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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/11/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato ex art. 429 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa n. RG 1711 /2024 tra le parti:
Attore intimante: (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
DI CO EF e dall'avv. DI CO ALDO
Convenuta intimata: (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
SP IA GI
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Decisa a Prato in data 28/11/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore intimante: come da note di trattazione scritta del 03.10.2025 con termine ex art. 127 ter c.p.c. al 06.10.2025
Convenuta intimata: come da note di trattazione scritta del 03.10.2025 con termine ex art. 127 ter c.p.c. al 06.10.2025
Motivi della decisione
Con atto di citazione la parte attrice intimava la convalida dello sfratto deducendo il mancato pagamento del canone di locazione relativo al contratto stipulato dalla defunta locatrice Parte_2
e dante causa dell'intimante con Controparte_1
, defunto marito della intimata Controparte_2 Parte_1
al quale la donna è subentrata ex lege.
[...] La parte convenuta si opponeva alla convalida dello sfratto producendo il solo contratto in suo possesso risalente al 1998 e non al successivo
2006 e avanzava domanda riconvenzionale;
il giudicante emetteva ordinanza riservata con cui non emetteva l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. richiesta dalla parte attrice e disponeva il mutamento del rito previa assegnazione dei termini per la procedura di mediazione che dava esito negativo;
si preveniva quindi al giudizio di cognizione piena istruito con la CTU calligrafica effettuata sul contratto allegato all'istanza di convalida;
all'esito della CTU era disposta la precisazione delle conclusioni ex artt.
429 e 127 ter c.p.c. ed era emessa la presente sentenza all'esito del rituale deposito delle parti delle note di trattazione scritta.
Dalla CTU è emersa la non certa riferibilità della sottoscrizione del contratto registrato nel 2006 al ma la parte Controparte_2 convenuta intimata non ha mai contestato la sussistenza del rapporto locatizio né la prosecuzione del medesimo.
A tale fine vi è da rilevare, infatti, che è stata proprio la convenuta a produrre un contratto di locazione ad uso transitorio del 01.03.1998 poi convertito in un contratto di locazione ordinario;
i pagamenti dei canoni di locazione previsti da questo contratto sono stati tuttavia sospesi dalla parte intimata fin dal gennaio 2024 come risulta pacificamente dagli atti di causa.
Dal giudizio emerge senza alcun dubbio come tra le parti sussista il rapporto locatizio rinnovatosi tacitamente dal 01.03.1998; vista la non contestazione del predetto rapporto anche le conclusioni a cui è giunta la CTU grafologico assume un connotato di tipo descrittivo ma non è rilevante alla decisione della causa de qua.
La parte convenuta ammetteva di non avere pagato le mensilità di gennaio e febbraio 2024 solo con la produzione e registrazione del contratto di locazione tra le parti e dichiarava di essere disponibile a rilasciare l'immobile a fronte del versamento di una somma di denaro;
sul punto la giurisprudenza oramai risalente nel tempo fa propendere per la inammissibilità del disconoscimento di un contratto a cui si è data esecuzione ( cfr. fra le tante: Cass. civ., 10949/2012).
Pertanto si ritiene di dovere accertare la sussistenza del contratto di locazione prodotto dalla convenuta intimata e va dichiarata la
2 risoluzione del medesimo per grave inadempimento dato che la parte convenuta intimata ha omesso di corrispondere il pagamento del canone di locazione fin dal gennaio 2024 senza alcuna motivazione.
Tale condotta integra la fattispecie ex art. 1453 e ss. c.c. ed ex art. 5 L.
392/78 e la conduttrice deve essere condannata al pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
La domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta intimata deve essere rigettata dato che non è stata in alcun modo fornita alcuna allegazione documentale che comprovi il pagamento dei canoni di locazione impagati;
tale mancanza documentale non comprova la sussistenza del controcredito vantato dalla parte convenuta intimata.
La soccombenza della parte convenuta intimata determina la sua condanna, ex art. 91 c.p.c., al rimborso delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte attrice intimante e che si liquidano, secondo lo scaglione di valore della causa ex dm147/22, in €. 8.984,00 per compensi ( di cui €. 2.584,00 per la fase sommaria;
€. 5.077,00 per la fase della cognizione piena;
€.
1.323.00 per la mediazione) oltre a €.
76,00 per spese vive di CU e marca e oltre alle spese di notifica documentate e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge e al rimborso delle spese di CTU e di CTP.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta la sussistenza del rapporto di locazione inter partes in virtù del contratto di locazione prodotto dalla convenuta intimata del 01.03.1998 reg. all'Agenzia delle Entrate di Prato in data 09.03.1998 al n. 2319/3; dichiara la risoluzione del predetto contratto per grave e colpevole inadempimento della conduttrice e la condanna all'immediato rilascio dell'immobile, meglio indicato in atti, libero e vuoto da persone e cose in favore della parte attrice intimante;
condanna la parte convenuta intimata al pagamento, in favore della parte attrice intimante, dei canoni scaduti e da scadere in virtù del predetto contatto e fino all'effettivo rilascio dell'immobile; rigetta le domande avanzate dalla parte convenuta intimata perché infondate;
condanna ex art. 91 c.p.c. la parte convenuta intimata al rimborso delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte attrice intimante e che si
3 liquidano in €. 8.984,00 per compensi come meglio specificati nella parte motivazionale oltre a €. 76,00 per spese vive di CU e marca e oltre alle spese di notifica documentate e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge e al rimborso delle spese di CTU e di CTP.
Prato, 28/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Micaela Lunghi
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