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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6791 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. VI OM Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. SC ES ZZ MO Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 5361/2024 R.G., avente ad oggetto
“revocazione ex artt. 395 e ss c.p.c.”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
10.12.2025 tra:
- (C.F.: ), in persona del sindaco pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Pesce (C.F.: ) C.F._1
- attore in revocazione-
e
- (P.I. e C.F.: ), in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_2
metropolitano pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cristiano (C.F.:
) C.F._2
-convenuta in revocazione-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte di Appello il ha Parte_1
convenuto in giudizio la per chiedere la revocazione della Controparte_1
1 sentenza della Corte di Appello di Napoli n° 4182/2019, pubblicata in data 21.8.2019, che aveva rigettato l'appello proposto dal medesimo contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli n° 5557/2017.
…
Si è costituita in giudizio la chiedendo che venga dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di revocazione nonché chiedendo la condanna dell'attrice in revocazione ex art. 96 c.p.c.
…
Con ordinanza depositata in data 3.4.2025 il consigliere istruttore ha invitato le parti a precisare le loro conclusioni.
Parte attrice ha così concluso:
“- revocare la sentenza del 21.08.2019 n. 4182 dalla Corte d'Appello di Napoli per essere stato trovato uno documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre in giudizio ex art. 395 comma 1 n. 3 c.p.c.. e, per l'effetto,
- revocare e/o dichiarare inefficace il D.I. n. 4128/2014 del Tribunale di Napoli;
- in subordine, ridurre l'importo dovuto dal comune di al minor importo Parte_1
di € 495.878,57, cui detrarre la percentuale dello 0,30 % sull'incassato.
- Il tutto, sempre con ogni ulteriore provvedimento utile e consequenziale come per legge.”.
Parte convenuta ha, dal canto suo, così concluso:
“Si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e alle conclusioni ivi formulate, insistendo per la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Quindi, con successiva ordinanza datata 28.5.2025, il consigliere istruttore ha rinviato la causa, ai sensi degli artt. 348 bis comma 1, 350 comma 3 e 350 bis c.p.c., all'udienza del
10.12.2025 per la discussione orale davanti al collegio.
Successivamente è stata disposta, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., la sostituzione della detta udienza con il deposito telematico di note scritte delle parti, da depositarsi sino al giorno in precedenza fissato per l'udienza.
All'esito delle note il collegio ha assegnato la causa a sentenza, riservandosene il deposito nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 La (oggi conseguiva un decreto ingiuntivo Parte_2 Controparte_1
nei confronti del con il quale veniva ingiunto all'ente Parte_1
comunale, in solido con l il pagamento della somma di euro 834.818,44 (di cui CP_2
euro 772.365,78 per sorta capitale ed il resto per interessi già maturati) a titolo di omesso versamento della TEFA, riscossa in uno con la TARSU, per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009,
2010 e 2011.
Il Comune di proponeva opposizione contro il detto decreto ingiuntivo, Parte_1
ma il Tribunale di Napoli, con sentenza n° 5557/2017, dichiarava l'opposizione inammissibile per tardività.
A seguito di appello proposto dall'ente comunale la Corte di Appello, con la sentenza n°
4192/2019, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli.
Con la domanda di revocazione in questa sede in esame il Parte_1
sostiene di essere venuto in possesso, solo dopo la sentenza della Corte di Appello, di un documento proveniente da con il quale quest'ultima ha certificato che l'importo CP_2
dovuto a titolo di TEFA era pari ad euro 495.878,57, e non alla maggior somma di euro
772.365,78 di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Sulla base di tale documento l'ente comunale avanza quindi domanda di revocazione invocando l'art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c. ed evidenziando “che, essendo stato rinvenuto tale documento ben oltre la scadenza del termine originario per proporre la opposizione al D.I., tale circostanza rende irrilevante la tardività della prima opposizione proposta, così come sancita dal Giudice di Prime Cure e successivamente dalla Corte di Appello. Sul punto, infatti, non sfuggirà all'Ecc.mo Collegio adito che seppure – per ipotesi – la opposizione fosse stata originariamente proposta tempestivamente cionondimeno il presente motivo può essere accolto solo sulla base della documentazione che oggi si deposita e che, al momento della detta opposizione, non era in possesso del ”. Parte_1
…
La domanda di revocazione è manifestamente infondata.
Il documento asseritamente rinvenuto attiene al merito della controversia, laddove invece il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è per nulla entrato nel merito della vicenda, essendosi invece limitato a rilevare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; e la successiva sentenza della Corte di Appello ha confermato tale pronuncia.
3 Orbene, un documento asseritamente rinvenuto dopo la sentenza può essere decisivo ai sensi dell'art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c. solo se esso ha attinenza con quella che è stata la ratio decidendi della sentenza che si vuole far revocare ed è idoneo a far modificare tale decisione (cfr. Cass., sez. lavoro, n° 28389 del 11/10/2023: “La decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza”).
Ne consegue che, in un caso come quello che qui ci occupa, avrebbe potuto essere decisivo ai sensi dell'art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c. solo un documento che fosse stato idoneo a dimostrare che l'opposizione a decreto ingiuntivo non era stata tardiva, contrariamente a quanto all'epoca ritenuto dai giudici che avevano deciso l'opposizione stessa.
Il documento asseritamente scoperto dopo la sentenza, avendo invece ad oggetto il merito della vicenda, è pertanto del tutto irrilevante rispetto a quella che è stata la statuizione della sentenza che si intende revocare.
La circostanza evidenziata dall'attore in revocazione, e cioè che anche se l'opposizione fosse stata tempestiva non si sarebbe potuto (all'epoca) produrre il documento de quo, non ha nulla a che vedere con la ratio dell'art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c., essendo peraltro piuttosto vero l'esatto contrario, e cioè che, anche se l'ente comunale avesse avuto a disposizione il documento in questione, la sua opposizione sarebbe stata lo stesso tardiva e quindi, al di là di qualsivoglia fondamento delle ragioni di merito invocate, vi sarebbe comunque stata una pronuncia di rito di inammissibilità dell'opposizione stessa.
…
In conclusione, la domanda di revocazione va respinta perché manifestamente infondata.
Il va pertanto condannato al pagamento, a favore della Parte_1
convenuta , delle spese processuali sostenute, liquidate come da Controparte_1
dispositivo attenendosi ai valori minimi (attesa la semplicità della controversia) previsti per il grado di appello dalla tabella 12, scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000 (valore così individuato tenendo conto della differenza tra l'ammontare della somma per la quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto e la somma ridotta per la quale l'attore in revocazione ha chiesto in questa sede di essere condannato), oltre a rimborso spese
4 forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché con il riconoscimento degli invocati oneri riflessi in sostituzione di I.V.A. e C.P.A. essendo parte convenuta patrocinata dalla sua avvocatura interna (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 3592 del 6 febbraio 2023).
…
Può essere altresì accolta la domanda avanzata dalle parte convenuta di condannare a suo favore parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (in assenza di precisazioni è da intendersi che tale richiesta si riferisca all'ipotesi disciplinata dal comma 3 dell'art. 96 c.p.c.).
Anche la responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, che vada al di là della mera infondatezza della pretesa (cfr. Cass., sez. 3, n° 19948 del 12/07/2023): tale colpa grave è nel caso di specie in concreto rinvenibile nell'assoluta inconsistenza giuridica dell'azione promossa, come si è visto del tutto avulsa dai requisiti richiesti per la configurabilità dell'ipotesi di revocazione invocata da parte attrice.
L'importo della condanna va determinato in via equitativa, secondo la giurisprudenza avuto riguardo all'importo liquidato per le spese processuali, da assumersi quale parametro di riferimento: ne consegue che nel caso di specie esso può essere determinato in euro
3.350,00, pari a circa 1/3 dell'importo liquidato a titolo di spese processuali
…
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'attore in revocazione di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione della domanda di revocazione
(sulla possibilità di condannare l'attore in revocazione, in caso di soccombenza, al pagamento del doppio del contributo unificato cfr.. Cass., sez. 6, n° 23914 del 02/10/2018:
“Il ricorso per revocazione non ha natura amministrativa ma giurisdizionale. Esso pertanto
è soggetto, a differenza del procedimento di correzione materiale, esente secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2003, al pagamento del contributo unificato ed al cd. "raddoppio" in caso di soccombenza”; in conformità, del resto, al principio che i presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, del versamento del doppio del contributo unificato sussiste in tutti i casi in cui si sia in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio: cfr. Cass., sez. 2, n°
5426 del 26/02/2021).
5
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- dichiara manifestamente infondata la domanda di revocazione proposta dal
[...]
nei confronti della sentenza n° 4182/2019, pubblicata in data Parte_1
21.8.2019 dalla Corte di Appello di Napoli;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta Parte_1
di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 10.060 per Controparte_1
onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché oltre ad oneri riflessi in sostituzione di I.V.A. e C.P.A.;
- letto l'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna il al pagamento Parte_1
a favore della della somma di euro 3.350,00, oltre ad interessi Controparte_1
legali dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'attore in revocazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione della domanda di revocazione.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
SC ES ZZ MO VI OM
6
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. VI OM Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. SC ES ZZ MO Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 5361/2024 R.G., avente ad oggetto
“revocazione ex artt. 395 e ss c.p.c.”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
10.12.2025 tra:
- (C.F.: ), in persona del sindaco pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Pesce (C.F.: ) C.F._1
- attore in revocazione-
e
- (P.I. e C.F.: ), in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_2
metropolitano pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cristiano (C.F.:
) C.F._2
-convenuta in revocazione-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte di Appello il ha Parte_1
convenuto in giudizio la per chiedere la revocazione della Controparte_1
1 sentenza della Corte di Appello di Napoli n° 4182/2019, pubblicata in data 21.8.2019, che aveva rigettato l'appello proposto dal medesimo contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli n° 5557/2017.
…
Si è costituita in giudizio la chiedendo che venga dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di revocazione nonché chiedendo la condanna dell'attrice in revocazione ex art. 96 c.p.c.
…
Con ordinanza depositata in data 3.4.2025 il consigliere istruttore ha invitato le parti a precisare le loro conclusioni.
Parte attrice ha così concluso:
“- revocare la sentenza del 21.08.2019 n. 4182 dalla Corte d'Appello di Napoli per essere stato trovato uno documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre in giudizio ex art. 395 comma 1 n. 3 c.p.c.. e, per l'effetto,
- revocare e/o dichiarare inefficace il D.I. n. 4128/2014 del Tribunale di Napoli;
- in subordine, ridurre l'importo dovuto dal comune di al minor importo Parte_1
di € 495.878,57, cui detrarre la percentuale dello 0,30 % sull'incassato.
- Il tutto, sempre con ogni ulteriore provvedimento utile e consequenziale come per legge.”.
Parte convenuta ha, dal canto suo, così concluso:
“Si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e alle conclusioni ivi formulate, insistendo per la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Quindi, con successiva ordinanza datata 28.5.2025, il consigliere istruttore ha rinviato la causa, ai sensi degli artt. 348 bis comma 1, 350 comma 3 e 350 bis c.p.c., all'udienza del
10.12.2025 per la discussione orale davanti al collegio.
Successivamente è stata disposta, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., la sostituzione della detta udienza con il deposito telematico di note scritte delle parti, da depositarsi sino al giorno in precedenza fissato per l'udienza.
All'esito delle note il collegio ha assegnato la causa a sentenza, riservandosene il deposito nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 La (oggi conseguiva un decreto ingiuntivo Parte_2 Controparte_1
nei confronti del con il quale veniva ingiunto all'ente Parte_1
comunale, in solido con l il pagamento della somma di euro 834.818,44 (di cui CP_2
euro 772.365,78 per sorta capitale ed il resto per interessi già maturati) a titolo di omesso versamento della TEFA, riscossa in uno con la TARSU, per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009,
2010 e 2011.
Il Comune di proponeva opposizione contro il detto decreto ingiuntivo, Parte_1
ma il Tribunale di Napoli, con sentenza n° 5557/2017, dichiarava l'opposizione inammissibile per tardività.
A seguito di appello proposto dall'ente comunale la Corte di Appello, con la sentenza n°
4192/2019, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli.
Con la domanda di revocazione in questa sede in esame il Parte_1
sostiene di essere venuto in possesso, solo dopo la sentenza della Corte di Appello, di un documento proveniente da con il quale quest'ultima ha certificato che l'importo CP_2
dovuto a titolo di TEFA era pari ad euro 495.878,57, e non alla maggior somma di euro
772.365,78 di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Sulla base di tale documento l'ente comunale avanza quindi domanda di revocazione invocando l'art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c. ed evidenziando “che, essendo stato rinvenuto tale documento ben oltre la scadenza del termine originario per proporre la opposizione al D.I., tale circostanza rende irrilevante la tardività della prima opposizione proposta, così come sancita dal Giudice di Prime Cure e successivamente dalla Corte di Appello. Sul punto, infatti, non sfuggirà all'Ecc.mo Collegio adito che seppure – per ipotesi – la opposizione fosse stata originariamente proposta tempestivamente cionondimeno il presente motivo può essere accolto solo sulla base della documentazione che oggi si deposita e che, al momento della detta opposizione, non era in possesso del ”. Parte_1
…
La domanda di revocazione è manifestamente infondata.
Il documento asseritamente rinvenuto attiene al merito della controversia, laddove invece il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è per nulla entrato nel merito della vicenda, essendosi invece limitato a rilevare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; e la successiva sentenza della Corte di Appello ha confermato tale pronuncia.
3 Orbene, un documento asseritamente rinvenuto dopo la sentenza può essere decisivo ai sensi dell'art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c. solo se esso ha attinenza con quella che è stata la ratio decidendi della sentenza che si vuole far revocare ed è idoneo a far modificare tale decisione (cfr. Cass., sez. lavoro, n° 28389 del 11/10/2023: “La decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza”).
Ne consegue che, in un caso come quello che qui ci occupa, avrebbe potuto essere decisivo ai sensi dell'art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c. solo un documento che fosse stato idoneo a dimostrare che l'opposizione a decreto ingiuntivo non era stata tardiva, contrariamente a quanto all'epoca ritenuto dai giudici che avevano deciso l'opposizione stessa.
Il documento asseritamente scoperto dopo la sentenza, avendo invece ad oggetto il merito della vicenda, è pertanto del tutto irrilevante rispetto a quella che è stata la statuizione della sentenza che si intende revocare.
La circostanza evidenziata dall'attore in revocazione, e cioè che anche se l'opposizione fosse stata tempestiva non si sarebbe potuto (all'epoca) produrre il documento de quo, non ha nulla a che vedere con la ratio dell'art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c., essendo peraltro piuttosto vero l'esatto contrario, e cioè che, anche se l'ente comunale avesse avuto a disposizione il documento in questione, la sua opposizione sarebbe stata lo stesso tardiva e quindi, al di là di qualsivoglia fondamento delle ragioni di merito invocate, vi sarebbe comunque stata una pronuncia di rito di inammissibilità dell'opposizione stessa.
…
In conclusione, la domanda di revocazione va respinta perché manifestamente infondata.
Il va pertanto condannato al pagamento, a favore della Parte_1
convenuta , delle spese processuali sostenute, liquidate come da Controparte_1
dispositivo attenendosi ai valori minimi (attesa la semplicità della controversia) previsti per il grado di appello dalla tabella 12, scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000 (valore così individuato tenendo conto della differenza tra l'ammontare della somma per la quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto e la somma ridotta per la quale l'attore in revocazione ha chiesto in questa sede di essere condannato), oltre a rimborso spese
4 forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché con il riconoscimento degli invocati oneri riflessi in sostituzione di I.V.A. e C.P.A. essendo parte convenuta patrocinata dalla sua avvocatura interna (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 3592 del 6 febbraio 2023).
…
Può essere altresì accolta la domanda avanzata dalle parte convenuta di condannare a suo favore parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (in assenza di precisazioni è da intendersi che tale richiesta si riferisca all'ipotesi disciplinata dal comma 3 dell'art. 96 c.p.c.).
Anche la responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, che vada al di là della mera infondatezza della pretesa (cfr. Cass., sez. 3, n° 19948 del 12/07/2023): tale colpa grave è nel caso di specie in concreto rinvenibile nell'assoluta inconsistenza giuridica dell'azione promossa, come si è visto del tutto avulsa dai requisiti richiesti per la configurabilità dell'ipotesi di revocazione invocata da parte attrice.
L'importo della condanna va determinato in via equitativa, secondo la giurisprudenza avuto riguardo all'importo liquidato per le spese processuali, da assumersi quale parametro di riferimento: ne consegue che nel caso di specie esso può essere determinato in euro
3.350,00, pari a circa 1/3 dell'importo liquidato a titolo di spese processuali
…
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'attore in revocazione di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione della domanda di revocazione
(sulla possibilità di condannare l'attore in revocazione, in caso di soccombenza, al pagamento del doppio del contributo unificato cfr.. Cass., sez. 6, n° 23914 del 02/10/2018:
“Il ricorso per revocazione non ha natura amministrativa ma giurisdizionale. Esso pertanto
è soggetto, a differenza del procedimento di correzione materiale, esente secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2003, al pagamento del contributo unificato ed al cd. "raddoppio" in caso di soccombenza”; in conformità, del resto, al principio che i presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, del versamento del doppio del contributo unificato sussiste in tutti i casi in cui si sia in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio: cfr. Cass., sez. 2, n°
5426 del 26/02/2021).
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P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- dichiara manifestamente infondata la domanda di revocazione proposta dal
[...]
nei confronti della sentenza n° 4182/2019, pubblicata in data Parte_1
21.8.2019 dalla Corte di Appello di Napoli;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta Parte_1
di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 10.060 per Controparte_1
onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché oltre ad oneri riflessi in sostituzione di I.V.A. e C.P.A.;
- letto l'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna il al pagamento Parte_1
a favore della della somma di euro 3.350,00, oltre ad interessi Controparte_1
legali dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'attore in revocazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione della domanda di revocazione.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
SC ES ZZ MO VI OM
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