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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 5258 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto: Appalto
vertente
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.
BUONGIORNO DANILO, dal quale è rapp.ta e difesa come da procura in calce all'atto di citazione e risulta elettivamente domiciliata in
Milano, via Barozzi n. 6,
PARTE OPPONENTE
e
C.F. , in persona del legale rapp.te E_ P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. BENCINI ANDREA dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura conferita in corso di causa e presso il quale domicilia in Scandicci alla via G. Donizetti n. 52,
PARTE OPPOSTA
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 24 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/03/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30/04/2021
[...]
proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1319/2021 emesso da questo Tribunale il
24/03/2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 26.532,25, oltre interessi come da E_
domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione.
Con un articolato atto di opposizione, parte opponente eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Milano e, nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, per altro verso, l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
Più nello specifico, l'opponente, che opera da diversi anni nell'ambito della ristrutturazione di immobili di pregio, ha dedotto di aver affidato in subappalto alla la realizzazione dell'impianto E_
elettrico e di domotica di due immobili siti in Milano (uno alla via
Visconti di Modrone, 8, quello di cui alle fatture oggetto di ingiunzione,
l'altro alla via Francesco Domenico Guerrazzi, 9) ed uno sito in Potenza
NA (MC) (alla via Monte Vettore snc), assumendo il grave inadempimento della parte opposta;
denunciando l'insufficienza della documentazione esibita in sede monitoria (fatture) ai fini dell'emissione
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 24 del provvedimento in questa sede opposto;
proponendo, a causa dell'inesatto adempimento delle prestazioni svolte dalla , CP_1
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle somme richieste dai clienti finali per il rifacimento dell'impianto (quantificate in € 104.235,00 oltre IVA) e del danno non patrimoniale all'immagine della (quantificato in Parte_1
€ 60.000,00, pari ad euro 20.000,00 per ciascun bene immobile).
Essa ha quindi concluso come segue: “In via preliminare processuale -
Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Napoli Nord per l'emissione del decreto ingiuntivo quivi opposto con ogni conseguenza di Legge, indicando come competente il Tribunale di
Milano; - Accertare e dichiarare l'odierna opposizione fondata su
motivi evidenti, facilmente accertabili e di pronta soluzione, anche sulla
base di quanto dedotto e precisato, nonché il pregiudizio che deriverebbe dall'esecutività dell'ingiunzione opposta e per l'effetto; -
Accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.
e per l'effetto - Non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli Nord n. 1319/2021 del 24/03/2021,
R.G. 3414/2021, richiesto ed ottenuto dalla (P.IVA E_
, opposto per i motivi esposti in narrativa e non P.IVA_2
sussistendo i requisiti di legge. Nel merito In via principale - Accertare
e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della
[...]
in relazione alle fatture ex adverso attivate e per gli ulteriori CP_1
rapporti obbligatori relativi agli immobili di Milano, via Visconti di
Modrone, 8 Milano, via Francesco Domenico Guerrazzi, 9 e Potenza
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 24 NA (MC), via Monte Vettore snc e, per l'effetto - Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che nulla è dovuto dalla
, in relazione alle fatture azionate in sede di Parte_1
ricorso ed emesse dalla (C.F. ; - E_ P.IVA_2
Accertare e dichiarare, l'infondatezza, l'inesistenza e/o l'inesigibilità del presunto diritto di credito della (C.F. E_
nei confronti della e, per P.IVA_2 Parte_1
l'effetto - Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto inefficace, nullo e/o improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico nei confronti della
[...]
, e per l'effetto; - Revocare il decreto ingiuntivo Parte_1
del Tribunale di Napoli Nord n. 1319/2021 del 24/03/2021, R.G.
3414/2021; - Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
[...]
alla (C.F. ; - Parte_1 E_ P.IVA_2
Tenere in ogni caso indenne la da Parte_1
qualsivoglia domanda ex adverso formulata. In via riconvenzionale -
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la
responsabilità della (C.F. per i danni E_ P.IVA_2
subiti dalla in relazione al necessario rifacimento Parte_1
degli impianti elettrici e domotici degli immobili di Milano, via Visconti
di Modrone, 8, Milano via Guerrazzi, 9 e Potenza NA, via Monte
Vettore snc, conseguenza esclusiva della erronea realizzazione delle opere commissionate alla e, per l'effetto - Condannare E_
la (C.F. al pagamento della somma, a E_ P.IVA_2
titolo di danno patrimoniale, di € 104.235,00 oltre IVA e interessi a
favore della e/o quella maggiore o minore Parte_1
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 24 somma ritenuta di giustizia;
- Accertare e dichiarare, per i motivi
esposti in narrativa, la responsabilità della (C.F. E_
per i danni subiti all'immagine commerciale dalla P.IVA_2
in considerazione dell'erronea ed inidonea Parte_1
realizzazione dell'impianto elettrico e domotico degli immobili di
Milano, via Visconti di Modrone, 8, Milano via Guerrazzi, 9 e Potenza
NA, via Monte Vettore snc e, per l'effetto - Condannare la
[...]
(C.F. al pagamento della somma, a titolo di CP_1 P.IVA_2
danno all'immagine, di € 60.000,00 oltre IVA e interessi a favore della
e/o quella maggiore o minore somma Parte_1
ritenuta di giustizia”. Il tutto con il favore delle spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva ritualmente in giudizio che, E_
contestando gli avversi assunti, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
La parte opposta, insistendo per la competenza del Tribunale adito, ha in primo luogo rimarcato la sussistenza di documentazione idonea ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio opposto e, in secondo luogo, ha eccepito la decadenza da parte dell'opponente dalla facoltà di denunciare i vizi e le difformità, essendo decorsi i 60 gg. indicati dall'art. 1667 c.c.. Ha poi, in terzo luogo, contestato gli avversi assunti,
sostenendo di aver realizzato l'impianto domotico a regola dell'arte e consegnato lo stesso nei termini previsti, aggiungendo che “al momento
della consegna dell'opera, l'impianto era perfettamente funzionante in ogni sua parte”.
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 24 Si è quindi opposta all'accoglimento della spiegata opposizione, ivi compresa la domanda riconvenzionale, in quanto infondata, con condanna di al pagamento delle spese di lite Parte_1
e accertamento della medesima per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Concessi i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c. e denegata la clausola di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., la causa è stata immediatamente ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13/03/2025 essa è stata pertanto trattenuta in decisione dallo scrivente, nel frattempo subentrato nel ruolo.
***
1. L'opposizione è fondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato. Tuttavia, la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente è infondata e deve essere respinta.
2. Va anzitutto ritenuta la competenza per territorio del Tribunale adito,
alla luce del principio secondo cui in tema di contratti d'appalto e subappalto, l'obbligazione di pagamento del corrispettivo in denaro,
determinato o determinabile con un semplice calcolo aritmetico, è
obbligazione pecuniaria, da adempiersi, a norma dell'art. 1182, comma
3, c.c., nel domicilio del creditore, presso il quale va, pertanto, radicato il forum destinatae solutionis, al fine della competenza per territorio prevista dall'art. 20 del codice di procedura civile (così già Cass. civ.,
sez. II, 26/08/1985, n. 4527 e più di recente Cass. civ., Sez. U.,
13/09/2016, n. 17989: “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al
domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 24 3, sono - agli effetti sia della mora ex ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma
2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi
dell'art. 20 c.p.c., ultima parte -, esclusivamente quelle liquide, delle
quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per
determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i
presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della
competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c.,
u.c.”).
Indi, la competenza territoriale del Tribunale prescelto dalla parte opposta dev'essere confermata ai sensi del combinato disposto degli artt.
20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., che fanno riferimento al criterio di collegamento costituito dal cd. forum destinatae solutionis.
Invero, mette conto osservare che, in tema di obbligazioni ed al fine della determinazione della competenza territoriale, la disciplina dell'art. 1182, comma 3, c.c. prevede che i crediti liquidi ed esigibili (come quelli per cui è controversia, avente ad oggetto il pagamento di una fattura)
debbano adempiersi al domicilio che il creditore aveva al momento della scadenza dell'obbligazione di pagamento, domicilio che, nel caso di specie, coincide con la sede dalla società opposta, sita in TO
UC (CE), ossia in Comune compreso nel circondario di questo
Tribunale.
3.1. Nel merito, è bene precisare che il giudizio di opposizione – che è
una fase eventuale del giudizio di primo grado, la cui introduzione avviene con le forme e le modalità proprie dell'impugnazione e la cui mancata introduzione dà luogo all'immediata formazione del giudicato
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 24 – non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso, tra le tante:
Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2008, n. 19680; Cass. civ., sez. III, 25 marzo
2008, n. 7821; Cass. civ., Sez. U., 7 luglio 1993, n. 7448).
In buona sostanza, quindi, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase monitoria,
spettando invece all'opponente, convenuto in senso sostanziale, la prova dei fatti, impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa fatta valere in giudizio (si v., di recente, Cass., n. 14640/2018, Cass., n. 5071/2011 e
Cass., n. 5759/2009; cfr., ex multiis, Cass., n. 16340/2009; Cass., n.
12765/2007; Cass., n. 2421/2006; Cass., n. 24815/2005; Cass., n.
14556/2004; Cass., n. 17371/2003; Cass., Sez. Un., n. 7448/1993).
Resta dunque fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cass.
civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533 in Foro it. 2002, I, 770, secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 24 che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
3.2. Ciò posto e scendendo nel merito della res controversa, va detto che nella pacifica sussistenza tra le parti di un contratto di subappalto orale in virtù del quale la società opposta si obbligava a realizzare per conto dell'opponente impianti di domotica nelle abitazioni meglio descritte in citazione, l'opponente ha denunciato la cattiva realizzazione dell'opera da parte della subappaltatrice, come dimostrano le numerose rimostranze accusate dall'opponente da parte dei suoi clienti finali
(originari committenti).
Tale grave inadempienza l'ha indotta ad interrompere i pagamenti in favore dell'appaltatrice ed a proporre, in questa sede, domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito, domanda per la verità decisamente avversata dalla opposta che:
- Ha contestato radicalmente l'esistenza del lamentato danno;
- Ha eccepito che la fattura attiene ad uno solo dei tre immobili in oggetto;
- Ha eccepito che l'attività di progettazione non era di sua competenza, dal momento che “la messa in opera veniva
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 24 effettuata su progetto della e sotto la Parte_1
direzione esecutiva del loro geometra/direttore dei lavori” così che tale inesatto adempimento è esclusivamente ad essa imputabile;
- Ha inoltre eccepito la decadenza di controparte dalla garanzia per vizi e difformità dell'opera per (inutile) decorso del termine ex art. 1667 c.c., eccezione che deve essere in questa sede passata in rassegna per ragioni di priorità logico-giuridica.
3.3. Tale ultima eccezione va esaminata con priorità logica rispetto alle altre, e sul punto va evidenziato che, come è noto, grava sul committente la prova di aver denunciato entro il termine di cui all'art. 1667 c.c., i difetti e le manchevolezze dell'opera, se l'appaltatore abbia eccepito l'avvenuta decadenza dal diritto alla relativa garanzia (v. Cass. civ., sez.
II, 23/10/1997, n. 10412), ciò in quanto tale denuncia è una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore
(Cass. civ., sez. II, 25/06/2012, n.10579).
Ora, senza scendere nel dettaglio delle lamentele dei clienti finali e dei profili tecnici che esse involgono, ritiene il Tribunale come tale eccezione sia infondata.
Ed invero, pur essendosi tali vizi manifestati quasi contestualmente alla consegna degli immobili ai rispettivi proprietari e, tuttavia, portati a conoscenza della opposta molto tempo dopo da parte della committenza, da un lato non è stata dimostrata l'accettazione dell'opera da parte del committente e dall'altro è rimasto definitivamente accertata l'inesatta esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatrice, che non ha saputo
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 24 dimostrare, come era suo preciso onere, il fatto estintivo.
3.4. In proposito, va anzitutto premesso che alla stregua della speciale disciplina dettata dagli artt. 1667 e 1668 c.c. per l'inadempimento dell'appaltatore concretizzatosi in difformità e vizi dell'opera l'art. 1668, comma 1, nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c. per tale adempimento, riconosce al committente, oltre all'azione di risarcimento in forma specifica attraverso l'eliminazione dei riscontrati difetti e, in alternativa, di riduzione del prezzo, atta a ristabilire il convenuto equilibrio sinallagmatico, anche la possibilità,
ricorrendo la colpa, di chiedere il risarcimento per equivalente dei pregiudizi derivati e la risoluzione del contratto.
Secondo l'orientamento più recente assunto dalla giurisprudenza di legittimità, anche i rimedi risolutorio e risarcitorio per l'ipotesi di colpa dell'appaltatore – trattandosi di azioni tutte riferibili alla responsabilità connessa ai vizi e difformità dell'opera, che nell'ambito della manutenzione del rapporto, seppur con carattere di autonomia e non surrogabili, integrano il contenuto dell'inerente diritto di garanzia del committente – vanno azionati entro i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (cfr. tra le tante Cass. n. 3199/2016; n.
23075/2009; n. 28417/2005).
Appurato che la garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera costituisce
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 24 un'ipotesi speciale di responsabilità contrattuale da inadempimento dettata esclusivamente per l'appalto, con la conseguenza che la colpa dell'appaltatore è presunta ex art. 1218 c.c. fino a prova contraria (Cass.
Civ., sez. II, 05/10/2009, n. 21269 in Giust. civ. Mass. 2009, 10, 1414;
Cass. Civ., sez. II, 01/03/2024, n. 5525), si osserva che per l'unanime orientamento della dottrina e della giurisprudenza tale speciale disciplina risulta applicabile solo nel caso di integrale esecuzione dell'opera, poiché in caso contrario, di parziale esecuzione della stessa, dovrà invocarsi l'ordinaria disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c..
E' quindi pacifico che “la comune responsabilità dell'appaltatore ex art.
1453 e 1455 cod. civ. non è esclusa dalle speciali disposizioni degli artt.
1667 e 1668 cod. civ., né è governata da queste disposizioni piuttosto
che da quelle generali degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., perché le
predette disposizioni speciali integrano, senza escluderla,
l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento
contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera
non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore
abbia eseguito l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si
rifiuti di consegnarla;
quindi, nel caso di omesso completamento
dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o
difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità
dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina
della garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (così Cass. civ., sez. III, 13/04/2018, n. 9198 e Cass. civ.,
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 12 di 24 sez. II, 22/01/2015, n. 1186 nonché, più di recente, Cass. civ., sez. II,
17/05/2024, n. 13821; secondo Cass. civ., sez. II, 20/06/2019, n. 16609
la garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 cod. civ. costituisce un sistema rimediale sostantivo in sé conchiuso, che nell'operare il bilanciamento tra i contrapposti interesse delle parti presuppone di necessità logica un'opera compiuta e consegnata, potendo l'opera, prima della consegna,
essere ancora modificata dall'appaltatore, onde non può darsi giudizio né sulla sua idoneità alla destinazione concordata, né sulla esistenza in essa di vizi o difformità eliminabili a spese dell'appaltatore o tali da imporre la riduzione proporzionale del prezzo).
Ora, in quadro normativo così caratterizzato, in cui l'accettazione dell'opera ha conseguenze sullo stesso ambito della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, il momento dell'accettazione vale a segnare, altresì, lo spartiacque ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti.
Infatti, finchè l'opera non sia, espressamente o tacitamente, accettata,
l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che,
sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi,
gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Una volta verificata positivamente, anche per facta
concludentia, l'opera, è il committente che l'ha accettata e che ne ha la
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 13 di 24 disponibilità fisica e giuridica a dovere dimostrare l'esistenza dei vizi (e delle conseguenze dannose lamentate), giacchè l'art. 1667 cod. civ.
indica nel committente la parte gravata dall'onere della prova di averli tempestivamente denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta (salvo il caso del riconoscimento o dell'occultamento dei difetti da parte dell'appaltatore), ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia con il principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio - della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr. (così,
da ultimo, Cass. civ., sez. II, 17/05/2024, n. 13821; conf. Cass. civ., n.
1128/2024 e Cass. civ., n. 7041/2023).
Più di recente è stato sostenuto, in sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), che in tema di inadempimento del contratto di appalto, allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore, l'appaltatore ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (così, di recente, Cass.
civ., sez. II, 23/01/2025, n. 1701 nonché conformi i precedenti in essa richiamati: Cass. n. 25410 del 23/09/2024; Cass. n. 16312 del
12/06/2024; Cass. n. 1634 del 24/01/2020; Cass. n. 98 del 04/01/2019).
In questo senso, quindi, “in tema di garanzia per difformità e vizi,
l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione
dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata
espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 14 di 24 mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando
sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera
conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che
l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia,
spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità
fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze
dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo
committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva
denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato
ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (si v., per tutte, Cass. civ., sez. II, 13/03/2023, n. 7267 secondo cui si è in presenza, in tali casi, si è in presenza di un temperamento alla regola generale in tema di prova dell'inadempimento cristallizzata da
Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 nel senso appunto che l'accettazione dell'opera, anche per facta concludentia, influisce sul riparto dell'onere della prova dei difetti, che si pone in capo al committente che abbia accettato le opere senza riserve, mentre grava sull'appaltatore in caso contrario: “solo finché non vi sia stata accettazione, espressa o tacita, al committente che faccia valere la garanzia è sufficiente la mera
allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sulla controparte, quale
debitore della prestazione, l'onere di provare di avere regolarmente eseguito l'opera”).
Fermo restando che, una volta raggiunta la prova dell'esistenza del vizio,
la colpa dell'appaltatore si presume, sicchè spetta a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 cod. civ.),
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 15 di 24 non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, e a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (Cass. civ., sez. II, 09/08/2013, n. 19146).
3.5. Fatte queste premesse, di ordine generale, si osserva nel merito che nella pacifica sussistenza tra le parti di un contratto di subappalto – che come è noto può essere stipulato anche oralmente, anche per facta
concludentia, laddove si consideri che il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1655 c.c. non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, (tra le tante, Cass. civ., n. 2303/2017) – risulta pacifico il completamento dell'opera da parte della subappaltatrice, come d'altra parte più volte rimarcato dalla stessa opponente nei propri atti, ove dava atto della consegna dell'opera ai clienti finali che, poi, ne hanno denunciato il cattivo funzionamento.
Non occorre poi indugiare sulla questione del mancato rispetto del termine decadenziale indicato dall'art. 1667 cod. civ., in difetto di prova dell'accettazione, anche solo tacita, dell'opera commissionata, trovando nella fattispecie applicazione l'ordinaria disciplina di cui agli artt. 1453
e 1455 cod. civ..
L'opposta ha tentato di dimostrare l'eventuale accettazione, senza riserve, dell'opera mediante la produzione: (a) dell'atto di avvenuto collaudo dell'impianto sito nell'abitazione di Milano, via Visconti di
Modrone (cfr. il modulo consegna impianto in atti); (b) della dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte del 19.03.2020,
prot. n. 1004-2020) dell'impianto sito in Milano alla Via Guerrazzi, 9
(c) della dichiarazione di conformità a regola d'arte dell'impianto
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 16 di 24 installato in Potenza NA, Via Monte Vettore, del 15/01/2020, prot. n.
1001-2020).
La documentazione deve tuttavia ritenersi priva di rilievo, posto che il certificato di regolare esecuzione dei lavori, non può dar luogo ad un'ipotesi di accettazione dell'opera da parte del committente, necessitando, evidentemente, un quid pluris per la sua configurabilità.
Né tantomeno tale accettazione può desumersi dalla mera consegna dell'opera, stante la diversità che corre tra l'atto di «consegna» (atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente) dall'«accettazione», che esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera, con una manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera occulti o non conoscibili con l'ordinaria diligenza, e il conseguente diritto al pagamento del prezzo, e che spetta al committente dimostrare (Cass. civ., sez. II, 21/06/2023, n. 17711).
L'accettazione è, infatti, un atto negoziale cd. “a forma libera”, che, in quanto tale, contiene una dichiarazione - quella di gradimento dell'opera
- che può essere resa, oltre che in modo espresso, anche tacitamente
3.6. Ciò detto, osserva il Tribunale che, anzitutto, l'inesatto adempimento della opposta risulta comprovato dal tenore delle perizie depositate nei procedimenti di ATP svoltisi dinanzi ai Tribunali di
Milano e Macerata, dai cui rilievi non vi è alcun motivo di discostarsi.
Nello specifico, il Ctu ing. davo atto dell'incompletezza Persona_1
dell'impianto al primo accesso e che “complessivamente l'impianto
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 17 di 24 presenta taluni parziali-intrinseci vizi e difetti, riconducibili all'opera
Contr realizzata da dato il carattere intrinseco ( dovuto a molti fattori,
quali affidabilità dei componenti, modalità di installazione posa,
interferenza ) tali vizi e difetti si possono anche manifestare < a random
> e comunque obbligano a maggiore frequenza di intervento per imodulazione/ripristino”. Egli ha quindi concluso nel senso che a causa della minore performance dell'impianto di automazione, si ha una minore fruizione, onde il minore importo dell'opera, rispetto all'Offerta di risulta di € 7.532,25 (pag. 12). CP_1
Il Ctu ing. ha rilevato anzitutto “la mancanza di un piano Persona_2
di manutenzione dell'opera, di un layout della posizione della sensoristica, della componentistica e delle telecamere, nonché la
mancanza degli schemi elettrici del quadro e della domotica tutta, nonché la mancanza del dimensionamento del quadro elettrico”, rilevando più in generale la causa del malfunzionamento in un “difetto
di progettazione che non ha tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto da installare in funzione delle esigenze del cliente”.
Il Ctu ing. concluse nel senso che “i malfunzionamenti Per_3
riscontrati negli impianti oggetto di vertenza derivano sia da errori di
progettazione degli impianti stessi e di alcuni loro componenti (quali
l'interfaccia web di gestione domotica ed i relativi protocolli di comunicazione), sia dalla esecuzione e posa in opera non conforme alle regole dell'arte (quali la promiscuità delle linee di segnale e di potenza ed il sovraffollamento di quadri elettrici e scatole di derivazione)”, precisando che “non è possibile intervenire sugli impianti stessi con una
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 18 di 24 sostituzione parziale di componenti con altri di terze parti, in quanto
non sarebbero interoperabili con quelli attualmente installati e con lo
standard di comunicazione proprietario usato dal presente impianto …
i difetti riscontrati non sono emendabili con interventi di fornitori terzi limitati a singole parti dell'impianto in essere, ma bensì impongono la sostituzione integrale dell'impianto”.
Ebbene, da quanto detto emerge la fondatezza di quanto lamentato in citazione, apparendo per altro verso priva di pregio la tesi, svolta dall'opposta, secondo cui l'attività di progettazione faceva capo alla sola così che tale inesatto adempimento è Parte_1
esclusivamente ad essa imputabile.
Tale eccezione, oltre che dichiaratamente avversata dall'opponente – che ha precisato come la era chiamata a realizzare il Parte_1
solo piano architettonico dell'appartamento, rimanendo in capo alla l'attività di progettazione di un impianto elettrico e domotico CP_1
– risulta del tutto indimostrata e va conseguentemente respinta.
3.7. L'inadempimento in questione è poi certamente grave, come dimostrano le numerose lamentele ricevute dall'opponente, come dimostrato dalle numerose lamentele ricevute dalla opponente da parte dei clienti finali.
In particolare, nella missiva spedita a mezzo PEC del 18.2.21 la riferisce che dopo oltre sei mesi di disservizi Parte_1
irrisolti, il cliente si sarebbe determinato la sostituzione dell'intero impianto domotico, con conseguente contestazione alla Parte_1
che, di conseguenza, ha chiesto di essere sollevata dalla
[...] CP_3
n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 19 di 24
[...] da ogni responsabilità nei confronti del committente.
Lo stesso dicasi per la corrispondenza PEC del 8.3.21 laddove la rappresentava con riguardo all'immobile sito in Parte_1
via Guerrazzi n. 2 la scelta della committenza di provvedere alla sostituzione dell'impianto domotico, avendo lamentato un continuo e non emendabile malfunzionamento dello stesso da ormai diversi mesi,
nota da leggersi unitamente alle contestazioni mosse dal cliente con missiva del 1.03.21 con cui egli lamentava numerosi e reiterati malfunzionamenti degli impianti già dal momento della consegna dell'abitazione, avvenuta nel mese di luglio 2020.
3.8. Non può tuttavia, e per ciò solo, darsi ingresso alla domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente, che è infondata e va rigettata.
Quest'ultima, pur provando di aver correttamente e tempestivamente onorato le richieste economica della parte opposta, con l'eccezione delle fatture azionate in sede monitoria, ha tuttavia omesso di dimostrare di aver concretamente patito una perdita economica meritevole di ristoro.
Ora, inquadrando la fattispecie nell'ambito della responsabilità
contrattuale, con la conseguente applicazione dell'art. 1218 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare – e prima ancora di allegare –
l'esistenza e l'entità del danno nonché il nesso di causalità giuridica che lega l'inadempimento ai pregiudizi subiti, atteso che “l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non
agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva
esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 20 di 24 diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale” (così Cass., n. 5960/2005 e Cass., n.
21140/2007).
Quando infatti il tema di controversia non sia soltanto l'evento di danno rappresentato dalla lesione dell'interesse sotteso al contratto e ci si sposta a valutare la sussistenza di eventuali conseguenze ulteriori,
compresa la lesione di interessi diversi rispetto a quelli tutelati dal contratto – si ricade nell'ambito della “causalità giuridica”, vale a dire del nesso che deve intercorrere tra evento di danno e le conseguenze di questo, ad esso legate da un rapporto di conseguenzialità immediata e diretta (art. 1223 cod. civ.), che ri-acquista autonomia di valutazione e rivive per esso l'onere probatorio della parte attrice, ex art. 2697 cod.
civ., tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa (Cass.
civ., sez. III, 03/02/2025, n. 2520)
Sul piano eziologico, quindi, per le obbligazioni diverse da quelle di
facere professionale, grava a carico del creditore della prestazione soltanto l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che assorbe la causalità materiale (senza, però, eliderla,
sul piano concettuale, poiché - diversamente opinando - non avrebbe alcun senso la norma di cui all'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.) deve essere dal creditore soltanto allegato (da ultimo, Cass. civ., sez. III, 13/02/2025,
n. 3689).
Tale essendo il quadro degli oneri allegatori e probatori gravanti sulle parti, la domanda non può che essere rigettata nel suo complesso, in quanto del tutto indimostrata.
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 21 di 24 Lo stesso discorso vale, a maggior ragione, per il paventato danno all'immagine, atteso che, come è noto, il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, deve essere allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass. civ., sez. III, 10/07/2023, n. 19551)
Tale prova nella specie difetta, conseguentemente la domanda riconvenzionale va rigettata, poiché infondata.
3.9. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo in questa sede opposto deve essere revocato, per le ragioni innanzi esposte, con rigetto della domanda riconvenzionale spiegata.
4. Attesa la reciproca soccombenza, sussistono giusti ed eccezionali motivi ex art. 92 co. 2° c.p.c. per dichiarare le spese di lite integralmente compensate, con conseguente rigetto della domanda formulata ex art. 96
c.p.c., in difetto di soccombenza di una o dell'altra parte.
Parimenti, devono essere dichiarate integralmente compensate le spese di giudizio maturate nei procedimenti di ATP svoltisi dinanzi ai
Tribunali di Milano e Macerata, alla luce del complessivo esito del presente giudizio, mentre le spese di Ctu in quella sede liquidate devono essere sopportate, nei rapporti interni, esclusivamente in capo a
[...]
alla luce del riscontrato inadempimento che ha reso CP_1
necessari tali accertamenti, con la conseguente facoltà per l'attrice di recuperare nei suoi confronti quanto eventualmente versato in favore dei consulenti in forza dei predetti decreti di liquidazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 22 di 24 istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
contro , così Parte_1 E_
provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1319/2021 del 24/03/2021 in questa sede opposto;
2) Rigetta, tuttavia, la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
; Parte_1
3) Dichiara tra le parti integralmente compensate le spese di lite di questo giudizio e quelle maturate nel corso dei procedimenti di ATP
svoltisi dinanzi ai Tribunali di Milano e Macerata (proc.ti nn.
931/2021, 15073/2021, 18219/2021 R.G.);
4) Pone, nei rapporti interni, le spese di Ctu dei procedimenti di ATP
nn. 931/2021, 15073/2021, 18219/2021 R.G. svoltisi dinanzi ai
Tribunali di Milano e Macerata a carico esclusivo di CP_1
con conseguente facoltà dell'altra parte di rivalersi nei suoi
[...]
confronti per quanto eventualmente versato in favore dei predetti Ctu
in forza dei decreti di liquidazione in quella sede emessi.
Così deciso in Aversa il 23/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art.
Proc. n. 5258 /2021 R.G – Sentenza Pagina 23 di 24 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
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