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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/12/2024, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4246/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
06/03/1981, residente in [...]23 UNI 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. COVOTTA GIULIA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
C.F. nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3
SALITA CROCETTA DI S. EUSEBIO 6 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. COVOTTA GIULIA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come C.F._2
da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 30/04/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da come da sentenza n.3036 / 2023 emessa dal
Tribunale di Genova in data 10/11/2023 di separazione consensuale e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 30/04/2011 dai
SInori
e Parte_1 Parte_3 [...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
AFFIDAMENTO MINORI
1. Le due figlie minorenni saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento stabile e prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della casa materna sita in Genova, Passo Chiuso Rosata 23 UNI che ivi abiteranno stabilmente;
2. per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle minori. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle bambine.
MODALITA' DI VISITA Sulle modalità di visita, le parti concordano quale contenuto minimo del diritto di visita: Weekend alternati: il padre andrà a prendere le bambine al venerdì pomeriggio e la madre le andrà a riprendere la domenica sera dopo cena (entro le 21.30 al massimo). Il pernottamento del weekend avverrà presso la residenza del padre in Genova, Salita Crocetta di S.
Eusebio 6 unico. Nella settimana in cui NON vi è il pernottamento delle bambine nel fine settimana presso il padre, il SI. potrà vedere e tenere con sé le bambine 2 Parte_2
pomeriggi infrasettimanali (il martedì e il giovedì) dalle ore 19.00 circa quando le andrà a prendere a casa dalla madre o dalle attività extrascolastiche, fino a dopo cena verso le 21.30 quando le riporterà a casa dalla madre avendo cura di averle fatte cenare;
Festività natalizie, si applicherà il regime dell'alternanza e, quindi, ad anni alterni, il giorno di Natale/Santo Stefano o del Capodanno / Epifania il bambino starà con la madre o con il padre, salvo diverso accordo;
Si precisa che nel corrente anno, 2024, il giorno del 25 dicembre (Natale) ed il giorno del 31 dicembre (Capodanno) le bambine staranno con il padre posto che l'anno appena trascorso lo hanno trascorso con la madre. Festività pasquali, si applicherà il regime dell'alternanza e, quindi, ad anni alterni, le bambine staranno con la madre o con il padre ed altrettanto varrà anche per i giorni di “ponte” e per i compleanni delle bambine. Vacanze ESTIVE: i genitori potranno trascorrere con le bambine 15 giorni, anche non consecutivi, previo coordinamento con l'altro genitore, comunicando le date possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno. Chi andrà in vacanza con le minori dovrà comunicare all'altro genitore recapiti telefonici, indirizzi di domicilio e permettere che vengano fatte delle videochiamate (minimo una al giorno). Per tutto quanto non specificato, le parti concorderanno di volta in volta tra loro modalità e condizioni di visita;
I genitori si impegnano a far mantenere alle bambine un rapporto con i nonni paterni e materni, ma questi non devono in alcun modo gestire la somministrazione di farmaci (anche omeopatici) senza aver consultato entrambi i genitori (e, soprattutto, il genitore che non è loro figlio/a) e la pediatra, si impegnano a non parlare nanti le bambine o quando le bambine sono presenti in casa e potrebbero sentire, in maniera sconveniente della madre/padre e/o della famiglia di origine del padre e della madre. Inoltre, i nonni (paterni o materni) non potranno autonomamente decidere di iscrivere le bambine ad attività extrascolastiche e/o sport e/o attività ludiche, siano esse a pagamento o gratuite, senza il necessario preventivo consenso di entrambi i genitori (soprattutto, del genitore delle minori che non è loro figlio/a). Le bambine continueranno a svolgere le attività extrascolastiche che stanno già svolgendo. I genitori si impegnano a partecipare agli eventi ludici e/o rappresentativi della vita delle figlie (ad esempio: recite, saggi, esibizioni) cercando di non essere assenti se non per comprovati motivi di lavoro e/o di salute.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO ORDINARIO
Per ciò che concerne il contributo al mantenimento ordinario di e , il SI. Per_1 Per_2 Parte_2
si obbliga a corrispondere, a mezzo bonifico, alla SI.ra , entro il giorno
[...] Parte_1
7 di ogni mese, per dodici mensilità, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% per ogni genitore. Sebbene la SI.ra attualmente non abbia un'occupazione lavorativa, ad oggi, nulla chiede a titolo di Parte_1
assegno divorzile. Si precisa che percepisce un assegno INPS mensile di invalidità pari ad Per_1
euro 343,66 circa. Tale somma, erogata su libretto postale di e gestita dalla madre, è Per_1
finalizzata a finanziare primariamente tutte le spese inerenti all'invalidità di (ovvero spese Per_1
per psicologa, speciale dopo scuola, spese per il percorso studiato e programmato appositamente da da figure professionali). I genitori, pertanto, sosterranno al 50% ciascuno soltanto le Per_1
spese straordinarie di , eccedenti tale pensione mensile. L'utilizzo di tali fondi statali sarà Per_1
documentato dalla madre ed inviato, bi-mensilmente, al padre che, di conseguenza, potrà vedere entrate e uscite.
SPESE STRAORDINARIE I genitori sostenteranno al 50% ciascuno le spese straordinarie mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche relative alle minori;
ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate, le parti richiamano integralmente il verbale ex art. 47
O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova. Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate (ed entro comunque 10 giorni dalla richiesta di rimborso) previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo. I genitori rilasciano il reciproco assenso/consenso per il rinnovo o il rilascio dei documenti di identità / passaporto delle minori;
Quanto concordato con il presente atto, vale già a far data dal deposito dello stesso. Per ciò che concerne il mantenimento ordinario e il 50% dell'Unico, le parti concordano che tali condizioni si applicheranno dal luglio 2024: di conseguenza, il giorno 7 di luglio 2024 il SI. verserà a mezzo bonifico euro Parte_2
500,00 alla SI.ra e si impegnerà a comunicare all'INPS il proprio codice iban per Parte_1
ottenere il 50 % dell'UNICO (attualmente percepito al 100% dalla come da Parte_1
sentenza di separazione)
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011,
Numero 46, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 22.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
06/03/1981, residente in [...]23 UNI 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. COVOTTA GIULIA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
C.F. nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3
SALITA CROCETTA DI S. EUSEBIO 6 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. COVOTTA GIULIA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come C.F._2
da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 30/04/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da come da sentenza n.3036 / 2023 emessa dal
Tribunale di Genova in data 10/11/2023 di separazione consensuale e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 30/04/2011 dai
SInori
e Parte_1 Parte_3 [...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
AFFIDAMENTO MINORI
1. Le due figlie minorenni saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento stabile e prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della casa materna sita in Genova, Passo Chiuso Rosata 23 UNI che ivi abiteranno stabilmente;
2. per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle minori. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle bambine.
MODALITA' DI VISITA Sulle modalità di visita, le parti concordano quale contenuto minimo del diritto di visita: Weekend alternati: il padre andrà a prendere le bambine al venerdì pomeriggio e la madre le andrà a riprendere la domenica sera dopo cena (entro le 21.30 al massimo). Il pernottamento del weekend avverrà presso la residenza del padre in Genova, Salita Crocetta di S.
Eusebio 6 unico. Nella settimana in cui NON vi è il pernottamento delle bambine nel fine settimana presso il padre, il SI. potrà vedere e tenere con sé le bambine 2 Parte_2
pomeriggi infrasettimanali (il martedì e il giovedì) dalle ore 19.00 circa quando le andrà a prendere a casa dalla madre o dalle attività extrascolastiche, fino a dopo cena verso le 21.30 quando le riporterà a casa dalla madre avendo cura di averle fatte cenare;
Festività natalizie, si applicherà il regime dell'alternanza e, quindi, ad anni alterni, il giorno di Natale/Santo Stefano o del Capodanno / Epifania il bambino starà con la madre o con il padre, salvo diverso accordo;
Si precisa che nel corrente anno, 2024, il giorno del 25 dicembre (Natale) ed il giorno del 31 dicembre (Capodanno) le bambine staranno con il padre posto che l'anno appena trascorso lo hanno trascorso con la madre. Festività pasquali, si applicherà il regime dell'alternanza e, quindi, ad anni alterni, le bambine staranno con la madre o con il padre ed altrettanto varrà anche per i giorni di “ponte” e per i compleanni delle bambine. Vacanze ESTIVE: i genitori potranno trascorrere con le bambine 15 giorni, anche non consecutivi, previo coordinamento con l'altro genitore, comunicando le date possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno. Chi andrà in vacanza con le minori dovrà comunicare all'altro genitore recapiti telefonici, indirizzi di domicilio e permettere che vengano fatte delle videochiamate (minimo una al giorno). Per tutto quanto non specificato, le parti concorderanno di volta in volta tra loro modalità e condizioni di visita;
I genitori si impegnano a far mantenere alle bambine un rapporto con i nonni paterni e materni, ma questi non devono in alcun modo gestire la somministrazione di farmaci (anche omeopatici) senza aver consultato entrambi i genitori (e, soprattutto, il genitore che non è loro figlio/a) e la pediatra, si impegnano a non parlare nanti le bambine o quando le bambine sono presenti in casa e potrebbero sentire, in maniera sconveniente della madre/padre e/o della famiglia di origine del padre e della madre. Inoltre, i nonni (paterni o materni) non potranno autonomamente decidere di iscrivere le bambine ad attività extrascolastiche e/o sport e/o attività ludiche, siano esse a pagamento o gratuite, senza il necessario preventivo consenso di entrambi i genitori (soprattutto, del genitore delle minori che non è loro figlio/a). Le bambine continueranno a svolgere le attività extrascolastiche che stanno già svolgendo. I genitori si impegnano a partecipare agli eventi ludici e/o rappresentativi della vita delle figlie (ad esempio: recite, saggi, esibizioni) cercando di non essere assenti se non per comprovati motivi di lavoro e/o di salute.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO ORDINARIO
Per ciò che concerne il contributo al mantenimento ordinario di e , il SI. Per_1 Per_2 Parte_2
si obbliga a corrispondere, a mezzo bonifico, alla SI.ra , entro il giorno
[...] Parte_1
7 di ogni mese, per dodici mensilità, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% per ogni genitore. Sebbene la SI.ra attualmente non abbia un'occupazione lavorativa, ad oggi, nulla chiede a titolo di Parte_1
assegno divorzile. Si precisa che percepisce un assegno INPS mensile di invalidità pari ad Per_1
euro 343,66 circa. Tale somma, erogata su libretto postale di e gestita dalla madre, è Per_1
finalizzata a finanziare primariamente tutte le spese inerenti all'invalidità di (ovvero spese Per_1
per psicologa, speciale dopo scuola, spese per il percorso studiato e programmato appositamente da da figure professionali). I genitori, pertanto, sosterranno al 50% ciascuno soltanto le Per_1
spese straordinarie di , eccedenti tale pensione mensile. L'utilizzo di tali fondi statali sarà Per_1
documentato dalla madre ed inviato, bi-mensilmente, al padre che, di conseguenza, potrà vedere entrate e uscite.
SPESE STRAORDINARIE I genitori sostenteranno al 50% ciascuno le spese straordinarie mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche relative alle minori;
ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate, le parti richiamano integralmente il verbale ex art. 47
O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova. Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate (ed entro comunque 10 giorni dalla richiesta di rimborso) previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo. I genitori rilasciano il reciproco assenso/consenso per il rinnovo o il rilascio dei documenti di identità / passaporto delle minori;
Quanto concordato con il presente atto, vale già a far data dal deposito dello stesso. Per ciò che concerne il mantenimento ordinario e il 50% dell'Unico, le parti concordano che tali condizioni si applicheranno dal luglio 2024: di conseguenza, il giorno 7 di luglio 2024 il SI. verserà a mezzo bonifico euro Parte_2
500,00 alla SI.ra e si impegnerà a comunicare all'INPS il proprio codice iban per Parte_1
ottenere il 50 % dell'UNICO (attualmente percepito al 100% dalla come da Parte_1
sentenza di separazione)
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011,
Numero 46, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 22.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri