014), con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario. Sentenza emessa ex art. 429 c.p.c. all'esito dell'udienza del 23/4/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. pagina 4 di 5 Foggia, 24 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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